Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7994
CASS
Sentenza 13 giugno 2001

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In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - deve essere inteso (tenendo conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7994
    Data del deposito : 13 giugno 2001

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