Sentenza 2 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2004, n. 17729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17729 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA NN - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ER GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G, SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 27/06/02, rep. 60575;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1509/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/01/02 R.G.N. 50295/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/06/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ROMEO per delega RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contro la sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Roma che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di NN Di ER, dipendente dalle Ferrovie dello Stato con mansioni di saldatore all'aperto e in galleria per oltre trent'anni, diretta ad ottenere, per quanto ancora interessa, il riconoscimento della rendita per malattia professionale (broncopneumopatia cronica ostruttiva), proposta nei confronti delle Ferrovie dello Stato, spa, la Rete ferroviaria italiana (succeduta alla prima), propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
La sentenza d'appello, resa anche nei confronti dell'Inail, ha ritenuto di doversi conformare alla valutazione della rinnovata c.t.u. e di determinare la percentuale d'inabilità del Di ER nella misura del 25%, essendo stata riconosciuta dall'Ausiliare, sin dal 1988, l'eziologia professionale della broncopneumopatia per la sua esposizione a numerosi fattori di rischio lavorativo: fumi di motori a scoppio e fumi e vapori di saldatura con inalazione di ossido di carbonio, non essendo emersa la sussistenza di fattori morbigeni extra lavorativi (fumo di sigaretta).
Per l'effetto, ha condannato le Ferrovie, "con sentenza che esplicherà comunque i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare - nella specie l'INAIL -, ex art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ., e 2909, cod. civ.", a liquidargli la relativa rendita dalla domanda amministrativa, oltre interessi e spese. L'intimato Di ER si è costituito con controricorso, integrato da memoria, per resistere all'impugnazione avversaria. L'Inail ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Rete ferroviaria italiana, spa, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del T.U. n. 1124/'65; dell'art. 2697, cod. civ., e l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.) sostenendo che il Giudice d'appello avrebbe fatto malgoverno delle norme in materia di malattia professionale non tabellata a genesi multifattoriale e di riparto dell'onere probatorio, essendo, nel caso in discussione, compito del lavoratore, come messo in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, dimostrare l'origine professionale e il nesso di causalità della malattia, in relazione ai quali elementi il Di ER non aveva articolato prove.
Con il secondo mezzo d'impugnazione la difesa dell'Azienda ferroviaria ipotizza la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 13 e 15, della l. n. 608/'96, e degli artt. 110 e 111, cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), avendo il Tribunale di Roma escluso che l'Inail fosse parte del giudizio, respingendo la domanda di chiamarlo in causa, benché il Di ER gli avesse notificato l'appello, e la sentenza, contraddittoriamente, abbia "dichiarato di voler condannare le FS e comunque, ex art. 111, il soggetto obbligato ex lege n. 608/'96 quale successore a titolo particolare etc.". Osserva al riguardo parte ricorrente che in base all'art. 2, comma 13, dal 1 gennaio 1996 "sono poste a carico dell'Inail tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agl'interventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data", mentre il comma 15 ha previsto il versamento all'Inail e all'Ipsema (per il personale marittimo), da parte delle Ferrovie, della riserva matematica ai fini del pagamento delle prestazioni successive da parte dei medesimi Enti, sicché reclama "la piena legittimazione dell'INAIL, negata dalla sentenza impugnata". Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo è appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto suppone la difesa ricorrente, la malattia denunciata è accertata dal CTU d'origine professionale, essendo ricompresa, come anche rileva la difesa della parte privata, nella tabella All. 4 al D.P.R. n. 1124/'65, alla voce 26, lettere E e G, sicché non ha pregio la denunciata violazione dell'onus probandi, limitato, in caso di malattia tabellata, al solo onere di dimostrare l'attività svolta e l'esistenza della tecnopatia, posto che per tale ordine di malattie il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra la sua prestazione e l'agente patogeno, cui è stato esposto. Circa il secondo, la Corte non può che condividere le puntuali osservazioni del patrocinio del resistente, suffragate da numerosissime sentenze (ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2003, n. 16273; 29 agosto 2003, n. 12689; 20 dicembre 2002, n. 18204; 3 dicembre 2002, n. 17127; 17 agosto 2000, n. 10916). In breve, l'art. 4, comma 14, del d.l. 4 dicembre 1995, n. 515 stabilisce che dal 1 gennaio '96 il personale ferroviario in attivita' di servizio è assicurato presso l'Inail secondo le norme vigenti e che l'Azienda è tenuta al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (D.M. 30 marzo 1994 - G.U. n. 83 11 aprile 1994). "Dalla medesima data -dispone il d.l.- sono poste a carico dell'Inail tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quelle relative ad eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Tale norma fu, in seguito, trasfusa nell'art. 2, comma 13, del d.l. n. 300/'96, e ribadita nei dd.ll. nn. 39, 404 e 510/'96, finalmente convertito, senza modifiche, nella legge 28 novembre 1996, n. 608. Il successivo comma 15 dell'art. 2 ha fatto carico all'Ente Ferrovie di versare all'Inail, quale provvista, una riserva matematica, successivamente definita, per assicurare la copertura delle prestazioni esistenti al 31 dicembre '95 e di quelle che, pur con decorrenza successiva al 1 gennaio '96, si riferissero a infortuni o malattie accaduti precedentemente.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. 5 in particolare, Cass., 13 giugno 2001, n. 7994; Cass. 23 ottobre 2000, n. 13948; 7 settembre 2000, n. 11813, sulla legittimazione passiva dell'Istituto) l'Inail e', quindi, tenuto per legge a rispondere del profilo contabile per gli eventi infortunistici verificatisi prima del 31 dicembre 1995, e non ancora definiti entro tale data. Pertanto, qualora sia pendente, come nel presente caso, a tale data un procedimento volto all'accertamento del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicche' il processo prosegue, ex art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie (senza che le Ferrovie possano essere estromesse, in mancanza di consenso delle altre parti costituite), e senza necessità di chiamata in causa dell'Inail, non essendo configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario (v., Cass., n. 17127/02, cit., in motivazione;
30 marzo 1999, n. 3085). Anche questo motivo non può, concludendo, essere tenuto in alcun conto.
Le spese processuali di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore della parte privata, avv. G. Sante Assennato, dichiaratosi antistatario, mentre è opportuno compensare quelle tra la Rete e l'Inail.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Rete ferroviaria spa al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'avv. G. Sante Assennato, antistatario, in E. 10,00 oltre e 2.000 per onorari e compensa quelle tra la Rete e l'Inail.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2004