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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2438/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.683/2022 pubblicata il 7.7.2022 dal Tribunale di
Avellino
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Biondi ed Parte_1
Emanuele Biondi
APPELLANTE
E
e (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del loro Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emilio
Balletti e Stefano Salimbene
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in funzione di
Giudice del lavoro il lavoratore in epigrafe aveva chiesto la condanna delle resistenti al risarcimento del danno subito per usura psicofisica per non avere goduto, nell'espletamento delle mansioni di operatore di esercizio, dei riposi settimanali previsti dal
Regolamento CE 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative.
Il Tribunale rigettava il ricorso e con tempestivo atto di appello il lavoratore proponeva impugnazione, con plurime argomentazioni censurando la motivazione con cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda.
Si costituivano le appellate resistendo al gravame.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
Nelle note di trattazione depositate per l'odierna udienza i procuratori di tutte le parti in causa hanno allegato l'accordo sindacale di conciliazione intervenuto in sede protetta tra le parti, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese (essendo stato
Cont concordato che l' si sarebbe fatto carico delle spese legali in favore dell'avv. Pasquale Biondi).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
pag. 2/4 Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..."
(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
pag. 3/4 Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (Cass. n. 11962 dell'8.6.05).
Le parti hanno depositato note di trattazione per l'odierna udienza allegando il verbale di conciliazione, concludendo concordemente nel senso della cessazione della materia del contendere, di modo che può emettersi la relativa declaratoria.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile
1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva come da verbale in atti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2438/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.683/2022 pubblicata il 7.7.2022 dal Tribunale di
Avellino
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Biondi ed Parte_1
Emanuele Biondi
APPELLANTE
E
e (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del loro Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emilio
Balletti e Stefano Salimbene
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in funzione di
Giudice del lavoro il lavoratore in epigrafe aveva chiesto la condanna delle resistenti al risarcimento del danno subito per usura psicofisica per non avere goduto, nell'espletamento delle mansioni di operatore di esercizio, dei riposi settimanali previsti dal
Regolamento CE 561/2006 in misura non inferiore a 45 ore continuative.
Il Tribunale rigettava il ricorso e con tempestivo atto di appello il lavoratore proponeva impugnazione, con plurime argomentazioni censurando la motivazione con cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda.
Si costituivano le appellate resistendo al gravame.
La causa, a seguito del collocamento fuori ruolo del consigliere relatore, era riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza dell'11.9.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
Nelle note di trattazione depositate per l'odierna udienza i procuratori di tutte le parti in causa hanno allegato l'accordo sindacale di conciliazione intervenuto in sede protetta tra le parti, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese (essendo stato
Cont concordato che l' si sarebbe fatto carico delle spese legali in favore dell'avv. Pasquale Biondi).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
pag. 2/4 Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità vi sono dei casi in cui si riscontra l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..."
(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583;
Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
pag. 3/4 Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.…” (Cass. n. 11962 dell'8.6.05).
Le parti hanno depositato note di trattazione per l'odierna udienza allegando il verbale di conciliazione, concludendo concordemente nel senso della cessazione della materia del contendere, di modo che può emettersi la relativa declaratoria.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile
1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Non si provvede sulle spese, che si intendono compensate, risultando le stesse già regolate in via transattiva come da verbale in atti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Napoli 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 4/4