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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2916 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Germani;
appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Alessandro Valerio e dall'avv. Francesca Sinatra;
appellata
avverso sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 498 dell'anno 2022 oggetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza in epigrafe del Parte_1
Tribunale di Civitavecchia n. 498/2022.
2. Resisteva De RE Stefania;
3. All'udienza del 16 gennaio 2025 nessuna parte depositava note scritte.
4. La Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 26 marzo 2025.
5. Alla suddetta udienza del 26 marzo 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte depositava note scritte nel termine di legge.
6. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
7. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla
L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
8. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 498 del 2022, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 27 marzo 2025
Il Presidente estensore