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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480301 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13422/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nata a [...] il Data di nascita ed ivi residente alla Indirizzo_1 (00167 RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per l'anno di imposta 2018, n.112401480301 del 28.10.2024, notificato alla ricorrente il 10.12.2024, per un importo complessivo pari ad €825,00, inclusi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Eccepiva l'assenza di avviso bonario - decadenza e prescrizione, difetto di motivazione .
Concludeva per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.
Depositava documentazione comprovante il pagamento parziale del credito.
Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni Dott. Nominativo_1 si costituiva ribadendo la legittimità dell'avviso e la mancanza di comunicazione corretta dei dati da parte del contribuente su cui incombe il relativo onere probatorio.
All'udienza del 24/10/2025 causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento è stato emesso per omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per l' anno 2018 con riferimento alle unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1, censito al NCEU come segue: Dati catastali 1 per i quali non risultavano pervenute precedenti dichiarazioni Ta.Ri.
Occorre prendere atto del pagamento parziale, come da bollettino allegato e non oggetto di contestazione da parte dell'Ente, sicchè l'importo va ridotto eliminando la parte già versata. Il ricorso solo limitatamente a detto profilo va accolto e per il resto va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va rigettato il ricorso con riferimento all'eccezione di decadenza atteso che trattandosi di omessa denuncia
2018 il relativo termine quinquennale per inviare l'atto -ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006- andava a scadere il < versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> , nel caso in esame la dichiarazione andava fatta entro il 30.06.2019, ne consegue che il quinquennio successivo andava a scadere il 31/12/2024 pur non aggiungendo il periodo di sospensione covid. Sicchè il Comune ha impedito la decadenza tempestivamente notificando l'atto 10/12/2024.
Con riferimento poi alla eccezione subordinata di prescrizione giova rilevare quanto segue.
Premesso che la norma citata prevede un termine di decadenza trattandosi di un avviso di accertamento con cui l'Ente ha esercitato il potere impositivo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, detto termine va qualificato esclusivamente come termine di decadenza.
E' dirimente l'esercizio o meno del potere ai fini della qualificazione del termine << solo come termine di decadenza>> come affermato letteralmente dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 385/2017).
In effetti è stato più volte osservato dalla Suprema Corte, in sede dogmatica, l'incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto da compiere di imposizione tributaria.
Il che trova fondamento – a fronte della finalizzazione del termine all'attività di accertamento del tributo –al regime proprio della decadenza;
posto che << la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo>> (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SSUU n.23397/16).
Quanto ad esercizio della potestà impositiva secondo la giurisprudenza citata rileva dunque, nel dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, la disciplina, sempre dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato.
Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.).
E' vero che il decorso del termine di prescrizione anche nei tributi locali può operare sin dall'origine ma nei soli casi in cui non vi sia da parte dell'Amministrazione locale alcun atto di esercito di potere impositivo.
Risulta, pertanto, non pertinente l'invocata violazione dell'art. 2948, n.4 c.c. in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale del tributo, che la giurisprudenza ritiene operante solo nelle prestazioni che il contribuente è tenuto a corrispondere per le quali non è necessario alcun previo accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248).
La Cassazione ha chiarito che < allorquando non sia previsto un termine di decadenza specificamente riferito all'ipotesi (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 580 del 12/01/2017) e che, ai sensi dell'art. 2967c.c.,(solo) una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione >>
Come affermato dalla Cassazione n. 16229/2022 con riferimento alla differenza nell'esercizio del potere impositivo tra termini di decadenza e prescrizione << Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza “la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n.
32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16 cit.) >>
In conclusione di recente la Cassazione (cfr decreto n. 911/25) ha rigettato un analogo ricorso avverso la
Sentenza n. 1352/2023 in cui il contribuente insisteva sulla prescrizione nonostante l'Ente avesse impedito la decadenza nel quinquennio- dichiarandolo manifestamente infondato.
La Cassazione suddetta ha ribadito che è necessario accertare solo il rispetto del termine di decadenza rilevando che < esercitare una precisa attività entro il termine decadenziale quinquennale;
considerato che
, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021) cfr decreto del 4/11/2024 est. Dott. Nominativo_2.
Orbene, applicando i principi sopra enunciati al caso in esame, ne consegue che il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere una volta impedita la decadenza e per detta ragione il credito non è ancora prescritto.
Infine va rigettato anche l'eccezione di difetto di motivazione, eccezione comunque generica, atteso che l'atto contiene tutti gli indici necessari per comprendere le ragioni della pretesa, il credito ed i criteri di calcolo.
Va premesso che, che, in tema di tributi locali, l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2004, n. 21571; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7360 Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2019, n. 27800)
Ed invero l'avvio in esame è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, che stabilisce il contenuto obbligatorio degli avvisi di accertamento. Indica chiaramente ed inequivocabilmente l'ubicazione dell'immobile, i metri quadrati, la tariffa fissa e quella variabile, il periodo,
l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l'organo a cui rivolgersi per un riesame in sede di autotutela, le modalità e l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile ricorrere, e quant'altro previsto dalla normativa di riferimento. E'evidente che tutte le indicazioni riportate negli avvisi di accertamento costituiscono, al tempo stesso, anche le motivazioni per cui l'avviso stesso viene emesso, trattandosi di atto vincolato la cui emissione è dovuta nel momento in cui se ne verificano i presupposti di legge.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al credito oggetto di pagamento e rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale determina reciproca soccombenza e giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso parzialmente;
2) compensa le spese di lite. Roma, 24/10/2025. Il giudice monocratico
M.Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401480301 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13422/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nata a [...] il Data di nascita ed ivi residente alla Indirizzo_1 (00167 RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per l'anno di imposta 2018, n.112401480301 del 28.10.2024, notificato alla ricorrente il 10.12.2024, per un importo complessivo pari ad €825,00, inclusi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Eccepiva l'assenza di avviso bonario - decadenza e prescrizione, difetto di motivazione .
Concludeva per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.
Depositava documentazione comprovante il pagamento parziale del credito.
Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni Dott. Nominativo_1 si costituiva ribadendo la legittimità dell'avviso e la mancanza di comunicazione corretta dei dati da parte del contribuente su cui incombe il relativo onere probatorio.
All'udienza del 24/10/2025 causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento è stato emesso per omessa dichiarazione ai fini Ta.Ri. per l' anno 2018 con riferimento alle unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1, censito al NCEU come segue: Dati catastali 1 per i quali non risultavano pervenute precedenti dichiarazioni Ta.Ri.
Occorre prendere atto del pagamento parziale, come da bollettino allegato e non oggetto di contestazione da parte dell'Ente, sicchè l'importo va ridotto eliminando la parte già versata. Il ricorso solo limitatamente a detto profilo va accolto e per il resto va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va rigettato il ricorso con riferimento all'eccezione di decadenza atteso che trattandosi di omessa denuncia
2018 il relativo termine quinquennale per inviare l'atto -ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006- andava a scadere il < versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> , nel caso in esame la dichiarazione andava fatta entro il 30.06.2019, ne consegue che il quinquennio successivo andava a scadere il 31/12/2024 pur non aggiungendo il periodo di sospensione covid. Sicchè il Comune ha impedito la decadenza tempestivamente notificando l'atto 10/12/2024.
Con riferimento poi alla eccezione subordinata di prescrizione giova rilevare quanto segue.
Premesso che la norma citata prevede un termine di decadenza trattandosi di un avviso di accertamento con cui l'Ente ha esercitato il potere impositivo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, detto termine va qualificato esclusivamente come termine di decadenza.
E' dirimente l'esercizio o meno del potere ai fini della qualificazione del termine << solo come termine di decadenza>> come affermato letteralmente dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 385/2017).
In effetti è stato più volte osservato dalla Suprema Corte, in sede dogmatica, l'incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto da compiere di imposizione tributaria.
Il che trova fondamento – a fronte della finalizzazione del termine all'attività di accertamento del tributo –al regime proprio della decadenza;
posto che << la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo>> (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SSUU n.23397/16).
Quanto ad esercizio della potestà impositiva secondo la giurisprudenza citata rileva dunque, nel dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, la disciplina, sempre dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato.
Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.).
E' vero che il decorso del termine di prescrizione anche nei tributi locali può operare sin dall'origine ma nei soli casi in cui non vi sia da parte dell'Amministrazione locale alcun atto di esercito di potere impositivo.
Risulta, pertanto, non pertinente l'invocata violazione dell'art. 2948, n.4 c.c. in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale del tributo, che la giurisprudenza ritiene operante solo nelle prestazioni che il contribuente è tenuto a corrispondere per le quali non è necessario alcun previo accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248).
La Cassazione ha chiarito che < allorquando non sia previsto un termine di decadenza specificamente riferito all'ipotesi (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 580 del 12/01/2017) e che, ai sensi dell'art. 2967c.c.,(solo) una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione >>
Come affermato dalla Cassazione n. 16229/2022 con riferimento alla differenza nell'esercizio del potere impositivo tra termini di decadenza e prescrizione << Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza “la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n.
32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16 cit.) >>
In conclusione di recente la Cassazione (cfr decreto n. 911/25) ha rigettato un analogo ricorso avverso la
Sentenza n. 1352/2023 in cui il contribuente insisteva sulla prescrizione nonostante l'Ente avesse impedito la decadenza nel quinquennio- dichiarandolo manifestamente infondato.
La Cassazione suddetta ha ribadito che è necessario accertare solo il rispetto del termine di decadenza rilevando che < esercitare una precisa attività entro il termine decadenziale quinquennale;
considerato che
, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021) cfr decreto del 4/11/2024 est. Dott. Nominativo_2.
Orbene, applicando i principi sopra enunciati al caso in esame, ne consegue che il termine di prescrizione
è iniziato a decorrere una volta impedita la decadenza e per detta ragione il credito non è ancora prescritto.
Infine va rigettato anche l'eccezione di difetto di motivazione, eccezione comunque generica, atteso che l'atto contiene tutti gli indici necessari per comprendere le ragioni della pretesa, il credito ed i criteri di calcolo.
Va premesso che, che, in tema di tributi locali, l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2004, n. 21571; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7360 Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2019, n. 27800)
Ed invero l'avvio in esame è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, che stabilisce il contenuto obbligatorio degli avvisi di accertamento. Indica chiaramente ed inequivocabilmente l'ubicazione dell'immobile, i metri quadrati, la tariffa fissa e quella variabile, il periodo,
l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l'organo a cui rivolgersi per un riesame in sede di autotutela, le modalità e l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile ricorrere, e quant'altro previsto dalla normativa di riferimento. E'evidente che tutte le indicazioni riportate negli avvisi di accertamento costituiscono, al tempo stesso, anche le motivazioni per cui l'avviso stesso viene emesso, trattandosi di atto vincolato la cui emissione è dovuta nel momento in cui se ne verificano i presupposti di legge.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al credito oggetto di pagamento e rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale determina reciproca soccombenza e giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso parzialmente;
2) compensa le spese di lite. Roma, 24/10/2025. Il giudice monocratico
M.Cecchini