Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., il trasferimento all'INAIL dei relativi rapporti - disposto dall'art. 53, settimo comma, della legge n.449 del 1997, deve essere inteso nel senso che : a) per gli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1999 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni; b) per gli eventi verificatisi prima della predetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state, o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Poste Italiane; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 1.ò gennaio 1999, l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla predetta data .
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12689 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (R. G. N. 7226/01) proposto da:
IS ER, elett. dom. in Roma, via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell'avv. Carmine Verticchio che, unitamente all'avv. P. Luigi Boiocchi, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE, elett. dom. in Roma, viale Europa n. l90, presso l'avv. Anna Maria Rosaria Ursino che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- controricorrente -
nonché
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L.;
- intimato -
e sul ricorso (R. G. N. 11430/01) proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. l44, presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a rogito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 26 marzo 2001, rep. n. 56526;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. e rappresentata e difesa come sopra;
- controricorrente al ricorso incidentale -
E IS ER;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 27 ottobre 2000, n. 197 (R. G. N. 32/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/4/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. ti Anna Maria Ursino e Rita Raspanti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 1999 SA NÒ conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bergamo la s.p.a. Poste Italiane, di cui era dipendente con mansioni di portalettere in virtù di contratto di formazione e lavoro, e, deducendo che il 2 maggio 1996, mentre con il suo motociclo stava distribuendo la corrispondenza, aveva subito un incidente riportando lesioni personali e che la datrice, invece di corrispondere quanto dovuto a titolo di infortunio sul lavoro, le aveva trattenuto la somma complessiva di lire 3.560.899 per superamento del periodo di malattia, chiedeva accertarsi l'indennizzabilità dell'infortunio ed il diritto alla restituzione dell'importo illegittimamente trattenuto. La società Poste Italiane, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997 che, a decorrere dal 28 febbraio 1998 - data poi spostata al 1^ gennaio 1999 - aveva posto a carico dell'INAIL le rendite e le prestazioni riguardanti eventi infortunistici verificatisi prima di tale epoca e non ancora definiti.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Istituto che, nel costituirsi in giudizio, eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che l'evento in oggetto doveva considerarsi già definito, essendo il concetto di definizione riferibile all'iter amministrativo, e non alla controversia giudiziaria.
Con sentenza del 3 dicembre 1999 il Pretore accoglieva il ricorso condannando la datrice di lavoro alla restituzione della somma richiestala la decisione, su gravame della società, nella resistenza degli appellati, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia che, con sentenza del 27 ottobre 2000, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della s.p.a. Poste Italiane. Osservava, in particolare, la Corte che l'azione giudiziaria, esperita dalla lavoratrice dopo il 1^ gennaio 1998 per un evento occorso prima e non ancora definito, doveva essere rivolta contro l'INAIL, essendo già entrata in vigore la legge n. 449 del 1997 la quale aveva indicato l'Istituto come soggetto tenuto alla corresponsione delle somme richieste. Quanto alla domanda delle Poste Italiane di restituzione della somma corrisposta, in forza della esecutività della pronuncia del giudice di primo grado, non poteva provvedersi sulla richiesta in difetto di prova del pagamento. La NÒ ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi cui hanno resistito con controricorso gli intimati. L'INAIL ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un motivo cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Poste Italiane. Tale società e la JE hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa interpretazione di legge, in relazione all'art. 53, comma 7^, legge n. 449 del 1997, si censura l'impugnata sentenza perché,
nell'interpretare la norma nel senso che l'azione de qua, una volta entrata in vigore la nuova legge, non può che essere rivolta contro l'INAIL, nuovo soggetto indicato come obbligatola del tutto trascurato la limitazione, voluta dal legislatore, del passaggio delle rendite infortunistiche dalle Poste all'Istituto ai soli eventi non ancora definiti.
La disposizione è intesa dalla giurisprudenza di merito nel senso che la definizione dell'infortunio deve intendersi riferita al profilo amministrativo, quando cioè il rigetto della domanda da parte dell'ente si è già perfezionato alla data stabilita dalla legge (1^ gennaio 1999).
Ed invero la sua "ratio", che è quella di evitare il coinvolgimento giudiziale dell'INAIL in cause nelle quali non ha cognizione ne' responsabilità, è stata confermata dall'accordo dell'11 ottobre 1999 con cui le Poste si sono impegnate a mantenere la difesa e gli oneri relativi per i giudizi già pendenti.
Con un unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 111, 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 127 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124,
in relazione ai principi vigenti in materia assicurativa infortunistica, 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997, nonché insufficiente e comunque contraddittoria ed erronea motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente affermato in modo implicito la legittimazione passiva dell'INAIL in un caso in cui l'evento si era verificato anteriormente al 1^ gennaio 1999.
In applicazione del citato art. 53, comma 7, della legge n. 449, l'Istituto ha assunto, infatti, una duplice distinta funzione: da una parte, quella di assicuratore con potere ampio relativamente alle competenze istituzionali anche con riferimento alle condizioni di assicurabilità e di erogabilità delle prestazioni per eventi verificatisi soltanto dopo il 1^ gennaio 1999, perché altrimenti verrebbe eluso il principio della non precostituzione del rischio che è alla base di ogni forma assicurativa;
dall'altro, quella di prosecutore od assuntore di oneri che avrebbero dovuto far carico alle Poste Italiane in relazione ad eventi verificatosi entro il 31 dicembre 1998, data di demarcazione tra gestione Poste e inizio di gestione INAIL. Sul piano processuale l'INAIL, non essendo parte del rapporto assicurativo preesistente, ma divenendola per espressa previsione di legge soltanto dal 1^ gennaio 1999 per gli eventi verificatisi dopo tale data, non può neppure rivestire tale ruolo nelle controversie intentate, per eventi entro il 31 dicembre 1998, rispetto ai quali l'Istituto è completamente estraneo. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure proposte, vanno rigettati perché infondati.
L'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede, al comma 6, che "A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente spettano"
date prestazioni tra cui, sub b), quelle "di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postetelegrafonici".
L'art. 53, al comma 7, recita altresì "Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente Poste Italiane sono assicurati all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il n. 2) del primo comma dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 124, è abrogato".
La stessa norma, al comma 8, dispone infine che "Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti" della società "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza".
Sempre nel profilo della ricognizione delle fonti, l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recita all'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1^ gennaio 1999". L'interpretazione di tale normativa, secondo il fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (vedi Cass., 17 novembre 1993, n. 11359; 16 ottobre 1975, n. 3359), consente la distinzione delle seguenti ipotesi: a) per gli eventi verificatisi dopo il 1^ gennaio 1999 l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva carico della s.p.a. Poste Italiane;
b) per gli eventi verificatisi prima della predetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Poste italiane;
c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 1^ gennaio 1999, l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Poste italiane non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché (vedi Cass., 13 giugno 2001, n. 7994, per il personale ferroviario;
vedi anche Cass., 3 dicembre 2002, n. 17127; 23 ottobre 2000, n. 13948; 9 marzo 1999, n. 2030, secondo cui, relativamente al personale ferroviario, il trasferimento ex lege del rapporto controverso va inquadrato nell'ambito del principio della perpetuatio legitimationis). In linea con tale principio l'art. 7, 1 comma, della convenzione 11 ottobre 1999 tra le Poste e l'INAIL (per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica) ha addossato, del resto, alla s.p.a. Poste italiane l'onere di portare a conclusione il grado di giudizio già avviato dal dipendente;
c) in ordine agli eventi occorsi prima di tale data e non ancora definiti, per i quali il lavoratore ha iniziato il giudizio quando già la nuova legge era in vigore, l'azione va rivolta contro l'INAIL che è il nuovo soggetto indicato dal legislatore come competente.
Siffatti principi sono stati applicati dal giudice di appello che, nell'ascrivere a tale ultima ipotesi la fattispecie all'esame, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Poste, sul rilievo che l'INAIL, e non la s.p.a. Poste italiane, era il soggetto contro cui doveva essere rivolta l'azione esperita dopo il 1^ gennaio 1999 per la tutela di un infortunio occorso prima ma non ancora definito.
Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito alla restituzione degli impegni erogati a titolo di malattia, anche nella ipotesi della legittimazione passiva dell'INAIL, si deduce che la Corte di Appello ha condannato la NÒ a restituire la somma di lire 3.303.825, di cui lire 257.974 per indennità temporanea per infortunio ed il resto per malattia dato che, negata la sussistenza dell'infortunio, il periodo di malattia effettuata superava il tetto massimo indennizzabile in corso di c.f.l., ossia un sesto del contratto a termine. Sennonché la NÒ si è limitata a riproporre in appello la domanda di restituzione della retribuzione spettante per il periodo di malattia, cioè per un periodo distinto da quello dell'infortunio che deve necessariamente essere posto a carico della s.p.a. Poste italiane. La richiesta non è stata però esaminata.
Il motivo va rigettato perché infondato.
A parte la mancata denuncia da parte della ricorrente di violazione dell'art. 112 c.p.c., si rileva nel caso in esame il difetto di interesse della lavoratrice alla impugnazione medesima. L'esame della sentenza impugnata evidenzia che la statuizione del giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso ed emesso "la chiesta condanna a carico delle Poste", non è stata sul punto modificata dal giudice d'appello. Questi ha, infatti, parzialmente riformato l'impugnata decisione solo in ordine alla affermata legittimazione passiva della società appellante, dichiarandone il difetto. Sempre l'impugnata sentenza ha osservato, in motivazione, che neppure poteva provvedersi in ordine alla domanda delle Poste di restituzione di quanto corrisposto in forza dell'esecutività della pronuncia di primo grado, non rinvenendosi in atti la prova del pagamento. In mancanza di qualsiasi impugnazione da parte delle Poste, si è perciò formato il giudicato sulla statuizione di condanna della stessa alla restituzione della somma richiesta dalla NÒ la quale non ha quindi interesse alla proposizione del motivo di ricorso. Alla stregua delle considerazioni svolteranno perciò rigettati sia il ricorso principale che l'incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003