Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.