Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardanti il personale ferroviario, a norma dell'art. 4 comma quattordicesimo D.L. n. 515 del 1995 (norma trasfusa nell'art. 2 D.L. n. 39 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 300 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 404 del 1996 e nell'art. 2 D.L. n. 510 del 1996, finalmente convertito senza modifiche in legge n. 608 del 1996), a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL, ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento dal del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Società Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1999, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA IS, BA ND, BA OR, BA BA, in proprio e in qualità di eredi di BA BR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO CAMBI, giusta delega in atti;
- controricorrenti-
avverso la sentenza n. 165/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 18/4/96, R.G.N. 60/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15/12/1993 al Pretore di Firenze IS TA e AN, NZ e BA AN, rispettivamente moglie e figli di AN UN, chiedevano accertarsi che il decesso del loro dante causa avvenuto il giorno 8/10/1991, era stato determinato da malattia contratta a causa dell'attività del suddetto svolta quale dipendente delle Ferrovie dello Stato, e conseguentemente condannarsi la datrice di lavoro a corrispondere loro la rendita di cui al D.P.R. n.1124/1965, o, in subordine, l'equo indennizzo. Instauratosi il contraddittorio, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Giudice adito, con sentenza del 14/19 dicembre 1995, accoglieva la domanda solo in favore della TA, non trovandosi i figli nelle condizioni soggettive previste dall'art. 85 del T.U. n.1124 del 1965.
Avverso tale pronuncia la società di Trasporti e Servizi per azioni Ferrovie dello Stato proponeva rituale appello il quale, nel ricostituitosi contraddittorio, veniva rigettato dal Tribunale, con sentenza del 17-18/4/1996, sui seguenti rilievi. Quanto alla richiesta di declaratoria di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva o di chiamata in causa dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 111, 3 co., c.p.c., per effetto della successione "ope legis" nel diritto controverso disposta dal d.l. 4 dicembre 1995, n.515, all'art. 4, co. 14 (secondo il quale dal 1 /1/1996
"sono poste a carico dell'I.N.A.I.L. tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31/12/1995 e non ancora definiti entro tale data"), osservava il giudice di appello che la prima parte della richiesta, tendente all'estromissione dell'appellante dal giudizio doveva essere respinta perché l'art. 111, 3 co., c.p.c. impone il consenso della controparte, nella specie non prestato;
la seconda parte della richiesta similmente doveva essere respinta, perché espressa in termini di necessità di ufficio ("dovrà essere chiamato in causa l'I.N.A.I.L.") mentre l'art. 111, 1 co., c.p.c. prevede, in caso di successione del diritto nel corso del processo, la sua prosecuzione tra le parti originarie, con facoltà del successore di intervenire nel processo anche su chiamata, senza che, peraltro, tale partecipazione al giudizio costituisca litisconsorzio necessario, per cui la chiamata non deve essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Nel merito, posto che la domanda di equo indennizzo presupponeva il rigetto della domanda principale di rendita, si imponeva il previo esame di quest'ultima.
Al riguardo il Tribunale riteneva infondata la contestazione della consulenza tecnica medico-legale circa il nesso causale, ammettendo l'appellante che la causa del decesso del AN era stata una neoplasia pleurica e facendo notare che la diagnosi di nesotelioma pleurico, molto difficile in assenza di indagini istochimiche ed istologiche sul tessuto neoplastico, nella fattispecie poteva essere confermata, attesi gli accertamenti svolti.
Tale ammissione confermava la sussistenza di una ragionevole certezza, cioè di alto grado di probabilità circa l'esistenza della malattia e del suo nesso causale, con l'attività professionale, il quale era, però, contestato dalle Ferrovie, che sosteneva non avere il AN provato che la esposizione al rischio - di breve durata - era stata di intensità sufficiente a indurre la comparsa del mesotelioma - questo potendo essere affetto effetto di un rischio comune alla generalità delle persone, in quanto fibre di amianto si possono riscontrare, oltre che nell'ambiente di lavoro, anche nell'ambiente di vita, sotto forma di prodotti contenuti amianto, ecc...
Al riguardo osservava il Tribunale che il consulente tecnico di ufficio, particolarmente esperto nelle indagini sulle malattie da asbesto, aveva espresso un parere rigoroso, logico e persuasivo, tale che non vi era alcun bisogno di rinnovare la consulenza di primo grado. In particolare il suddetto perito, dopo aver descritto la storia lavorativa del AN dal 1962 e 1972, come conduttore e capotreno, prevalentemente di treni merci, e dal 1972 al 1982, come capo PV presso il Dipartimento ferroviario di Firenze Campo di Marte e successivamente con mansioni amministrative,aveva evidenziato le caratteristiche dei locomotori sui quali il suddetto aveva operato, alcuni dei quali parzialmente coibentati con amianto, nonché descritto i risultati di indagini compiute tra Ferrovie dello Stato e sindacati sulla dispersione di amianto nei convogli ferroviari, ed aveva ravvisato la esposizione all'amianto non solo nel servizio a bordo dei locomotori, ma anche nelle funzioni di controllore dei convogli merci, alcuni dei quali trasportavano amianto dai luoghi di produzione o di sbarco agli stabilimenti di lavorazione. Il consulente tecnico aveva, quindi, parlato del mesotelioma pleurico, quale rara forma di neoplasia primitiva della pleure, dovuta, almeno nell'80% dei casi, ad un ben definito fattore cancerogeno, l'asbesto, dei tempi di insorgenza del medesimo, anche a lunga distanza dalla cessazione dell'esposizione, senza limiti dimostrati circa la esposizione necessaria alla azione dell'asbesto per la insorgenza del mesotelioma pleurico, per cui, anche considerata la rilevanza da attribuirsi alla particolare vulnerabilità del soggetto, lo sviluppo del detto tumore poteva rappresentare la conseguenza di modestissime dosi inalate.
Il consulente concludeva, quindi, che nel caso del AN si doveva ritenere provata con alta probabilità e con minimo margine di errore la sua esposizione all'azione cancerogena dell'asbesto ed il nesso causale tra l'attività professionale e la malattia neoplatica. Il Tribunale, in conclusione, si dichiarava convinto della correttezza dell'operato del consulente e della non necessità di un rinnovo della perizia di ufficio.
Avverso tale sentenza la s.p.a Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
gli intimati resistono con controricorso;
la ricorrente deposita memoria nonché, previa notifica ai sensi dell'art. 372 c.p.c., copia della procura speciale e dello statuto societario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co., 14, del d.l. 4 dicembre 1995 n.515, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto fondamentale della controversia (art. 360, nn.3 e 5 c.p.c.). Fa presente che l'art. 4, co. 14, del d.l. citato ha stabilito che "sono poste a carico dell'I.N.A.I.L. tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quale relative agli eventi infortunistici e alla manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Sostiene che tale norma ha previsto una successione "ope legis" nel diritto controverso, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato ovvero disporre la chiamata in causa dell'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 111, 3 co., c.p.c.; che, invece, il Tribunale erroneamente ha ritenuto che la facoltà di cui all'art.107 c.p.c. di chiamare in causa il terzo deve essere esercitata solo nell'ipotesi prevista dell'art. 102 c.p.c.; che, al contrario, l'ordine di intervento in causa del terzo disposto dal giudice può prescindere da un litisconsorzio necessario e può essere dato anche quando sia ritenuto opportuno integrare il contraddittorio o quando siano sussistenti esigenze di economia processuale, come nel caso di specie. Inoltre, la circostanza che il processo penda in grado di appello non è ostativa alla integrazione del contraddittorio. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le mansioni svolte dal AN e si riporta il brano della sentenza sul punto;
si assume che il semplice richiamo delle valutazioni espresse nella consulenza non può costituire idonea motivazione, essendo, invece essenziale che il Tribunale avesse espresso il proprio convincimento sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dal consulente. La ricorrente, quindi, lamenta, in particolare, che il giudice di appello non ha motivato sulla sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le mansioni svolte dal AN e si riporta il brano della sentenza sul punto;
si assume che il semplice richiamo delle valutazioni espresse nella consulenza non può costituire idonea motivazione, essendo, invece essenziale che il Tribunale avesse espresso il proprio convincimento sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dal consulente. La ricorrente, quindi, lamenta, in particolare, che il giudice di appello non ha motivato sulla sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa del "de cuius" e la patalogia neoplastica, essendosi d'altra parte il consulente tecnico espresso in termini meramente probalistici;
invero, quella del AN non poteva essere considerata malattia professionale, ne' dipendente la causa di servizio, non essendo stato dimostrato alcun nesso tra mansioni e malattia e non avendo il Tribunale, addotte in sede di appello anche con riferimento alla non provata esposizione al rischio.
Il ricorso deve essere respinto.
Posto che il ricorso è ammissibile, essendo stata depositata la procura speciale conferita al dott. Raffaele Ruggiero Rubino, per effetto della legge 27 maggio 1997 n.161 e della sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n. 2642, 2646 e 4666 del 1998, lo stesso è infondato nel merito.
Va al riguardo premesso che l'art. 4, co. 14 , del D.L. 4 dicembre 1995 n.515 ha stabilito che "a decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'I.N.A.I.L. secondo la normativa vigente e l'ente ferrovie s.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'I.N.A.I.L. tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alla manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data", determinando così una successione "ope legis" nel diritto controverso tra Ente ferrovie dello Stato s.p.a. e l'I.N.A.I.L.. La stessa norma è stata poi testualmente trasfusa nell'art. 2, co. 13 , del D.L. 1 febbraio 1996 n.39, nell'art. 2, co. 13 del D.L. 2 aprile 1996 n.300,
nell'art. 2, co. 13 D.L. 2 agosto 1996 n.404, nell'art. 2, co. 13 D.L. 1 ottobre 1996 n.510, finalmente convertito, senza modifiche,
nella legge 28 novembre 1996 n.608. Sulla base di tale disposizione avrebbe dovuto essere dichiarato - secondo la ricorrente - il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato o disposta la chiamata in causa dell'I.N.A.I.L..
Ma, nel rigettare tali richieste, la cui reiezione forma oggetto del primo motivo del ricorso, ritiene il Collegio che il tribunale abbia fatto corretto uso delle norme disciplinanti la fattispecie. Recita, invero, l'art. 111 c.p.c., nelle parti che interessano, "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (1 co.). Omissis.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire, essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso. Posto, dunque, che la legge, in via principale, prescrive che il processo prosegua tra le parti originarie, è del tutto rituale la persistenza nel presente giudizio e nei gradi di merito della società Ferrovie dello Stato, la quale non poteva neanche essere estromessa, non essendo stato provata l'esistenza del consenso degli eredi AN. Neanche è fondata la pretesa che l'I.N.A.I.L. fosse chiamata in causa di ufficio, sia perché come rilevato - il processo era ritualmente incardinato tra le parti originarie e così ritualmente poteva proseguire, sia perché la chiamata nel processo avrebbe dovuto avvenire ad opera della Ferrovie e non di ufficio escludendo la legge un litisconsorzio necessario. Comunque, la chiamata ex art. 107 c.p.c. involge valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità, ed in ogni caso l'I.N.A.I.L. avrebbe potuto intervenire volontariamente. Ne è infine da sottacere che, ai sensi delle norme sopra riportate, per le malattie professionali verificatesi prima del 31/12/1995 e non ancora definite, l'I.N.A.I.L. ha solo una competenza contabile, mentre non ha alcuna competenza in ordine all'accertamento ed ai postumi della malattia stessa.
In ordine al secondo motivo del ricorso, va osservato che le censure dell'ente ricorrente, afferenti alla valutazione effettuata dal Tribunale delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletate in primo grado, oltre che improponibili in questa sede ed inammissibili, perché la ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - non deduce neanche in quale atto ed in che termini le sue critiche di merito erano state già proposte in grado di appello senza essere prese in considerazione dei giudici, onde esse devono ritenersi proposte solo in questa sede di legittimità, sono del tutte prive di fondamento, avendo il Tribunale ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire, facendole proprie, alle conclusioni peritali. Posto, in particolare, che è giurisprudenza costante di questa Corte che in tema di malattia professionale non tabellata, anche ad eziologia multifattoriale, come il tumore, il rapporto di causalità tra la lavorazione svolta e la tecnopatia, può essere ravvisato anche in presenza di un rilevante grado di probabilità (tra tante, Cass. n. 5638/1991, n. 10970/1993, n. 1573/1994, n. 6434/1994), nella fattispecie il Tribunale dopo aver ripercorso tutto l'iter argomentativo (come sopra riportato) della relazione peritale, ha dato atto che il consulente è pervenuto alla conclusione di ritenere provata " con alta probabilità e con un minimo margine di errore la esposizione all'azione cancerogena dell'asbesto ed il nesso causale tra l'attività professionale e la malattia neoplastica", potendo il mesotelioma pleurico "rappresentare la conseguenza di modestissime dosi cumulative inalate", a seguito di accurate analisi, coerenti argomentazioni, pertinenti dissertazioni specifiche sul caso in esame. Ed anche alla luce di ciò, il giudice di appello ha adeguatamente motivato il mancato rinnovo dell'accertamento peritale.
Quanto, infine, alla eccezione di pretesa carenza di interesse alla impugnazione dedotta di nuovo dei controricorrenti, la gravata sentenza ha spiegato che la frase contenuta nella memoria delle Ferrovie del 29/11/1995 "poiché la CTU appare "concordata" il Pretore potrà accogliere la domanda di tesi unicamente per la vedova e respingerla per i figlie", frase sulla quale si fondava l'eccezione, appariva avere più un contenuto concessivo e limitativo nei confronti dei figli, che di un riconoscimento del diritto avversario, tale da condurre ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere: valutazione e interpretazione della volontà delle parti, queste, non censurabili in sede di legittimità. Può solo aggiungersi che la frase qui sopra riportata conferma la novità delle censure di merito formulate in questa sede, giacché con le conclusioni del perito di ufficio aveva concordato in sede di merito anche il perito di parte Ferrovie.
Non essendovi gli intimati costituiti, al rigetto del ricorso non consegue alcuna pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.