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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del
20.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1264 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...] elett.te domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Iannucci che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1
difeso come in atti dal funzionario Chiara De Paris
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno di invalidità civile
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente ha esposto:
- che con decreto di omologa del 02/04/24 recante rg: 1595/23 il Trib.
Napoli nord aveva riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile con decorrenza 10/02/22.
- che con avviso di pagamento del 12/04/2024 le veniva CP_1
comunicato prospetto di liquidazione prestazione n. 044-510507843467 cat.
Inv civ. con decorrenza 01/03/22 per un totale di arretrati di euro 8.901,28 fino ad aprile 2024; - che nello stesso avviso di pagamento del 12/04/24 veniva indicata una somma non dovuta e trattenuta dall' per euro 4.804,42 e pertanto veniva CP_1
liquidata alla ricorrente solo la restante somma di euro 4.096,86 a titolo di arretrati assegno di invalidità riconosciuto in omologa;
- che nel predetto avviso di pagamento del 12/04/24 si faceva riferimento ad un indebito n. 00001060506 che risulta riferibile ad un presunto debito previdenziali nei confronti dell'ente del 2010.
Parte ricorrente eccepiva, innanzitutto, che l'atto era carente di motivazione in ordine ai presupposti del presunto indebito e in ogni caso sosteneva che, non essendo stata destinataria negli ultimi dieci anni di alcun provvedimento di recupero che possa aver determinato il credito fatto valere dall' le pretese sarebbero comunque prescritte, e concludeva affinché CP_1 fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva ed eccepiva che l'indebito traeva origine dal CP_1
pagamento senza idonea causa giustificatrice della prestazione di invalidità civile, già in godimento alla ricorrente, nei mesi di novembre e dicembre 2010
e gennaio/maggio 2011, nonostante l'avvenuta revoca per assenza a visita medica di controllo fissata per il giorno 11.11.2010 e notificata con raccomandata A/R in data 28.09.2010 (cfr. All. 2-3).
Inoltre, il provvedimento di sospensione della prestazione veniva trasmesso alla ricorrente il giorno 17.05.2011 (cfr. All. 4-5), mentre il provvedimento di revoca veniva consegnato con raccomandata A/R in data
26.02.2013 (cfr. All. 6-7).
Vieppiù, in data 18.5.2018 (cfr. All. 8-9) l'Istituto deduceva di aver notificato con raccomandata A/R la richiesta di restituzione del dovuto con i relativi bollettini MAV. Dunque, alcuna prescrizione appare essersi maturata essendo provati i relativi fatti interruttivi.
Alla odierna udienza cartolare, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
(Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. , e Per_1
che anche le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è pacifico tra le odierne parti in causa che l'indebito contestato con la nota del 27.2.2023 è scaturito dalla corresponsione di ratei di assegno di invalidità civile non più spettanti per il periodo dall'01/10/2018 al 28/2/2019,
a seguito di visita medica di verifica che ha acclarato il venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale precedentemente concessa.
Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI,
04/08/2022, n.24180). Ciò posto, dalla documentazione versata in atti risulta che il provvedimento di sospensione della prestazione veniva trasmesso alla ricorrente il giorno 17.05.2011 (cfr. All.
4-5 in produzione , mentre il CP_1
provvedimento di revoca veniva consegnato con raccomandata A/R in data
26.02.2013 (cfr. All.
6-7 in produzione . CP_1
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità civile, devono essere giudicate indebite e legittimamente recuperate le somme erogate dall' a tale titolo. CP_1
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della tempestiva notifica del verbale negativo da parte dell' . CP_1
Ed invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, non può ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede della percipiente che, una volta ricevuto il verbale, era ben consapevole dell'esito negativo della visita, al punto che lo contestava in sede giuridizionale.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.att. cpc.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Aversa, 21.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli