Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto il dipendente delle Ferrovie dello Stato, con il conseguente diritto all'indennizzo, non ha rilievo ai fini del riconoscimento di un rapporto di causalità fra l'attività svolta e la patologia contratta dal dipendente, sicché il riconoscimento suddetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale; ne' rileva che le Ferrovie dello Stato, nell'esercizio del potere di organizzare la propria attività, abbiano stabilito con circolare, in via generale, che il riconoscimento costituisce un elemento certo ed incontrovertibile in ordine al nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa espletata, trattandosi di un'affermazione che, priva di valore negoziale in materia attinente alla funzione previdenziale attribuita all'ente dalla legge, va considerata come un mero criterio orientativo o, comunque, come espressione di un'erronea interpretazione di norme giuridiche da parte del soggetto tenuto ad applicarle.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18204 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 16475/00 proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
VE ETTORE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1597/99 del Tribunale di BARI R.G.N. 300/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10102 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso previa riunione dei fascicoli, rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2 febbraio 1991 al Pretore di Bari Ettore Vena, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. con qualifica di macchinista, conveniva in giudizio detta società chiedendone la condanna alla costituzione in suo favore di una rendita commisurata al grado di invalidità dipendente da malattia (periartrite e artrosi lombare) conseguita a causa del lavoro prestato.
Le Ferrovie si costituivano e si opponevano alla domanda. Il Pretore, disposte tre consulenze tecniche medico legali, con sentenza del 29.11.1996 rigettava la domanda. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Bari con sentenza depositata il 9 luglio 1999. Preliminarmente il Tribunale osservava che il passaggio di ogni rapporto assicurativo dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato all'Inail, disposto dall'art. 2 comma 13 del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996 n. 608, a decorrere dal 1 gennaio 1996, non comportava il difetto di legittimazione passiva della società quando, come nel caso di specie, alla data suddetta le Ferrovie avessero già definito la procedura amministrativa interna relativa al riconoscimento o meno della prestazione richiesta, dovendo ritenersi incongruo porre l'onere della corresponsione della prestazione a carico di un soggetto (l'ente previdenziale subentrante) rimasto del tutto estraneo alle decisioni già prese in merito. Rilevava altresì il Tribunale che in ogni caso il passaggio dei rapporti assicurativi in questione non integrava affatto un fenomeno di successione in universum ius regolato dall'art. 110 c.p.c., bensì una successione a titolo particolare in corso di causa, disciplinata sul piano processuale dall'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il processo doveva proseguire tra le parti originarie quando, come nella specie, il successore a titolo particolare non fosse intervenuto e le parti non avessero chiesto l'estromissione del dante causa. Nel merito il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della seconda consulenza tecnica disposta dal Pretore, riteneva di dover escludere l'eziologia professionale delle patologie accusate dal lavoratore (periartrite scapolo omerale sinistra e artrosi lombare) dato che l'appellante non aveva provato, come era suo onere trattandosi di malattie non tabellate, ne' le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, ne' il rapporto di causalità tra questa e la tecnopatia denunciata. Peraltro, proseguiva il Tribunale, in caso di patologie aventi eziologia multifattoriale il nesso di causalità fra l'attività lavorativa non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, in ordine alla concreta esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
Secondo il Tribunale, poi, a nulla rileva il riconoscimento della, dipendenza della malattia da causa di servizio da parte delle Ferrovie, in quanto l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, sicché il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della malattia professionale;
ne' ai suddetti fini è possibile attribuire rango di atto normativo, o di atto comunque vincolante per il giudice nella presente vertenza, alla circolare n. 3 del 1979, nella quale le Ferrovie dichiaravano che "il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio costituisce un elemento certo ed incontrovertibile per quanto concerne la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa". Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi. Le Ferrovie dello Stato s.p.a., che resistono don controricorso, hanno proposto a loro volta ricorso incidentale con un motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il lavoratore non ha fornito la prova della efficienza causale dell'attività lavorativa nel determinare le patologie riscontrate e in contrario rileva: che il giudice di appello non ha tenuto conto della delibera, versata in atti, con la quale la società ha riconosciuto dipendente da fatti di servizio efficienti e determinati sia il nesso causale che la sussistenza della patologia;
che in presenza di un siffatto documento proveniente da parte avversa e attestante i fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore, spettava alla società convenuta provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del predetto diritto;
che il Tribunale non ha tenuto conto delle conclusioni di altre due CTU disposte dal Pretore e favorevoli al lavoratore, ne' ha ritenuto di dover motivare il proprio dissenso da detti elaborati peritali. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. il ricorrente lamenta che il Tribunale, che addebita al lavoratore di non aver provato il rischio connesso all'attività lavorativa e la natura professionale delle malattie, in realtà non ha dato corso alla richiesta dell'appellante di acquisizione del fascicolo personale nonché delle informative intercorse con i rappresentanti sindacali di categoria e con l'Associazione Nazionale Invalidi e Caduti F.S., che potevano costituire elementi di valutazione idonei a provare le circostanze sopraindicate. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 41 c.p. e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, in presenza di malattie di natura multifattoriale, avrebbe dovuto applicare il principio di equivalenza causale, secondo cui a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento. Con il quarto motivo, denunciando vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare ovvero e comunque non ha assegnato il giusto valore probatorio alla documentazione proveniente dalle stesse Ferrovie attestante il riconoscimento della dipendenza delle malattie da cui il lavoratore era affetto da causa di servizio.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c. e vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il lavoratore non ha provato le condizioni concrete in cui ha svolto la propria attività lavorativa e addebita al Tribunale di non aver considerato che l'appellante aveva la qualifica di macchinista e che pertanto aveva sempre svolto le mansioni connesse a tale qualifica.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale le Ferrovie dello Stato, denunciando violazione dell'art. 2 comma 13 del d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva della società e sostengono che per effetto della norma sopra citata le Ferrovie non sono più titolari ne' di diritti ne' di obblighi per i rapporti previdenziali dei dipendenti, rispetto ai quali pertanto la legittimazione esclusiva, tanto sostanziale che processuale, spetta al solo Inail.
Nell'ordine logico delle varie censure, occorre esaminare per primo il ricorso incidentale, per il carattere pregiudiziale della questione proposta.
Il ricorso incidentale è infondato.
In ordine allo specifico problema sollevato dalle Ferrovie questa Corte ha già avuto modo di precisare che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali di ex dipendenti dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - la titolarità dei cui rapporti è stata trasferita a decorrere dal 1^ gennaio 1996 all'Inail e all'Ipsema, rispettivamente per il personale ferroviario e per il personale navigante, in base al d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1966 - dal tenore dell'art. 2, commi 13, 14 e 15 del citato d.l. n. 510/1966, si evince che con decorrenza 1 gennaio 1996 i menzionati istituti assicuratori devono corrispondere tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima della suddetta data, sia definiti, sia non ancora definiti, attesa l'esplicita menzione fatta tanto alle prestazioni "in essere" - per indicare quelle attinenti ad eventi già definiti - quanto alle altre prestazioni espressamente collegate agli eventi non ancora definiti (cfr. Cass. n. 10916 del 2000, Cass. n. 13948 del 2000, Cass. n. 7994 del 2001). Peraltro, ha precisato la Corte, per le cause iniziate prima del 1 gennaio 1996, come quella in esame, correttamente sono evocate in giudizio le Ferrovie dello Stato, le quali restano in causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non essendo nella specie configurabile una successione a titolo universale degli istituti assicuratori alle Ferrovie, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12688 del 2002, in motivazione). A questo orientamento giurisprudenziale la Corte intende prestare piena adesione, in mancanza di validi argomenti contrari per una riconsiderazione del problema.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha più volte affermato che ove venga addotta una malattia professionale non compresa nelle tabelle allegate al d.p.r. n. 1124 del 1965, come nella specie, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, infine, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia;
detto rapporto di derivazione causale, in particolare, può essere ravvisato anche in presenza di un rilevante grado di probabilità, sempreché peraltro le eventuali conclusioni probabilistiche che siano raggiunte dal consulente tecnico in tema di nesso causale non si fondino solo sulle indicazioni fornite dall'interessato in sede di anamnesi lavorativa, ma restino confermate da elementi oggettivi di riscontro (Cass. n. 6094 del 1996, Cass. n. 4443 del 1998). A questi principi giurisprudenziali, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Bari. Il giudice di appello in primo luogo ha rilevato che nella specie non era stata fornita la prova che il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, fosse stato effettivamente esposto, per quanto tempo e con quali modalità, agli ipotetici rischi allegati (sbalzi termici, sforzi fisici, vibrazioni e scuotimenti, disordini alimentari e dei normali ritmi sonno-veglia, miscritraumi ecc.). A tal fine giova ricordare che non è tanto importante stabilire quali sono le mansioni svolte dal lavoratore, normalmente corrispondenti alle descrizioni contrattuali, quanto accertare le modalità di svolgimento delle stesse, poiché le particolari condizioni di disagio sopra elencate non necessariamente sono presenti nello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi vanno adeguatamente provate dal lavoratore.
In secondo luogo il Tribunale, con motivazione congrua e coerente, ha ritenuto di aderire alle conclusioni della seconda consulenza tecnica disposta dal Pretore, che ha escluso la eziologia professionale delle malattie lamentate dal ricorrente, condividendo le argomentazioni portate dal consulente a sostegno della soluzione prospettata, di cui ha trascritto in sentenza i passi salienti. Per contro, il Tribunale ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni delle altre due consulenze d'ufficio e della consulenza tecnica di parte "perché fondate sempre su dati anamnestico-lavorativi" e su ipotetici "rischi lavorativi" che solo il diretto interessato ha riferito al consulente, ma di cui mancavano in atti i necessari riscontri probatori.
Al riguardo giova ricordare il principio secondo cui qualora, nel corso del giudizio, vengano nominati due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia,adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass. n. 6822 del 1995). A giustificazione della mancanza di prova degli asseriti rischi lavorativi, peraltro, non vale lamentare la mancata acquisizione del fascicolo personale del ricorrente e delle informative dei rappresentati sindacali di categoria;
dette censure, prive di ogni concreto riferimento al contenuto dei documenti di cui si è chiesto l'acquisizione, si dimostrano del tutto generiche e prive di decisività ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Infondato è anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione da parte del Tribunale del principio di equivalenza delle cause nella produzione dell'evento. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extra professionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 c.p., con la conseguenza che a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva (Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 535 del 1998, Cass. n. 13638 del 1999). La Corte, peraltro, ha avuto modo di precisare che questo principio, che presuppone che sia stato utilmente provata la concorrenza di fattori lavorativi ed extralavorativi nella determinazione dello stato invalidante, opera nel senso che debba essere comunque ritenuta l'eziologia professionale della malattia ove manchi la prova che uno o più fattori extra lavorativi ne siano la causa esclusiva;
detto principio, però, secondo la Corte, non solleva il lavoratore dall'onere di provare il rapporto di causalità tra il fattore o i fattori lavorativi e la malattia di cui asserisce essere affetto (Cass. n. 4425 del 2002). Al riguardo è stato altresì affermato che nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità, relativo all'origine professionale della malattia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, fermo restando che questa può essere data anche in termini di probabilità, desunta dagli elementi disponibili, purché si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giuridica (Cass. n. 5637 del 2000; Cass. n. 6388 del 1998; Cass. n. 2940 del 1995). Così delimitato il principio di equivalenza causale in ipotesi di eziologia multifattoriale della malattia, non ha fondamento addebitare al Tribunale la violazione di detto principio, posto che il giudice del gravame, lungi dal contestarlo, si è limitato ad affermare la mancanza di prove in ordine al rapporto di causalità tra fattori lavorativi ed evento.
Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso. Questa Corte, in analoghe fattispecie, ha costantemente affermato che l'istituto della rendita per malattia professionale previsto dal d.p.r. n. 1124 del 1965 e quello dell'indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio (previsto dall'art. 68 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e dall'art. 64 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092), dovuto anche al dipendente delle ferrovie, si fondano su presupposti diversi, essendo il secondo un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di carattere previdenziale) attribuito al dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, laddove la prima richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta e impone pertanto un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia;
di conseguenza, ha affermato la Corte, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità non ha rilievo ai fini del riconoscimento di un rapporto di causalità fra l'attività svolta e la patologia contratta dal dipendente, sicché il riconoscimento suddetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extra professionale (Cass. n. 2372 del 1997, Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 5637 del 2000). Nè rileva che le Ferrovie dello Stato,
nell'esercizio del potere di organizzare la propria attività, abbiano stabilito con circolare, in via generale, che il riconoscimento costituisse un elemento certo ed incontrovertibile in ordine al nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa espletata, poiché, escluso il valore negoziale di una simile presa di posizione in materia attinente alla funzione previdenziale attribuita all'ente dalla legge, detta affermazione va considerata o alla stregua di un mero criterio orientativo o, comunque come espressione di un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche da parte di un soggetto tenuto ad applicarle (così Cass. n. 5637 del 2000, in motivazione). Per tutte le considerazioni sopra svolte sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le pari le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002