Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - deve essere inteso (tenendo conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' M 1 7 99 4/0 1 REPUBBLICA ITALIA A NOME EL POFLO LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7657/99 Presidente Dott. Vincenzo TREZZA Cron. 18425 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep.Consigliere GUGLIELMUCCI Dott. Corrado - Consigliere - Ud. 13/03/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere LA TERZA - Dott. Maura ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA BARBERA CIRO, FF.SS SPA;
- intimati 2001 avverso la sentenza 328/98n. del Tribunale di 1144 MESSINA, depositata il 04/09/98 R.G.N. 266/93; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Messina del 18 settembre 1990, La Barbera Ciro, dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato come aiuto macchinista, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale costituita da spondiloartrosi diffusa alla colonna vertebrale. Costituitesi le Ferrovie dello Stato, che si opponevano alla domanda, il Pretore la accoglieva, determinando nel 25% il grado di inabilità, all'esito degli accertamenti del CTU. Sull'appello delle Ferrovie, chiesta ed autorizzata la chiamata in causa dell'Inail, costituitosi il La Barbera ed espletata nuova consulenza, il locale Tribunale, con sentenza del 4 settembre 1998, in parziale riforma della W statuizione di primo grado, condannava l'Inail a corrispondere all'assicurato la rendita nella misura del 22% di invalidità. Riteneva il Tribunale che le Ferrovie dello Stato, in forza dell'art. 2 del DL 510/96 conv. in legge 608/96 non fossero più tenute ad erogare le rendite per malattie professionali, neppure per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, essendosi verificatasí la successione ex lege dell'Inail. Avverso detta sentenza propone ricorso l'Inail affidato ad un unico complesso motivo. Le controparti sono rimaste intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inail denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 127 del DPR n. 1124 del 1965, dell'art. 2, commi 13 e 15, della legge n. 608 del 1996, degli artt. 91, 100, 101, 111, 113 e 132 cod. proc. civ., e difetto di motivazione, per avere ritenuto esso Istituto legittimato passivamente nella controversia concernente un evento verificatosi anteriormente al primo gennaio 1996, senza tenere conto 1 del disposto della citata legge n. 60 del 1996, la quale conferiva in via diretta al medesimo Istituto l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo per gli eventi infortunistici verificatisi dopo il primo gennaio 1996, a modifica del regime precedente di cui all'art. 127 del DPR 1124 del 1965 per cui le Ferrovie provvedevano in proprio a gestire detta assicurazione. Per gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 l'Inail si porrebbe non come ente assicuratore, ma come prosecutore di oneri che avrebbero dovuto fare carico alle Ferrovie dello Stato, ricevendo come copertura la riserva matematica prevista dal comma 15 dell'art. 2 della legge 608/96 e rimanendo f però estraneo al rapporto sia processuale sia sostanziale ed accollandosi solo la parte di prestazione decorrente dal primo gennaio 1996. Il ricorso non merita accoglimento. Come è stato ripetutamente affermato, cfr. tra le tante Cass. n. 13948 del 2000, la legge 608 del 1996 non si limita a disporre il trasferimento dal 1°1.96 dei rapporti in tema di infortuni e malattie professionali dalle Ferrovie dello Stato all'Inail, con l'effetto che quest'ultimo si aggiungerebbe o si affiancherebbe alle medesime Ferrovie, le quali, a loro volta, conserverebbero la titolarità dei rapporti assicurativi relativi ad infortuni e malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e rispetto ai quali continuerebbero ad esercitare la funzione assicuratrice utilizzando l'Inail come mero materiale erogatore delle prestazioni dovute. L'art. 2, commi 13 e 15, della citata legge n. 608 non disciplinano un'ipotesi di trasferimento di alcuni rapporti da un soggetto ad un altro, ma configurano un rapporto successorio ex lege, o meglio un trasferimento di funzioni, a norma del quale, dal primo gennaio 1996, un soggetto subentrante, l'Inail, si sostituisce al soggetto uscente, la spa Ferrovie dello Stato, acquisendo al subentro la titolarità di tutti i rapporti assicurativi, già facenti capo al precedente gestore. 2 Infatti, a partire dal momento in cui si attua il fenomeno successorio, i ferrovieri non risultano più iscritti alla spa Ferrovie dello Stato, che pertanto viene meno come ente assicuratore, ma all'Inail, e tutte le prestazioni sono a suo carico, e cioè sia quelle relative agli eventi insorti dopo il primo gennaio 1996, sia quelle relative ad eventi pregressi se non definiti entro il 31 dicembre A tale proposito l'Inail obietta che per gli eventi verificatisi prima del 31 1995. dicembre 1995 e non ancora definiti a tale data, le prestazioni sarebbero poste a carico di esso Istituto solo per la parte maturata dal primo gennaio 1996, mentre i ratei maturati precedentemente sarebbero ancora a carico delle h Ferrovie dello Stato. In ordine a detti rilievi vanno svolte alcune precisazioni. Per gli eventi verificatisi dopo il primo gennaio 1996 le prestazioni prese in considerazione dalla norma sono evidentemente quelle decorrenti da epoca successiva a tale data. Con riferimento agli eventi verificatisi e definiti prima di tale data, le prestazioni vanno individuate in quelle che decorrono dal primo gennaio 1996, giacché, trattandosi di eventi a tale data già definiti, le prestazioni relative al periodo precedente sono state, o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato e non rientrano pertanto negli obblighi a carico Per quanto riguarda invece gli eventi non definiti entro il 31 dicembre 1995, le dell'Inail. prestazioni che risultano dovute quando l'evento viene definito (dopo il 31.12.95) sono quelle integralmente spettanti quali conseguenze dell'evento. Infatti, in mancanza di definizione entro il 31 dicembre 1995, le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché, per cui tutte le prestazioni sono integralmente a carico dell'Inail, benché le medesime riguardino anche un periodo precedente alla gestione dell'Istituto. 3 Lo conferma il DM 26 gennaio 1996, recante la determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica, ove si riferisce la destinazione di questa alla copertura "degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilità temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre 1995", senza introdurre, relativamente a queste ultime, alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi Peraltro l'interpretazione sostenuta dall'Inail contrasterebbe con il dato letterale precedenti o successivi a tale data. delle disposizioni in esame;
renderebbe la previsione normativa del tutto superflua, dovendo alla conclusione proposta dall'Inail pervenirsi in base allo stesso dettato normativo, indipendentemente dalla suddetta specifica previsione;
determinerebbe inoltre la necessità, una volta accertato il diritto dell'assicurato, di una contestuale richiesta all'Inail ed alle Ferrovie dello Stato a ciascuno per la sua parte, ma in tal modo si porrebbe in contrasto con la ratio delle norme in esame che sono ispirate a semplificare e ad unificare le I D A , 0 procedure. S 1 S 3 O . 3 L A L T 5 T Il ricorso va pertanto rigettato. per lespese, stante la mancata costituzione delle controparti. , R O . B A A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D Nulla - T N I 8 S - G S O 1 O N P 1 E M A S I E D I A E
P.Q.M.
G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. L E E D L R E © D Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Tressa M ure L IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.3 GIU. 2001 IL CANCELLIERE