Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7277/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Gianluca Beltramini;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 23.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nate le figlie il 5.8.1996, ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e il 8.9.1999, divenuta maggiorenne ma non ancora Per_2
indipendente sul piano economico) hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il
21.7.1994, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 18.5.2015, omologata da questo Tribunale il 5.6.2015;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi di e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 21.7.1994;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1) La GL , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, continuerà a vivere Per_2
con la madre, nella casa familiare di Via Struppa 18 B /1 – già adibita a casa coniugale, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
2) Il Signor si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della GL Pt_2
la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, somma che sarà versata sul c/c n. 52030749 intestato a CP_1 [...]
; Pt_1
3) La GL , dichiara di aderire e sottoscrive il presente accordo, che dichiara di Persona_3
accettare ( docc. 5 e 8)
4) Le spese straordinarie relative alla GL , saranno divise tra i coniugi al 50%, Per_2
secondo le linee Guida approvate dal Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie il
15/09/2016.
5) Il Signor , verserà titolo di assegno divorzile, alla OR la somma Pt_2 Parte_1
di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, sul
c/c n. 52030749, intestato alla OR;
CP_1 Parte_1
6) Le spese di amministrazione ordinaria relative all'immobile di Via Struppa 18 B/1 e 2 restano
a carico della OR ”. Parte_1
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 469, parte I, anno 1994) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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