Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1999, n. 3085
CASS
Sentenza 30 marzo 1999

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In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardanti il personale ferroviario, a norma dell'art. 4 comma quattordicesimo D.L. n. 515 del 1995 (norma trasfusa nell'art. 2 D.L. n. 39 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 300 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 404 del 1996 e nell'art. 2 D.L. n. 510 del 1996, finalmente convertito senza modifiche in legge n. 608 del 1996), a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL, ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento dal del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Società Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1999, n. 3085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3085
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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