Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1462
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Decreto cautelare 4 febbraio 2022
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Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
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Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Annullamento intimazione di pagamento per invalidità derivata

    La sentenza del TAR Lazio, che aveva annullato la comunicazione AG, è stata riformata dal Consiglio di Stato, rendendo inefficace tale annullamento. Inoltre, la sentenza del TAR Veneto ha annullato l'intimazione basandosi su una sentenza del TAR Lazio che non costituiva presupposto valido.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito capitale

    La prescrizione decennale per il capitale non era maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, considerando le interruzioni e sospensioni dei termini. Inoltre, il periodo di pendenza del giudizio relativo all'intimazione precedente impediva il decorso della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito interessi

    La prescrizione quinquennale per gli interessi maturati dopo l'8 luglio 2010 è maturata, pertanto l'intimazione di pagamento è illegittima nella parte in cui include tali interessi. Tuttavia, gli interessi maturati fino all'8 luglio 2010 sono considerati non prescritti.

  • Rigettato
    Prescrizione della cartella di pagamento

    La censura è infondata in quanto l'intimazione di pagamento ha correttamente riattivato una cartella di pagamento relativa a un credito non prescritto e non altrimenti invalidata.

  • Rigettato
    Nullità del ruolo della cartella di pagamento

    Tale vizio doveva essere contestato impugnando la cartella di pagamento, trattandosi di vizio di illegittimità e non di nullità.

  • Rigettato
    Annullamento di diritto del ruolo per mancata conferma

    L'effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte.

  • Rigettato
    Mancata intimazione di versamento regionale

    Tale vizio doveva essere contestato impugnando la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Atti anticomunitari

    La violazione del diritto europeo si risolve in un vizio di annullabilità che deve essere tempestivamente fatto valere nei confronti dell'atto impositivo del prelievo. In difetto di impugnazione, l'atto impositivo diventa definitivo.

  • Rigettato
    Mancata regolare notifica degli atti presupposti

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mani della nuora del sig. AR. Gli atti impositivi del prelievo non sono stati annullati in separati giudizi e la mancata notifica doveva essere contestata impugnando la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità del ruolo per eccesso di somme iscritte

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo. Il debito rimane unico e i pagamenti effettuati devono essere dedotti.

  • Rigettato
    Erronea iscrizione a ruolo di somme, interessi e compensazioni PAC

    Parte appellata non ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta compensazione con premi PAC, pertanto la censura è respinta per mancanza di specificità e prova.

  • Rigettato
    Violazione procedure di recupero e motivazione

    L'intimazione indica precisamente capitale e interessi, gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati o la loro contestazione doveva avvenire con l'impugnazione della cartella. L'esenzione dagli interessi è legata alla rateizzazione. La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida l'atto. Il credito non ha carattere tributario.

  • Accolto
    Prescrizione del credito interessi

    La prescrizione quinquennale per gli interessi maturati dopo l'8 luglio 2010 è maturata, pertanto l'intimazione di pagamento è illegittima nella parte in cui include tali interessi. Tuttavia, gli interessi maturati fino all'8 luglio 2010 sono considerati non prescritti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da AGEA e AdER avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato un'intimazione di pagamento emessa nei confronti del sig. Giorgio Fraccaro. L'intimazione, notificata nel dicembre 2021, richiedeva il pagamento di oltre 3,4 milioni di euro per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferiti a una cartella AGEA del 2008. Il TAR aveva annullato l'intimazione basandosi sull'annullamento, operato da una precedente sentenza del TAR Lazio, di una comunicazione AGEA dell'8 luglio 2010, ritenuta atto presupposto dell'intimazione. Il sig. Fraccaro, costituitosi in appello, ha sostenuto la definitività della caducazione dell'intimazione a seguito dell'annullamento dell'atto presupposto e ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati dal TAR. AGEA e AdER hanno eccepito l'inammissibilità di tali motivi, poiché avrebbero dovuto essere proposti contro l'atto a monte, ormai consolidato a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la decisione del TAR Lazio, respingendo il ricorso originario come inammissibile.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo infondato il presupposto su cui si era basato il TAR Veneto. Ha chiarito che la sentenza del TAR Lazio, successivamente riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4295/2025, non aveva annullato un atto presupposto dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, né gli atti di compensazione nazionale, ma li aveva disapplicati con effetto limitato a quel giudizio. Pertanto, l'annullamento dell'intimazione da parte del TAR Veneto era illegittimo. Esaminando i motivi di primo grado riproposti dal sig. Fraccaro, il Collegio ha respinto l'eccezione di prescrizione del capitale, ritenendo che l'intimazione dell'8 luglio 2010 avesse interrotto la prescrizione decennale, e che il tempo trascorso fino alla notifica dell'intimazione impugnata, tenendo conto delle sospensioni, non avesse determinato la maturazione della prescrizione. Per quanto riguarda gli interessi, ha ritenuto prescritti quelli maturati dopo l'8 luglio 2010 e prima del quinquennio anteriore alla notifica dell'intimazione impugnata, annullando l'intimazione in parte qua. Sono state respinte le censure relative alla prescrizione della cartella di pagamento, alla nullità del ruolo, all'annullamento di diritto della cartella per decorso del tempo, alla mancata intimazione di versamento regionale, alla violazione del diritto europeo, alla mancata notifica degli atti presupposti e all'erronea iscrizione a ruolo di somme per eccesso o per compensazione con premi PAC, ritenendo che tali vizi dovessero essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento. Infine, ha rigettato le eccezioni relative alla procedura di recupero, all'insussistenza del debito per interessi e alla mancata indicazione della data di esecutività del ruolo, confermando la validità della cartella e dell'intimazione per la parte capitale. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del sig. Fraccaro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1462
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1462
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo