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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 192 R.G.A. 2024, promossa in sede di rinvio dalla cassazione D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
Conforti Marco, Simonetta Paradisi e Salvatore Vaccaro
- ricorrente in riassunzione - C O N T R O rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellato - All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n. 791/2022 del 18.07.2022 questa Corte, in diversa composizione, ha riformato la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 7/10/2020 che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da sul presupposto della violazione Parte_1 dell'art. 4 del D. Ls n. 368/2001 conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l' a far data dal 2.11.1990; riteneva la Corte CP_1 che valesse ad escludere l'illegittimità della condotta datoriale e, conseguentemente, la fondatezza dell'invocata tutela risarcitoria, l'applicabilità a tali rapporti della disciplina derogatoria di cui all'art. 5 comma 4 ter e 10 D. Lgs n. 368/2001 - oggi riprodotto dall'art. 29 D. Lgs. n. 81/2015 - giustificata dalla sussistenza di ragioni obiettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine, ragioni individuate nella stagionalità e comunque nel carattere agricolo delle lavorazioni.
1 Con ordinanza n. 34561/2023 dell'11.12.2023 la Corte di Cassazione ha annullato la predetta sentenza, fissando i seguenti principi:
“L'Ente Sviluppo Agricolo – ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015”;
“La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;
“In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale”;
“In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro”. Con l'ordinanza predetta la S.C. ha altresì precisato che “del tutto inconferente è il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006. Per quanto le assunzioni regolate da quest'ultima normativa si possano eventualmente fondare su ragioni di politica sociale e su finalità di tutela dei valori occupazionali, queste circostanze non possono assolutamente consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”. Con ricorso depositato il 28.02.2024 ha riassunto il Parte_1 giudizio ribadendo le domande proposte con il giudizio di primo grado e
2 chiedendo, in particolare, commisurarsi il danno a 14 mensilità dell'ultima retribuzione media percepita. L' ha resistito al ricorso eccependo, anzitutto, la formazione del CP_1 giudicato interno sulla questione concernente le finalità politico-sociali di garanzia occupazionale dell'assunzione ex art. 2 comma 2 L. R. n. 4/2006, questione che non sarebbe stata fatta oggetto di censura innanzi alla Corte di legittimità e sulla quale, dunque, la Suprema Corte non si sarebbe pronunciata;
rileva, sotto tale profilo, il carattere assorbente dell'eccepito giudicato, trattandosi di ragione sufficiente al rigetto delle domande proposte con il ricorso di primo grado. In via gradata, poi, reitera le difese già spiegate nei precedenti gradi del giudizio con riferimento all'individuazione delle “ragioni oggettive” che giustificherebbero la lamentata reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente, ravvisandole nelle finalità di politica sociale dirette a garantire una garanzia occupazionale nonché nella natura agricola e stagionale delle mansioni svolte. All'udienza del 15.05.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in calce. MOTIVI Per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Ciò posto, va anzitutto disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall .
3 Il profilo relativo alle finalità politico sociali delle assunzioni di che trattasi è stato infatti oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione (il terzo), ed accogliendolo, la Suprema Corte ha espresso con chiarezza il proprio orientamento (sebbene non specificamente riportato nel conclusivo riepilogo del principio di diritto), secondo cui le ragioni di politica sociale e di tutela dei valori occupazionali sottese alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non possono “consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”; a tale principio va, pertanto, senz'altro data attuazione. Inoltre, alla luce del perimetro interpretativo consegnato al giudice di merito dall'ordinanza di rinvio, va altresì esclusa l'applicabilità ai contratti de quibus delle deroghe previste all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, che prescriveva, fino al 24 giugno 2015, che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” (disposizione poi confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015). La Suprema Corte ha, infatti, sul punto, dato ampia rilevanza alla considerazione che la norma in questione riguarda i datori di lavoro dell'agricoltura, categoria alla quale non appartiene l'ESA, ente pubblico non economico (qualità, invero, neppure messa in discussione dalla sentenza di merito cassata) che, per statuto, “persegue fini pubblicistici ben più ampi di quello consistente nell'esercitare l'attività agricola, ancorché intesa in senso lato, la quale non è l'oggetto esclusivo della sua sfera di attribuzioni”; ha altresì sottolineato come non possa deporre nel senso dell'applicabilità dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001 neppure la circostanza che l'ente avesse adottato, come fonte di regolamentazione del rapporto, il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, non incidendo tale scelta sulla sua qualificazione giuridica, con conseguente esclusione dell'applicazione della norma citata. Quanto, poi, al requisito della stagionalità, la Suprema Corte ha rammentato che “il concetto di attività stagionale vada inteso in modo molto rigoroso ossia che in esso possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche, ad esempio, situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva”, con la precisazione che l'onere di provare la natura stagionale dell'attività svolta dal lavoratore è sempre a carico del datore di lavoro;
tale onere concerne non solo “l'esplicazione in concreto di un'attività stagionale ed aggiuntiva rispetto a quella
4 normalmente svolta” ma anche “che la specificità dell'attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all'impresa, implica di per sé un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde”. Considerato, inoltre, che “Il d.P.R. n. 1525 del 1963 e ss.mm., cui la norma rinvia per definire le attività stagionali, contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica, delle attività stagionali (Cass., Sez. L, n. 10442 dell'8 maggio 2006)”, la Suprema Corte ha ritenuto imprescindibile, al fine della qualificazione dell'attività come stagionale, “la necessaria tipizzazione dell'attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata”, ciò competendo, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 5 comma 4 ter del D. Lgs. n. 368/2001, alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, n. 5064 del 17 febbraio 2023, richiamata dall'ordinanza di rinvio). Calati i suddetti principi nella fattispecie in esame, si impone la verifica delle caratteristiche delle mansioni cui era stato adibito il lavoratore, pacificamente corrispondenti a quelle descritte nei contratti di lavoro in atti. Dagli stessi emerge che, oltre a quelle più direttamente connesse a lavorazioni agricole (“operaio conduttore di macchine semplici e complesse, di movimento terra, di automezzi”), erano state allo stesso affidate mansioni di “lavori di officina, di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione, di collaborazione con il Servizio di Meccanizzazione …”. Trattasi, invero, di mansioni che presentano indubbiamente tratti di complementarità rispetto alle lavorazioni tipicamente agricole, che nondimeno, per quanto s'è detto, non possono solo per questo soggiacere alle deroghe di cui all'art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001. Di qui il necessario accertamento, richiesto dall'ordinanza di rinvio, dell'eventuale ricorrenza del carattere della stagionalità. Orbene, né le caratteristiche intrinseche delle mansioni sopra indicate né, comunque, l'esame complessivo dei contratti stipulati tra le parti, rivelano, con il necessario rigore, la natura stagionale delle attività cui il lavoratore è stato adibito, non risultando in nessun modo esplicitato il riferimento, nella loro causale, a tale stagionalità; né è stato provato aliunde il predetto connotato lavorativo, nell'ottica di legittimare la reiterazione contrattuale in contestazione. La vincolatività, per questa Corte, quale giudice del rinvio, dei principi ermeneutici consegnati dalla Suprema Corte induce, inoltre, ad affermare l'irrilevanza dell'intervenuta archiviazione del procedimento di infrazione n. CPLT(2013)02870, promosso nei confronti dello Stato Italiano dalla Commissione Europea (circostanza dedotta dall in sede di discussione), riguardando,
5 peraltro, la questione ivi attenzionata, altre categorie di lavoratori e rapporti di lavoro connotati da caratteristiche diverse da quella coinvolta nel presente giudizio. Alla stregua di tali considerazioni, deve confermarsi la sentenza di primo grado, anche in ordine alla determinazione del danno ivi liquidato, non avendo sul punto l'originario ricorrente interposto gravame e non potendo qui trovare applicazione retroattiva la sopravvenuta modifica dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (operata dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 conv. in L. n. 166/2024), che assume come parametro di riferimento del danno liquidabile “l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Le spese del precedente grado di appello, di quello di cassazione e del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla cassazione, conferma la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 7 ottobre 2020. Condanna l a pagare a le spese di lite che liquida per CP_1 Parte_1 compensi in € 1.889,00 per il precedente grado di appello, in € 1.541,00 per il giudizio di cassazione ed in € 1.984,00 per il presente grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA;
dispone la distrazione delle spese del precedente grado di appello in favore degli avvocati Mariangela Acquisto e Salvatore Vaccaro, delle spese del giudizio di cassazione in favore degli avvocati Simonetta Paradisi e Salvatore Vaccaro, e di quelle del presente grado in favore degli avvocati Conforti Marco, Simonetta Paradisi e Salvatore Vaccaro, dichiaratisi antistatari. Palermo 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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