Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 12 maggio 2025, tenuta secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1511 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DIBITONTO Marco ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Foggia, alla Via della Repubblica, n. 25
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.01.2025 dipendente del Parte_1 Controparte_1
in qualità di collaboratore scolastico, adiva questo Tribunale al fine di
[...]
vedersi riconoscere il diritto a percepire il compenso individuale accessorio in forza di contratti a tempo determinato nei periodi 06.10.2020 – 30.06.2021 e 05.10.2021 –
05.06.2022, con condanna del alla corresponsione delle relative differenze CP_1
retributive.
regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
All'odierna udienza, la causa, non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio, erogato con l'obiettivo della valorizzazione professionale del personale e del miglioramento del servizio scolastico.
L'art. 25, comma 1, C.C.N.I. Comparto Scuola 1998-2001 dispone che, “a norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei
Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
La questione, peraltro, è stata già affrontata e risolta dalla Cassazione con l'ordinanza n.
2015 del 27.07.2018, le cui argomentazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011).
pag. 2/6 Ebbene, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 ha equiparato la disciplina prevista per la retribuzione professionale docenti a quella del compenso individuale accessorio, statuendo, “al comma 3, che <<la retribuzione professionale docenti analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio corrisposta dodici mensilit con le modalit stabilite dall del ccni>>; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto <<in ragione di tante mensilit per quanti sono i mesi servizio effettivamente prestato o situazioni stato assimilate al>> e precisando, poi, che <<per i periodi di servizio o situazioni stato assimilate al inferiori mese detto compenso liquidato personale in ragione per ciascun giorno prestato>>”.
Emerge, dunque, che il compenso accessorio individuale, al pari della retribuzione professionale docenti, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione […]; non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle <
In particolare, la Corte ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
pag. 3/6 13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), <<non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto lavoro determinato che non sussistano ragioni oggettive>l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>> (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468) [...]; si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
15.3.2001, alle <
Ciò posto, le predette considerazioni, che si ritengono pienamente condivisibili, non risultano messe in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli a termine.
La Corte di Giustizia, invero, precisando che gli Stati membri possano disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo con criteri trasparenti e controllabili, ha ritenuto ammissibile un trattamento differenziato esclusivamente per esigenze oggettive attinenti all'impiego e che siano estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro. Con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine, possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame, come già chiarito dalla Cassazione, il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione del compenso accessorio individuale ai dipendenti assunti con contratti a tempo determinato, svolgendo questi ultimi per il periodo breve o lungo di assunzione le medesime attività degli assunti con contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, avendo la ricorrente prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato
(come da stato matricolare versato in atti) ed essendo comparabile la sua attività a quella svolta dai dipendenti assunti a tempo indeterminato, va riconosciuto in suo favore il diritto a percepire il compenso accessorio individuale e condannato il a CP_1
corrispondere le relative somme per i giorni di effettiva presenza nei periodi 06.10.2020
– 30.06.2021 e 05.10.2021 – 05.06.2022.
Le considerazioni svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto contestate tra le parti.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il valore della prestazione riconosciuta, ai minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 30.01.2025, nei confronti del Pt_1 [...]
, resistente contumace, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso accessorio individuale per i giorni di effettiva presenza nei periodi
06.10.2020 – 30.06.2021 e 05.10.2021 – 05.06.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando il ad attivarsi in tal senso;
CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.030,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 12 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6