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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 3106/2025 R.G.L. promossa da
Parte_1 con l'avv. PITARRESI GIOVANNI
contro CP_1 con CP 2 N.Q. FUNZIONARIO CP_1
All'udienza del 17/09/2025 ore 10:30, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente l'avv. PITARRESI
GIOVANNI che prende atto del pagamento tardivo degli arretrati avvenuto dopo il ricorso e chiede la condanna alle spese;
contesta le altre deduzioni CP_1 e che vi sia la prova della ricezione di una liquidazione con TE08 cui non è seguito il pagamento nei termini
Per parte convenuta in sost. di N.Q. FUNZIONARIO CP_1 ilCP_2
FUNZIONARIO Persona_1 che si riporta agli atti e insiste per la compensazione
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 10:36
Successivamente, alle ore 14:58 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:10 RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3106/2025 R.G.L.,promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PITARRESI GIOVANNI
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal CP_1
ed elettivamente domiciliato presso AvvocaturaCP_2 funzionario
INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 5
- resistente -
All'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' CP_1 alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PITARRESI GIOVANNI, antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1 deducendo: "L' odierna parte ricorrente a seguito giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., incoato presso il Tribunale di
Palermo, avente R.G.N. 13589/2023, otteneva il riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento giusto Decreto di omologa pubblicato in data 01/07/2024
(cfr. doc. all.). Orbene, tale decreto omologava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata che riconosceva al sig. Parte_1 "la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario ai fini del riconoscimento sia dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3°, l. 104/1992 che ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19 luglio
2022, data di presentazione della domanda amministrativa", (cfr doc. all. ). Parte ricorrente notificava alla controparte soccombente il decreto di omologa in data 20/09/2024, e provvedeva a trasmettere il relativo mod. AP/70 a mezzo pec del 09/10/2024. Con la trasmissione dei dati socioeconomici attraverso la pec di cui sopra, il sig. Pt_1 assolveva l'onere generale di collaborazione del creditore, formalizzando la richiesta di erogazione della prestazione riconosciuta, oltre la liquidazione dei ratei maturati in suo favore a far data dal mese di luglio
2022. L' Istituto, tuttavia, ad oggi, nonostante il riconoscimento giudiziale della prestazione,
l'esistenza dei requisiti socioeconomici previsti dalla normativa vigente, i ripetuti solleciti di pagamento della parte ricorrente, non ha adempiuto al pagamento di quanto dovuto, entro il termine di 120 giorni come previsto a norma del" art. 445 bis, 5° co., c.p.c., con grave pregiudizio dell'invalido ricorrente".
Concludeva, quindi, chiedendo: “Nominare C.T.U., contabile per determinare l'importo degli arretrati dell' indennità di accompagnamento spettanti alla ricorrente dal 19 luglio dell' anno 2022 ad oggi, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
condannare l' CP_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente quanto sarà determinato dall' espletanda Ctu per gli arretrati spettanti, con decorrenza della prestazione così come riconosciuta, oltre interessi legali maturati e maturandi, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo".
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio;
in particolare, deduceva che "l'Istituto ha provveduto alla liquidazione, comunicata con TE08 del 21.07.24
(allegato 1), notificato con raccomandata ricevuta il 07.08.2024, come da documentazione prelevata dal sito delle CP_3 (allegato 2), "...documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di CP_3 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione." Cass. Sent.
15397/2023; che la prestazione corrente è stata pagata con valuta 07.08.2024 (allegato 3), addirittura molto prima della notifica del decreto di omologa (20.09.2024); che gli arretrati, dopo i controlli effettuati con l'Agente della Riscossione, sono stati pagati con la rata di luglio
2025 (allegato 4)".
All'udienza odierna, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, parte ricorrente, nel contestare di avere ricevuto il mod. TE08 di liquidazione, ribadiva chel CP_4 in ogni caso aveva tardivamente pagato gli arretrati della prestazione, pacificamente corrisposti dopo il deposito e la notifica del ricorso e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, di cui l' CP_1 ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione e il pagamento dedotti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 soccombente virtuale, in quanto il pagamento della prestazione – almeno quanto agli arretrati dovuti - è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/09/2025.
La Giudice
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 3106/2025 R.G.L. promossa da
Parte_1 con l'avv. PITARRESI GIOVANNI
contro CP_1 con CP 2 N.Q. FUNZIONARIO CP_1
All'udienza del 17/09/2025 ore 10:30, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente l'avv. PITARRESI
GIOVANNI che prende atto del pagamento tardivo degli arretrati avvenuto dopo il ricorso e chiede la condanna alle spese;
contesta le altre deduzioni CP_1 e che vi sia la prova della ricezione di una liquidazione con TE08 cui non è seguito il pagamento nei termini
Per parte convenuta in sost. di N.Q. FUNZIONARIO CP_1 ilCP_2
FUNZIONARIO Persona_1 che si riporta agli atti e insiste per la compensazione
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 10:36
Successivamente, alle ore 14:58 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:10 RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3106/2025 R.G.L.,promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PITARRESI GIOVANNI
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal CP_1
ed elettivamente domiciliato presso AvvocaturaCP_2 funzionario
INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 5
- resistente -
All'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' CP_1 alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PITARRESI GIOVANNI, antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1 deducendo: "L' odierna parte ricorrente a seguito giudizio per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., incoato presso il Tribunale di
Palermo, avente R.G.N. 13589/2023, otteneva il riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento giusto Decreto di omologa pubblicato in data 01/07/2024
(cfr. doc. all.). Orbene, tale decreto omologava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata che riconosceva al sig. Parte_1 "la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario ai fini del riconoscimento sia dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3°, l. 104/1992 che ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19 luglio
2022, data di presentazione della domanda amministrativa", (cfr doc. all. ). Parte ricorrente notificava alla controparte soccombente il decreto di omologa in data 20/09/2024, e provvedeva a trasmettere il relativo mod. AP/70 a mezzo pec del 09/10/2024. Con la trasmissione dei dati socioeconomici attraverso la pec di cui sopra, il sig. Pt_1 assolveva l'onere generale di collaborazione del creditore, formalizzando la richiesta di erogazione della prestazione riconosciuta, oltre la liquidazione dei ratei maturati in suo favore a far data dal mese di luglio
2022. L' Istituto, tuttavia, ad oggi, nonostante il riconoscimento giudiziale della prestazione,
l'esistenza dei requisiti socioeconomici previsti dalla normativa vigente, i ripetuti solleciti di pagamento della parte ricorrente, non ha adempiuto al pagamento di quanto dovuto, entro il termine di 120 giorni come previsto a norma del" art. 445 bis, 5° co., c.p.c., con grave pregiudizio dell'invalido ricorrente".
Concludeva, quindi, chiedendo: “Nominare C.T.U., contabile per determinare l'importo degli arretrati dell' indennità di accompagnamento spettanti alla ricorrente dal 19 luglio dell' anno 2022 ad oggi, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
condannare l' CP_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente quanto sarà determinato dall' espletanda Ctu per gli arretrati spettanti, con decorrenza della prestazione così come riconosciuta, oltre interessi legali maturati e maturandi, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo".
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio;
in particolare, deduceva che "l'Istituto ha provveduto alla liquidazione, comunicata con TE08 del 21.07.24
(allegato 1), notificato con raccomandata ricevuta il 07.08.2024, come da documentazione prelevata dal sito delle CP_3 (allegato 2), "...documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di CP_3 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione." Cass. Sent.
15397/2023; che la prestazione corrente è stata pagata con valuta 07.08.2024 (allegato 3), addirittura molto prima della notifica del decreto di omologa (20.09.2024); che gli arretrati, dopo i controlli effettuati con l'Agente della Riscossione, sono stati pagati con la rata di luglio
2025 (allegato 4)".
All'udienza odierna, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, parte ricorrente, nel contestare di avere ricevuto il mod. TE08 di liquidazione, ribadiva chel CP_4 in ogni caso aveva tardivamente pagato gli arretrati della prestazione, pacificamente corrisposti dopo il deposito e la notifica del ricorso e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, di cui l' CP_1 ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione e il pagamento dedotti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 soccombente virtuale, in quanto il pagamento della prestazione – almeno quanto agli arretrati dovuti - è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/09/2025.
La Giudice
Paola Marino