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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Giulia Orefice Giudice relatore pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 56 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Cattafi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Maria Maiorana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
-ricorrenti- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
1 Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data
24 luglio 2018, a ZO (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione è nato un figlio, (27.09.2020). Gli atti del giudizio sono stati regolarmente Persona_1
comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970, n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento n. 1202 del 2023 R.G., avente ad oggetto il giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 129 del 2024; 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione che di seguito si riportano:
“1) Il SI. continuerà a vivere nella casa di sua proprietà, sita in CP_1
ZO, Strada III San Sebastiano n. 5, ormai ex casa coniugale.
2) La SI.ra continuerà a vivere, insieme al figlio , Parte_1 Persona_1
nella casa di sua proprietà, sita in ZO, Strada III San Sebastiano n.13 dove ha già fissato la residenza dalla data del 03/04/2024
I SIg. e , si impegnano, altresì, a far sì che i due CP_1 Parte_1
2 appartamenti siti in ZO, Strada III San Sebastiano al n. 5 e l'altro al n. 13, rispettivamente di proprietà del sigg. e , non CP_1 Parte_1
possano mai essere venduti insieme ai 2 box auto annessi, se non per gravi motivi di salute di tutti e tre che richiedano spese mediche dai costi elevati.
Qualunque mutamento futuro della residenza della sig.ra , in Parte_1
quanto collocataria del minore, dovrà essere comunicata al sig. . CP_1
3) Affidamento del minore
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, nella casa sita in ZO, Strada III San Sebastiano n. 13. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
4) Tempi di permanenza ordinari del minore con i genitori e con gli ascendenti e i parenti: festività, periodo estivo e compleanno del bambino.
In ordine a tali profili, salvi diversi accordi più favorevoli, i genitori faranno riferimento a quanto riportato nel piano genitoriale allegato al ricorso (all. n.
7) concordato e sottoscritto da entrambi, così come per gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
5) Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
3 Ciascuno dei coniugi provvederà a mantenersi autonomamente in quanto economicamente indipendente.
6) Mantenimento del minore
Posto che la sig.ra oltre a svolgere attività lavorativa (come si Parte_1
evince dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni della sig.ra Pt_1
in all. n. 8 ss.) è anche titolare di diritti di proprietà su altri immobili
[...]
(si veda la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e gli estratti relativi ai movimenti contabili della stessa in all.ti n. 9
e ss.) e si farà carico delle spese di mantenimento ordinario del figlio . Per_1
Il sig. verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento CP_1
del figlio , l'importo di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00), Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tale importo verrà versato con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre ha già iniziato a corrispondere il mantenimento a partire dal mese di Aprile 2023.
Le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ludiche, sportive) verranno pagate in ragione della metà tra i 2 coniugi. Le suddette spese dovranno essere previamente concordate per iscritto anche in via whatsapp o altri sms)
e documentate, ad eccezione di quelle spese che per esigenze medico – sanitarie, si rivelino necessarie ed imprevedibili, per la quale è consentita l'esibizione di documentazione successiva.
7) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
8) Assetto economico- patrimoniale
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
4 dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) Spese del procedimento
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il collegio ritiene di poter confermare le condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 56 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ZO
(VV), in data 24 luglio 2018 (trascritto nel R.A.M. anno 2018, parte I, serie
A, n. 6), tra e , sopra generalizzati, alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZO (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il giudice relatore Il presidente dott.ssa Giulia Orefice dott.ssa Gabriella Lupoli
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