TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1193/23 Oggi 14 maggio 2025 alle ore 12,55 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli ,
mediante l'applicativo “Teams”, compare l'Avv. Giorgia Montella, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Mancusi, per la parte ricorrente ed alle ore 12,57 compare anche l'Avv. Massimo Autieri,
noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in CP_1
atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare ed in via istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle part si rimettono a giustizia, insistendo per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. l'Avv.
Montella in caso di vittoria e per la compensazione in caso di rigetto a fronte della documentata situazione reddituale della parte ricorrente. I difensori chiedono di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,03 alle ore 13,50 per cause R.G. 268/24, 217/25 e
220/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,02).
Alle ore 19,54 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale
chiuso alle ore 19,55
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1193 /2023 R.Lav.
promossa da:
NU ER, residente in Siena, elettivamente domiciliato in Roma in via Giulio Cesare
n. 95, presso lo studio dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato NU ER ha introdotto la fase di merito conseguente al dissenso in ATP ed ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “…Voglia:- RITENERE
e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e dello status di invalido civile ex art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e, conseguentemente, - CONDANNARE l' al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge..”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle averse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena – Giudice del Lavoro :- nel rito : dichiarare la inammissibilità della dichiarazione di dissenso/ ricorso introduttivo depositato da NU
ER ;- nel merito : respingere integralmente qualsiasi domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e , di conseguenza , procedere alla omologa dell'accertamento sanitario compiuto , nella precedente fase processuale;
- in ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite .”
La causa è stata istruita con prove documentali, nonché supplemento di CTU, ed all'odierna udienza del 14 maggio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Con ricorso per ATP ex art. 445bis c.p.c. il ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e dello status di invalido civile ex art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di invalidità civile, impugnava l'esito della visita del 27.02.2023, con cui la Commissione Medica ha rigettato la richiesta del beneficio.
Nella fase cautelare si costituiva l' insistendo per il rigetto della domanda ritenuto CP_1 valido quanto accertato in sede di collegiale medica.
Il giudice dichiarata la procedibilità della fase cautelare, disponeva CTU.
Il consulente visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione medica depositata concludeva “ … Dall'esame della documentazione, dalla raccolta dei dati anamnestici, dalle operazioni di indagine clinica è risultato che attualmente il Sig. ER NU versa in condizioni di invalidità civile con capacità lavorativa ridotta in misura superiore alla soglia minima di legge, nella fattispecie nella misura del 46 %. Il Sig. NU ER versa inoltre nella condizione di non handicap, non possedendo i requisiti sanitari di cui all'art. 4 del DL 9
Febbraio 2012 n.
5. Tale condizione sussiste ininterrottamente dalla data della domanda amministrativa del 12.09.21.. …” (v. CTU della fase cautelare R.G. 377/23), dette conclusioni NON venivano contestate dalle parti.
Successivamente, il ricorrente, che non aveva nominato alcun CTP e tramite il proprio difensore contestava genericamente le conclusioni del CTU chiedendo il rinnovo della stessa e all'esito del deposito della CTU definitiva da parte della Dott.ssa proponeva formale Per_1 dissenso ed introduceva il procedimento di merito, all'interno del quale depositava nuova documentazione medica, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Nel procedimento di merito si è costituito l' chiedendo dichiararsi improcedibile il CP_1 dissenso, poiché la CTU espletata nella fase cautelare non era stata contestata, opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU ed insistendo per il rigetto della domanda.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla sussistenza del diritto e gli esiti della CTU
Va rilevato che all'udienza del 17.07.2024 il giudice “…. visto l'art. 149 disp. att. c.p.c. vista la documentazione medica sopravvenuta revoca il provvedimento che fissava la decisione della causa per la data odierna e dispone supplemento di CTU confermando la nomina al CTU
Dott.ssa ”. Persona_2
All'esito del disposto supplemento di CTU la Dott.ssa esaminata la documentazione Per_1 prodotta nel giudizio di merito ha concluso“…Dall'esame della documentazione, dalla raccolta dei dati anamnestici, dalle operazioni di indagine clinica è risultato che attualmente il Sig. ER
NU versa in condizioni di invalidità civile con capacità lavorativa ridotta in misura superiore alla soglia minima di legge, nella fattispecie nella misura del 50 %. Il Sig. NU non possiede inoltre i requisiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma III, della l. 1992/n.
104 e succ. mod. (handicap grave- disabile con necessità di sostegno intensivo). Tale condizione, in assenza di documentazione sanitaria prodotta che descriva l'esame obiettivo in essere, è da considerarsi attuabile dalla data delle operazioni peritali del 28.10.24 per quanto concerne la valutazione dell'invalidità civile ( fino alle op attuali si conferma la valutazione del 46%); la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'handicap secondo art. 3 comma 3
(disabile con necessità di sostegno intensivo), sussiste invece ininterrottamente dalla data della domanda amministrativa.…”.
Tali conclusioni NON sono state oggetto di osservazioni o critiche da alcuna delle parti di causa.
A questo punto va evidenziato che il CTU nominato sia nella fase cautelare che nel giudizio di merito ha ampiamente e congruamente motivato, con considerazioni prettamente mediche che risultano condivisibili, ricostruendo la storia clinica del ricorrente e giungendo alle conclusioni sopra riportate.
La mancata contestazione specifica delle considerazioni mediche compiutamente motivate effettuate dal CTU anche in ordine alla documentazione medica sopravvenuta inducono il giudice a rigettare non solo la richiesta di rinnovo della CTU, più volte reiterata, ma la stessa domanda che è risultata infondata.
Del resto, nell'introdurre il giudizio di merito il ricorrente ha fatto considerazioni generiche e del tutto apodittiche sulle conclusioni del CTU affermando “…A parere della scrivente difesa il
CTU ha erroneamente interpretato le gravi patologie di cui è affetta parte ricorrente, non tenendo conto, per esempio, delle conseguenze che tali patologie riversano sulla vita sociale e quotidiana del sig. che lo rendono invalido…” (v. ricorso pag. 2) . Parte_1 Anche nelle note conclusive il difensore ha reiterato generiche ed infondate contestazioni alla CTU ed ai chiarimenti resi, peraltro, sfornite di qualsivoglia supporto di argomentazioni mediche valide.
Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere disatteso e respinto accertando che allo stato il ricorrente NON versa in condizioni che comportino il diritto all'assegno di invalidità cui aspira.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento di handicap grave ex art. 3, comma III,
L. 104/92
Sulle spese di lite
Vista l'autocertificazione depositata dal ricorrente sulla sussistenza dei presupposti reddituali per l'esenzione, rilevato che con D.M. del maggio 2023 il detto limite è stato innalzato €
25.676,02, ritenuti sussistenti i presupposti per l'esenzione visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' il pagamento degli onorari per la CTU , CP_1 sia del presente giudizio che della fase cautelare, come già liquidati con separato decreto.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente ad oggi NON versa in condizioni che comportino il diritto all'assegno di invalidità cui aspira e non versa dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma III, L.
104/92;
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, fatta esclusione per le spese di CTU poste ad integrale e definitivo carico dell' , per le motivazioni CP_1 su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 14 maggio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T