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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 4484/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. REITERER KARL, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente l'11.11.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
27/08/2016
da
, nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 01/11/1967;
e
nato a [...] il [...]; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 156, Parte I, Serie
-, dell'anno 2016 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) Residenza: Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Il figlio continuerà a vivere, sino a quando rimarrà a Per_1
Bolzano, con la madre e con il padre, nelle rispettive case di residenza, come sinora praticato.
Le parti danno atto che il figlio maggiore, , abita Persona_2
prevalentemente presso il padre;
continuerà ad abitare prevalentemente dal padre sino a quando rimarrà a Bolzano.
Alla luce della maggiore età e del buon rapporto tra le parti ogni contatto e incontro tra genitore e figlio verrà direttamente concordato tra le parti interessate, in piena libertà e nel reciproco rispetto ed attenzione.
2) Mantenimento e spese straordinarie per il figlio : il Per_1
padre corrisponderà alla madre, a partire dal deposito della sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento mensile pari ad €
307,00. Detto importo dovrà essere versato anticipatamente, entro il quinto di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla madre e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT della
Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base del mese di ottobre e con prima rivalutazione a novembre 2026.
Le parti concordano che, su richiesta espressa del figlio e previo accordo tra i genitori, l'assegno di mantenimento potrà essere versato direttamente al figlio.
Le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con la precisazione che per la loro definizione vale quanto previsto nel Protocollo d'Intesa elaborato presso il Tribunale di
Bolzano in data 26.11.2025.
Mantenimento del figlio durante gli studi fuori da Per_1
Bolzano. Qualora il figlio dovesse lasciare la città di Per_1
Bolzano per studiare all'estero o in un'altra città italiana le parti sin da ora concordano che l'assegno di mantenimento ordinario previsto al primo paragrafo del presente articolo cesserà e la regolamentazione delle spese andrà rimodulata secondo il seguente schema: ogni spesa connessa alla condizione di studente fuori sede si considererà straordinaria e verrà suddivisa tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e il Parte_1
restante 30% a carico della madre . Queste spese Parte_2
necessitano di preventivo confronto ed accordo tra i genitori.
L'importo a carico dei genitori potrà essere in ogni caso versato direttamente al figlio . Per_1 3) Mantenimento e spese straordinarie per il figlio
: alla luce di quanto sopra esposto in ordine al suo Persona_2
precorso formativo, l'attuale situazione lavorativa e la prevalente convivenza con il padre, l'assegno mensile per la spese ordinarie non viene determinato nel suo ammontare, rimanendo inteso che le spese correnti (in particolare, vitto, alloggio e abbigliamento)
saranno a carico del padre. Eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e il restante 30% a carico della madre Parte_1 Parte_2
.
[...]
Mantenimento del figlio durante gli studi fuori da Persona_2
Bolzano. Qualora il figlio, dopo la conclusione del suo percorso formativo presso l'università di Bolzano, dovesse proseguire la sua formazione fuori sede, le spese correnti, le spese straordinarie –
comprese quelle universitarie, mediche o comunque di particolare rilevanza - verranno suddivise tra i genitori nella proporzione del
70% a carico del padre e il restante 30% a carico Parte_1
della madre Queste spese necessitano di Parte_2
preventivo confronto ed accordo tra i genitori.
L'importo a carico dei genitori potrà essere in ogni caso versato direttamente al figlio . Persona_2
4) Le parti concordano che, per entrambi i figli, l'obbligo di contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie cesserà con il conseguimento, da parte dei medesimi, di un'adeguata autonomia economica, anche nel caso in cui, per ragioni abitative o di opportunità, continuino temporaneamente a vivere presso uno dei genitori.
Eventuali forme di aiuto o sostegno economico successive all'acquisita autonomia dei figli saranno considerate di natura volontaria e non comporteranno rinascita dell'obbligo di mantenimento di cui ai punti precedenti 2 e 3.
Le parti si impegnano a mantenere, relativamente ai figli, un atteggiamento di collaborazione e dialogo costante, nell'interesse comune dei figli, al fine di favorirne la crescita personale e la piena autonomia, adattando di comune accordo, se necessario, le modalità
di contribuzione definite nel presente accordo.
5) Contributi pubblici: tutti i contributi pubblici a favore dei figli, connessi o meno al percorso di studio vanno ad abbattere la relativa spesa e si intendono poi da ripartire secondo il criterio di suddivisione della spesa sopra previsto (70% - 30%).
6) Figli a carico: I figli, qualora da ritenersi secondo la normativa vigente ancora fiscalmente a carico dei genitori, sono da intendersi fiscalmente a carico di entrambi.
7) Assegno divorzile: ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l. n.
898/1970 il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1
la somma omnicomprensiva pari ad € 22.500,00 da Parte_2
versarsi entro giorni 10 dal deposito della sentenza di divorzio, in unica soluzione, mediante bonifico bancario a favore della beneficiaria. Le parti riconoscono e dichiarano che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale. Con il pagamento di tale importo le parti dichiarano di non avere nulla più da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
8) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in parti uguali.
Bolzano, lì 4/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 4484/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. REITERER KARL, giusta procura in atti;
e
con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente l'11.11.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il
27/08/2016
da
, nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 01/11/1967;
e
nato a [...] il [...]; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 156, Parte I, Serie
-, dell'anno 2016 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1) Residenza: Entrambi i figli manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Il figlio continuerà a vivere, sino a quando rimarrà a Per_1
Bolzano, con la madre e con il padre, nelle rispettive case di residenza, come sinora praticato.
Le parti danno atto che il figlio maggiore, , abita Persona_2
prevalentemente presso il padre;
continuerà ad abitare prevalentemente dal padre sino a quando rimarrà a Bolzano.
Alla luce della maggiore età e del buon rapporto tra le parti ogni contatto e incontro tra genitore e figlio verrà direttamente concordato tra le parti interessate, in piena libertà e nel reciproco rispetto ed attenzione.
2) Mantenimento e spese straordinarie per il figlio : il Per_1
padre corrisponderà alla madre, a partire dal deposito della sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento mensile pari ad €
307,00. Detto importo dovrà essere versato anticipatamente, entro il quinto di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla madre e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ASTAT della
Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base del mese di ottobre e con prima rivalutazione a novembre 2026.
Le parti concordano che, su richiesta espressa del figlio e previo accordo tra i genitori, l'assegno di mantenimento potrà essere versato direttamente al figlio.
Le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con la precisazione che per la loro definizione vale quanto previsto nel Protocollo d'Intesa elaborato presso il Tribunale di
Bolzano in data 26.11.2025.
Mantenimento del figlio durante gli studi fuori da Per_1
Bolzano. Qualora il figlio dovesse lasciare la città di Per_1
Bolzano per studiare all'estero o in un'altra città italiana le parti sin da ora concordano che l'assegno di mantenimento ordinario previsto al primo paragrafo del presente articolo cesserà e la regolamentazione delle spese andrà rimodulata secondo il seguente schema: ogni spesa connessa alla condizione di studente fuori sede si considererà straordinaria e verrà suddivisa tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e il Parte_1
restante 30% a carico della madre . Queste spese Parte_2
necessitano di preventivo confronto ed accordo tra i genitori.
L'importo a carico dei genitori potrà essere in ogni caso versato direttamente al figlio . Per_1 3) Mantenimento e spese straordinarie per il figlio
: alla luce di quanto sopra esposto in ordine al suo Persona_2
precorso formativo, l'attuale situazione lavorativa e la prevalente convivenza con il padre, l'assegno mensile per la spese ordinarie non viene determinato nel suo ammontare, rimanendo inteso che le spese correnti (in particolare, vitto, alloggio e abbigliamento)
saranno a carico del padre. Eventuali spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella proporzione del 70% a carico del padre e il restante 30% a carico della madre Parte_1 Parte_2
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[...]
Mantenimento del figlio durante gli studi fuori da Persona_2
Bolzano. Qualora il figlio, dopo la conclusione del suo percorso formativo presso l'università di Bolzano, dovesse proseguire la sua formazione fuori sede, le spese correnti, le spese straordinarie –
comprese quelle universitarie, mediche o comunque di particolare rilevanza - verranno suddivise tra i genitori nella proporzione del
70% a carico del padre e il restante 30% a carico Parte_1
della madre Queste spese necessitano di Parte_2
preventivo confronto ed accordo tra i genitori.
L'importo a carico dei genitori potrà essere in ogni caso versato direttamente al figlio . Persona_2
4) Le parti concordano che, per entrambi i figli, l'obbligo di contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie cesserà con il conseguimento, da parte dei medesimi, di un'adeguata autonomia economica, anche nel caso in cui, per ragioni abitative o di opportunità, continuino temporaneamente a vivere presso uno dei genitori.
Eventuali forme di aiuto o sostegno economico successive all'acquisita autonomia dei figli saranno considerate di natura volontaria e non comporteranno rinascita dell'obbligo di mantenimento di cui ai punti precedenti 2 e 3.
Le parti si impegnano a mantenere, relativamente ai figli, un atteggiamento di collaborazione e dialogo costante, nell'interesse comune dei figli, al fine di favorirne la crescita personale e la piena autonomia, adattando di comune accordo, se necessario, le modalità
di contribuzione definite nel presente accordo.
5) Contributi pubblici: tutti i contributi pubblici a favore dei figli, connessi o meno al percorso di studio vanno ad abbattere la relativa spesa e si intendono poi da ripartire secondo il criterio di suddivisione della spesa sopra previsto (70% - 30%).
6) Figli a carico: I figli, qualora da ritenersi secondo la normativa vigente ancora fiscalmente a carico dei genitori, sono da intendersi fiscalmente a carico di entrambi.
7) Assegno divorzile: ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l. n.
898/1970 il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1
la somma omnicomprensiva pari ad € 22.500,00 da Parte_2
versarsi entro giorni 10 dal deposito della sentenza di divorzio, in unica soluzione, mediante bonifico bancario a favore della beneficiaria. Le parti riconoscono e dichiarano che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale. Con il pagamento di tale importo le parti dichiarano di non avere nulla più da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
8) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in parti uguali.
Bolzano, lì 4/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo