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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 21.1.2025, 29.1.2025, 30.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 661/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE FATTORIA LE TERRAZZE DI TERNI Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anto procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, via Menicucci n. 1, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
ICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Ancona, Via Controparte_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 113/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981 – INDICI SUSSISTENZA APPALTO LECITO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Oggetto del contendere è la genuinità dell'appalto stipulato tra la società opponente e la ditta individuale Impugnando l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, il CP_2 ricorrente eccepisce la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981, nonché l'infondatezza nel merito degli addebiti. A tale ultimo proposito evidenzia che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era sempre stato esercitato dal titolare della ditta appaltatrice, senza alcuna ingerenza della ditta committente;
che le prestazioni richieste richiedevano soltanto minuteria di cui la ditta appaltatrice era in possesso;
che le attività commissionate si svolgevano su terreni diversi da quelli in cui operava il personale della ditta committente. Chiede per tali ragioni l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che, viste le attività istruttorie svolte, il termine di 90 giorni cui all'art. 14 legge 689/1981 non era maturato. Nel merito sostiene che la società appaltatrice non aveva un elenco di lavoratori suddiviso per ogni committente, che l' non aveva personale CP_2 qualificato e specializzato e non disponeva di attrezzature proprie se non di piccola muniteria, che l'attività appaltata non richiedeva mezzi e attrezzature specifiche quindi avrebbe potuto essere svolta con propri dipendenti, che l'oggetto dell'appalto non era determinato mancando un risultato concreto e specifico da raggiungere, che la ditta committente gestiva le attività preparatorie e di completamento rispetto alla raccolta sicché non poteva dirsi appaltata un'intera fase delle lavorazioni. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e lavoratori e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Va disattesa l'eccezione di violazione del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non
2 essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, va rilevato che le valutazioni sono state particolarmente complesse e hanno richiesto la ricostruzione delle modalità di svolgimento del lavoro con escussione di vari lavoratori, alcuni dei quali hanno richiesto l'intervento dell'interprete non comprendendo a pieno la lingua italiana, e dei titolari delle società committenti coinvolte. Non corrisponde al vero, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, che tra un adempimento ispettivo e l'altro siano decorsi più di 90 giorni. Dal verbale si evince, infatti, che dopo il primo accesso ispettivo presso la ditta in data 20.5.2022 si sono susseguite attività di CP_2 acquisizione di documentazione e di dichiarazioni dei titolari delle ditte coinvolte e dei lavoratori interessati sempre con un intervallo temporale inferiore ai 90 giorni. In particolare, nel lasso temporale indicato in ricorso dal 15.7.2022 al 14.10.2022 vi è stata un'ulteriore attività ispettiva consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni di due dipendenti della ditta ricorrente,
e in data 27.7.2022. Testimone_1 Testimone_2
e ementi per la decisione del caso fossero già in possesso dell'amministrazione in data 15.7.2022, atteso che tra luglio e novembre 2022 sono state acquisite le dichiarazioni dei titolari delle società coinvolte, nonché dei lavoratori interessati che hanno costituito il fondamento della ricostruzione dello svolgimento delle attività come illustrato nel verbale di accertamento ispettivo. Se ne desume che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge 689/1981 è stato rispettato dall'amministrazione convenuta.
3. Normativa in tema di appalto lecito e somministrazione illecita di manodopera. Come già ricostruito in altra pronuncia di questo Tribunale (n. 73/2021, qui richiamata anche ai fini dell'art. 118 att. c.p.c.) in punto di diritto, dopo la riforma del 2003, il problema della valutazione della legittimità di un appalto si pone maggiormente nei casi di appalti di servizi caratterizzati da una bassa incidenza di mezzi materiali di produzione, dove il fattore lavoro ha un ruolo preminente per lo svolgimento dell'attività appaltata. La distinzione fra appalti leciti di opere o servizi ed interposizione illecita è stata governata per decenni dalla l. 23 ottobre 1960, n. 1369, nata con lo scopo di combattere un massiccio fenomeno di sfruttamento della manodopera, il cosiddetto <>, attraverso cui un soggetto (pseudoappaltatore) si interpone fra il lavoratore ed il datore di lavoro, con lo scopo di consentire a quest'ultimo di poter usufruire di mere prestazioni di manodopera senza assumersi le relative responsabilità in ordine al rapporto di lavoro. La disciplina in materia di interposizione di manodopera è stata da ultimo modificata in modo sostanziale dal d.lgs. 276/2003 che, abrogando la legislazione precedente, ha dettato una nuova normativa attraverso la quale ha ampliato le opportunità di ricorso legittimo alla somministrazione di lavoro (fornitura professionale di manodopera ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 20).
3 Attualmente l'art. 29 della legge richiamata dispone che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”. La nozione di appalto, cui si riferiva implicitamente la legge del 1960 (art. 1) ed esplicitamente il decreto del 2003 (art. 29, comma uno), è quella civilistica di cui all'art. 1655 c.c. in virtù del quale una parte (appaltatore) si obbliga verso un'altra (committente o appaltante) a compiere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio verso il corrispettivo in danaro. Poiché i concetti di organizzazione e di rischio che caratterizzano l'appalto coincidono con quelli della nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), occorre che l'appaltatore, nella concreta esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto, sia dotato dei requisiti di imprenditorialità. Se si verifica che l'appaltatore ha operato in concreto senza gli elementi qualificanti la fattispecie di cui all'art. 1655 c.c., allora si deve concludere che i lavoratori impiegati nell'appalto, anche se formalmente assunti dall'appaltatore, sono stati effettivamente utilizzati dall'appaltante e, pertanto, trovano applicazione le sanzioni previste in caso di somministrazione vietata di manodopera. In tutti i casi, a prescindere cioè dalle particolari caratteristiche del settore economico di riferimento, la verifica in concreto della fattispecie interpositoria si fonda su una serie di indici idonei a rilevare se l'appaltatore sia effettivamente vero imprenditore. Uno degli indici più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza per verificare l'autonomia organizzativa dell'appaltatore è stato quello dell'esercizio, in concreto, del potere direttivo e di controllo dell'appaltante sui lavoratori impiegati nell'attività appaltata, specie nei casi di attività integrata nel ciclo produttivo dell'attività del committente. Il decreto richiamato stabilisce anzitutto che l'attività di somministrazione di lavoro, ossia “la fornitura professionale di manodopera” (art. 2, comma uno), è considerata vietata, e di conseguenza soggetta a sanzione, qualora venga esercitata da soggetti non autorizzati, e comunque fuori dai casi consentiti dalla legge. Pertanto, l'ampia e generica formulazione della fattispecie interpositoria prevista dalla l. n. 1369/1960 risulta solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di somministrazione di lavoro (subordinato) prevista dal decreto del 2003. In particolare, mentre la previgente normativa puniva tutte le ipotesi di interposizione di manodopera, l'attuale disciplina sanziona solamente la somministrazione di lavoro (subordinato) che rientra nelle ipotesi vietate dalla legge, e pertanto ritenuta illecita.
4 In tale caso si può ritenere che l'esercizio del potere direttivo e gerarchico è un elemento essenziale per la verifica della liceità dell'appalto. Si può, dunque, affermare che gli indici riconducibili al potere direttivo e gerarchico possano essere definiti “assoluti”, nel senso che se tali poteri sono esercitati in concreto dall'appaltante, l'appaltatore è privo di autonomia organizzativa. Occorre precisare, poi, che l'autonomia dell'appaltatore non viene meno se l'appaltante esercita un certo potere dispositivo e di controllo, purché, in ogni caso, tale potere riguardi l'attività dell'appaltatore e non i suoi dipendenti. Ciò significa che, anche se le caratteristiche del prodotto o del servizio sono determinate dall'appaltante, il potere d'ingerenza di quest'ultimo sull'appaltatore non potrà mai essere tale da interferire sulle concrete modalità di esecuzione e sui tempi della prestazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto, e più in generale sulla direzione tecnica e disciplinare. Il riferimento all'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo sui lavoratori coinvolti nell'appalto, quale criterio di liceità, è infine effettuato implicitamente dal comma uno dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003:
<<...organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto>>. La Cassazione è ferma nel ritenere che il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (c.d. appalto di manodopera o pseudoappalto) opera oggettivamente, a prescindere dall'intento fraudolento o simulatorio delle parti, anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto e, peraltro, la violazione dello stesso divieto può essere commessa anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente assumano appalti regolari di opere e servizi, ove nel caso concreto pongano in essere il diverso contratto di fornitura di manodopera vietata (Cass. n. 2517/97 e 446/96). Pertanto, la situazione effettiva della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente (pseudoappaltante) è sufficiente per realizzare la fattispecie legale, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto di lavoro stipulato con l'interposto (pseudoappaltatore), e per considerare i lavoratori, occupati in violazione del divieto, alle dipendenze del soggetto, che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative. In particolare, il comune elemento caratterizzante l'appalto illecito di manodopera è costituito dalla mancanza di una vera e propria organizzazione imprenditoriale facente capo al soggetto interposto, mentre il risultato del lavoro è utilizzato dal datore di lavoro appaltante, che si avvale di imprese
“teste di paglia” per sottrarsi agli obblighi di legge o contrattuali (Cass. 2580/1979). Pertanto, si ha interposizione di manodopera vietata quando, oltre all'assenza di mezzi strumentali e finanziari per l'esecuzione dell'attività
5 appaltata, la titolarità dei poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro spetti non all'interposto ma sia concretamente esercitata dall'imprenditore committente o da suoi dipendenti e non vi sia assunzione da parte dell'interposto di alcun rischio legato all'attività appaltata (Cass. penale n. 9139/1997, Cass. n. 1191/93, 10183/90) Tra gli indici di assenza di autonomia organizzativa vi sono la mancanza di personale tecnico in possesso della professionalità richiesta per l'esecuzione dell'appalto e l'assenza di una consistente esperienza nel settore (Cass. 6789/96). Dunque, porta a ritenere sussistente un appalto illecito la circostanza che il lavoratore operi nell'ambito del potere direzionale dell'imprenditore committente che esercita su di lui in modo immediato tutti i poteri che ineriscono a un vero e proprio rapporto di lavoro. Si deve trattare di una forma di ingerenza tale da escludere del tutto la libertà di iniziativa dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive (Cass. 5598/82). Ciò avviene ad esempio se è l'appaltante a provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni (Cass. 10314/99), a decidere la concessione di aumenti retributivi o la fruizione di ferie o permessi, esercitando il potere gerarchico (Cass. 4046/99) o ancora se i dipendenti dell'appaltatore seguono lo stesso orario di quelli del committente e sotto il controllo di dipendenti di quest'ultimo, che decide anche il numero di lavoratori da utilizzare di volta in volta. Tale ingerenza non sussiste, invece, quando l'intervento dell'imprenditore committente si mantiene nei limiti di una collaborazione necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire un'esecuzione dell'opera appaltata che sia proficua per l'appaltante (Cass. 6860/98, 6347/98, 2014/96), fino ad escludere che costituisca interposizione vietata il fatto che il committente dia istruzioni sul come, dove e quando utilizzare la manodopera ma queste istruzioni si traducano, poi, in precise istruzioni impartite dall'appaltatore ai suoi dipendenti (Cass. 5087/1998). Quanto, poi, all'altro elemento connotante l'appalto genuino, ossia la gestione a proprio rischio, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che un significativo elemento indiziario della mancanza di tale gestione a proprio rischio dell'impresa è costituito dalle modalità di determinazione del compenso da corrispondere all'interposto, in quanto elemento essenziale ne è la incertezza del guadagno, attesa l'impossibilità per l'appaltatore di determinare al momento della stipulazione del contratto e della determinazione del corrispettivo il preciso costo che egli sosterrà per garantire il risultato promesso al committente (Cass. 2643/85). Si esclude, dunque, l'assunzione del rischio se il corrispettivo è determinato non in cifra fissa, ma è proporzionato ai costi sostenuti, tenendo conto della retribuzione oraria dei dipendenti, della quota per contributi sociali e accantonamenti e delle spese di gestione (Cass. 10183/90). Si ha, invece, appalto genuino se il corrispettivo è determinato in regime di concorrenza, così che l'appaltatore rischia di perdere
6 ogni utile o di operare in perdita se non riesce a gestire in modo economico la propria attività, o quanto l'appaltatore deve costituire un rilevante deposito cauzionale che gli verrà restituito solo dopo l'esatto adempimento dell'appalto,
o ancora se il prezzo è commisurato al lavoro svolto. Così tra l'altro in sentenza della Corte di Cassazione nr. 3795/2013 ha avuto modo di rilevare (Sez. L, Sentenza n. 6343 del 13/03/2013) che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo;
né può ritenersi che l'operatività di un siffatto generale divieto trovi alcuna limitazione, negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, pur speciale e posteriore rispetto all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che non ha inteso tuttavia consentire all'Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito agli altri imprenditori privati.” . E così, anche, Cass. Sez. L, Sentenza n. 15693 del 03/07/2009 “In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia svolti dai soci lavoratori di una cooperativa a favore di una società alberghiera, senza che fossero sottoposti al potere direttivo della committente che si era limitata a fornire le direttive generali)”. Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che l'illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, con avvio dei dipendenti al lavoro presso l'appaltante senza il loro inserimento nell'espletamento di opere o servizi coinvolgenti l'organizzazione gestionale dell'appaltatore o, comunque, richiedenti l'impiego di un apparato di mezzi da questi fornito, senza che assuma rilievo che l'appaltatore sia dotato, sul piano della dotazione
7 strumentale e patrimoniale, di una obbiettiva consistenza e che si occupi della gestione amministrativa del rapporto di lavoro (Cass. 17444/2009).
4. Applicazione dei principi di diritto alla luce delle risultanze istruttorie. Nel caso di specie a fronte di un contratto di appalto formalizzato dalle parti era onere dell' provare i presupposti della propria pretesa ex art. 2697 c.c.. Si ritiene che prova non sia stata fornita in maniera sufficiente. Va innanzitutto rilevato che la ditta svolge attività agricola CP_2 con i propri dipendenti per varie aziende agricole, sicché non può sostenersi che il personale assunto non avesse adeguata formazione. La mancanza, infatti, di attestati relativi a specifici corsi di formazione non rileva, trattandosi di attività pratica che ben può essere appresa sul campo da altri addetti, mentre non si ha prova alcuna che il titolare della ditta committente o propri dipendenti abbiano dato indicazioni specifiche ai lavoratori della ditta CP_2 su come svolgere nello specifico le varie attività appaltate consiste potatura e raccolta delle olive (doc. 16, 17, 18 fascicolo resistente). Sul punto, lo stesso convenuto afferma che si trattava di attività che non richiedevano particolare specializzazione, da ciò desumendo che essa poteva essere svolta con i lavoratori dipendenti dalla committente. A tale proposito, va rilevato che nulla esclude che un'azienda agricola, a fronte dell'aumento stagionale di lavoro in alcuni periodi (ad esempio in concomitanza con le attività di potatura e raccolta negli uliveti, che per il resto dell'anno richiedono un minore impiego di manodopera) possa appaltare anche attività che non richiedono particolare specializzazione e cui non riesce a fare fronte con i propri dipendenti, purché vi sia una piena autonomia della ditta appaltatrice nella gestione della parte di attività a lei commissionata. Quanto alla validità dei contratti di appalto non si ritiene che essi siano generici e privi di oggetto, essendo individuata l'attività appaltata e il compenso calcolato in base al numero di piante potate o ai quintali di olive raccolti, con determinazione a consuntivo. Veniva, altresì, individuato un lasso temporale entro il quale l'attività doveva essere svolta senza che però vi fosse alcun vincolo sul numero di lavoratori da impiegare o sugli orari o i giorni in cui svolgere la prestazione (teste , sicché tali aspetti di Tes_2 organizzazione dell'attività appaltat ano integralmente ad appannaggio del titolare della ditta appaltatrice. A tale riguardo dalle deposizioni testimoniali, come anche dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, emerge che né il titolare della né CP_4
i suoi dipendenti erano a conoscenza del numero di lavoratori ei loro nominativi, né curavano in alcun modo l'organizzazione del loro lavoro sul campo assegnato per lo svolgimento delle attività. In particolare, il titolare dell'azienda appaltatrice afferma CP_2 che prendeva indicazioni da un dipendente della ostanza CP_4 confermata anche dai testi e e deva a dare Tes_1 Tes_2 indicazioni ai suoi operai.
8 Di diverso tenore è la dichiarazione del teste che Testimone_3 ha affermato di avere ricevuto indicazioni da a un CP_2 Per_1 italiano, ma non è certo che tale affermazione ri appalto presso la ditta in quanto il teste ha affermato di avere lavorato in tanti posti (e CP_4 com rà non vi è certezza che tra questi vi fosse anche la ditta , CP_4 curando oltre alla raccolta delle olive anche la vendemmia che non essere stata appaltata e svolta presso l'azienda ricorrente. Peraltro, in sede ispettiva il medesimo teste aveva dichiarato di avere lavorato a CP_5 dovendo, dunque, escludersi che abbia prestato attività pr dell'odierno ricorrente. Per le medesime ragioni non rileva che il teste abbia affermato diversamente dagli altri testimoni che erano tutti mischiati pakistani, italiani e bengalesi, non essendo chiaro se la circostanza fosse riferita al lavoro svolto presso la ditta Sul punto tutti gli altri testimoni sentiti hanno affermato CP_4 che le maestra e quelle dipendenti della ditta erano separate, CP_2 CP_4 pur svolgendo le medesime mansioni su appezzamenti distinti (teste Tes_1
). Tes_2 CP_2 ezzi utilizzati per lo svolgimento delle mansioni appaltate è emerso sin dal verbale ispettivo che la era in possesso delle Parte_2 attrezzature necessarie come abbattitori, cassette, reti per la raccolta. Non rientrando tra le attività appaltate il trasporto delle olive presso il frantoio o presso un punto di raccolta nell'azienda agricola committente è del tutto irrilevante che tale attività venisse curata dalla odierna ricorrente con proprie attrezzature quali trattori o rimorchi. Sul punto l' sostiene che non vi era stato l'affidamento in appalto di un'intera fase d lavorazione, atteso che l'attività preparatoria e l'attività complementare alla raccolta delle olive e alla potatura veniva svolta direttamente dall'azienda committente. Al riguardo, da un lato non si comprende quale fosse l'attività preparatoria svolta dalla committente;
quanto alle attività complementari, come il trasporto delle olive raccolte, trattasi di una fase ben distinta che è ben plausibile che il committente volesse curare con i propri dipendenti in modo da organizzare in maniera puntuale il deposito, lo smistamento e l'avvio del raccolto alla lavorazione. Né può ritenersi che la abbia esercitato un'attività di controllo CP_4 CP_4 propria del rapporto di lavo ato, essendosi limitata tramite i propri dipendenti a controllare il possesso di green pass durante l'emergenza pandemica, essendo il committente responsabile della sicurezza sul luogo del lavoro (sul punto di recente Cass. 29157/2024) al pari dell'appaltatore (soprattutto da quando il green pass è stato individuato come requisito necessario per l'accesso sul luogo di lavoro anche in ambito privatistico dall'art. 9 septies del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021), e a controllare genericamente lo svolgimento del lavoro, senza che vi sia stata, però, alcuna ingerenza sulle maestranze dipendenti del sicché trattasi di controllo CP_2 sullo stato di avanzamento dei lavori appaltati che rientra legittimamente nei
9 poteri della azienda committente, essendo, peraltro, previsto un limite temporale entro il quale il lavoro doveva essere concluso. Se ne desume che non emerge dall'istruttoria processuale un quadro probatorio idoneo a sostenere che i contratti di appalto fossero fittizi e che si fosse, dunque, realizzata una somministrazione illecita di manodopera. Né diverse conclusioni possono trarsi dagli accertamenti svolti in sede ispettiva. A tale riguardo, va rilevato che le dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti della ditta ono riferite in generale alle attività svolte presso CP_2 le varie aziende agri hé non è dato sapere se le modalità di lavoro indicate (ad esempio con utilizzo di abbattitori forniti dai proprietari committenti) si riferissero o meno agli appalti stipulati con la In CP_4 particolare, il lavoratore dichiara di avere lavorato a Pt_3 CP_5
Pesaro, Fano, etc., men aveva sede a Numan CP_4
ha prestato attività s per raccogliere l'uva, così Per_2 CP_5 il lavoratore che le olive ma sempre a Per_3
il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato in vari posti CP_5 Tes_4 na delle Fate (che il indica nelle proprie CP_5 CP_2 dichiarazioni come il princip te), ma ghi di lavoro non compare l'azienda agricola del Terni;
il lavoratore ha dichiarato di CP_6 avere lavorato presso vari committenti anche alla vendemmia. A fronte di specifiche indicazioni fornite nel corso dell'istruttoria giudiziale sulle modalità di svolgimento dell'appalto presso la Terni CP_4 odierna ricorrente, le generiche ricostruzioni fornite in sede is a con riferimento all'attività complessiva del anche presso altri committenti CP_2 non sono idonee a sostenere la pretesa toria dell' .
5. Regolamento delle spese di lite. Da quanto sinora esp deriva che non è stata fornita prova sufficiente della somministrazione illecita di manodopera contestata dall' convenuto con conseguente accoglimento del ricorso. L'infond a dell'eccezione preliminare di violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la difficoltà degli accertamenti svolti che hanno riguardato una pluralità di contratti di appalto presso diverse società committenti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) A nnulla l'ordinanza ingiunzione n. 113/2023;
2) C ompensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere a la residua metà che liquida in Parte_1
10 Euro 1.300,00 per compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 03.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.01.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
11
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 21.1.2025, 29.1.2025, 30.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 661/2023 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE FATTORIA LE TERRAZZE DI TERNI Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anto procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, via Menicucci n. 1, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
ICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Ancona, Via Controparte_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 113/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981 – INDICI SUSSISTENZA APPALTO LECITO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Oggetto del contendere è la genuinità dell'appalto stipulato tra la società opponente e la ditta individuale Impugnando l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, il CP_2 ricorrente eccepisce la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981, nonché l'infondatezza nel merito degli addebiti. A tale ultimo proposito evidenzia che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era sempre stato esercitato dal titolare della ditta appaltatrice, senza alcuna ingerenza della ditta committente;
che le prestazioni richieste richiedevano soltanto minuteria di cui la ditta appaltatrice era in possesso;
che le attività commissionate si svolgevano su terreni diversi da quelli in cui operava il personale della ditta committente. Chiede per tali ragioni l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che, viste le attività istruttorie svolte, il termine di 90 giorni cui all'art. 14 legge 689/1981 non era maturato. Nel merito sostiene che la società appaltatrice non aveva un elenco di lavoratori suddiviso per ogni committente, che l' non aveva personale CP_2 qualificato e specializzato e non disponeva di attrezzature proprie se non di piccola muniteria, che l'attività appaltata non richiedeva mezzi e attrezzature specifiche quindi avrebbe potuto essere svolta con propri dipendenti, che l'oggetto dell'appalto non era determinato mancando un risultato concreto e specifico da raggiungere, che la ditta committente gestiva le attività preparatorie e di completamento rispetto alla raccolta sicché non poteva dirsi appaltata un'intera fase delle lavorazioni. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e lavoratori e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Va disattesa l'eccezione di violazione del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non
2 essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, va rilevato che le valutazioni sono state particolarmente complesse e hanno richiesto la ricostruzione delle modalità di svolgimento del lavoro con escussione di vari lavoratori, alcuni dei quali hanno richiesto l'intervento dell'interprete non comprendendo a pieno la lingua italiana, e dei titolari delle società committenti coinvolte. Non corrisponde al vero, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, che tra un adempimento ispettivo e l'altro siano decorsi più di 90 giorni. Dal verbale si evince, infatti, che dopo il primo accesso ispettivo presso la ditta in data 20.5.2022 si sono susseguite attività di CP_2 acquisizione di documentazione e di dichiarazioni dei titolari delle ditte coinvolte e dei lavoratori interessati sempre con un intervallo temporale inferiore ai 90 giorni. In particolare, nel lasso temporale indicato in ricorso dal 15.7.2022 al 14.10.2022 vi è stata un'ulteriore attività ispettiva consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni di due dipendenti della ditta ricorrente,
e in data 27.7.2022. Testimone_1 Testimone_2
e ementi per la decisione del caso fossero già in possesso dell'amministrazione in data 15.7.2022, atteso che tra luglio e novembre 2022 sono state acquisite le dichiarazioni dei titolari delle società coinvolte, nonché dei lavoratori interessati che hanno costituito il fondamento della ricostruzione dello svolgimento delle attività come illustrato nel verbale di accertamento ispettivo. Se ne desume che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge 689/1981 è stato rispettato dall'amministrazione convenuta.
3. Normativa in tema di appalto lecito e somministrazione illecita di manodopera. Come già ricostruito in altra pronuncia di questo Tribunale (n. 73/2021, qui richiamata anche ai fini dell'art. 118 att. c.p.c.) in punto di diritto, dopo la riforma del 2003, il problema della valutazione della legittimità di un appalto si pone maggiormente nei casi di appalti di servizi caratterizzati da una bassa incidenza di mezzi materiali di produzione, dove il fattore lavoro ha un ruolo preminente per lo svolgimento dell'attività appaltata. La distinzione fra appalti leciti di opere o servizi ed interposizione illecita è stata governata per decenni dalla l. 23 ottobre 1960, n. 1369, nata con lo scopo di combattere un massiccio fenomeno di sfruttamento della manodopera, il cosiddetto <>, attraverso cui un soggetto (pseudoappaltatore) si interpone fra il lavoratore ed il datore di lavoro, con lo scopo di consentire a quest'ultimo di poter usufruire di mere prestazioni di manodopera senza assumersi le relative responsabilità in ordine al rapporto di lavoro. La disciplina in materia di interposizione di manodopera è stata da ultimo modificata in modo sostanziale dal d.lgs. 276/2003 che, abrogando la legislazione precedente, ha dettato una nuova normativa attraverso la quale ha ampliato le opportunità di ricorso legittimo alla somministrazione di lavoro (fornitura professionale di manodopera ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 20).
3 Attualmente l'art. 29 della legge richiamata dispone che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”. La nozione di appalto, cui si riferiva implicitamente la legge del 1960 (art. 1) ed esplicitamente il decreto del 2003 (art. 29, comma uno), è quella civilistica di cui all'art. 1655 c.c. in virtù del quale una parte (appaltatore) si obbliga verso un'altra (committente o appaltante) a compiere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio verso il corrispettivo in danaro. Poiché i concetti di organizzazione e di rischio che caratterizzano l'appalto coincidono con quelli della nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), occorre che l'appaltatore, nella concreta esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto, sia dotato dei requisiti di imprenditorialità. Se si verifica che l'appaltatore ha operato in concreto senza gli elementi qualificanti la fattispecie di cui all'art. 1655 c.c., allora si deve concludere che i lavoratori impiegati nell'appalto, anche se formalmente assunti dall'appaltatore, sono stati effettivamente utilizzati dall'appaltante e, pertanto, trovano applicazione le sanzioni previste in caso di somministrazione vietata di manodopera. In tutti i casi, a prescindere cioè dalle particolari caratteristiche del settore economico di riferimento, la verifica in concreto della fattispecie interpositoria si fonda su una serie di indici idonei a rilevare se l'appaltatore sia effettivamente vero imprenditore. Uno degli indici più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza per verificare l'autonomia organizzativa dell'appaltatore è stato quello dell'esercizio, in concreto, del potere direttivo e di controllo dell'appaltante sui lavoratori impiegati nell'attività appaltata, specie nei casi di attività integrata nel ciclo produttivo dell'attività del committente. Il decreto richiamato stabilisce anzitutto che l'attività di somministrazione di lavoro, ossia “la fornitura professionale di manodopera” (art. 2, comma uno), è considerata vietata, e di conseguenza soggetta a sanzione, qualora venga esercitata da soggetti non autorizzati, e comunque fuori dai casi consentiti dalla legge. Pertanto, l'ampia e generica formulazione della fattispecie interpositoria prevista dalla l. n. 1369/1960 risulta solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di somministrazione di lavoro (subordinato) prevista dal decreto del 2003. In particolare, mentre la previgente normativa puniva tutte le ipotesi di interposizione di manodopera, l'attuale disciplina sanziona solamente la somministrazione di lavoro (subordinato) che rientra nelle ipotesi vietate dalla legge, e pertanto ritenuta illecita.
4 In tale caso si può ritenere che l'esercizio del potere direttivo e gerarchico è un elemento essenziale per la verifica della liceità dell'appalto. Si può, dunque, affermare che gli indici riconducibili al potere direttivo e gerarchico possano essere definiti “assoluti”, nel senso che se tali poteri sono esercitati in concreto dall'appaltante, l'appaltatore è privo di autonomia organizzativa. Occorre precisare, poi, che l'autonomia dell'appaltatore non viene meno se l'appaltante esercita un certo potere dispositivo e di controllo, purché, in ogni caso, tale potere riguardi l'attività dell'appaltatore e non i suoi dipendenti. Ciò significa che, anche se le caratteristiche del prodotto o del servizio sono determinate dall'appaltante, il potere d'ingerenza di quest'ultimo sull'appaltatore non potrà mai essere tale da interferire sulle concrete modalità di esecuzione e sui tempi della prestazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto, e più in generale sulla direzione tecnica e disciplinare. Il riferimento all'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo sui lavoratori coinvolti nell'appalto, quale criterio di liceità, è infine effettuato implicitamente dal comma uno dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003:
<<...organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto>>. La Cassazione è ferma nel ritenere che il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (c.d. appalto di manodopera o pseudoappalto) opera oggettivamente, a prescindere dall'intento fraudolento o simulatorio delle parti, anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto e, peraltro, la violazione dello stesso divieto può essere commessa anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente assumano appalti regolari di opere e servizi, ove nel caso concreto pongano in essere il diverso contratto di fornitura di manodopera vietata (Cass. n. 2517/97 e 446/96). Pertanto, la situazione effettiva della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente (pseudoappaltante) è sufficiente per realizzare la fattispecie legale, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto di lavoro stipulato con l'interposto (pseudoappaltatore), e per considerare i lavoratori, occupati in violazione del divieto, alle dipendenze del soggetto, che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative. In particolare, il comune elemento caratterizzante l'appalto illecito di manodopera è costituito dalla mancanza di una vera e propria organizzazione imprenditoriale facente capo al soggetto interposto, mentre il risultato del lavoro è utilizzato dal datore di lavoro appaltante, che si avvale di imprese
“teste di paglia” per sottrarsi agli obblighi di legge o contrattuali (Cass. 2580/1979). Pertanto, si ha interposizione di manodopera vietata quando, oltre all'assenza di mezzi strumentali e finanziari per l'esecuzione dell'attività
5 appaltata, la titolarità dei poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro spetti non all'interposto ma sia concretamente esercitata dall'imprenditore committente o da suoi dipendenti e non vi sia assunzione da parte dell'interposto di alcun rischio legato all'attività appaltata (Cass. penale n. 9139/1997, Cass. n. 1191/93, 10183/90) Tra gli indici di assenza di autonomia organizzativa vi sono la mancanza di personale tecnico in possesso della professionalità richiesta per l'esecuzione dell'appalto e l'assenza di una consistente esperienza nel settore (Cass. 6789/96). Dunque, porta a ritenere sussistente un appalto illecito la circostanza che il lavoratore operi nell'ambito del potere direzionale dell'imprenditore committente che esercita su di lui in modo immediato tutti i poteri che ineriscono a un vero e proprio rapporto di lavoro. Si deve trattare di una forma di ingerenza tale da escludere del tutto la libertà di iniziativa dell'appaltatore, riducendolo ad un semplice organo di trasmissione delle direttive (Cass. 5598/82). Ciò avviene ad esempio se è l'appaltante a provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni (Cass. 10314/99), a decidere la concessione di aumenti retributivi o la fruizione di ferie o permessi, esercitando il potere gerarchico (Cass. 4046/99) o ancora se i dipendenti dell'appaltatore seguono lo stesso orario di quelli del committente e sotto il controllo di dipendenti di quest'ultimo, che decide anche il numero di lavoratori da utilizzare di volta in volta. Tale ingerenza non sussiste, invece, quando l'intervento dell'imprenditore committente si mantiene nei limiti di una collaborazione necessaria per armonizzare le rispettive attività e consentire un'esecuzione dell'opera appaltata che sia proficua per l'appaltante (Cass. 6860/98, 6347/98, 2014/96), fino ad escludere che costituisca interposizione vietata il fatto che il committente dia istruzioni sul come, dove e quando utilizzare la manodopera ma queste istruzioni si traducano, poi, in precise istruzioni impartite dall'appaltatore ai suoi dipendenti (Cass. 5087/1998). Quanto, poi, all'altro elemento connotante l'appalto genuino, ossia la gestione a proprio rischio, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che un significativo elemento indiziario della mancanza di tale gestione a proprio rischio dell'impresa è costituito dalle modalità di determinazione del compenso da corrispondere all'interposto, in quanto elemento essenziale ne è la incertezza del guadagno, attesa l'impossibilità per l'appaltatore di determinare al momento della stipulazione del contratto e della determinazione del corrispettivo il preciso costo che egli sosterrà per garantire il risultato promesso al committente (Cass. 2643/85). Si esclude, dunque, l'assunzione del rischio se il corrispettivo è determinato non in cifra fissa, ma è proporzionato ai costi sostenuti, tenendo conto della retribuzione oraria dei dipendenti, della quota per contributi sociali e accantonamenti e delle spese di gestione (Cass. 10183/90). Si ha, invece, appalto genuino se il corrispettivo è determinato in regime di concorrenza, così che l'appaltatore rischia di perdere
6 ogni utile o di operare in perdita se non riesce a gestire in modo economico la propria attività, o quanto l'appaltatore deve costituire un rilevante deposito cauzionale che gli verrà restituito solo dopo l'esatto adempimento dell'appalto,
o ancora se il prezzo è commisurato al lavoro svolto. Così tra l'altro in sentenza della Corte di Cassazione nr. 3795/2013 ha avuto modo di rilevare (Sez. L, Sentenza n. 6343 del 13/03/2013) che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo;
né può ritenersi che l'operatività di un siffatto generale divieto trovi alcuna limitazione, negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, pur speciale e posteriore rispetto all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che non ha inteso tuttavia consentire all'Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito agli altri imprenditori privati.” . E così, anche, Cass. Sez. L, Sentenza n. 15693 del 03/07/2009 “In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia svolti dai soci lavoratori di una cooperativa a favore di una società alberghiera, senza che fossero sottoposti al potere direttivo della committente che si era limitata a fornire le direttive generali)”. Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che l'illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, con avvio dei dipendenti al lavoro presso l'appaltante senza il loro inserimento nell'espletamento di opere o servizi coinvolgenti l'organizzazione gestionale dell'appaltatore o, comunque, richiedenti l'impiego di un apparato di mezzi da questi fornito, senza che assuma rilievo che l'appaltatore sia dotato, sul piano della dotazione
7 strumentale e patrimoniale, di una obbiettiva consistenza e che si occupi della gestione amministrativa del rapporto di lavoro (Cass. 17444/2009).
4. Applicazione dei principi di diritto alla luce delle risultanze istruttorie. Nel caso di specie a fronte di un contratto di appalto formalizzato dalle parti era onere dell' provare i presupposti della propria pretesa ex art. 2697 c.c.. Si ritiene che prova non sia stata fornita in maniera sufficiente. Va innanzitutto rilevato che la ditta svolge attività agricola CP_2 con i propri dipendenti per varie aziende agricole, sicché non può sostenersi che il personale assunto non avesse adeguata formazione. La mancanza, infatti, di attestati relativi a specifici corsi di formazione non rileva, trattandosi di attività pratica che ben può essere appresa sul campo da altri addetti, mentre non si ha prova alcuna che il titolare della ditta committente o propri dipendenti abbiano dato indicazioni specifiche ai lavoratori della ditta CP_2 su come svolgere nello specifico le varie attività appaltate consiste potatura e raccolta delle olive (doc. 16, 17, 18 fascicolo resistente). Sul punto, lo stesso convenuto afferma che si trattava di attività che non richiedevano particolare specializzazione, da ciò desumendo che essa poteva essere svolta con i lavoratori dipendenti dalla committente. A tale proposito, va rilevato che nulla esclude che un'azienda agricola, a fronte dell'aumento stagionale di lavoro in alcuni periodi (ad esempio in concomitanza con le attività di potatura e raccolta negli uliveti, che per il resto dell'anno richiedono un minore impiego di manodopera) possa appaltare anche attività che non richiedono particolare specializzazione e cui non riesce a fare fronte con i propri dipendenti, purché vi sia una piena autonomia della ditta appaltatrice nella gestione della parte di attività a lei commissionata. Quanto alla validità dei contratti di appalto non si ritiene che essi siano generici e privi di oggetto, essendo individuata l'attività appaltata e il compenso calcolato in base al numero di piante potate o ai quintali di olive raccolti, con determinazione a consuntivo. Veniva, altresì, individuato un lasso temporale entro il quale l'attività doveva essere svolta senza che però vi fosse alcun vincolo sul numero di lavoratori da impiegare o sugli orari o i giorni in cui svolgere la prestazione (teste , sicché tali aspetti di Tes_2 organizzazione dell'attività appaltat ano integralmente ad appannaggio del titolare della ditta appaltatrice. A tale riguardo dalle deposizioni testimoniali, come anche dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, emerge che né il titolare della né CP_4
i suoi dipendenti erano a conoscenza del numero di lavoratori ei loro nominativi, né curavano in alcun modo l'organizzazione del loro lavoro sul campo assegnato per lo svolgimento delle attività. In particolare, il titolare dell'azienda appaltatrice afferma CP_2 che prendeva indicazioni da un dipendente della ostanza CP_4 confermata anche dai testi e e deva a dare Tes_1 Tes_2 indicazioni ai suoi operai.
8 Di diverso tenore è la dichiarazione del teste che Testimone_3 ha affermato di avere ricevuto indicazioni da a un CP_2 Per_1 italiano, ma non è certo che tale affermazione ri appalto presso la ditta in quanto il teste ha affermato di avere lavorato in tanti posti (e CP_4 com rà non vi è certezza che tra questi vi fosse anche la ditta , CP_4 curando oltre alla raccolta delle olive anche la vendemmia che non essere stata appaltata e svolta presso l'azienda ricorrente. Peraltro, in sede ispettiva il medesimo teste aveva dichiarato di avere lavorato a CP_5 dovendo, dunque, escludersi che abbia prestato attività pr dell'odierno ricorrente. Per le medesime ragioni non rileva che il teste abbia affermato diversamente dagli altri testimoni che erano tutti mischiati pakistani, italiani e bengalesi, non essendo chiaro se la circostanza fosse riferita al lavoro svolto presso la ditta Sul punto tutti gli altri testimoni sentiti hanno affermato CP_4 che le maestra e quelle dipendenti della ditta erano separate, CP_2 CP_4 pur svolgendo le medesime mansioni su appezzamenti distinti (teste Tes_1
). Tes_2 CP_2 ezzi utilizzati per lo svolgimento delle mansioni appaltate è emerso sin dal verbale ispettivo che la era in possesso delle Parte_2 attrezzature necessarie come abbattitori, cassette, reti per la raccolta. Non rientrando tra le attività appaltate il trasporto delle olive presso il frantoio o presso un punto di raccolta nell'azienda agricola committente è del tutto irrilevante che tale attività venisse curata dalla odierna ricorrente con proprie attrezzature quali trattori o rimorchi. Sul punto l' sostiene che non vi era stato l'affidamento in appalto di un'intera fase d lavorazione, atteso che l'attività preparatoria e l'attività complementare alla raccolta delle olive e alla potatura veniva svolta direttamente dall'azienda committente. Al riguardo, da un lato non si comprende quale fosse l'attività preparatoria svolta dalla committente;
quanto alle attività complementari, come il trasporto delle olive raccolte, trattasi di una fase ben distinta che è ben plausibile che il committente volesse curare con i propri dipendenti in modo da organizzare in maniera puntuale il deposito, lo smistamento e l'avvio del raccolto alla lavorazione. Né può ritenersi che la abbia esercitato un'attività di controllo CP_4 CP_4 propria del rapporto di lavo ato, essendosi limitata tramite i propri dipendenti a controllare il possesso di green pass durante l'emergenza pandemica, essendo il committente responsabile della sicurezza sul luogo del lavoro (sul punto di recente Cass. 29157/2024) al pari dell'appaltatore (soprattutto da quando il green pass è stato individuato come requisito necessario per l'accesso sul luogo di lavoro anche in ambito privatistico dall'art. 9 septies del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021), e a controllare genericamente lo svolgimento del lavoro, senza che vi sia stata, però, alcuna ingerenza sulle maestranze dipendenti del sicché trattasi di controllo CP_2 sullo stato di avanzamento dei lavori appaltati che rientra legittimamente nei
9 poteri della azienda committente, essendo, peraltro, previsto un limite temporale entro il quale il lavoro doveva essere concluso. Se ne desume che non emerge dall'istruttoria processuale un quadro probatorio idoneo a sostenere che i contratti di appalto fossero fittizi e che si fosse, dunque, realizzata una somministrazione illecita di manodopera. Né diverse conclusioni possono trarsi dagli accertamenti svolti in sede ispettiva. A tale riguardo, va rilevato che le dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti della ditta ono riferite in generale alle attività svolte presso CP_2 le varie aziende agri hé non è dato sapere se le modalità di lavoro indicate (ad esempio con utilizzo di abbattitori forniti dai proprietari committenti) si riferissero o meno agli appalti stipulati con la In CP_4 particolare, il lavoratore dichiara di avere lavorato a Pt_3 CP_5
Pesaro, Fano, etc., men aveva sede a Numan CP_4
ha prestato attività s per raccogliere l'uva, così Per_2 CP_5 il lavoratore che le olive ma sempre a Per_3
il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato in vari posti CP_5 Tes_4 na delle Fate (che il indica nelle proprie CP_5 CP_2 dichiarazioni come il princip te), ma ghi di lavoro non compare l'azienda agricola del Terni;
il lavoratore ha dichiarato di CP_6 avere lavorato presso vari committenti anche alla vendemmia. A fronte di specifiche indicazioni fornite nel corso dell'istruttoria giudiziale sulle modalità di svolgimento dell'appalto presso la Terni CP_4 odierna ricorrente, le generiche ricostruzioni fornite in sede is a con riferimento all'attività complessiva del anche presso altri committenti CP_2 non sono idonee a sostenere la pretesa toria dell' .
5. Regolamento delle spese di lite. Da quanto sinora esp deriva che non è stata fornita prova sufficiente della somministrazione illecita di manodopera contestata dall' convenuto con conseguente accoglimento del ricorso. L'infond a dell'eccezione preliminare di violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la difficoltà degli accertamenti svolti che hanno riguardato una pluralità di contratti di appalto presso diverse società committenti fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) A nnulla l'ordinanza ingiunzione n. 113/2023;
2) C ompensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere a la residua metà che liquida in Parte_1
10 Euro 1.300,00 per compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 03.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.01.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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