Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/2/25 - tenuta in trattazione scritta secondo le modalità previste dall' art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3299 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Internicola Parte_1 Antonino, presso il quale elettivamente domicilia in Boscotrecase (NA), via Promiscua n.20
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Gianpaolo Aversa e Pasqualina Balzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), Corso Umberto I n.208
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/12/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1659/22 del 25/11/22 (notificata il 29/11/22), con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva integralmente rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive per l'importo ed i titoli azionati in giudizio, relativamente al rapporto lavorativo svoltosi alle dipendenze della società resistente di cui chiedeva l'accertamento.
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione per le varie ragioni evidenziate nell'atto di appello.
in subordine la condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 81.373,60 e di euro 9.403,57 per TFR, oltre accessori e vittoria di spese di lite.
In subordine chiedeva dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso prime cure.
Ricostituito il contraddittorio, la società resistente chiedeva il rigetto dell'appello per tutti i motivi di cui alla memoria di costituzione.
Disposta la trattazione scritta, all'esito dell'udienza, dopo il deposito della disposta CTU contabile, del supplemento di perizia e delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
Con il ricorso di prime cure l'odierno appellante deduceva di avere lavorato in via continuativa per la società resistente dall'l/l0/2001 al 23/l2/l9, inquadrato prima con qualifica di manovale edile e poi come manovale addetto all'assemblaggio elettrico, quest'ultimo inquadramento in applicazione del CCNL metalmeccanici piccola industria, con contratto del 4/2/2013, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.200,00; ciò sino alla data del 23/l2/19 di cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento;
lamentava di avere diritto per tutto il periodo lavorativo alla qualifica di operaio di 3° livello CCNL edilizia e industria e rivendicava il pagamento delle differenze retributive ordinarie, per lavoro straordinario, permessi non goduti, indennità sostitutiva delle ferie, ratei di l3ma mensilità, festività, nonché il trattamento di fine rapporto mai corrisposto dal datore di lavoro, secondo quanto emergente dai conteggi in atti.
Si costituiva in giudizio la società resistente, che rilevava in primis che il rapporto lavorativo durato dal 4/2/2013 al 23/l2/2019 costituiva un nuovo rapporto di lavoro subordinato, in cui il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato part-time orizzontale per 30 ore settimanali con qualifica di manovale all'assemblaggio elettrico, conclusosi con licenziamento per giusta causa, e rilevava che i precedenti rapporti lavorativi in cui era stato assunto come manovale edile erano conclusi e definiti, pertanto nulla aveva a che vedere il nuovo rapporto di lavoro rispetto ai precedenti.
Rilevava che il ricorrente aveva svolto le nuove mansioni per cui era stato assunto -ovvero manovale addetto all'assemblaggio elettrico- per le ore indicate in busta paga, regolarmente retribuite. Impugnava comunque i conteggi e chiedeva rigettarsi il ricorso.
A questo punto per una migliore comprensione dei motivi di censura fatti valere dall'impugnante si reputa opportuno riportare i passi salienti della sentenza impugnata, dove si legge:
“Il ricorrente espone di avere espletato mansioni diverse rispetto a quelle indicate nell'ultimo contratto, ovvero quelle di manovale edile;
che svolgeva dette mansioni dal 2001 e fino al 2019 in un unico rapporto continuativo, mai interrotto, e quindi rivendicava il livello III, qualifica di operaio specializzato (manovale edile) invocando l'applicazione del CCNL edilizia e industria invece del CCNL metalmeccanica applicato.
In relazione a detta richiesta di riconoscimento del diverso inquadramento, va comunque evidenziato che colui che intende rivendicare il diritto ad uno specifico inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare la relativa declaratoria, di specificare l'attività concretamente svolta e di individuare gli elementi che consentono di ricondurla all'inquadramento preteso. Nel caso in esame nulla di tutto ciò è stato effettuato dall'istante, che si è limitato a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato come manovale edile nel III° livello del CCNL edilizia, senza riportare le declaratorie contrattuali di effettivo inquadramento (manovale all'assemblaggio elettrico CCNL metalmeccanica piccola industria) e di preteso inquadramento (manovale edile CCNL edilizia e industria), e conseguentemente senza nemmeno specificare gli aspetti che consentirebbero di far rientrare la propria attività lavorativa nel suddetto livello e con detta qualifica.
Inoltre va evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata, il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un diverso contratto collettivo dal datore di lavoro, che non abbia aderito al contratto (cfr. Cassazione civile, sez. un.,26/03/1997, n. 2665, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 2070 c.c., comma I (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (Cassazione civile, sez. un., 261/03 I I 997, n. 2665).
Tale orientamento ha avuto seguito in numerose altre pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1260811999; 856512004; 1634012009 e, recentemente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014, Cass. 26.11.2015 n. 24160, Cass. 18.12.2014 n. 267, Cass. 29.7.2000 n. 10002).
E' stato sostenuto, infatti, che i soggetti privati datori o prestatori di lavoro sono liberi di associarsi sindacalmente e quindi, attraverso l'iscrizione ad un'associazione di loro scelta, di determinare il contratto collettivo destinato ad incidere sul rapporto individuale di lavoro. L'attività economica esercitata dall'impresa non ha più rilevanza, costituendo un mero dato obiettivo destinato a valere soltanto in mancanza di volontà delle parti.
Anche con la recente sentenza la Cassazione Civile Sez. Lav., 2020, n.810 ha richiamato il medesimo principio.
L'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Consegue che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto. Cassazione civile, sez. lav., 10/06/2021, n.16376.
Il principio richiamato vale a fondare il rigetto del motivo di ricorso legato ad un diverso inquadramento contrattuale ed all'applicazione di un diverso CCNL (che presuppone la deduzione di non conformità della retribuzione in concreto erogata al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost.), fondato, invece, nel caso che occupa unicamente, quale unico parametro di riferimento, sul trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di altro settore, parametro non rilevante per quanto già precisato.
Nel caso che ci occupa emerge dalla visura che l'attività dell'azienda consiste nel compimento di "lavori edili, costruzione di edifici residenziali e non residenziali". L'oggetto sociale è "la costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione e scavi di immobili di qualsiasi genere e destinazione sia in proprio che mediante appalto da parte di enti pubblici e di persone fisiche, installazione di impianti elettrici, meccanici, idraulici e termici (...)".
L'oggetto sociale è molto vasto e riguarda praticamente tutte le attività di una ditta di lavori edili.
Quindi l'attività di assemblaggio elettrico è parte dell'oggetto sociale e dell'attività della società.
Il ricorrente invoca l'applicazione di un diverso CCNL sulla base del presupposto che il CCNL edilizia risulti più vantaggioso, avendo delle indennità che il CCNL metalmeccanica non prevede.
Ma egli non allega né prova che il datore di lavoro sia firmatario del CCNL di cui si chiede l'applicazione, né che il CCNL edilizia e industria sia quello applicato in azienda, né allega la non conformità al precetto costituzionale del contratto applicato o della retribuzione avuta.
Allega solo che mancano nel CCNL applicato dall'azienda alcune voci contrattuali ma neanche allega espressamente dette differenze, rinviando ai conteggi, né chiede l'applicazione in via parametrica della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Stando così le cose - e facendo applicazione dei principi di diritto vivente sopra esposti - la parte ricorrente-attuale appellante- non può chiedere l'applicazione di un CCNL diverso da quello che il datore di lavoro ha applicato effettivamente nella propria azienda e che è stato espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro, cioè il CCNL metalmeccanica piccola industria, come allegato dal ricorrente e non contestato dalla resistente.
Non sussistono quindi, nel caso concreto, i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., del diverso CCNL invocato dalla parte ricorrente neanche in via parametrica, non avendo quest'ultima dedotto né provato la sussistenza dei presupposti ivi previsti (cioè l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla parte convenuta ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa). ln ogni caso e ad abundantiam, si evidenzia che dai CCNL e dai conteggi depositati con riferimento ad entrambi i CCNL, emerge con chiarezza che nei trattamenti economici che fanno parte del cd. "minimo costituzionale" non vi è una sproporzione tale da ledere i principi ex art. 36 Cost..
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. il giudizio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere effettuato rispetto alla retribuzione nel suo complesso e non alle singole componenti (vd. Cass. 4701/2002) e vi sono delle componenti aggiuntive non riferibili al principio costituzionale, di talché sono esclusi gli scatti di anzianità (ex plurimis Cass. I I 88 l/ I 990), le mensilità aggiuntive oltre la l3ma mensilità (ex plurimis Cass. 627311987, Cass. I 0465/2000), le indennità accessorie.
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive.
Emerge poi dagli atti che il periodo lavorativo del ricorrente con l'azienda in questione non è stato continuativo dal 2001 al 2019, ma costituito da diversi tipi di contratti di lavoro ed interrotto da vari eventi (assunzione presso altre società, indennità di disoccupazione, cig, malattia e infortunio, etc.), alcuni anche di lunga durata. Per cui anche la domanda sub a) di mero accertamento non risulta fondata, né i testi sentiti hanno riferito circostanze certe sul periodo lavorativo presso la per cui, a fronte CP_1 delle emergenze documentali, non si può ritenere raggiunta la prova di un unico rapporto di tipo subordinato sempre con Controparte_1 dall'ottobre 2001 al 2019.
Alla luce di quanto sin qui osservato, vanno integralmente rigettate le richieste afferenti il periodo lavorativo continuativo, il diverso inquadramento contrattuale e le rivendicate differenze retributive, tutte domande legate all'accertamento di una diversa qualifica e livello sulla base di un diverso CCNL. Né sono state proposte domande subordinate”.
A questo punto possono essere esaminati i motivi di appello con cui l'impugnante, nel ribadisce l'orario di lavoro pieno dal lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle 17.30, con una ora di pausa, e due sabati al mese dalle ore 7,30 alle 14.00) e le mansioni di muratore svolte, sostiene una errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della sua domanda, che era completa e precisa;
non si era inoltre tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale svolta, che aveva confermato l'orario pieno, anche straordinario, e le mansioni di manovale edile.
Deduce l'appellante che, una volta ritenuto il ricorso carente per le ragioni che si leggono in sentenza, il giudice non doveva scendere nel merito ma dichiarare inammissibile il ricorso per consentirgli di farlo ex novo, di qui la richiesta subordinata con cui si chiede che la Corte riformi la sentenza dichiarando il ricorso nullo.
Sostiene inoltre la nullità della sentenza laddove afferma che non aveva assolto all'onere di specificare perchè rivendicava il terzo livello.
L'appellante si sofferma poi a pag. 15 sulla parte motiva della sentenza in cui il Tribunale affronta la questione del CCNL applicabile e censura la sentenza per non avere fatto corretta applicazione dell'art. 2070 c.c. e per non avere considerato che la società aveva già applicato il CCNL edili quando lo aveva assunto nel 2009, quindi ben conosceva il contratto e lo applicava, essendo quello il contratto riferibile alle mansioni svolte ed al tipo di attività edile svolta dalla società.
Ha censurato, inoltre, la sentenza laddove aveva evidenziato che non vi era stata violazione del minimo contrattuale, quindi della giusta retribuzione, alla stregua del CCNL applicato, sostenendo che la sua domanda non si fondava su questo aspetto ma su altro, in primis sul maggiore orario svolto rispetto a quello di inquadramento.
Infine si duole che il Tribunale, pur avendogli concesso termine per formulare nuovi conteggi sulla base del CCNL di inquadramento, abbia rigettato integralmente la domanda senza considerare il maggiore orario svolto quale emerso dall'istruttoria svolta ed il mancato pagamento del TFR.
Orbene, risulta evidente dai motivi di appello fin qui riportati che nessuna censura investe la statuizione di rigetto della domanda di accertamento del rapporto di lavoro da ottobre 2001 (d'altra parte le pretese differenze retributive partono da dicembre 2014), che pertanto è passata in giudicato, mentre le censure afferenti il preteso diverso inquadramento e l'applicazione di un diverso contratto collettivo (CCNL edilizia e industria in luogo del CCNL metalmeccanica piccola industria) sono del tutto generiche ed infondate, condividendo appieno questa Corte la motivazione del primo giudice in proposito, che risulta precisa e conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte richiamato nella sentenza impugnata.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha disatteso la domanda volta al pagamento di differenze retributive fondata sul diverso contratto collettivo invocato ab origine in ricorso e sul diverso inquadramento contrattuale.
Resta, a questo punto, da esaminare la domanda subordinata, con cui si rivendica il minore importo di euro 81.373,60, conteggiato sulla base del CCNL applicato in azienda nel periodo di causa, oltre al TFR. Ed è proprio su questa domanda che si fonda sostanzialmente il presente appello, dolendosi l' che, nonostante dalla prova Pt_1 testimoniale fosse emerso che egli non lavorava part-time ma a tempo pieno, il giudice non gli avesse accordato quanto meno le differenze retributive spettanti sulla base del livello di inquadramento e del CCNL applicato ed il TFR, che sosteneva di non avere mai percepito, censurando la parte finale della sentenza dove si legge che, in assenza di domande subordinate, la domanda andava integralmente rigettata.
Orbene, tale parte motiva non è condivisa da questa Corte, che, proprio per questo motivo, ha disposto consulenza contabile al fine di accertare le eventuali differenze maturate a titolo di retribuzione ordinaria relativamente al periodo dal 23/12/14 al 23/12/19, sulla base del C.C.N.L. metalmeccanici applicato dall'azienda e del livello di inquadramento attribuito, quale risultante dalle buste paga in atti, avuto riguardo ad una prestazione lavorativa ordinaria secondo un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché del trattamento di fine rapporto, senza che possa ritenersi, come sostiene parte appellata, un inammissibile mutamento della domanda originaria ed un conseguente vizio di ultrapetizione: ed invero le differenze retributive erano rivendicate si in base ad un diverso contratto collettivo e livello, ma anche sulla allegazione del maggior numero di ore lavorate rispetto a quelle retribuite, domanda in ordine alla quale il Tribunale avrebbe comunque dovuto pronunciarsi, mentre non l'ha fatto ritenendo erroneamente che occorresse una esplicita domanda subordinata in tal senso, nonostante la questione si fosse già posta in primo grado ed il ricorrente fosse stato invitato a formulare nuovi conteggi, che erano stati depositati.
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di controversia di lavoro relativa a pretesa del lavoratore per differenze retributive, legittimamente il giudice di merito interpreta la domanda considerandone il contenuto complessivo, compresi gli argomenti giustificativi, e ritiene che le somme dedotte ed invocate dal lavoratore-attore siano indicate, voce per voce retributiva, senza assoluta precisione e salvo errore, con la conseguenza che le singole voci ben possono essere diversamente calcolate sulla scorta delle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, senza che sia ravvisabile nella sentenza il vizio di ultrapetizione, purché la somma liquidata non sia nel complesso superiore a quella chiesta dalla parte” (cfr Cass. 2006/16783). Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta sono gli unici limiti che il giudice incontra nell'interpretazione delle domande, ricorrendo il vizio di ultrapetizione solamente quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2022, n. 25355).
Alla stregua di tali condivisi principi deve convenirsi che il Tribunale non si è pronunciato su tutta la domanda azionata in giudizio.
Orbene, non può dubitarsi che dalla prova testi, complessivamente considerata, sia effettivamente emerso che l' lavorava Pt_1 almeno per 40 ore settimanali, ossia mediamente per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì (circostanza questa risultante da tutte le deposizioni testimoniali), mentre non vi è una prova rigorosa circa l'effettuazione di lavoro straordinario.
Di qui la disposta Ctu contabile sulla cui base, (cfr in particolare il supplemento di perizia depositato il 22 gennaio 2025, in considerazione dei rilievi formulati da parte appellata), è risultato che le differenze retributive ordinarie per il periodo di causa (senza considerare l'indennità sostitutiva ferie, permessi, etc., voci rispetto alle quali non vi è alcuna specifica allegazione, prova e censura), in cui pacificamente è intercorso un rapporto di lavoro dipendente tra le parti in causa, ammontano a euro 40.629,74 ed il TFR a euro 8.202,48.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va accolto in tali limiti e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto si conferma, la società resistente va condannata al pagamento di tali somme, oltre gli accessori di legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano per due terzi in considerazione del parziale accoglimento della domanda, dei motivi di appello e delle ragioni della presente decisione, e per l'altro terzo sono a carico della società resistente, mentre quelle di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la società resistente al pagamento in favore di di euro 48.832,00, Pt_1 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo.
Compensa le spese del grado per due terzi, con condanna della società resistente al pagamento dell'ulteriore terzo che liquida in euro 1.500,00 per il primo grado e 1.700,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Internicola Antonino distrattario. Napoli 11/2/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente