Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12689
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

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In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., il trasferimento all'INAIL dei relativi rapporti - disposto dall'art. 53, settimo comma, della legge n.449 del 1997, deve essere inteso nel senso che : a) per gli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1999 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni; b) per gli eventi verificatisi prima della predetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state, o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Poste Italiane; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 1.ò gennaio 1999, l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla predetta data .

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12689
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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