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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 45/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Belardo Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), con l'avv. Ivette Baggio e l'avv. Piero
[...] C.F._3
Zaramella
Appellati
(C.F. ) _3 C.F._4
Appellato contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.Appello avverso la sentenza
n. 1895/22 pubblicata in data 22/11/2022 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 1895 del 22.11.2022, notificata il
28.11.2022, del Tribunale di Treviso e per l'effetto rigettare le domande tutte formulate da e , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 Controparte_2
e non provate;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per gli appellati
- concedersi un rinvio della causa al fine di presentare istanza di correzione della sentenza al Giudice di prime cure;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, rigettarsi l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1895/2022 del
Tribunale di Treviso quanto alla dichiarata inefficacia nei confronti dei signori
[...]
e dell'atto di trasferimento immobiliare contenuto nel Controparte_1 Controparte_2 verbale di separazione personale dei coniugi e con i dati _3 Parte_1 catastali aggiornati alle note di trascrizione allegate quale doc. 2 ).
Spese e compenso professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 _3
al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto Parte_1 di trasferimento immobiliare relativo a beni siti in RA VE effettuato da in favore di in data 15.01.2015, in sede di separazione _3 Parte_1 consensuale e a titolo di mantenimento per la medesima e per i figli, allegando di essere creditori del medesimo sulla base della sentenza n. 917/2017 del _3
Tribunale di Padova di condanna di a pagare in loro favore - quali eredi _3 di - la somma di euro 120.000,00 oltre interessi e spese di lite. Persona_1
rimaneva contumace. _3
Si costituiva eccependo la nullità della domanda e chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda revocatoria e la rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1895/22, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale di
Treviso accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia del trasferimento immobiliare nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2
pag. 2/14 Il Tribunale riteneva non sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2901, terzo comma, cod.civ. non risultando configurabile l'adempimento di un debito scaduto nel caso di trasferimento di diritti immobiliari al fine di assolvere all'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli. Riteneva accertata l'esistenza del credito vantato dagli attori, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n.917/2017 del Tribunale di Padova, e rilevava l'inammissibilità e tardività della contestazione di circa Parte_1
l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti. Confermava l'esistenza dell'eventus damni tenuto conto che si era spogliato di tutto il proprio patrimonio _3 immobiliare senza fornire prova del patrimonio residuo e della irrilevanza della circostanza che alcuni beni fossero già conferiti al fondo patrimoniale, posto che tale fatto non determinava il venir meno dell'interesse ad agire in capo al creditore o del pregiudizio arrecato dall'atto.
Quanto all'elemento soggettivo, il giudice di prime cure, rilevava l'onerosità dell'atto di disposizione e che il credito in capo agli attori risultava sorto in parte prima del perfezionamento dell'atto impugnato e in parte dopo assumendo che il medesimo doveva intendersi sorto già al momento delle dazioni di denaro poste in essere a titolo di mutuo (dal 2010 al 16.1.2015). Evidenziava come pur sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie nel caso di specie risultava provata anche la dolosa preordinazione dell'atto sussistendo in proposito plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Rilevava che era ben consapevole di aver assunto ingenti obblighi _3 restitutori nei confronti di , che dell'esistenza dei debiti doveva Persona_1 ritenersi fosse ben consapevole anche la moglie, che risultava provata la circostanza per cui le dazioni di denaro erano andate a beneficio anche della medesima e in generale del nucleo familiare.
Sottolineava altresì le peculiarità del trasferimento immobiliare e in particolare la circostanza che risultava autosufficiente, e che dall'immobile oggetto del Parte_1 trasferimento, casa familiare, la stessa si era allontanata già dal 2013 senza farvi rientro e senza metterlo a reddito
Giudizio di appello
pag. 3/14 Contro la sentenza n. 1895/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea e la rifusione delle spese di lite.
[...]
ritualmente notificato rimaneva contumace. _3
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
A seguito di rituale richiesta all'udienza 4 luglio 2025 le parti procedevano alla discussione orale ex art.352 c.p.c.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione (“Inesistenza dell'accertamento del credito asseritamente dovuto. Inesistenza dell'elemento oggettivo del pregiudizio patrimoniale”.)
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha accertato l'esistenza del credito e dell'elemento oggettivo del pregiudizio patrimoniale. Secondo l'appellante il giudicato formatosi nella controversia tra e e _3 CP_1 Controparte_1
non sarebbe opponibile a , estranea al giudizio e senza che Controparte_2 Parte_1 risulti necessaria la formulazione di apposita domanda riconvenzionale. Quanto all'eventus damni l'appellante evidenziava come gli attori non avevano fornito la prova dell'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale o di un aggravamento in corso di causa.
Secondo motivo di impugnazione. (“B. Trasferimento immobiliare non revocabile ex art. 2901 terzo comma c.c.. Anteriorità della cessione rispetto al sorgere del credito.
Cessione degli immobili in sede di separazione consensuale quale atto dovuto a titolo oneroso. In via subordinata, qualificazione giuridica della fattispecie sub art. 2901 n. 2, primo e secondo inciso, c.c. “)
Con il secondo motivo l'appellante censura la mancata applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c.. L'appellante assume l'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al sorgere del credito tenuto conto che il ricorso per separazione consensuale risaliva al giugno 2014 mentre il credito vantato risultava maturato nel 2015 e che pertanto, la pag. 4/14 disposizione patrimoniale integrava l'ipotesi di adempimento di un debito scaduto non revocabile ex art. 2901, terzo comma, cod.civ
L'appellante rilevava che gli attori non avevano fornito prova della consapevolezza da parte di del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, sottolineando la Parte_1 circostanza che i beni erano già vincolati al regime del fondo patrimoniale costituito in data 02.10.2012, fondo patrimoniale fatto salvo in sede di separazione consensuale con limitazioni in sede dispositiva e di esecuzione forzata.
Terzo motivo di impugnazione.(“ C. Inesistenza della scientia damni e del consilium fraudis in capo alla sig.ra . Estraneità della sig.ra nei rapporti Parte_1 Parte_1 tra il sig. ed i creditori. Separazione dei coniugi dal 2013. Effettività della _3 separazione consensuale. Mancata consapevolezza del pregiudizio e mancata partecipazione della dolosa preordinazione”)
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'esistenza di elementi presuntivi volti a provare l'elemento soggettivo in capo a . L'appellante rilevava come la Parte_1 stessa era sempre stata estranea alle operazioni economiche poste in essere da
[...]
e il marito sottolineando come la separazione consensuale aveva Persona_1 avuto luogo tra giugno e dicembre 2014, in un periodo antecedente rispetto alla crisi debitoria di avvenuta tra gennaio e marzo 2015 e non risultano provate le _3 dazioni di denaro nel periodo precedente. Rilevava come la separazione risaliva di fatto al 2013 quando la stessa aveva trasferito la propria dimora abituale in Riese Pio X per poi trasferirsi nel 2015 a Piombino Dese, mentre trasferiva nel 2013 la _3 propria residenza presso la sorella, evidenziando che, come risultante dal certificato di residenza, i coniugi dopo la separazione risultavano risiedere presso due unità immobiliari distinte in Via Torresani n. 7 per e Via Torresani n. 7/A per Parte_1
. Rilevava l'irrilevanza delle circostanze valorizzate dal giudice di prime _3 cure (che fosse ospitato da , la presenza di Persona_1 _3 Pt_1
all'incontro con i responsabili della .Rilevava come
[...] Controparte_4 non risultano provati i prelievi, né era stata data prova dell'accredito di euro 120.000,00, né la conoscenza da parte di del pregiudizio arrecato o la sua presenza Parte_1 all'incontro presso l'istituto di credito.
pag. 5/14 Quarto motivo di impugnazione. (“D. Acquisto dell'esercizio commerciale con strumenti finanziari e con denaro proprio di , la quale non ha beneficiato di Parte_1 alcuna somma di denaro proveniente dal “) _3
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto che avesse acquistato l'esercizio commerciale con denaro proveniente da Parte_1
assumendo che per l'acquisto del bar la medesima si era avvalsa di _3 prestiti e finanziamenti.
Quinto motivo di impugnazione. (“E. Sussistenza del contratto d'affitto e consegna dell'atto di citazione di primo grado a soggetto estraneo. Messa a reddito dell'immobile.
Trasferimento immobiliare a solo scopo mantenimento)
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto non provata la locazione dell'immobile in Via Torresani rilevando come dalle prove in atti risulta accertato il cambio di residenza nel 2013 da parte di rilevando come Parte_1
l'avviso di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risultava firmato da , sorella di . Parte_2 _3
Quanto all'esistenza del contratto di locazione dell'appartamento in Via Torresani evidenziava come la testimonianza di ne attestava la sussistenza e Testimone_1 produceva in giudizio il relativo contratto.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo d'impugnazione va preliminarmente rilevato come la richiamata sentenza della Suprema Corte (n.10399/2014) ha avuto specifico riguardo non tanto al tema della legittimazione del creditore all'esperimento dell'azione revocatoria ma al diverso piano del pregiudizio, chiarendo che il terzo, che non è stato parte del giudizio di accertamento del credito, può contestare (non l'an ma)
l'ammontare della pretesa con riferimento al pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore dall'atto dispositivo rectius della capacità del residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria. Come chiarito dalla Suprema Corte “ il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il pag. 6/14 convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta (Sez. 6, n. 10399, 14/05/2014, Rv. 630958)” ( così Cass. civ.
n.16936/2023).
Ebbene ciò posto nel caso di specie l'appellante non solo ha svolto una contestazione del tutto generica rispetto al quantum della pretesa creditoria, senza proporre alcuna domanda di accertamento sul punto ( e deducendo tale contestazione del tutto tardivamente solo in sede di scritti conclusivi) ma più ancora non ha dedotto alcunchè rispetto alla residua capacità patrimoniale del debitore.
Vieppiù che sul punto va ricordato che avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, il presupposto oggettivo dell'azione ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. n. 19207/2018). Nel caso di specie come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “Sussiste altresì il presupposto oggettivo dell'eventus damni, ossia l'esistenza di un pregiudizio quantitativo o anche solo qualitativo arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore. Risulta infatti per tabulas che con l'atto oggetto di causa si fosse integralmente spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare e non _3
è stata fornita la prova (il cui onere gravava sul debitore) di “provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.
16221/2019)” ( cfr. sentenza impugnata).
Quanto al secondo motivo d'impugnazione va in primo luogo evidenziato il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo pag. 7/14 accertamento giudiziale (cfr. ex multis Cass. civ.n. 22161/2019) e inoltre che per stabilire se il credito dell'attore nell'actio pauliana sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. 11121/20).
La valutazione operata sul punto dal tribunale si è correttamente uniformata ai suindicati principi, dal momento che, secondo quanto accertato nella sentenza del tribunale di
Padova n.917/2017, il credito restitutorio è sorto con riferimento a prestiti in denaro effettuati da a avvenuti tra il 2010 e il 2015 (sino Persona_1 _3 all'ultimo di euro 50.000,00 effettuato in data 16.1.2025) per complessivi euro
120.000,00 dei quali è stata chiesta la restituzione con la notifica dell'atto di citazione perfezionatasi il 26.1.16 ed è pertanto un credito anteriore all'atto di disposizione patrimoniale (omologa separazione consensuale con contestuale trasferimento immobiliare del 15 gennaio 2015 trascritto il 21 aprile 2015).
Inoltre non è revocabile in dubbio che l'atto con cui ha trasferito alla _3 moglie la proprietà di beni immobili in esecuzione degli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi, ( ½ dell'immobile sito in RA VE (Tv) fg 1 part.84 sub 31 e l'intera proprietà dell'immobile sito in RA veneto (Tv) fg 1 part. 84 sub 33) è idoneo a pregiudicare le ragioni dei suoi creditori, in quanto realizza una evidente diminuzione del suo patrimonio idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria nel concorso degli altri requisiti ( cfr. Cas. Civ. n. 4863/2021).
Va sottolineato come a nulla rileva che tali beni fossero già stati conferiti nel 2012 in un fondo patrimoniale, perché il trasferimento immobiliare suindicato ha aggravato il pregiudizio alle ragioni dei creditori prodotto dal conferimento dei beni nel fondo. Né
l'appellante ha provato ( e prima ancora allegato), come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti.
Ritiene il Collegio che, come già osservato dalla Suprema Corte, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata (cfr. Cass. n. 19899/2023), costituendo l'accordo separativo esso stesso parte pag. 8/14 dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 21358/2020)
Come recentemente osservato “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.” ( cfr. n.10545/2025).
Trattandosi di atto a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013).
Dalla sentenza del Tribunale di Padova emerge che il credito restitutorio è sorto con riferimento a prestiti avvenuti tra il 2010 e il 2015 (sino all'ultimo di euro 50.000,00 effettuato in data 16.1.2025) per complessivi euro 120.000,00 dei quali è stata chiesta la restituzione con la notifica dell'atto di citazione perfezionatasi il 26.1.16. Quanto alla prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, va richiamato il principio di diritto che “ La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass.civ. n. 1286 / 2019; Cass.civ. n. 10928/ 2020). Data la presunzione semplice, che si ricava dal rapporto di coniugio, il ricorrente non indica pag. 9/14 alcun elemento da cui potesse ricavarsi che era inverosimile che la moglie sapesse. In sostanza, la presunzione è basata sul solo rapporto di coniugio, salvo che non emergano, ed appunto non sono emersi né vengono indicati dall'appellante, elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse (cfr. Cass. civ. n. 31941/2023 ).
Va sottolineato come nel denunciare la violazione del ragionamento presuntivo è onere della parte indicare quali sono gli elementi contrari, o gli elementi indiziari che porterebbero ad una conclusione diversa, in base ai quali si poteva pervenire alla soluzione opposta.
Nel caso di specie a fronte del rapporto di coniugio la circostanza relativa all'asserita separazione di fatto non risulta valorizzabile tenuto conto che non vi è stata idonea prova in proposito risultando non senz'altro non valorizzabili le dichiarazioni della stessa e di ( parti del giudizio) e generiche e non Parte_1 _3 pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla figlia, socia della madre, e dal compagno della medesima.
Vanno sul punto inoltre valorizzate e confermate le ampie motivazioni svolte dal giudice di prime cure rispetto alle quali l'appellante non si confronta: “ Dell'esistenza di tali debiti deve ritenersi fosse ben consapevole anche la stessa : Pt_1
- e sono coniugati ed appare quindi ragionevole presumere che la prima Pt_1 _3 fosse ben a conoscenza degli atti compiuti dal secondo (in particolare prima della separazione); si noti che anche l'asserita crisi coniugale risalirebbe al massimo al 2013, mentre invece le dazioni di denaro di hanno avuto inizio ben prima, nel 2010; CP_2
- il teste , il quale appare attendibile, in quanto del tutto disinteressato Testimone_2 all'esito del giudizio, ha affermato che “relativamente al periodo in cui mio zio aveva vissuto da , quest'ultimo e la moglie vivevano assieme, tanto che mio zio mi _3 diceva che entrambi, e in particolare la , lo accudivano”, il che rafforza l'idea Pt_1 che fosse ben consapevole anche dei movimenti di denaro da a;
Pt_1 CP_2 _3
- soprattutto, la stessa ebbe testualmente a confermare, sentita come testimone Pt_1 dal Tribunale di Padova, di essere perfettamente a conoscenza della dazione di denaro posta in essere in favore di il 16.1.2015 (cfr. verbale di causa doc. 11 att.), _3 essendo presente all'incontro tenutosi in quella data coi funzionari di banca, intervenuti per raccogliere la delega conferita da a per operare sul conto del primo;
CP_2 _3
pag. 10/14 - il Tribunale di Padova ha altresì accertato, sulla scorta delle testimonianze dei funzionari di banca, indifferenti rispetto alla vicenda, che in occasione proprio dell'incontro del 16.1.2015 lo stesso aveva dichiarato di voler effettuare non CP_2 delle donazioni, ma dei prestiti;
- peraltro, quand'anche si fosse trattato di donazioni, le stesse certo non sarebbero state di modico valore o d'uso (come specificato anche dal Tribunale di Padova), ragion per cui (ancorché rimuneratorie) esse sarebbero state comunque nulle per difetto di forma, con quanto ne consegue in ordine all'obbligo restitutorio;
- il fatto che nel presente giudizio la convenuta sia giunta persino a contestare (sia nei propri scritti difensivi, sia in sede di interrogatorio formale) finanche di essere stata presente all'incontro del 16.1.2015 è non solo altamente deprecabile, in quanto contrastante con quanto dalla stessa affermato in sede di escussione testimoniale (doc.
11 att.), ma costituisce anche condotta valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 CPC
(salvo ovviamente ritenere che avesse affermato il falso avanti il Tribunale di Pt_1
Padova, rendendosi quindi colpevole del delitto di falsa testimonianza ex art. 372 CP, nel qual caso si renderebbe necessaria la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica).
Deve poi ritenersi provata, sia pure per presunzioni, la circostanza per cui le dazioni di denaro fossero andate a beneficio anche di e, in genere, dell'intero nucleo Pt_1 familiare di : _3
- anzitutto, la stessa , sentita come testimone dal Tribunale di Padova, ha Pt_1 testualmente affermato che le dazioni di denaro sarebbero state effettuate da CP_2
“quale ricompensa per tutto ciò che noi avevamo fatto in suo fatto in suo favore, accudendolo ed ospitandolo” (sottolineatura dello scrivente), il che conferma la non estraneità di alla vicenda;
Pt_1
- il Tribunale di Padova, in particolare sulla scorta delle testimonianze di e ES
, ha acclarato che le dazioni di denaro furono poste in essere per consentire a ES
di realizzare l'acquisto di un bar;
è tuttavia pacifico che il bar venne invece _3 acquistato dalla società di e della figlia;
Pt_1
- nel presente giudizio ha affermato che il bar sarebbe stato acquistato Pt_1 esclusivamente grazie a due finanziamenti bancari e non grazie ai denari mutuati a pag. 11/14 da;
si ritiene tuttavia che, pur considerando detti finanziamenti (i quali _3 CP_2 sono provati per tabulas), sia comunque estremamente probabile che almeno parte delle somme mutuate da fossero state destinate all'acquisto del bar, se si considera: CP_2 da un lato, l'eloquente coincidenza temporale, nel mese di gennaio 2015, tra detto acquisto e l'ultima delle dazioni di denaro;
dall'altro, il fatto che nel presente giudizio non abbia mai neppure allegato quale fosse stato il prezzo di acquisto del bar, Pt_1 omissione questa che appare estremamente significativa nel senso di ritenere che i due finanziamenti bancari non fossero stati in realtà sufficienti a coprire l'intero prezzo.
Vanno infine considerate le peculiarità dell'atto oggetto di revocatoria, nel contesto in cui lo stesso si inserisce. L'atto di trasferimento immobiliare sarebbe stato posto in essere dichiaratamente al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento gravante su nei confronti della moglie e dei figli. Va tuttavia osservato che: - appare quanto _3 meno dubbio che potesse effettivamente vantare detto diritto nei confronti del Pt_1 marito, essendo ella sicuramente all'epoca autosufficiente dal punto di vista economico
(già dal 2013 aveva una propria attività, come affermato anche dai testi della convenuta); - appare altresì singolare l'attribuzione della casa familiare di Via Torresani
a , laddove la stessa – secondo quanto da lei affermato in sede di interrogatorio Pt_1 formale e secondo quanto riportato dai testimoni della convenuta – si sarebbe allontanata da tale domicilio già dal 2013, quindi ben prima del deposito del ricorso per la separazione dei coniugi;
- la stessa ragione fondante il trasferimento immobiliare
(assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di ) pare contraddetta dal _3 fatto che , stando alle sue stesse allegazioni, non avrebbe dopo la separazioni né Pt_1 utilizzato in proprio l'immobile di Via Torresani (risiedendo di fatto altrove), né avrebbe provveduto a metterlo a reddito, così ricavando risorse da destinare al mantenimento proprio e dei figli (si noti che negli atti di causa la convenuta non ha mai nemmeno allegato di aver locato a terzi l'immobile, pur a fronte delle chiare allegazioni degli attori circa il fatto che avrebbe continuato ad abitare l'immobile); solo in Pt_1 sede di interrogatorio formale e dalle dichiarazioni della teste è emerso, Testimone_5 peraltro in modo assai generico, che l'immobile sarebbe stato oggi a terzi;
la circostanza tuttavia non risulta da alcun documento;
l'attrice non chiarisce nemmeno quando avrebbe locato l'immobile, né indica il nome del conduttore;
la teste – della cui pag. 12/14 attendibilità è invece lecito dubitare, stante il vincolo di parentela e l'esistenza di interessi economici in comune coi genitori – ha invece specificato che la locazione avrebbe avuto inizio “circa quattro anni fa”, ossia nel 2017, quindi comunque oltre due anni dopo la separazione;
- sotto altro punto di vista, è invece significativo che, ancora oggi, non abbia provveduto a spostare la propria residenza da Via Torresani, pur Pt_1 dichiarando di non abitare più lì da quasi dieci anni;
la “giustificazione” fornita dalla convenuta in sede di interrogatorio formale (“non sapevo se la mia attività sarebbe andata bene e volevo tenermi una soluzione di “riserva” …”) non pare credibile, sia alla luce del lungo tempo trascorso sino ad oggi, sia in considerazione del fatto che
è non solo assegnataria della casa coniugale, ma anche proprietaria per l'intero Pt_1 dell'immobile, legittimata quindi in ogni momento all'utilizzo in proprio (non si comprende quindi il senso della soluzione “di riserva”); si deve invece notare che anche la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata effettuata a presso la Pt_1 residenza di via Torresani mediante consegna del plico a mani proprie della destinataria
(cfr. avviso di ricevimento). Tutti gli elementi sinora considerati e in particolare quelli inerenti le peculiarità, nel caso concreto, del trasferimento immobiliare posto in essere da e portano a ritenere che l'atto fosse stato preordinato e posto in essere _3 Pt_1 non tanto (o non solo) al fine dichiarato dell'assolvimento dell'obbligo di mantenimento di moglie e figli gravante su , bensì al fine di privare quest'ultimo della propria _3 garanzia patrimoniale generica in pregiudizio dei creditori e in particolare di , in CP_2 relazione al credito, sorto nel medesimo periodo, alla restituzione delle somme mutuate a (o, comunque, delle somme asseritamente donate, che comunque avrebbero _3 dovuto essere restituite in virtù della nullità del contratto per difetto di forma solenne), crediti di cui non solo era ben a conoscenza, ma che si erano anche tradotti in Pt_1 vantaggi diretti e indiretti per quest'ultima.” ( cfr. sentenza impugnata).
Rileva il Collegio come a fronte di tale elementi quanto indicato dall'appellante nel quarto e quinto d'impugnazione appare privo di rilievo in quanto riferito a circostanze che costituiscono elementi valorizzati dal giudice di prime cure (l'acquisto dell'esercizio pubblico da parte dell'appellante ovvero la messa a reddito dell'immobile ceduto) che appaiono in ogni caso di mero supporto rispetto agli ulteriori elementi pag. 13/14 comprovanti la sussistenza dei presupposti per il legittimo esperimento della revocatoria orinaria sicchè debbono ritenersi assorbiti dal riscontro più sopra evidenziato.
Va infine sottolineato come la richiesta di correzione dell'errore materiale formulata dagli appellati per la prima volta nella precisazione delle conclusioni in appello risulta in questa sede inammissibile per tardività, come eccepito dal patrocinio dell'appellante.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1895/22 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 22/11/2022 ;
2) condanna a rifondere a e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Parte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 45/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Belardo Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), con l'avv. Ivette Baggio e l'avv. Piero
[...] C.F._3
Zaramella
Appellati
(C.F. ) _3 C.F._4
Appellato contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.Appello avverso la sentenza
n. 1895/22 pubblicata in data 22/11/2022 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 1895 del 22.11.2022, notificata il
28.11.2022, del Tribunale di Treviso e per l'effetto rigettare le domande tutte formulate da e , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_1 Controparte_2
e non provate;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per gli appellati
- concedersi un rinvio della causa al fine di presentare istanza di correzione della sentenza al Giudice di prime cure;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, rigettarsi l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1895/2022 del
Tribunale di Treviso quanto alla dichiarata inefficacia nei confronti dei signori
[...]
e dell'atto di trasferimento immobiliare contenuto nel Controparte_1 Controparte_2 verbale di separazione personale dei coniugi e con i dati _3 Parte_1 catastali aggiornati alle note di trascrizione allegate quale doc. 2 ).
Spese e compenso professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 _3
al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto Parte_1 di trasferimento immobiliare relativo a beni siti in RA VE effettuato da in favore di in data 15.01.2015, in sede di separazione _3 Parte_1 consensuale e a titolo di mantenimento per la medesima e per i figli, allegando di essere creditori del medesimo sulla base della sentenza n. 917/2017 del _3
Tribunale di Padova di condanna di a pagare in loro favore - quali eredi _3 di - la somma di euro 120.000,00 oltre interessi e spese di lite. Persona_1
rimaneva contumace. _3
Si costituiva eccependo la nullità della domanda e chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda revocatoria e la rifusione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1895/22, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale di
Treviso accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava l'inefficacia del trasferimento immobiliare nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2
pag. 2/14 Il Tribunale riteneva non sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2901, terzo comma, cod.civ. non risultando configurabile l'adempimento di un debito scaduto nel caso di trasferimento di diritti immobiliari al fine di assolvere all'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli. Riteneva accertata l'esistenza del credito vantato dagli attori, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n.917/2017 del Tribunale di Padova, e rilevava l'inammissibilità e tardività della contestazione di circa Parte_1
l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti. Confermava l'esistenza dell'eventus damni tenuto conto che si era spogliato di tutto il proprio patrimonio _3 immobiliare senza fornire prova del patrimonio residuo e della irrilevanza della circostanza che alcuni beni fossero già conferiti al fondo patrimoniale, posto che tale fatto non determinava il venir meno dell'interesse ad agire in capo al creditore o del pregiudizio arrecato dall'atto.
Quanto all'elemento soggettivo, il giudice di prime cure, rilevava l'onerosità dell'atto di disposizione e che il credito in capo agli attori risultava sorto in parte prima del perfezionamento dell'atto impugnato e in parte dopo assumendo che il medesimo doveva intendersi sorto già al momento delle dazioni di denaro poste in essere a titolo di mutuo (dal 2010 al 16.1.2015). Evidenziava come pur sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie nel caso di specie risultava provata anche la dolosa preordinazione dell'atto sussistendo in proposito plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Rilevava che era ben consapevole di aver assunto ingenti obblighi _3 restitutori nei confronti di , che dell'esistenza dei debiti doveva Persona_1 ritenersi fosse ben consapevole anche la moglie, che risultava provata la circostanza per cui le dazioni di denaro erano andate a beneficio anche della medesima e in generale del nucleo familiare.
Sottolineava altresì le peculiarità del trasferimento immobiliare e in particolare la circostanza che risultava autosufficiente, e che dall'immobile oggetto del Parte_1 trasferimento, casa familiare, la stessa si era allontanata già dal 2013 senza farvi rientro e senza metterlo a reddito
Giudizio di appello
pag. 3/14 Contro la sentenza n. 1895/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea e la rifusione delle spese di lite.
[...]
ritualmente notificato rimaneva contumace. _3
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
A seguito di rituale richiesta all'udienza 4 luglio 2025 le parti procedevano alla discussione orale ex art.352 c.p.c.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione (“Inesistenza dell'accertamento del credito asseritamente dovuto. Inesistenza dell'elemento oggettivo del pregiudizio patrimoniale”.)
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha accertato l'esistenza del credito e dell'elemento oggettivo del pregiudizio patrimoniale. Secondo l'appellante il giudicato formatosi nella controversia tra e e _3 CP_1 Controparte_1
non sarebbe opponibile a , estranea al giudizio e senza che Controparte_2 Parte_1 risulti necessaria la formulazione di apposita domanda riconvenzionale. Quanto all'eventus damni l'appellante evidenziava come gli attori non avevano fornito la prova dell'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale o di un aggravamento in corso di causa.
Secondo motivo di impugnazione. (“B. Trasferimento immobiliare non revocabile ex art. 2901 terzo comma c.c.. Anteriorità della cessione rispetto al sorgere del credito.
Cessione degli immobili in sede di separazione consensuale quale atto dovuto a titolo oneroso. In via subordinata, qualificazione giuridica della fattispecie sub art. 2901 n. 2, primo e secondo inciso, c.c. “)
Con il secondo motivo l'appellante censura la mancata applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c.. L'appellante assume l'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al sorgere del credito tenuto conto che il ricorso per separazione consensuale risaliva al giugno 2014 mentre il credito vantato risultava maturato nel 2015 e che pertanto, la pag. 4/14 disposizione patrimoniale integrava l'ipotesi di adempimento di un debito scaduto non revocabile ex art. 2901, terzo comma, cod.civ
L'appellante rilevava che gli attori non avevano fornito prova della consapevolezza da parte di del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, sottolineando la Parte_1 circostanza che i beni erano già vincolati al regime del fondo patrimoniale costituito in data 02.10.2012, fondo patrimoniale fatto salvo in sede di separazione consensuale con limitazioni in sede dispositiva e di esecuzione forzata.
Terzo motivo di impugnazione.(“ C. Inesistenza della scientia damni e del consilium fraudis in capo alla sig.ra . Estraneità della sig.ra nei rapporti Parte_1 Parte_1 tra il sig. ed i creditori. Separazione dei coniugi dal 2013. Effettività della _3 separazione consensuale. Mancata consapevolezza del pregiudizio e mancata partecipazione della dolosa preordinazione”)
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'esistenza di elementi presuntivi volti a provare l'elemento soggettivo in capo a . L'appellante rilevava come la Parte_1 stessa era sempre stata estranea alle operazioni economiche poste in essere da
[...]
e il marito sottolineando come la separazione consensuale aveva Persona_1 avuto luogo tra giugno e dicembre 2014, in un periodo antecedente rispetto alla crisi debitoria di avvenuta tra gennaio e marzo 2015 e non risultano provate le _3 dazioni di denaro nel periodo precedente. Rilevava come la separazione risaliva di fatto al 2013 quando la stessa aveva trasferito la propria dimora abituale in Riese Pio X per poi trasferirsi nel 2015 a Piombino Dese, mentre trasferiva nel 2013 la _3 propria residenza presso la sorella, evidenziando che, come risultante dal certificato di residenza, i coniugi dopo la separazione risultavano risiedere presso due unità immobiliari distinte in Via Torresani n. 7 per e Via Torresani n. 7/A per Parte_1
. Rilevava l'irrilevanza delle circostanze valorizzate dal giudice di prime _3 cure (che fosse ospitato da , la presenza di Persona_1 _3 Pt_1
all'incontro con i responsabili della .Rilevava come
[...] Controparte_4 non risultano provati i prelievi, né era stata data prova dell'accredito di euro 120.000,00, né la conoscenza da parte di del pregiudizio arrecato o la sua presenza Parte_1 all'incontro presso l'istituto di credito.
pag. 5/14 Quarto motivo di impugnazione. (“D. Acquisto dell'esercizio commerciale con strumenti finanziari e con denaro proprio di , la quale non ha beneficiato di Parte_1 alcuna somma di denaro proveniente dal “) _3
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto che avesse acquistato l'esercizio commerciale con denaro proveniente da Parte_1
assumendo che per l'acquisto del bar la medesima si era avvalsa di _3 prestiti e finanziamenti.
Quinto motivo di impugnazione. (“E. Sussistenza del contratto d'affitto e consegna dell'atto di citazione di primo grado a soggetto estraneo. Messa a reddito dell'immobile.
Trasferimento immobiliare a solo scopo mantenimento)
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto non provata la locazione dell'immobile in Via Torresani rilevando come dalle prove in atti risulta accertato il cambio di residenza nel 2013 da parte di rilevando come Parte_1
l'avviso di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risultava firmato da , sorella di . Parte_2 _3
Quanto all'esistenza del contratto di locazione dell'appartamento in Via Torresani evidenziava come la testimonianza di ne attestava la sussistenza e Testimone_1 produceva in giudizio il relativo contratto.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo d'impugnazione va preliminarmente rilevato come la richiamata sentenza della Suprema Corte (n.10399/2014) ha avuto specifico riguardo non tanto al tema della legittimazione del creditore all'esperimento dell'azione revocatoria ma al diverso piano del pregiudizio, chiarendo che il terzo, che non è stato parte del giudizio di accertamento del credito, può contestare (non l'an ma)
l'ammontare della pretesa con riferimento al pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore dall'atto dispositivo rectius della capacità del residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria. Come chiarito dalla Suprema Corte “ il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il pag. 6/14 convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta (Sez. 6, n. 10399, 14/05/2014, Rv. 630958)” ( così Cass. civ.
n.16936/2023).
Ebbene ciò posto nel caso di specie l'appellante non solo ha svolto una contestazione del tutto generica rispetto al quantum della pretesa creditoria, senza proporre alcuna domanda di accertamento sul punto ( e deducendo tale contestazione del tutto tardivamente solo in sede di scritti conclusivi) ma più ancora non ha dedotto alcunchè rispetto alla residua capacità patrimoniale del debitore.
Vieppiù che sul punto va ricordato che avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, il presupposto oggettivo dell'azione ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. n. 19207/2018). Nel caso di specie come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “Sussiste altresì il presupposto oggettivo dell'eventus damni, ossia l'esistenza di un pregiudizio quantitativo o anche solo qualitativo arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore. Risulta infatti per tabulas che con l'atto oggetto di causa si fosse integralmente spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare e non _3
è stata fornita la prova (il cui onere gravava sul debitore) di “provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.
16221/2019)” ( cfr. sentenza impugnata).
Quanto al secondo motivo d'impugnazione va in primo luogo evidenziato il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo pag. 7/14 accertamento giudiziale (cfr. ex multis Cass. civ.n. 22161/2019) e inoltre che per stabilire se il credito dell'attore nell'actio pauliana sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. 11121/20).
La valutazione operata sul punto dal tribunale si è correttamente uniformata ai suindicati principi, dal momento che, secondo quanto accertato nella sentenza del tribunale di
Padova n.917/2017, il credito restitutorio è sorto con riferimento a prestiti in denaro effettuati da a avvenuti tra il 2010 e il 2015 (sino Persona_1 _3 all'ultimo di euro 50.000,00 effettuato in data 16.1.2025) per complessivi euro
120.000,00 dei quali è stata chiesta la restituzione con la notifica dell'atto di citazione perfezionatasi il 26.1.16 ed è pertanto un credito anteriore all'atto di disposizione patrimoniale (omologa separazione consensuale con contestuale trasferimento immobiliare del 15 gennaio 2015 trascritto il 21 aprile 2015).
Inoltre non è revocabile in dubbio che l'atto con cui ha trasferito alla _3 moglie la proprietà di beni immobili in esecuzione degli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi, ( ½ dell'immobile sito in RA VE (Tv) fg 1 part.84 sub 31 e l'intera proprietà dell'immobile sito in RA veneto (Tv) fg 1 part. 84 sub 33) è idoneo a pregiudicare le ragioni dei suoi creditori, in quanto realizza una evidente diminuzione del suo patrimonio idonea a giustificare l'esperimento della revocatoria nel concorso degli altri requisiti ( cfr. Cas. Civ. n. 4863/2021).
Va sottolineato come a nulla rileva che tali beni fossero già stati conferiti nel 2012 in un fondo patrimoniale, perché il trasferimento immobiliare suindicato ha aggravato il pregiudizio alle ragioni dei creditori prodotto dal conferimento dei beni nel fondo. Né
l'appellante ha provato ( e prima ancora allegato), come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti.
Ritiene il Collegio che, come già osservato dalla Suprema Corte, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata (cfr. Cass. n. 19899/2023), costituendo l'accordo separativo esso stesso parte pag. 8/14 dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 21358/2020)
Come recentemente osservato “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.” ( cfr. n.10545/2025).
Trattandosi di atto a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013).
Dalla sentenza del Tribunale di Padova emerge che il credito restitutorio è sorto con riferimento a prestiti avvenuti tra il 2010 e il 2015 (sino all'ultimo di euro 50.000,00 effettuato in data 16.1.2025) per complessivi euro 120.000,00 dei quali è stata chiesta la restituzione con la notifica dell'atto di citazione perfezionatasi il 26.1.16. Quanto alla prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, va richiamato il principio di diritto che “ La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass.civ. n. 1286 / 2019; Cass.civ. n. 10928/ 2020). Data la presunzione semplice, che si ricava dal rapporto di coniugio, il ricorrente non indica pag. 9/14 alcun elemento da cui potesse ricavarsi che era inverosimile che la moglie sapesse. In sostanza, la presunzione è basata sul solo rapporto di coniugio, salvo che non emergano, ed appunto non sono emersi né vengono indicati dall'appellante, elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse (cfr. Cass. civ. n. 31941/2023 ).
Va sottolineato come nel denunciare la violazione del ragionamento presuntivo è onere della parte indicare quali sono gli elementi contrari, o gli elementi indiziari che porterebbero ad una conclusione diversa, in base ai quali si poteva pervenire alla soluzione opposta.
Nel caso di specie a fronte del rapporto di coniugio la circostanza relativa all'asserita separazione di fatto non risulta valorizzabile tenuto conto che non vi è stata idonea prova in proposito risultando non senz'altro non valorizzabili le dichiarazioni della stessa e di ( parti del giudizio) e generiche e non Parte_1 _3 pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla figlia, socia della madre, e dal compagno della medesima.
Vanno sul punto inoltre valorizzate e confermate le ampie motivazioni svolte dal giudice di prime cure rispetto alle quali l'appellante non si confronta: “ Dell'esistenza di tali debiti deve ritenersi fosse ben consapevole anche la stessa : Pt_1
- e sono coniugati ed appare quindi ragionevole presumere che la prima Pt_1 _3 fosse ben a conoscenza degli atti compiuti dal secondo (in particolare prima della separazione); si noti che anche l'asserita crisi coniugale risalirebbe al massimo al 2013, mentre invece le dazioni di denaro di hanno avuto inizio ben prima, nel 2010; CP_2
- il teste , il quale appare attendibile, in quanto del tutto disinteressato Testimone_2 all'esito del giudizio, ha affermato che “relativamente al periodo in cui mio zio aveva vissuto da , quest'ultimo e la moglie vivevano assieme, tanto che mio zio mi _3 diceva che entrambi, e in particolare la , lo accudivano”, il che rafforza l'idea Pt_1 che fosse ben consapevole anche dei movimenti di denaro da a;
Pt_1 CP_2 _3
- soprattutto, la stessa ebbe testualmente a confermare, sentita come testimone Pt_1 dal Tribunale di Padova, di essere perfettamente a conoscenza della dazione di denaro posta in essere in favore di il 16.1.2015 (cfr. verbale di causa doc. 11 att.), _3 essendo presente all'incontro tenutosi in quella data coi funzionari di banca, intervenuti per raccogliere la delega conferita da a per operare sul conto del primo;
CP_2 _3
pag. 10/14 - il Tribunale di Padova ha altresì accertato, sulla scorta delle testimonianze dei funzionari di banca, indifferenti rispetto alla vicenda, che in occasione proprio dell'incontro del 16.1.2015 lo stesso aveva dichiarato di voler effettuare non CP_2 delle donazioni, ma dei prestiti;
- peraltro, quand'anche si fosse trattato di donazioni, le stesse certo non sarebbero state di modico valore o d'uso (come specificato anche dal Tribunale di Padova), ragion per cui (ancorché rimuneratorie) esse sarebbero state comunque nulle per difetto di forma, con quanto ne consegue in ordine all'obbligo restitutorio;
- il fatto che nel presente giudizio la convenuta sia giunta persino a contestare (sia nei propri scritti difensivi, sia in sede di interrogatorio formale) finanche di essere stata presente all'incontro del 16.1.2015 è non solo altamente deprecabile, in quanto contrastante con quanto dalla stessa affermato in sede di escussione testimoniale (doc.
11 att.), ma costituisce anche condotta valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 CPC
(salvo ovviamente ritenere che avesse affermato il falso avanti il Tribunale di Pt_1
Padova, rendendosi quindi colpevole del delitto di falsa testimonianza ex art. 372 CP, nel qual caso si renderebbe necessaria la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica).
Deve poi ritenersi provata, sia pure per presunzioni, la circostanza per cui le dazioni di denaro fossero andate a beneficio anche di e, in genere, dell'intero nucleo Pt_1 familiare di : _3
- anzitutto, la stessa , sentita come testimone dal Tribunale di Padova, ha Pt_1 testualmente affermato che le dazioni di denaro sarebbero state effettuate da CP_2
“quale ricompensa per tutto ciò che noi avevamo fatto in suo fatto in suo favore, accudendolo ed ospitandolo” (sottolineatura dello scrivente), il che conferma la non estraneità di alla vicenda;
Pt_1
- il Tribunale di Padova, in particolare sulla scorta delle testimonianze di e ES
, ha acclarato che le dazioni di denaro furono poste in essere per consentire a ES
di realizzare l'acquisto di un bar;
è tuttavia pacifico che il bar venne invece _3 acquistato dalla società di e della figlia;
Pt_1
- nel presente giudizio ha affermato che il bar sarebbe stato acquistato Pt_1 esclusivamente grazie a due finanziamenti bancari e non grazie ai denari mutuati a pag. 11/14 da;
si ritiene tuttavia che, pur considerando detti finanziamenti (i quali _3 CP_2 sono provati per tabulas), sia comunque estremamente probabile che almeno parte delle somme mutuate da fossero state destinate all'acquisto del bar, se si considera: CP_2 da un lato, l'eloquente coincidenza temporale, nel mese di gennaio 2015, tra detto acquisto e l'ultima delle dazioni di denaro;
dall'altro, il fatto che nel presente giudizio non abbia mai neppure allegato quale fosse stato il prezzo di acquisto del bar, Pt_1 omissione questa che appare estremamente significativa nel senso di ritenere che i due finanziamenti bancari non fossero stati in realtà sufficienti a coprire l'intero prezzo.
Vanno infine considerate le peculiarità dell'atto oggetto di revocatoria, nel contesto in cui lo stesso si inserisce. L'atto di trasferimento immobiliare sarebbe stato posto in essere dichiaratamente al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento gravante su nei confronti della moglie e dei figli. Va tuttavia osservato che: - appare quanto _3 meno dubbio che potesse effettivamente vantare detto diritto nei confronti del Pt_1 marito, essendo ella sicuramente all'epoca autosufficiente dal punto di vista economico
(già dal 2013 aveva una propria attività, come affermato anche dai testi della convenuta); - appare altresì singolare l'attribuzione della casa familiare di Via Torresani
a , laddove la stessa – secondo quanto da lei affermato in sede di interrogatorio Pt_1 formale e secondo quanto riportato dai testimoni della convenuta – si sarebbe allontanata da tale domicilio già dal 2013, quindi ben prima del deposito del ricorso per la separazione dei coniugi;
- la stessa ragione fondante il trasferimento immobiliare
(assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di ) pare contraddetta dal _3 fatto che , stando alle sue stesse allegazioni, non avrebbe dopo la separazioni né Pt_1 utilizzato in proprio l'immobile di Via Torresani (risiedendo di fatto altrove), né avrebbe provveduto a metterlo a reddito, così ricavando risorse da destinare al mantenimento proprio e dei figli (si noti che negli atti di causa la convenuta non ha mai nemmeno allegato di aver locato a terzi l'immobile, pur a fronte delle chiare allegazioni degli attori circa il fatto che avrebbe continuato ad abitare l'immobile); solo in Pt_1 sede di interrogatorio formale e dalle dichiarazioni della teste è emerso, Testimone_5 peraltro in modo assai generico, che l'immobile sarebbe stato oggi a terzi;
la circostanza tuttavia non risulta da alcun documento;
l'attrice non chiarisce nemmeno quando avrebbe locato l'immobile, né indica il nome del conduttore;
la teste – della cui pag. 12/14 attendibilità è invece lecito dubitare, stante il vincolo di parentela e l'esistenza di interessi economici in comune coi genitori – ha invece specificato che la locazione avrebbe avuto inizio “circa quattro anni fa”, ossia nel 2017, quindi comunque oltre due anni dopo la separazione;
- sotto altro punto di vista, è invece significativo che, ancora oggi, non abbia provveduto a spostare la propria residenza da Via Torresani, pur Pt_1 dichiarando di non abitare più lì da quasi dieci anni;
la “giustificazione” fornita dalla convenuta in sede di interrogatorio formale (“non sapevo se la mia attività sarebbe andata bene e volevo tenermi una soluzione di “riserva” …”) non pare credibile, sia alla luce del lungo tempo trascorso sino ad oggi, sia in considerazione del fatto che
è non solo assegnataria della casa coniugale, ma anche proprietaria per l'intero Pt_1 dell'immobile, legittimata quindi in ogni momento all'utilizzo in proprio (non si comprende quindi il senso della soluzione “di riserva”); si deve invece notare che anche la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è stata effettuata a presso la Pt_1 residenza di via Torresani mediante consegna del plico a mani proprie della destinataria
(cfr. avviso di ricevimento). Tutti gli elementi sinora considerati e in particolare quelli inerenti le peculiarità, nel caso concreto, del trasferimento immobiliare posto in essere da e portano a ritenere che l'atto fosse stato preordinato e posto in essere _3 Pt_1 non tanto (o non solo) al fine dichiarato dell'assolvimento dell'obbligo di mantenimento di moglie e figli gravante su , bensì al fine di privare quest'ultimo della propria _3 garanzia patrimoniale generica in pregiudizio dei creditori e in particolare di , in CP_2 relazione al credito, sorto nel medesimo periodo, alla restituzione delle somme mutuate a (o, comunque, delle somme asseritamente donate, che comunque avrebbero _3 dovuto essere restituite in virtù della nullità del contratto per difetto di forma solenne), crediti di cui non solo era ben a conoscenza, ma che si erano anche tradotti in Pt_1 vantaggi diretti e indiretti per quest'ultima.” ( cfr. sentenza impugnata).
Rileva il Collegio come a fronte di tale elementi quanto indicato dall'appellante nel quarto e quinto d'impugnazione appare privo di rilievo in quanto riferito a circostanze che costituiscono elementi valorizzati dal giudice di prime cure (l'acquisto dell'esercizio pubblico da parte dell'appellante ovvero la messa a reddito dell'immobile ceduto) che appaiono in ogni caso di mero supporto rispetto agli ulteriori elementi pag. 13/14 comprovanti la sussistenza dei presupposti per il legittimo esperimento della revocatoria orinaria sicchè debbono ritenersi assorbiti dal riscontro più sopra evidenziato.
Va infine sottolineato come la richiesta di correzione dell'errore materiale formulata dagli appellati per la prima volta nella precisazione delle conclusioni in appello risulta in questa sede inammissibile per tardività, come eccepito dal patrocinio dell'appellante.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1895/22 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 22/11/2022 ;
2) condanna a rifondere a e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Parte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
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