Articolo 991 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 973Articolo 972
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9 ottobre 2010
Art. 991. Mantenimento dell'assistenza sanitaria 1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti. 2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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