Decreto cautelare 4 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 1 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01462/2026REG.PROV.COLL.
N. 04596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2025, proposto da
AG-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02899/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di OR AR;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2413 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. ER IO e udito per le parti l’avvocato Angela Palmisano in sostituzione dell'avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. AR ha impugnato la “ Intimazione di pagamento 07720219003600691000 ” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, notificatagli a mezzo pec il 28.12.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 3.435.739,43 - su “ residuo” ruolo Agea “ex D.L. 27/2019 ” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella Agea n. 07720080010227188000 asseritamente notificata all'azienda agricola AR GE il 29 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati alla medesima azienda agricola AR GE per i periodi 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2004/2005.
2. Con l’appellata sentenza il TAR ha dato atto che con sentenza TAR Lazio n. 10607/2023 era stata annullata la comunicazione AG dell’8 luglio 2010 ex L. n. 33/2009, e, sull’assunto che tale comunicazione costituisse il presupposto della intimazione di pagamento impugnata, l’ha annullata ritenendola affetta da invalidità derivata.
3. AG ha proposto appello, producendo in giudizio la sentenza di questa Sezione n. 4295 del 20.5.2025, che ha riformato la sentenza TAR Lazio n. 10607/2023 e per l’effetto ha respinto il ricorso originale in quanto giudicato un ricorso cumulativo inammissibile.
4. Il sig. AR si è costituito in giudizio sostenendo che la pronuncia del TAR per il Lazio n. 10670, annullando l’atto presupposto, seppure transitoriamente, avrebbe in sostanza determinato la definitiva caducazione dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Ha inoltre riproposto i motivi articolati in primo grado non esaminati dal TAR.
5. AG ha resistito eccependo l’inammissibilità di tali motivi riproposti sul rilievo che avrebbero dovuto essere proposti contro l’atto a monte, ormai consolidato a seguito della sentenza del CDS n. 4295/2025. In particolare, anche l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della cartella di pagamento.
6. La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025, quando il Collegio ha accolto la domanda preliminare di sospensione dell’appellata sentenza, e quindi all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è fondato.
7.1. Con sentenza n.10607 del 2023 il TAR Lazio aveva annullato, su ricorso di 69 ricorrenti, tra i quali anche il sig. GE AR, delle comunicazioni AG datate 8 luglio 2010 inviate ai sensi dell’art. 8 quinquies della L. n. 33/2009, afferenti - secondo quanto si legge in tale decisione – prelievi latte relativi agli anni dal 1995/96 al 2007/08: a motivo di tale decisione la ritenuta illegittimità degli atti di compensazione nazionale presupposti, indistintamente e collettivamente considerati, che peraltro in quello stesso giudizio non erano impugnati: si era trattato, in sostanza, di una decisione che non ha annullato atti di compensazione nazionale, ma li ha piuttosto disapplicati per annullare un atto successivo, presuntivamente applicativo di quelli. Sulla base di tale sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la decisione appellata nel presente giudizio, ha annullato l’intimazione di pagamento oggetto del presente, che però non indica come presupposto l’intimazione di pagamento in precedenza annullata dalla sentenza n. 10607/2023 del TAR per il Lazio, laddove richiama invece una cartella di pagamento del 2008.
7.2. Già alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza da ultimo citata non poteva, con tutta evidenza, costituire il presupposto per l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio: sia perché la suddetta decisione non ha annullato un atto presupposto di quest’ultima, sia perché non ha neppure annullato gli atti di compensazione nazionale, neppure indicati specificamente, che sono stati semplicemente disapplicati con statuizione avente effetto solo in quel giudizio. In ogni caso, come ricordato in premessa e come già rilevato in sede cautelare, la sentenza del Tar Lazio 10607 è stata poi riformata da Consiglio di Stato 4295/2025, il che ha comportato il ripristino dell’efficacia dell’atto oggetto di quel giudizio.
7.3. Quanto all’argomento dell’appellata secondo cui “ l’annullamento, anche se solo con sentenza di primo grado, non definitiva, del titolo legittimamente la pretesa (nel caso di specie: intimazione di versamento AG ex L. n. 33/09, che è l’atto necessariamente presupposto all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 8-quinquies della stessa L. n. 33/09 – doc. 10 TAR) rende illegittima la cartella di pagamento ”, in applicazione del principio enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18003/22, esso è manifestamente infondato perché il principio è stato enunciato solo con riferimento all’annullamento del ruolo o della cartella di pagamento, presupposti a una intimazione di pagamento e non anche con riferimento all’annullamento di una intimazione di pagamento, cui ne sia seguita un’altra basata su una cartella di pagamento impugnata o annullata.
8. L’accoglimento dell’appello determina la necessità di esaminare i motivi di primo grado, non esaminati dal TAR e riproposti in questa sede da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
9. E’ infondata l’eccezione di prescrizione, formulata con l’originario secondo motivo di ricorso, relativa al capitale dovuto.
9.1. Preliminarmente il Collegio rammenta che la Sezione da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale ( ex multis . Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
Per quanto riguarda gli interessi, invece, la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che “ il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi ” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
9.2. Orbene, dalla sentenza n. 10607/2023 si evince l’esistenza di una intimazione di pagamento dell’8 luglio 2010 che AG ha inviato all’appellato: il contenuto preciso di tale intimazione di pagamento, che non è stata prodotta nel presente giudizio, non emerge dalla sentenza, che si è pronunciata su ricorso di decine di aziende agricole, e che contiene affermazioni che si riferiscono genericamente a collettivamente a tutte le aziende ricorrenti. Così, ad esempio, si legge nella sentenza citata che le annualità cui si riferiscono le intimazioni di pagamento oggetto di causa sono tutte quelle comprese tra il 1995 e il 2008, ma tale affermazione non consente di stabilire a quali annate si riferisse l’intimazione inviata alla Azienda agricola AR e se queste coincidessero con quelle oggetto della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio; inoltre non è chiaro se l’intimazione di pagamento dell’8 luglio 2010 comprendesse anche gli interessi e a quale data gli stessi fossero stati calcolati.
9.2.1. Va tuttavia rilevato che proprio l’appellato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, menziona, al paragrafo 5, tale intimazione di pagamento dell’8 luglio 2010, riferendo specificamente che a mezzo della stessa AG aveva chiesto il pagamento del prelievo riferibile alle annate 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.
9.2.2. Alla luce di tale dichiarazione, il Collegio ritiene che per il prelievo relativo alle annate indicate nell’intimazione di pagamento oggetto di causa AG aveva già emesso una intimazione di pagamento, avente efficacia interruttiva della prescrizione, l’8 luglio 2010.
9.3. Ciò chiarito, ed al fine di verificare se sia maturata la prescrizione del termine decennale di prescrizione relativo al capitale, il Collegio rammenta che: dalla data dell’8 luglio 2010 alla data del 1° aprile 2019 - giorno in cui è scattata la sospensione dei termini prevista dall’art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 –erano trascorsi 8 anni, 8 mesi e 23 giorni; dal 15 luglio 2019 all’8 marzo 2020 – data in cui è scattata la sospensione prevista dall’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - sono trascorsi ulteriori 7 mesi e 22 giorni; infine, dal 31 agosto 2021 – giorno in cui è terminata la sospensione prevista dal citato art. 68 – al 28 dicembre 2021, quando è stata notificata l’intimazione impugnata nel presente giudizio, sono trascorsi ulteriori 3 mesi e 28 giorni. I tre periodi, sommati, danno un totale di 9 anni, 8 mesi e 13 giorni, ragione per cui la prescrizione decennale relativa al capitale non era maturata alla data di notifica dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Oltre a ciò si deve anche considerare che durante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’intimazione dell’8 luglio 2010, nel quale AG era costituita in giudizio, il decorso del termine prescrizionale era impedito dalla previsione di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.: tale giudizio è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato del 2024, e quindi anche per questa ragione non può essere maturata la prescrizione del credito relativo al capitale dovuto come prelievo.
9.4. Con riferimento al debito per interessi, si può ritenere che con l’intimazione di pagamento dell’8 luglio 2010 sono stati richiesti anche gli interessi sul capitale maturati a quella data e che dunque tale intimazione ne abbia interrotto la prescrizione. Quanto, invece, agli interessi maturati in data successiva all’8 luglio 2010, non constando l’esistenza di ulteriori atti interruttivi successivi, la prescrizione – quinquennale – deve ritenersi maturata, conseguendo da ciò che l’intimazione impugnata nel presente giudizio deve essere annullata nella parte in cui include nel calcolo degli interessi anche quelli maturati dopo l’8 luglio 2010 e prima del quinquennio anteriore alla notificazione della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, tenendo però presente che anche questo periodo è stato di fatto allungato di quasi 22 mesi per effetto delle sospensioni imposte dagli articoli. 8-quinquies.
9.5. Con la medesima censura l’appellato deduce anche la prescrizione della cartella di pagamento, asseritamente notificata il 29 novembre 2008, nonostante tale cartella sia stata sospesa in via amministrativa dalla stessa AG dal 6 novembre 2008 al 23 dicembre 2020.
9.5.1. La censura é destituita di fondamento. L’art. 50 del D.P.R. n. 602/73, sia nella versione vigente al momento in cui veniva notificata la cartella, il 29 novembre 2008, sia nel momento in cui veniva emessa l’intimazione di pagamento (23 dicembre 2021), prevedeva che la procedura esecutiva potesse essere intrapresa non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, avente valore di titolo esecutivo, mentre al comma 2 stabiliva che “ Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica. ”. Il D.P.R. n. 602/73 non prevedeva anche una autonoma causa di perdita di efficacia della cartella esattoriale, connessa al decorso di un termine. Ne consegue che il mero decorso del tempo poteva determinare l’illegittimità della cartella esattoriale solo quando avesse determinato anche la prescrizione del credito, e quindi l’estinzione della pretesa sottostante, non quando - come nel caso di specie - nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla notifica della cartella, il credito sia ancora esigibile perché non prescritto. La censura va quindi respinta in quanto l’intimazione di pagamento ha correttamente riattivato una cartella di pagamento relativa a un credito non prescritto, per la parte capitale, e non altrimenti invalidata (come ad esempio accade quando intervengano alcune forme di “condono fiscale”.
10. Con il terzo motivo originario si deduce che l’intimazione impugnata riattiverebbe una cartella che risulta formata sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato a suo tempo da AG in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03.
10.1. La censura va respinta sul rilievo che l’Azienda agricola avrebbe dovuto far valere tale censura impugnando ritualmente la cartella di pagamento, trattandosi di vizio di illegittimità, e non di nullità, come tale non idoneo a ridondare sugli atti successivi in termini di caducazione. Per tale ragione, come già la Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenze n. 2591 del 28 marzo 2025 e n. 4296 del 20 maggio 2025) la censura avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.
11. Con il quarto motivo originario l’appellato eccepisce che l’intimazione impugnata riattiva una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa dal 6 novembre 2008 al 23 dicembre 2020, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), AG non ha proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione.
11.1. Anche questa censura è già stata esaminata e disattesa in casi simili dalla Sezione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3790 del 26 aprile 2024) sul rilievo che l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019.
12. Con il quinto motivo originario si eccepiva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata in quanto la cartella indicata nella stessa (non dimessa agli atti, nemmeno in secondo grado, e di cui non è stata comprovata l’avvenuta notifica) non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
12.1. La censura va respinta sulla base di ragioni analoghe a quelle che determinano il rigetto del terzo motivo del ricorso di primo grado, ovvero per la ragione che tale vizio doveva essere contestato impugnando la cartella di pagamento.
13. Con l’originario sesto motivo di ricorso l’appellato deduceva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata in quanto formata sulla base di atti anticomunitari: in particolare per la ragione che gli atti presupposti sono applicativi di una normativa nazionale contrastante con la normativa europea, come accertato nella sentenza della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, del 1° settembre 2021 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, e quindi in relazione all’illegittimità delle compensazioni eseguite sulla base di normativa interna passibile di disapplicazione e per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione ed effettività, nonché per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost., e per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU: censura formulata sulla base della pretesa illegittimità delle compensazioni presupposte.
13.1. La questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 9338 del 20 novembre 2024), la quale, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell’atto impositivo del prelievo: in difetto di impugnazione di quest’ultimo, o di annullamento del medesimo a seguito di impugnazione giurisdizionale, l’atto impositivo del prelievo diventa definitivo e vincolante per l’amministrazione, che deve darvi corso. Nel caso di specie la pretesa dell’originario ricorrente trova un ostacolo nell’esistenza dello specifico giudicato di cui alla sentenza del TAR per il Lazio n. 11550/2014, che ha accertato la legittimità degli atti di prelievo e di compensazione nazionale emessi nei confronti della Azienda agricola Ballardin per l’annata 2002/2003, restando semmai da verificare, nel futuro dell’azione amministrativa, sussistendone i presupposti (questione in ogni caso estranea al presente giudizio e da scrutinarsi secondo i principi di Corte Ue Kühne & Heitz 13 gennao 2004 in C- 453/00 e tenendo conto dell’eventualità del mancato accoglimento di vizi tempestivamente dedotti dalle parti private in tal senso cfr. anche CdS VI n. 4862 del 2023 ), la possibilità dell’amministrazione di valutare se procedere in autotutela doverosa al ricalcolo della compensazione anche a favore della azienda appellata, in presenza di rischio di una esposizione ad azione risarcitoria a seguito di un esito processuale cha ha fatto applicazione di una disciplina poi non validata dalla Corte di giustizia ; ciò in astratto anche in ossequio al principio generale di diritto interno della compensatio lucri cum damno .
14. Con il settimo motivo di ricorso originario si eccepiva la mancata regolare notifica al ricorrente (attuale appellato) degli atti presupposti, tra cui: gli atti di accertamento dei prelievi 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, l’intimazione di versamento regionale ex art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e la cartella di pagamento riattivata con l’intimazione impugnata, asseritamente notificata il 29 novembre 2008.
14.1. La censura va respinta essendo agli atti del giudizio la prova che la cartella di pagamento n. 0772008001022718800, richiamata nell’intimazione di pagamento oggetto del giudizio, è stata consegnata il 29 novembre 2008, a mani della nuora del sig. AR, indicata come “familiare convivente” , e tanto a mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento, la cui copia è stata prodotta da AdER in primo grado, tra le produzioni del 4 ottobre 2024. Questa cartella di pagamento non risulta essere stata impugnata e annullata in via giurisdizionale e lo stesso dicasi per gli atti impositivi del prelievo, che – come già precisato – con la sentenza n. 10608/2023 del TAR per il Lazio erano stati solo “disapplicati”, ma non annullati, e che non risultano essere stati impugnati e annullati in separati giudizi. La mancata notificazione degli atti impositivi del prelievo, comunque, avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della cartella di pagamento, che non è stata impugnata, nonostante la regolare notifica.
15. Con l’originario ottavo motivo di ricorso l’appellato sostiene che l’intimazione impugnata sarebbe illegittima in quanto emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono le procedure esecutive in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori, mentre con l’intimazione di pagamento impugnata sarebbe stata riattivata una cartella relativa ad un ruolo illegittimamente formato da AG (all’epoca non competente ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03) nel corso del 2008, ossia in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 33/09.
15.1. La censura è infondata, avendo la Sezione già chiarito che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33/2009, istituito presso AG, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, il che tuttavia non comporta che il debito possa essere riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9772). Di conseguenza il debito rimane unico, ed i pagamenti effettuati per compensazione con i premi PAC debbono essere portati in deduzione dell’unico debito, ascrivibile all’atto di accertamento del prelievo.
16. Con il nono motivo originario si deduce che l’intimazione impugnata indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, anche di mora (ex art. 30 D.P.R. n. 602/73) e perché AG avrebbe già recuperato, in tutto o in parte, gli importi richiesti tramite compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme, così come le somme esposte a debiti per prelievi non esigibili.
16.1. Il Collegio osserva che parte appellata non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti l’avvenuta compensazione con premi PAC del debito relativo alle annate oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. In questa condizione la censura deve essere respinta per mancanza di specificità e di prova.
17. Con l’originario decimo motivo l’appellato lamenta: l’illegittimità della procedura di recupero in quanto avvenuta in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 ed anche degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, siccome, tra l’altro, posta in essere sulla base di un ruolo formato da AG in assenza di potere e senza la previa valida notifica degli atti di accertamento e di intimazione presupposti; la mancata notifica degli atti presupposti nonché la notifica dell’atto di accertamento del prelievo; l’insussistenza del debito per interessi; la nullità dell’intimazione per mancata indicazione della data in cui il nuovo “residuo ruolo” formato da AG ex D.L. n. 27/19 è stato reso esecutivo, in violazione della normativa in materia di riscossione (art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73), che sanziona tale mancanza con la nullità dell’atto; il difetto assoluto di motivazione in ordine alle somme esposte a titolo di capitale e interessi.
17.1. Il Collegio osserva che l’intimazione di pagamento reca l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo di capitale e di interessi, oltre ad indicare gli estremi della cartella di pagamento e la data di notifica della medesima. L’importo indicato nella intimazione di pagamento a titolo di “debito originario” coincide con quello indicato nella cartella esattoriale per le varie annate. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel dicembre 2021 sia inesatta o incompleta, e sotto questo profilo la censura va respinta.
17.2. Non può essere accolta l’eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti in ragione dell’illegittimità della procedura di recupero, trattandosi di eccezione che si fonda su vizi degli atti presupposti, non ammissibili nella presente sede, per le ragioni già esposte.
17.3. Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003) » (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).
17.4. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
17.5. Relativamente all’eccezione secondo cui l’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595).
17.6. Infine, relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero decorsi nel periodo di sospensione del ruolo presupposto, il Collegio osserva che era onere della parte allegare quantomeno dei calcoli, aventi valore di principio di prova, che dimostrassero che gli interessi indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate erano comprendevano anche interessi calcolati relativamente al periodo di sospensione del ruolo. Anche questa eccezione va quindi respinta.
17.7. Per quanto riguarda la mancata notifica degli atti presupposti, la censura va respinta, per le ragioni già indicate al precedente paragrafo 14.1.
17.8. La Sezione ha anche già avuto occasione di chiarire che : (i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); (ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); (iii) il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595).
17.9. La mancata indicazione della data in cui il nuovo “residuo ruolo” formato da AG ex D.L. n. 27/19 è stato reso esecutivo avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione della cartella notificata il 29 novembre 2008, adempimento cui l’appellato non ha provveduto.
18. In conclusione l’appello va accolto limitatamente alla quota capitale: in tali limiti va anche respinto il ricorso di primo grado, con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento nella parte in cui intima il pagamento del debito per interessi.
19. Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza prevalente e sono dunque posti a carico della parte appellata, secondo l’importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi qui riproposti da parte appellata, accoglie l’appello e accoglie in parte i motivi riproposti, per l’effetto complessivo, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 2899/2024, accoglie il ricorso di primo grado nei soli limiti indicati al paragrafo 9.4 della motivazione annullando l’intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte del debito per interessi indicato al predetto paragrafo 9.4 della motivazione.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado liquidate in complessivi euro 5.000 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IM, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
ER IO, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IO | AN IM |
IL SEGRETARIO