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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1532/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1532/2020 promossa da:
p. iva ) con il patrocinio degli avv.ti MESSINA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI GIACOMO e FAZIO ANDREA con indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ZITIELLO LUCA e CARBONARO BENEDETTA MUSCO, elettivamente domiciliata in via Dante n. 26 Bologna, presso lo studio dell'avv. PESCATORE GIACOMO
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, aveva convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Reggio Emilia, il in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, esponendo di avere acceso il conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5 presso l'agenzia n. 3, in Marsala, di
[...]
e stipulato, con il medesimo istituto di credito, il contratto di conto Controparte_1
anticipi n. 009/0000082-9, entrambi asseritamente connotati da vari profili di illegittimità/nullità e, segnatamente, applicazione di costi (spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione) non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile;
illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infra trimestre;
addebito delle operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accredito delle operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, con conseguente incremento degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
applicazione, in aggiunta agli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, con ulteriore costo a carico del cliente;
anatocismo occulto, con conseguente trasferimento sul conto ordinario delle competenze relative al conto anticipi, con capitalizzazione periodica di interessi passivi, cms e altri costi;
addebito competenze oltre la soglia usura.
L'attrice aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente, nel merito, “dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della pagina 2 di 16 convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto) e/o commissioni di disponibilità fondi, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro,
e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura nel c/c, debba essere calcolato includendo CMS (e/o Commissioni di utilizzo disponibilità fondi), costi vari di tenuta conto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; dichiarare se per alcuni periodi in relazione ai c/c vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale ( e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e/o commissioni di disponibilità fondi, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
dichiarare non dovute tutte le somme pagina 3 di 16 imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la convenuta;
all'esito del predetto CP_2 ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna parte attrice, ovvero se ed in che misura vi
è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma”.
In via istruttoria, l'attrice aveva altresì chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di: a. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
b. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui vi
è stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
c. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, le condizioni di valuta pratica dalla sulle operazioni attive e su quelle passive;
d. accertare, per i conti CP_2
correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto); e. sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per i conti correnti intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o pagina 4 di 16 similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari;
- esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nel contratto ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
- in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
- attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
f. all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto, ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura;
ordinarsi all'istituto bancario, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei seguenti documenti: a) contrattuale inerente il conto anticipi n. 009/0000082-9.
La convenuta si era ritualmente costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ex adverso esperita, nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse addebitate sul conto corrente fino al
26.3.2008 e, nel merito, l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice.
La convenuta aveva, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione e di accertamento negativo
(con rideterminazione del saldo) proposte da parte attrice attesa la loro genericità, astrattezza ed indeterminatezza, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice non avendo controparte indicato la natura solutoria delle rimesse di cui chiede la ripetizione, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione e di pagina 5 di 16 accertamento negativo (con rideterminazione del saldo) proposte da parte attrice atteso il mancato assolvimento di controparte dell'onere della prova gravante sulla stessa gravante, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione avversaria relativamente a tutte le rimesse ovvero, in ogni caso, a tutte le rimesse solutorie, addebitate sul conto corrente n. 452/010/001920-5 intestato alla cliente sino al 26 marzo 2008 per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 c.c., per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO, IN
VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in atti”.
Con sentenza n. 765/2020, resa in data 23.7.2020, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte da Parte_1
In particolare, il Giudice di primo grado, rilevata la genericità delle doglianze, affermava che: il rapporto accessorio tra il conto ordinario e il conto anticipi escludeva la sussistenza di somme ripetibili caratterizzate da autonomia rispetto al saldo contabile del conto corrente ordinario;
la produzione documentale operata con la comparsa di costituzione e risposta della banca aveva sostanzialmente reso superflua l'istanza formulata dall'attrice a norma dell'art. 210 c.p.c.; la società attrice aveva specificamente approvato, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole che disciplinavano le modalità e le paritetiche tempistiche della pattuita capitalizzazione degli interessi degli interessi a debito e a credito;
la cms era stata specificamente concordata dalle parti nella misura pari all'1,2 %; infine, escluso l'addebito di competenze usurarie.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Controparte_1
proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza.
La menzionata società, quali motivi di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando l'istanza di ammissione di c.t.u., aveva erroneamente rilevato la genericità dell'atto di citazione, il cui contenuto era, a suo dire, invece, adeguatamente supportato da relazione tecnica di parte illustrativa dei dedotti profili di pagina 6 di 16 nullità dei contratti inter partes, peraltro rilevabili d'ufficio, (anatocismo con diversa periodicità tra interessi attivi e passivi, applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa nonché del tasso di interesse ultralegale e delle spese in quanto pattuite).
La società appellante, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “RIFORMARE la sentenza n. 765/2020 emessa il 23 Luglio 2020 dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 1716/2018 R.G., depositata in data
23/07/2020 e notificata in data 03/09/2020, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendervi quivi integralmente trascritte, nonché: Nel merito: I. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
II. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
III. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto) e/o commissioni di disponibilità fondi, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
IV. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
V. ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
VI. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive
(per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei pagina 7 di 16 contratti di conto corrente, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; VII. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura nel c/c, debba essere calcolato includendo
CMS (e/o Commissioni di utilizzo disponibilità fondi), costi vari di tenuta conto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
VIII. accertare e dichiarare se per alcuni periodi in relazione ai c/c vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
VIII. accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
IX. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e/o commissioni di disponibilità fondi, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
X. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
XI. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta;
XII. all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
XIV. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti legali.
IN VIA ISTRUTTORIA, 1. disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di: XIII. a. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi pagina 8 di 16 attivi;
XIV. b. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui vi è stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
XV. c. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, le condizioni di valuta pratica dalla banca sulle operazioni attive e su quelle passive;
XVI. d. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
XVII. e. sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi , per i conti correnti intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari;
- esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nel contratto ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
- in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
XVIII. - attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
XIX.
f. all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto, ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed pagina 9 di 16 in che misura;
XX. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti legali”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 27.4.2021, si è Controparte_1
costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'intervenuta acquiescenza parziale in relazione ai capi di sentenza non specificamente impugnati.
Nel merito, l'appellata ha concluso chiedendo, IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA
ISTRUTTORIA, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti”.
Nel corso del giudizio, previo rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata dalla società appellante, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 9.7.2024, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Legittimità dei rapporti bancari oggetto di causa.
Come esposto in premessa, tra le parti sono intercorsi i seguenti rapporti : il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5 e il conto anticipi n.
009/0000082-9.
A sostegno delle domande originariamente formulate, l'attrice aveva Parte_1
pure avanzato, ex art. 210 c.p.c., istanza di esibizione di documentazione relativa al suddetto conto anticipi, poi, non riproposta con l'atto di appello, in quanto, di fatto, superata dalla produzione documentale operata dalla convenuta con la comparsa di costituzione (documento di sintesi relativo al contratto di conto anticipi - doc. 1 bis).
pagina 10 di 16 Come, del resto, correttamente ritenuto dal primo giudice, il suddetto documento di sintesi riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio e costituisce il frontespizio del contratto, formandone parte integrante.
La produzione di tale documento è, per ciò, sufficiente a dimostrare la conclusione del complementare contratto tra le parti, con conseguente insussistenza della denunciata nullità negoziale per difetto di forma.
In ogni caso, occorre, al riguardo, precisare che il contratto di conto anticipi è un contratto accessorio che non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto, quindi, non va pattuito e concluso in forma scritta, dovendosi applicare le condizioni menzionate nel conto di appoggio (v., ad es., sent. Trib. Biella n. 75/2018 e sent. Trib. Siracusa n. 1567/2023).
Più esattamente, il c.d. conto anticipi costituisce, come nella fattispecie de qua, uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza propria autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni CP_2 erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si parla, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale (sul punto, v. Cass n. 14321/2022).
Nel caso di specie, il conto anticipi n. 009/0000082-9 si appoggia al contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5, concluso in forma scritta, prodotto in giudizio da entrambe le parti e riportante tutte le condizioni economiche, valide anche per il conto anticipi.
Con riferimento agli ulteriori profili di illegittimità/nullità ab initio allegati dall'attrice, va anzitutto osservato come le relative questioni siano state solo genericamente pagina 11 di 16 richiamate nell'atto di appello, omettendo, soprattutto, di proporre uno specifico e circostanziato motivo di impugnazione avverso le statuizioni rese dal giudice di primo grado.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, deve comunque rilevarsi, in merito ai costi applicati in modo asseritamente indebito (spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, spese e valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infra trimestre), senza cioè una preventiva, determinata o determinabile pattuizione, deve, sul punto, osservarsi che ognuna di queste voci era non solo ben nota alla società attrice-appellante, ma, soprattutto, era stata da quest'ultima anche specificatamente sottoscritta e, quindi, approvata, nella misura predeterminata nel contratto di conto corrente e, per le ragioni in precedenza esplicitate, valida ed efficace anche per il conto anticipi (doc. 1, in particolare pag. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Inoltre, la società appellante aveva sottoscritto e approvato anche le modalità di addebito delle operazioni passive e di accredito di quelle attive (doc. 1, in particolare art. 10, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Per quel che concerne l'applicazione asseritamente illegittima della commissione di massimo scoperto, va, in parte qua, rilevato che le parti avevano pattuito una determinata percentuale nella misura dell'1,2% (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), conferendovi una precisa causa consistente, come noto, nella remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (v. sul punto, sent. Trib.
Napoli del 10.12.2014).
Quanto al denunciato anatocismo occulto, si rileva che, da un lato, il conto corrente ordinario, stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del 2000, secondo una incontestata e consolidata prassi bancaria, riceveva le competenze dal conto anticipi, con capitalizzazione periodica di interessi passivi, cms e altri costi, e, dall'altro, le parti pagina 12 di 16 avevano specificamente sottoscritto una paritetica capitalizzazione trimestrale degli interessi, attivi e passivi (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti, sotto il profilo operativo, la suddetta prassi prevede che l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fattura, ricevuta bancaria, ecc.) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato.
Alla scadenza dei termini di pagamento e trascorsi i tempi tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario.
Di contro, qualora il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.
Secondo la prassi bancaria come sopra illustrata, alla fine di ogni trimestre la banca calcola gli interessi debitori, la cms e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale “giro competenze dal conto anticipi”, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze.
In definitiva, facendo applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze, e, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto corrente ordinario viene ad essere gravato non solo dalle proprie competenze – afferenti sempre agli interessi passivi, spese di conto e cms – quand'anche di quelle relative al conto anticipi.
Alla luce di quanto sopra, non può fondatamente ravvisarsi il denunciato illegittimo anatocismo e tantomeno occulto.
Infatti, secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli allegati estratti di conto corrente, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto pagina 13 di 16 concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagati tramite le disponibilità di conto corrente.
Inoltre, la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione “in dare”, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283
c.c. (sent. Trib. Catania n. 790/2017).
Difatti, per quanto concerne i conti anticipi, i relativi interessi maturati sulle anticipazioni e annotati sul conto ordinario devono essere considerati pagati con l'addebito in conto e, pertanto, non conservano la propria natura di interessi diventando capitale a tutti gli effetti: gli interessi computati su di essi non violano pertanto il divieto di anatocismo ex art. 283 c.c. (sent. Trib. Torino del 20.6.2014).
Del resto, avendo il conto anticipi natura meramente accessoria, non vi sono somme ripetibili che abbiano autonomia rispetto al saldo contabile del conto corrente ordinario.
Da ultimo, in punto di asserita usurarietà, giova evidenziare come la relazione tecnica prodotta dall'attrice-appellante (doc. 7 allegato all'atto di citazione di primo grado) al fine di suffragare il denunciato superamento del tasso soglia antiusura contempli una formula (TEG = interessi passivi addebitati sul c/c nel singolo periodo + commissione di massimo scoperto addebitata sul c/c nel singolo periodo + commissione disponibilità fondi addebitata sul c/c nel singolo periodo + spese gestione fidi o comunque collegate all'erogazione del credito addebitate sul c/c nel singolo periodo/numeri debitori/36.500) non condivisibile in quanto non conforme ai criteri indicati dalla Corte di legittimità a
Sezioni Unite, secondo il quale, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni di legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della cms eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “cms pagina 14 di 16 soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108 del
1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms in concreto praticata, rispetto a quello della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (SSUU n. 16303/2018).
Il riferimento alla percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108/1996 è imprescindibile per esigenze di omogeneità e simmetria.
Infatti, tali decreti seguono le Istruzioni della Banca d'Italia, parametro a cui fare riferimento e richiamato dalla stessa legge (sent. Trib. Ravenna n. 686 del 28.06.2019, sent. Trib. Busto Arsizio n. 780 del 20.05.2017 e sent. Trib. Milano del 21.10.2014).
Inoltre, essi sono conformi alla legge, in quanto contengono, seppure a parte, la rilevazione dell'entità delle cms nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008.
La circostanza che tale entità non sia inclusa nel TEG strettamente inteso è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che consente, comunque, la piena comparazione tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia (SSUU n.
16303/2018).
Pertanto, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante sono del tutto infondati.
- Istanza istruttoria formulata dall'appellante.
L'istanza di ammissione di c.t.u. così come avanzata dalla società appellante va, conseguentemente, rigettata non soltanto perché la relativa richiesta non è corredata da un apposito motivo di impugnazione avverso la contraria decisione del Giudice di primo grado (v., per il principio, Corte d'Appello Firenze n. 1001/2016), ma, soprattutto, perché superflua e ininfluente alla luce delle statuizioni di merito in precedenza assunte.
- Spese di lite pagina 15 di 16 Al rigetto, nel merito, dell'appello proposto da consegue la conferma Parte_1
della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
In ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 765/2020, resa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 23.7.2020.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20.12.2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1532/2020 promossa da:
p. iva ) con il patrocinio degli avv.ti MESSINA Parte_1 P.IVA_1
LUIGI GIACOMO e FAZIO ANDREA con indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(p. iva ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ZITIELLO LUCA e CARBONARO BENEDETTA MUSCO, elettivamente domiciliata in via Dante n. 26 Bologna, presso lo studio dell'avv. PESCATORE GIACOMO
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, aveva convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Reggio Emilia, il in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, esponendo di avere acceso il conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5 presso l'agenzia n. 3, in Marsala, di
[...]
e stipulato, con il medesimo istituto di credito, il contratto di conto Controparte_1
anticipi n. 009/0000082-9, entrambi asseritamente connotati da vari profili di illegittimità/nullità e, segnatamente, applicazione di costi (spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione) non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile;
illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infra trimestre;
addebito delle operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accredito delle operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, con conseguente incremento degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
applicazione, in aggiunta agli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, con ulteriore costo a carico del cliente;
anatocismo occulto, con conseguente trasferimento sul conto ordinario delle competenze relative al conto anticipi, con capitalizzazione periodica di interessi passivi, cms e altri costi;
addebito competenze oltre la soglia usura.
L'attrice aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente, nel merito, “dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della pagina 2 di 16 convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto) e/o commissioni di disponibilità fondi, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei contratti di conto corrente, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro,
e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura nel c/c, debba essere calcolato includendo CMS (e/o Commissioni di utilizzo disponibilità fondi), costi vari di tenuta conto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; dichiarare se per alcuni periodi in relazione ai c/c vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale ( e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e/o commissioni di disponibilità fondi, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
dichiarare non dovute tutte le somme pagina 3 di 16 imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la convenuta;
all'esito del predetto CP_2 ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna parte attrice, ovvero se ed in che misura vi
è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma”.
In via istruttoria, l'attrice aveva altresì chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di: a. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
b. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui vi
è stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
c. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, le condizioni di valuta pratica dalla sulle operazioni attive e su quelle passive;
d. accertare, per i conti CP_2
correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto); e. sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per i conti correnti intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o pagina 4 di 16 similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari;
- esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nel contratto ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
- in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
- attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
f. all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto, ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura;
ordinarsi all'istituto bancario, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dei seguenti documenti: a) contrattuale inerente il conto anticipi n. 009/0000082-9.
La convenuta si era ritualmente costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ex adverso esperita, nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse addebitate sul conto corrente fino al
26.3.2008 e, nel merito, l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice.
La convenuta aveva, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione e di accertamento negativo
(con rideterminazione del saldo) proposte da parte attrice attesa la loro genericità, astrattezza ed indeterminatezza, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice non avendo controparte indicato la natura solutoria delle rimesse di cui chiede la ripetizione, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione e di pagina 5 di 16 accertamento negativo (con rideterminazione del saldo) proposte da parte attrice atteso il mancato assolvimento di controparte dell'onere della prova gravante sulla stessa gravante, per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di ripetizione avversaria relativamente a tutte le rimesse ovvero, in ogni caso, a tutte le rimesse solutorie, addebitate sul conto corrente n. 452/010/001920-5 intestato alla cliente sino al 26 marzo 2008 per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 c.c., per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO, IN
VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in atti”.
Con sentenza n. 765/2020, resa in data 23.7.2020, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte da Parte_1
In particolare, il Giudice di primo grado, rilevata la genericità delle doglianze, affermava che: il rapporto accessorio tra il conto ordinario e il conto anticipi escludeva la sussistenza di somme ripetibili caratterizzate da autonomia rispetto al saldo contabile del conto corrente ordinario;
la produzione documentale operata con la comparsa di costituzione e risposta della banca aveva sostanzialmente reso superflua l'istanza formulata dall'attrice a norma dell'art. 210 c.p.c.; la società attrice aveva specificamente approvato, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole che disciplinavano le modalità e le paritetiche tempistiche della pattuita capitalizzazione degli interessi degli interessi a debito e a credito;
la cms era stata specificamente concordata dalle parti nella misura pari all'1,2 %; infine, escluso l'addebito di competenze usurarie.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Controparte_1
proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza.
La menzionata società, quali motivi di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando l'istanza di ammissione di c.t.u., aveva erroneamente rilevato la genericità dell'atto di citazione, il cui contenuto era, a suo dire, invece, adeguatamente supportato da relazione tecnica di parte illustrativa dei dedotti profili di pagina 6 di 16 nullità dei contratti inter partes, peraltro rilevabili d'ufficio, (anatocismo con diversa periodicità tra interessi attivi e passivi, applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa nonché del tasso di interesse ultralegale e delle spese in quanto pattuite).
La società appellante, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “RIFORMARE la sentenza n. 765/2020 emessa il 23 Luglio 2020 dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 1716/2018 R.G., depositata in data
23/07/2020 e notificata in data 03/09/2020, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendervi quivi integralmente trascritte, nonché: Nel merito: I. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
II. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
III. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto) e/o commissioni di disponibilità fondi, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
IV. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti o nei fogli condizioni;
V. ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
VI. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive
(per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nei pagina 7 di 16 contratti di conto corrente, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; VII. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura nel c/c, debba essere calcolato includendo
CMS (e/o Commissioni di utilizzo disponibilità fondi), costi vari di tenuta conto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
VIII. accertare e dichiarare se per alcuni periodi in relazione ai c/c vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
VIII. accertare la mancanza dei contratti di conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
IX. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, e/o commissioni di disponibilità fondi, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
X. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
XI. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta;
XII. all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
XIV. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti legali.
IN VIA ISTRUTTORIA, 1. disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di: XIII. a. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi pagina 8 di 16 attivi;
XIV. b. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui vi è stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido;
XV. c. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, le condizioni di valuta pratica dalla banca sulle operazioni attive e su quelle passive;
XVI. d. accertare, per i conti correnti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
XVII. e. sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi , per i conti correnti intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa dei contratti di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari;
- esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nel contratto ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
- in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto e/o commissioni di utilizzo disponibilità fondi sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
XVIII. - attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
XIX.
f. all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto, ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed pagina 9 di 16 in che misura;
XX. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti legali”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 27.4.2021, si è Controparte_1
costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'intervenuta acquiescenza parziale in relazione ai capi di sentenza non specificamente impugnati.
Nel merito, l'appellata ha concluso chiedendo, IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA
ISTRUTTORIA, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti”.
Nel corso del giudizio, previo rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata dalla società appellante, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 9.7.2024, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Legittimità dei rapporti bancari oggetto di causa.
Come esposto in premessa, tra le parti sono intercorsi i seguenti rapporti : il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5 e il conto anticipi n.
009/0000082-9.
A sostegno delle domande originariamente formulate, l'attrice aveva Parte_1
pure avanzato, ex art. 210 c.p.c., istanza di esibizione di documentazione relativa al suddetto conto anticipi, poi, non riproposta con l'atto di appello, in quanto, di fatto, superata dalla produzione documentale operata dalla convenuta con la comparsa di costituzione (documento di sintesi relativo al contratto di conto anticipi - doc. 1 bis).
pagina 10 di 16 Come, del resto, correttamente ritenuto dal primo giudice, il suddetto documento di sintesi riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio e costituisce il frontespizio del contratto, formandone parte integrante.
La produzione di tale documento è, per ciò, sufficiente a dimostrare la conclusione del complementare contratto tra le parti, con conseguente insussistenza della denunciata nullità negoziale per difetto di forma.
In ogni caso, occorre, al riguardo, precisare che il contratto di conto anticipi è un contratto accessorio che non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto, quindi, non va pattuito e concluso in forma scritta, dovendosi applicare le condizioni menzionate nel conto di appoggio (v., ad es., sent. Trib. Biella n. 75/2018 e sent. Trib. Siracusa n. 1567/2023).
Più esattamente, il c.d. conto anticipi costituisce, come nella fattispecie de qua, uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza propria autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni CP_2 erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si parla, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale (sul punto, v. Cass n. 14321/2022).
Nel caso di specie, il conto anticipi n. 009/0000082-9 si appoggia al contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010/0001920-5, concluso in forma scritta, prodotto in giudizio da entrambe le parti e riportante tutte le condizioni economiche, valide anche per il conto anticipi.
Con riferimento agli ulteriori profili di illegittimità/nullità ab initio allegati dall'attrice, va anzitutto osservato come le relative questioni siano state solo genericamente pagina 11 di 16 richiamate nell'atto di appello, omettendo, soprattutto, di proporre uno specifico e circostanziato motivo di impugnazione avverso le statuizioni rese dal giudice di primo grado.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, deve comunque rilevarsi, in merito ai costi applicati in modo asseritamente indebito (spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, spese e valute bancarie, spese di istruzione pratica e spese infra trimestre), senza cioè una preventiva, determinata o determinabile pattuizione, deve, sul punto, osservarsi che ognuna di queste voci era non solo ben nota alla società attrice-appellante, ma, soprattutto, era stata da quest'ultima anche specificatamente sottoscritta e, quindi, approvata, nella misura predeterminata nel contratto di conto corrente e, per le ragioni in precedenza esplicitate, valida ed efficace anche per il conto anticipi (doc. 1, in particolare pag. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Inoltre, la società appellante aveva sottoscritto e approvato anche le modalità di addebito delle operazioni passive e di accredito di quelle attive (doc. 1, in particolare art. 10, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Per quel che concerne l'applicazione asseritamente illegittima della commissione di massimo scoperto, va, in parte qua, rilevato che le parti avevano pattuito una determinata percentuale nella misura dell'1,2% (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), conferendovi una precisa causa consistente, come noto, nella remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (v. sul punto, sent. Trib.
Napoli del 10.12.2014).
Quanto al denunciato anatocismo occulto, si rileva che, da un lato, il conto corrente ordinario, stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del 2000, secondo una incontestata e consolidata prassi bancaria, riceveva le competenze dal conto anticipi, con capitalizzazione periodica di interessi passivi, cms e altri costi, e, dall'altro, le parti pagina 12 di 16 avevano specificamente sottoscritto una paritetica capitalizzazione trimestrale degli interessi, attivi e passivi (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti, sotto il profilo operativo, la suddetta prassi prevede che l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fattura, ricevuta bancaria, ecc.) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato.
Alla scadenza dei termini di pagamento e trascorsi i tempi tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accredito del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario.
Di contro, qualora il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.
Secondo la prassi bancaria come sopra illustrata, alla fine di ogni trimestre la banca calcola gli interessi debitori, la cms e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale “giro competenze dal conto anticipi”, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze.
In definitiva, facendo applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze, e, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto corrente ordinario viene ad essere gravato non solo dalle proprie competenze – afferenti sempre agli interessi passivi, spese di conto e cms – quand'anche di quelle relative al conto anticipi.
Alla luce di quanto sopra, non può fondatamente ravvisarsi il denunciato illegittimo anatocismo e tantomeno occulto.
Infatti, secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli allegati estratti di conto corrente, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto pagina 13 di 16 concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagati tramite le disponibilità di conto corrente.
Inoltre, la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione “in dare”, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283
c.c. (sent. Trib. Catania n. 790/2017).
Difatti, per quanto concerne i conti anticipi, i relativi interessi maturati sulle anticipazioni e annotati sul conto ordinario devono essere considerati pagati con l'addebito in conto e, pertanto, non conservano la propria natura di interessi diventando capitale a tutti gli effetti: gli interessi computati su di essi non violano pertanto il divieto di anatocismo ex art. 283 c.c. (sent. Trib. Torino del 20.6.2014).
Del resto, avendo il conto anticipi natura meramente accessoria, non vi sono somme ripetibili che abbiano autonomia rispetto al saldo contabile del conto corrente ordinario.
Da ultimo, in punto di asserita usurarietà, giova evidenziare come la relazione tecnica prodotta dall'attrice-appellante (doc. 7 allegato all'atto di citazione di primo grado) al fine di suffragare il denunciato superamento del tasso soglia antiusura contempli una formula (TEG = interessi passivi addebitati sul c/c nel singolo periodo + commissione di massimo scoperto addebitata sul c/c nel singolo periodo + commissione disponibilità fondi addebitata sul c/c nel singolo periodo + spese gestione fidi o comunque collegate all'erogazione del credito addebitate sul c/c nel singolo periodo/numeri debitori/36.500) non condivisibile in quanto non conforme ai criteri indicati dalla Corte di legittimità a
Sezioni Unite, secondo il quale, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni di legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della cms eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “cms pagina 14 di 16 soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108 del
1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms in concreto praticata, rispetto a quello della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (SSUU n. 16303/2018).
Il riferimento alla percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108/1996 è imprescindibile per esigenze di omogeneità e simmetria.
Infatti, tali decreti seguono le Istruzioni della Banca d'Italia, parametro a cui fare riferimento e richiamato dalla stessa legge (sent. Trib. Ravenna n. 686 del 28.06.2019, sent. Trib. Busto Arsizio n. 780 del 20.05.2017 e sent. Trib. Milano del 21.10.2014).
Inoltre, essi sono conformi alla legge, in quanto contengono, seppure a parte, la rilevazione dell'entità delle cms nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008.
La circostanza che tale entità non sia inclusa nel TEG strettamente inteso è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che consente, comunque, la piena comparazione tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia (SSUU n.
16303/2018).
Pertanto, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante sono del tutto infondati.
- Istanza istruttoria formulata dall'appellante.
L'istanza di ammissione di c.t.u. così come avanzata dalla società appellante va, conseguentemente, rigettata non soltanto perché la relativa richiesta non è corredata da un apposito motivo di impugnazione avverso la contraria decisione del Giudice di primo grado (v., per il principio, Corte d'Appello Firenze n. 1001/2016), ma, soprattutto, perché superflua e ininfluente alla luce delle statuizioni di merito in precedenza assunte.
- Spese di lite pagina 15 di 16 Al rigetto, nel merito, dell'appello proposto da consegue la conferma Parte_1
della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
In ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico di parte appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 765/2020, resa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 23.7.2020.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20.12.2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 16 di 16