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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona della d.ssa Laura Scarlatelli, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso all'esito della udienza a trattazione cartolare del 10.12.24, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n.1897/22, avente per oggetto "mansioni superiori ed altro", promossa
DA
RD LI difesa da avv.to G. Di Vito
ricorrente
CONTRO
Ascom Servizi C.A.T. Molise srl, in persona del legale rappresentante in carica, difesa da avv.to G. Pescolla
Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del lavoro
Autonomo - NF Imprese per l'Italia della Regione Molise, in persona del legale rappresentante in carica, difesa da avv.to G.
Pescolla
resistenti
Conclusioni delle parti: come da note
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente esponeva in ricorso:
-di aver lavorato formalmente alle dipendenze della società OM
SERVIZI C.A.T. MOLISE S.R.L. dal 28.12.2015 al 4.11.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, 5° livello CCNL COMMERCIO – AZIENDE DEL TERZIARIO, con qualifica di impiegata amministrativa, osservando un orario di lavoro di 27 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 9-13, il lunedì e il mercoledì anche 15-18.30);
pagina 1 di 13 -di aver, in realtà, prestato la propria attività di lavoro subordinato anche per la ON IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE
MOLISE per tutta la durata del rapporto di lavoro e tanto dal
28.12.2015 al 4.11.2021;
-che la ON è proprietaria della totalità delle quote dell'OM;
-che l'OM svolge consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico, consulenza gestionale e consulenza direzionale, politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale, consulenza in materia di gestione finanziaria, predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio, gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali, consulenza in materia di gestione del marketing, analisi e formulazione di una strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design, consulenza in materia di gestione delle risorse umane, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane, mentre la ON è l'unione regionale che aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle
Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomi, che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese nei confronti della
Regione e di altri organismi pubblici e privati del Molise occupandosi di rappresentare il sistema NF a livello regionale, di partecipare all'attività di programmazione delle politiche regionali per il commercio, il turismo, i servizi, le professioni, di partecipare all'attività di promozione di iniziative legislative volte alla salvaguardia e allo sviluppo del terziario, garantire la rappresentanza politica delle categorie del terziario nelle attività della Regione, designare o nominare propri rappresentanti negli enti, organismi o commissioni regionali in rappresentanza degli interessi del terziario;
pagina 2 di 13 -che alle dipendenze della OM e della CONFOCOMMERCIO si era sempre occupata:
1) di controllare quattro caselle di posta elettronica assegnate alla
NF Nazionale e al sito della Regione Molise;
2) di compilare e tenere la contabilità aziendale OM, con tenuta della prima nota cassa, aggiornamento delle entrate e uscite, di provvedere ai versamenti sul conto corrente intestato alla Società e acceso presso la Banca Popolare di Ancona sede di Campobasso e tanto mediante l'utilizzo di mezzo proprio;
3) della compilazione ed emissione delle fatture, delle note credito per i compensi dovuti per i corsi di formazione, per l'affitto delle stanze e per le attività svolte dalla società OM;
4) per conto della ON, di iscrizioni e cancellazioni dei soci NF, di prestare assistenza agli associati e ai non associati, del rilascio di attestati e di iscrizione per gli adempimenti SIAE, attestati di iscrizione ai corsi NF;
5) del rilascio di visure camerali e attestati di frequenza per OM;
6) di tenere contatti con CR e istituti bancari per l'aggiornamento e la compilazione di pratiche di finanziamento degli associati e dei non associati;
7) per conto della ON di contattare telefonicamente i soci
NF per incontri, riunioni, per la riscossione delle quote associative, la raccolta delle deleghe per le assemblee di approvazione di bilanci, di rinnovo della carica del presidente e degli altri suoi organi;
8) dell'istruttoria e dell'invio per mezzo della piattaforma MOSEM di pratiche e domande di partecipazione a bandi regionali e a quelli indetti dalla Finmolise, del controllo degli elenchi e delle graduatorie di approvazione delle predette pratiche, della rendicontazione su piattaforma MOSEM;
9) dell'attività di formazione svolta dall'OM ed in particolare della presentazione dei progetti di corsi abilitanti e non presso la
Regione Molise, dell'organizzazione dei corsi, della raccolta delle pagina 3 di 13 iscrizioni, della riscossione del costo dei corsi, dell'emissione delle fatture, del contatto e del pagamento dei docenti, dell'organizzazione del calendario didattico, dell'invio a mezzo pec alla Regione Molise della documentazione di inizio e fine corsi, della consegna a mano del materiale di inizio e fine dei corsi sempre alla Regione Molise;
10) dell'organizzazione degli esami di qualifica, della preparazione delle aule, del materiale didattico;
11) di prendere contatti con la commissione regionale, della predisposizione di documenti, verbali, dell'emissione delle lettere d'incarico e del pagamento del compenso della commissione d'esame;
12) della redazione dell'aggiornamento del catalogo formativo, della pianificazione della pubblicità da apporre sul sito della
NF, dell'organizzazione e della selezione dei candidati, di prendere contatti con i docenti, della redazione dei calendari didattici, e dell'inserimento dei dati sulla piattaforma Mosem
Progetti, dell'organizzazione e della sistemazione delle aule e del materiale didattico;
13) della realizzazione di 5 corsi abilitanti di Operatore Socio
Sanitario dal costo di € 1.500.00 ad allievo con attivazione della relativa piattaforma denominata ORmazione a Distanza sulla quale provvedeva a creare la classe virtuale caricando il materiale didattico, il nominativo di tutti gli allievi, il numero delle ore di corso e le dispense delle materie trattate (accedeva sulla piattaforma in quanto tutor;
altro accesso era consentito a rappresentanti della Regione per il controllo dell'effettivo svolgimento del corso di formazione attraverso le credenziali dal lei fornite che si occupava anche dell'iscrizione degli studenti e di fornire loro le credenziali di accesso);
14) per la ON, del Fondo OR.te, in particolare del controllo piattaforma delle aziende iscritte o da iscrivere, del controllo degli elenchi delle imprese da contattare per la formazione, ricoperto la carica di tutor dei corsi organizzati e pagina 4 di 13 tanto con regolare lettera di incarico, partecipazione a seminari organizzati da NF in occasione dei quali si occupava di illustrare l'area Credito e ORmazione dell'organizzazione stessa con l'intento di raccogliere adesioni, partecipazione ad incontri presso la Regione Molise, Provincia, Inps ed altri enti locali o presso la sede NF di Roma, dell'invio del report settimanale al direttore della NF contenente il riepilogo del lavoro svolto durante la settimana;
-che tali attività erano riconducibili al II livello della classificazione del CCNL di categoria con conseguente diritto al pagamento di differenze retributive per € 29.647,35 (in subordine nel
IV o III livello con conseguenti differenze pari ad € 6.364,42 ovvero ad € 16.685,84);
-che la ON e OM hanno la stessa sede in Campobasso alla
C.da Colle delle Api, Z.i.;
-che le direttive, il controllo e il potere disciplinare erano stati esercitati nei suoi confronti dalla dott.ssa Irene IA, dipendente con qualifica di direttore della ON;
-di aver utilizzato un computer appartenente alla NF;
-che per le ferie e permessi aveva bisogno dell'autorizzazione della dott.ssa IA;
-che era la d.ssa IA a predisporre gli orari di lavoro;
-che in caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, malattia, permessi ecc., doveva preliminarmente acquisire il consenso della dott.ssa IA;
-che era la dott.ssa IA, utilizzando le credenziali del conto corrente bancario OM, a provvedere al pagamento della sua retribuzione mensile;
-che la pagina web intestata a NF e Ascom reca i medesimi segni distintivi, il medesimo carattere delle scritture ed il medesimo colore, le sedi operative sono indicate quali situate al medesimo indirizzo e numero di telefono;
pagina 5 di 13 -che nel sito della NF nella sezione relativa alla formazione si indica che la stessa è erogata tramite la società di servizi Ascom Servizi Cat Molise srl da docenti qualificati e professionisti esperti;
-di essersi occupata del fondo OR.te (controllando periodicamente la piattaforma delle aziende iscritte o da iscrivere al predetto fondo, occupandosi del controllo degli elenchi, dei tutor dei corsi, degli incontri con aziende da iscrivere, di tutor su corsi di formazione con regolare lettera d'incarico) presente nella sezione “Fondi” della pagina web della NF;
-di essere stata licenziata dalla Ascom con nota del 2.11.2021 per g.m.o. (soppressione posto di lavoro);
-che sia la ON che la OM avevano, però, continuato a svolgere tutte le loro attività per cui ella aveva diritto all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la NF ovvero, in subordine, a tempo parziale a completamento orario di quello intercorso con la OM, con reintegrazione nel posto di lavoro dal
2.11.21;
-che la OM e la ON erano obbligate solidalmente al pagamento delle differenze di retribuzione per il periodo ricompreso tra il 28.12.2015 al 2.11.2021, mentre la MM era obbligata alla reintegrazione dal 2.11.2021 e al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni non percepite dal 2.11.2021 sino alla effettiva reintegrazione,
-che durante il rapporto di lavoro dal 25.12.15 era stata illegittimamente inquadrata nel V livello pur avendo svolto mansioni superiori ascrivibili al II livello (in subordine III o IV).
La OM SERVIZI CAT MOLISE s.r.l. replica:
-che la ricorrente era stata licenziata con nota datata 2.11.2021 per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro della ricorrente di impiegata per riduzione volumi di attività a seguito della pandemia, ricorrente unica dipendente in servizio),
pagina 6 di 13 -che la ricorrente disimpegnava semplici compiti di ufficio, fornendo quando necessario informazioni all'utenza che si recava presso la sede della resistente e/o della ON,
-che non erano mai esistite quattro caselle di posta elettronica assegnate alla NF Nazionale e al sito della Regione
Molise,
-che la propria contabilità era stata sempre curata dal consulente rag. Carmine EL sin dall'1.7.2013 in virtù di un contratto di consulenza fiscale e tributaria,
-che la ricorrente era priva di competenze contabili e non aveva mai ha utilizzato e/o avuto accesso ai software di contabilità, di registrazione delle fatture etc.
-che la ricorrente era priva del potere di firma sul conto corrente di OM e di qualsivoglia autorizzazione e/o permesso per interfacciarsi con l'Istituto Bancario e che non aveva mai avuto accesso al conto corrente on line della società,
-che la ricorrente era abilitata al rilascio delle visure camerali, attività questa che si sostanzia nell'accesso tramite computer alla relativa banca dati, nell'inserimento della ragione sociale e/o della partita iva dell'impresa interessata e della stampa della visura,
-che con la CR Confidi vi è un rapporto di convenzione sin dal 2.1.2016 e che la CR Confidi ha un regolare contratto di affitto con essa OM per erogare direttamente assistenza ai clienti che ne facciano richiesta,
-di essersi avvalsa, per le esigenze delle imprese associate e clienti, anche della collaborazione di altri professionisti del settore come la dott.ssa Michela D'Aversa, che aveva anche partecipato quale relatrice a specifici incontri tematici sul tema,
-che in relazione alle pratiche di finanziamento ed ai bandi regionali, la ricorrente dava solo notizie al front office a chi telefonicamente od in presenza chiedeva informazioni e successivamente riceveva i documenti predisposti dagli interessati e/o dai loro consulenti (es. commercialisti) e metteva loro a pagina 7 di 13 disposizione i format già predisposti dagli enti (es. Regione Molise) per la relativa compilazione,
-che le attività di programmazione ed informazione alle imprese interessate erano sempre state poste in essere da ON con la mail molise@confcommercio.it a cui la ricorrente non aveva accesso,
-che le attività di assistenza all'utenza per l'avvio o la chiusura di una attività commerciale erano sempre state effettuate dalla sig.ra VE TO oppure dal rag. Carmine EL,
-che per i bandi sulla digitalizzazione delle imprese si era sempre avvalsa della collaborazione dell'ing. Vincenzo Lena, il quale dava pubblicità ai corsi perché unico con accesso “admin” al sito web,
-che la ricorrente non si era mai occupata di corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dei c.d. “ex libretti sanitari”
-che con gli uffici della Regione Molise che si occupano della formazione la ricorrente aveva rapporti di mera consegna di documenti
(nell'orario di lavoro) o richiesta informazioni,
-che in relazione al fondo OR.Te., la ricorrente si collegava al sito www.fondoforte.it, inseriva la partiva iva dell'impresa interessata ed il sistema forniva il risultato se l'impresa era o meno aderente al fondo,
-che la ricorrente non aveva mai partecipato ad alcun incontro per conto della NF a commissioni o riunioni sindacali presso,
Inps, Inail, Comuni e Regione (partecipando i dirigenti
NF),
-che la ricorrente si era limitata a partecipare a seminari durante i quali presentava brevemente i servizi offerti da OM per il credito e la formazione, sulla base delle indicazioni e delle direttive che aveva ricevuto;
-che la dott.ssa Irene IA era componente del Consiglio di
Amministrazione di OM e, per deliberazione dell'organo amministrativo della società, era espressamente delegata fra le altre pagina 8 di 13 cose alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente di
OM,
-che la ricorrente non aveva mai sottoscritto gli attestati di formazione rilasciati da essa OM (vi provvedevano la IA o
RA),
-che nel ricorso sono assenti allegazioni, deduzioni o richieste istruttorie relative al richiamato licenziamento con conseguente inammissibilità della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro,
-che nello svolgimento di attività sindacale la ON (ex
Statuto) demanda le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata – comunemente dette, per l'appunto, società di servizi – che, nel caso di specie, sono costituite dalla OM e dalla CAT,
-che, pertanto, non sussiste alcuna società “di comodo” bensì di un sistema strutturato, perfettamente legittimo, corrispondente ad un modello adoperato su tutto il territorio nazionale, in virtù del quale la NF svolge il ruolo di “sindacato” datoriale e le due Società erogano servizi agli associati,
-che è irrilevante che le società di servizi abbiano la medesima sede legale della NF attesa l'esigenza di contenimento dei costi ordinari di esercizio e il collegamento sussistente tra la
NF e le società medesime,
-che ai fini della configurabilità di un collegamento societario non
è sufficiente né il solo collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo né l'identità di sede bensì il fondo comune e il vincolo di collaborazione,
-che la ricorrente non ha né allegato né richiesto di provare di avere svolto la propria attività lavorativa con le specifiche caratteristiche previste dalla contrattazione collettiva in ordine ai superiori profili invocati (II, III e IV),
-che la ricorrente era stata correttamente inquadrata nel quinto livello del CCNL dedicato ai lavoratori eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate pagina 9 di 13 capacità tecnico pratiche, svolgendo compiti di front office di accoglienza e di informazione all'utenza
L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del lavoro Autonomo - NF Imprese per l'Italia della Regione
Molise replica:
-l'assenza di allegazioni, deduzioni o richieste istruttorie relative al licenziamento,
-il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle mansioni rivendicate avendo la ricorrente intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato esclusivamente con le Società SA, US e
Cat per i periodi di rispettiva competenza,
-che nello svolgimento di attività sindacale la ON (ex
Statuto) demanda le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata – comunemente dette, per l'appunto, società di servizi – che, nel caso di specie, sono costituite dalla OM e dalla CAT,
-che, pertanto, non sussiste alcuna società “di comodo” bensì di un sistema strutturato, perfettamente legittimo, corrispondente ad un modello adoperato su tutto il territorio nazionale, in virtù del quale la NF svolge il ruolo di “sindacato” datoriale e le due Società erogano servizi agli associati.
***********
La domanda è infondata è va rigettata.
In ordine al dedotto licenziamento per g.m.o. nel ricorso sono del tutto assenti argomentazioni giuridiche e di fatto;
anche nelle conclusioni non è spiegata alcuna domanda di impugnazione;
pertanto va rigettata la richiesta di reintegrazione spiegata nelle conclusioni (irrilevante, a questo punto, la destinataria della richiesta tra le due resistenti).
Infondata è la richiesta di riconoscimento delle superiori mansioni.
Per consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, costituisce ineludibile premessa metodologica ai fini pagina 10 di 13 dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento invocato l'applicazione del criterio trifasico secondo cui <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n.
11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n. 8589/2015; Cass. n.
6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire <la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato>> - sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti: ne deriva che la domanda giudiziale deve indicare elementi precisi ed idonei a qualificarla mediante opportune allegazioni probatorie.
È, dunque, necessario che le allegazioni della parte ricorrente non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che dimostrino la concretezza di quanto effettuato oltre al fatto che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore invocata (Cass.,
Sez. Lavoro, n. 18418/2013; Cass., Sez. Lav., 18943/2016; Cass. Sez. lav. 4791/2004; V. Tribunale Bari - Sez. Lav., sent. n. 227/2020).
Nel caso di specie, invece, la ricorrente si limita ad elencare le mansioni asseritamente svolte ed a trascrivere le declaratorie (di appartenenza e pretese) senza operare alcuna comparazione, senza cioè
pagina 11 di 13 indicare quali delle mansioni svolte sono assenti nel profilo di inquadramento ed invece presenti nei livelli superiori invocati.
Peraltro dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emersa l'infondatezza delle stesse allegazioni della ricorrente circa l'ascrivibilità delle mansioni nei livelli IV (difettando le specifiche conoscenze tecniche e/o la particolare capacità tecnico- pratica), III (difettando l'autonomia operativa), II (difettando i compiti autonomi e/o la funzione di coordinamento).
Dalla escussione dei testimoni è emersa la natura ridimensionata delle mansioni prospettate in ricorso come autonome, nel senso che molte delle attività si estrinsecavano attraverso l'uso di procedure informatizzate e format (rilascio visure camerali, attestati di frequenza, uso piattaforma MOSEM per la partecipazione ai bandi), pienamente compatibili con il ruolo di impiegata amministrativa addetta al front office.
Non è emerso che la ricorrente curasse la contabilità della OM, affidata al rag. EL, occupandosi solo di redigere il prospetto riepilogativo della prima nota cassa e le fatture su incarico del rag. EL;
non risulta che svolgesse operazioni bancarie (circostanza diversa dal recarsi in banca per consegna o ricezione di documenti), non risulta allegata alcuna delega per operare sul conto corrente (la teste D'Aversa ha riferito di attività di consegna documenti e non di operazioni di versamento o prelievo);
l'attività di organizzazione dei corsi e degli esami di qualifica consisteva nella cura e predisposizione degli aspetti organizzativi
(iscrizioni, riscossione costi adesione, pagamento docenti, predisposizione verbali e documenti, preparazione aule, etc.); in relazione alla attività svolta per la CR risulta una convenzione del 2.1.16 con la NF attraverso l'utilizzo di tre risorse su Campobasso per cui non si tratta di attività autonome ed estranee ai compiti della Ascom.
I compiti descritti nel ricorso ed emersi dalla prova testimoniale appaiono ascrivibili proprio al quinto livello che ricomprende i pagina 12 di 13 lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche.
In termini generali, quanto alla asserzione della ricorrente di aver lavorato in realtà per la NF sotto le direttive della d.ssa IA, occorre precisare che in base allo Statuto la
NF delega le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata, tra cui la OM
e la CAT (secondo uno schema adottato in tutto il territorio nazionale) per cui le attività svolte dalla ricorrente in relazione ai compiti propri della NF costituiscono l'adempimento specifico della delega attribuita dalla NF alla OM ed alla CAT e non una interposizione fittizia. La circostanza che fosse la d.ssa IA a dare le direttive alla ricorrente non prova alcuna sottoposizione della RD alla Confcomemrcio in quanto la
IA è membro del CdA della OM ed espressamente delegata alla gestione dei rapporti con il personale sin dal gennaio 2016 (cfr. verbale C.d.A. OM dell'8.1.16 in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 2.700,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona della d.ssa Laura Scarlatelli, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso all'esito della udienza a trattazione cartolare del 10.12.24, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n.1897/22, avente per oggetto "mansioni superiori ed altro", promossa
DA
RD LI difesa da avv.to G. Di Vito
ricorrente
CONTRO
Ascom Servizi C.A.T. Molise srl, in persona del legale rappresentante in carica, difesa da avv.to G. Pescolla
Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del lavoro
Autonomo - NF Imprese per l'Italia della Regione Molise, in persona del legale rappresentante in carica, difesa da avv.to G.
Pescolla
resistenti
Conclusioni delle parti: come da note
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente esponeva in ricorso:
-di aver lavorato formalmente alle dipendenze della società OM
SERVIZI C.A.T. MOLISE S.R.L. dal 28.12.2015 al 4.11.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, 5° livello CCNL COMMERCIO – AZIENDE DEL TERZIARIO, con qualifica di impiegata amministrativa, osservando un orario di lavoro di 27 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 9-13, il lunedì e il mercoledì anche 15-18.30);
pagina 1 di 13 -di aver, in realtà, prestato la propria attività di lavoro subordinato anche per la ON IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE
MOLISE per tutta la durata del rapporto di lavoro e tanto dal
28.12.2015 al 4.11.2021;
-che la ON è proprietaria della totalità delle quote dell'OM;
-che l'OM svolge consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico, consulenza gestionale e consulenza direzionale, politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale, consulenza in materia di gestione finanziaria, predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio, gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali, consulenza in materia di gestione del marketing, analisi e formulazione di una strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design, consulenza in materia di gestione delle risorse umane, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane, mentre la ON è l'unione regionale che aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle
Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomi, che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese nei confronti della
Regione e di altri organismi pubblici e privati del Molise occupandosi di rappresentare il sistema NF a livello regionale, di partecipare all'attività di programmazione delle politiche regionali per il commercio, il turismo, i servizi, le professioni, di partecipare all'attività di promozione di iniziative legislative volte alla salvaguardia e allo sviluppo del terziario, garantire la rappresentanza politica delle categorie del terziario nelle attività della Regione, designare o nominare propri rappresentanti negli enti, organismi o commissioni regionali in rappresentanza degli interessi del terziario;
pagina 2 di 13 -che alle dipendenze della OM e della CONFOCOMMERCIO si era sempre occupata:
1) di controllare quattro caselle di posta elettronica assegnate alla
NF Nazionale e al sito della Regione Molise;
2) di compilare e tenere la contabilità aziendale OM, con tenuta della prima nota cassa, aggiornamento delle entrate e uscite, di provvedere ai versamenti sul conto corrente intestato alla Società e acceso presso la Banca Popolare di Ancona sede di Campobasso e tanto mediante l'utilizzo di mezzo proprio;
3) della compilazione ed emissione delle fatture, delle note credito per i compensi dovuti per i corsi di formazione, per l'affitto delle stanze e per le attività svolte dalla società OM;
4) per conto della ON, di iscrizioni e cancellazioni dei soci NF, di prestare assistenza agli associati e ai non associati, del rilascio di attestati e di iscrizione per gli adempimenti SIAE, attestati di iscrizione ai corsi NF;
5) del rilascio di visure camerali e attestati di frequenza per OM;
6) di tenere contatti con CR e istituti bancari per l'aggiornamento e la compilazione di pratiche di finanziamento degli associati e dei non associati;
7) per conto della ON di contattare telefonicamente i soci
NF per incontri, riunioni, per la riscossione delle quote associative, la raccolta delle deleghe per le assemblee di approvazione di bilanci, di rinnovo della carica del presidente e degli altri suoi organi;
8) dell'istruttoria e dell'invio per mezzo della piattaforma MOSEM di pratiche e domande di partecipazione a bandi regionali e a quelli indetti dalla Finmolise, del controllo degli elenchi e delle graduatorie di approvazione delle predette pratiche, della rendicontazione su piattaforma MOSEM;
9) dell'attività di formazione svolta dall'OM ed in particolare della presentazione dei progetti di corsi abilitanti e non presso la
Regione Molise, dell'organizzazione dei corsi, della raccolta delle pagina 3 di 13 iscrizioni, della riscossione del costo dei corsi, dell'emissione delle fatture, del contatto e del pagamento dei docenti, dell'organizzazione del calendario didattico, dell'invio a mezzo pec alla Regione Molise della documentazione di inizio e fine corsi, della consegna a mano del materiale di inizio e fine dei corsi sempre alla Regione Molise;
10) dell'organizzazione degli esami di qualifica, della preparazione delle aule, del materiale didattico;
11) di prendere contatti con la commissione regionale, della predisposizione di documenti, verbali, dell'emissione delle lettere d'incarico e del pagamento del compenso della commissione d'esame;
12) della redazione dell'aggiornamento del catalogo formativo, della pianificazione della pubblicità da apporre sul sito della
NF, dell'organizzazione e della selezione dei candidati, di prendere contatti con i docenti, della redazione dei calendari didattici, e dell'inserimento dei dati sulla piattaforma Mosem
Progetti, dell'organizzazione e della sistemazione delle aule e del materiale didattico;
13) della realizzazione di 5 corsi abilitanti di Operatore Socio
Sanitario dal costo di € 1.500.00 ad allievo con attivazione della relativa piattaforma denominata ORmazione a Distanza sulla quale provvedeva a creare la classe virtuale caricando il materiale didattico, il nominativo di tutti gli allievi, il numero delle ore di corso e le dispense delle materie trattate (accedeva sulla piattaforma in quanto tutor;
altro accesso era consentito a rappresentanti della Regione per il controllo dell'effettivo svolgimento del corso di formazione attraverso le credenziali dal lei fornite che si occupava anche dell'iscrizione degli studenti e di fornire loro le credenziali di accesso);
14) per la ON, del Fondo OR.te, in particolare del controllo piattaforma delle aziende iscritte o da iscrivere, del controllo degli elenchi delle imprese da contattare per la formazione, ricoperto la carica di tutor dei corsi organizzati e pagina 4 di 13 tanto con regolare lettera di incarico, partecipazione a seminari organizzati da NF in occasione dei quali si occupava di illustrare l'area Credito e ORmazione dell'organizzazione stessa con l'intento di raccogliere adesioni, partecipazione ad incontri presso la Regione Molise, Provincia, Inps ed altri enti locali o presso la sede NF di Roma, dell'invio del report settimanale al direttore della NF contenente il riepilogo del lavoro svolto durante la settimana;
-che tali attività erano riconducibili al II livello della classificazione del CCNL di categoria con conseguente diritto al pagamento di differenze retributive per € 29.647,35 (in subordine nel
IV o III livello con conseguenti differenze pari ad € 6.364,42 ovvero ad € 16.685,84);
-che la ON e OM hanno la stessa sede in Campobasso alla
C.da Colle delle Api, Z.i.;
-che le direttive, il controllo e il potere disciplinare erano stati esercitati nei suoi confronti dalla dott.ssa Irene IA, dipendente con qualifica di direttore della ON;
-di aver utilizzato un computer appartenente alla NF;
-che per le ferie e permessi aveva bisogno dell'autorizzazione della dott.ssa IA;
-che era la d.ssa IA a predisporre gli orari di lavoro;
-che in caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, malattia, permessi ecc., doveva preliminarmente acquisire il consenso della dott.ssa IA;
-che era la dott.ssa IA, utilizzando le credenziali del conto corrente bancario OM, a provvedere al pagamento della sua retribuzione mensile;
-che la pagina web intestata a NF e Ascom reca i medesimi segni distintivi, il medesimo carattere delle scritture ed il medesimo colore, le sedi operative sono indicate quali situate al medesimo indirizzo e numero di telefono;
pagina 5 di 13 -che nel sito della NF nella sezione relativa alla formazione si indica che la stessa è erogata tramite la società di servizi Ascom Servizi Cat Molise srl da docenti qualificati e professionisti esperti;
-di essersi occupata del fondo OR.te (controllando periodicamente la piattaforma delle aziende iscritte o da iscrivere al predetto fondo, occupandosi del controllo degli elenchi, dei tutor dei corsi, degli incontri con aziende da iscrivere, di tutor su corsi di formazione con regolare lettera d'incarico) presente nella sezione “Fondi” della pagina web della NF;
-di essere stata licenziata dalla Ascom con nota del 2.11.2021 per g.m.o. (soppressione posto di lavoro);
-che sia la ON che la OM avevano, però, continuato a svolgere tutte le loro attività per cui ella aveva diritto all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la NF ovvero, in subordine, a tempo parziale a completamento orario di quello intercorso con la OM, con reintegrazione nel posto di lavoro dal
2.11.21;
-che la OM e la ON erano obbligate solidalmente al pagamento delle differenze di retribuzione per il periodo ricompreso tra il 28.12.2015 al 2.11.2021, mentre la MM era obbligata alla reintegrazione dal 2.11.2021 e al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni non percepite dal 2.11.2021 sino alla effettiva reintegrazione,
-che durante il rapporto di lavoro dal 25.12.15 era stata illegittimamente inquadrata nel V livello pur avendo svolto mansioni superiori ascrivibili al II livello (in subordine III o IV).
La OM SERVIZI CAT MOLISE s.r.l. replica:
-che la ricorrente era stata licenziata con nota datata 2.11.2021 per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro della ricorrente di impiegata per riduzione volumi di attività a seguito della pandemia, ricorrente unica dipendente in servizio),
pagina 6 di 13 -che la ricorrente disimpegnava semplici compiti di ufficio, fornendo quando necessario informazioni all'utenza che si recava presso la sede della resistente e/o della ON,
-che non erano mai esistite quattro caselle di posta elettronica assegnate alla NF Nazionale e al sito della Regione
Molise,
-che la propria contabilità era stata sempre curata dal consulente rag. Carmine EL sin dall'1.7.2013 in virtù di un contratto di consulenza fiscale e tributaria,
-che la ricorrente era priva di competenze contabili e non aveva mai ha utilizzato e/o avuto accesso ai software di contabilità, di registrazione delle fatture etc.
-che la ricorrente era priva del potere di firma sul conto corrente di OM e di qualsivoglia autorizzazione e/o permesso per interfacciarsi con l'Istituto Bancario e che non aveva mai avuto accesso al conto corrente on line della società,
-che la ricorrente era abilitata al rilascio delle visure camerali, attività questa che si sostanzia nell'accesso tramite computer alla relativa banca dati, nell'inserimento della ragione sociale e/o della partita iva dell'impresa interessata e della stampa della visura,
-che con la CR Confidi vi è un rapporto di convenzione sin dal 2.1.2016 e che la CR Confidi ha un regolare contratto di affitto con essa OM per erogare direttamente assistenza ai clienti che ne facciano richiesta,
-di essersi avvalsa, per le esigenze delle imprese associate e clienti, anche della collaborazione di altri professionisti del settore come la dott.ssa Michela D'Aversa, che aveva anche partecipato quale relatrice a specifici incontri tematici sul tema,
-che in relazione alle pratiche di finanziamento ed ai bandi regionali, la ricorrente dava solo notizie al front office a chi telefonicamente od in presenza chiedeva informazioni e successivamente riceveva i documenti predisposti dagli interessati e/o dai loro consulenti (es. commercialisti) e metteva loro a pagina 7 di 13 disposizione i format già predisposti dagli enti (es. Regione Molise) per la relativa compilazione,
-che le attività di programmazione ed informazione alle imprese interessate erano sempre state poste in essere da ON con la mail molise@confcommercio.it a cui la ricorrente non aveva accesso,
-che le attività di assistenza all'utenza per l'avvio o la chiusura di una attività commerciale erano sempre state effettuate dalla sig.ra VE TO oppure dal rag. Carmine EL,
-che per i bandi sulla digitalizzazione delle imprese si era sempre avvalsa della collaborazione dell'ing. Vincenzo Lena, il quale dava pubblicità ai corsi perché unico con accesso “admin” al sito web,
-che la ricorrente non si era mai occupata di corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dei c.d. “ex libretti sanitari”
-che con gli uffici della Regione Molise che si occupano della formazione la ricorrente aveva rapporti di mera consegna di documenti
(nell'orario di lavoro) o richiesta informazioni,
-che in relazione al fondo OR.Te., la ricorrente si collegava al sito www.fondoforte.it, inseriva la partiva iva dell'impresa interessata ed il sistema forniva il risultato se l'impresa era o meno aderente al fondo,
-che la ricorrente non aveva mai partecipato ad alcun incontro per conto della NF a commissioni o riunioni sindacali presso,
Inps, Inail, Comuni e Regione (partecipando i dirigenti
NF),
-che la ricorrente si era limitata a partecipare a seminari durante i quali presentava brevemente i servizi offerti da OM per il credito e la formazione, sulla base delle indicazioni e delle direttive che aveva ricevuto;
-che la dott.ssa Irene IA era componente del Consiglio di
Amministrazione di OM e, per deliberazione dell'organo amministrativo della società, era espressamente delegata fra le altre pagina 8 di 13 cose alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente di
OM,
-che la ricorrente non aveva mai sottoscritto gli attestati di formazione rilasciati da essa OM (vi provvedevano la IA o
RA),
-che nel ricorso sono assenti allegazioni, deduzioni o richieste istruttorie relative al richiamato licenziamento con conseguente inammissibilità della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro,
-che nello svolgimento di attività sindacale la ON (ex
Statuto) demanda le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata – comunemente dette, per l'appunto, società di servizi – che, nel caso di specie, sono costituite dalla OM e dalla CAT,
-che, pertanto, non sussiste alcuna società “di comodo” bensì di un sistema strutturato, perfettamente legittimo, corrispondente ad un modello adoperato su tutto il territorio nazionale, in virtù del quale la NF svolge il ruolo di “sindacato” datoriale e le due Società erogano servizi agli associati,
-che è irrilevante che le società di servizi abbiano la medesima sede legale della NF attesa l'esigenza di contenimento dei costi ordinari di esercizio e il collegamento sussistente tra la
NF e le società medesime,
-che ai fini della configurabilità di un collegamento societario non
è sufficiente né il solo collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo né l'identità di sede bensì il fondo comune e il vincolo di collaborazione,
-che la ricorrente non ha né allegato né richiesto di provare di avere svolto la propria attività lavorativa con le specifiche caratteristiche previste dalla contrattazione collettiva in ordine ai superiori profili invocati (II, III e IV),
-che la ricorrente era stata correttamente inquadrata nel quinto livello del CCNL dedicato ai lavoratori eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate pagina 9 di 13 capacità tecnico pratiche, svolgendo compiti di front office di accoglienza e di informazione all'utenza
L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del lavoro Autonomo - NF Imprese per l'Italia della Regione
Molise replica:
-l'assenza di allegazioni, deduzioni o richieste istruttorie relative al licenziamento,
-il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle mansioni rivendicate avendo la ricorrente intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato esclusivamente con le Società SA, US e
Cat per i periodi di rispettiva competenza,
-che nello svolgimento di attività sindacale la ON (ex
Statuto) demanda le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata – comunemente dette, per l'appunto, società di servizi – che, nel caso di specie, sono costituite dalla OM e dalla CAT,
-che, pertanto, non sussiste alcuna società “di comodo” bensì di un sistema strutturato, perfettamente legittimo, corrispondente ad un modello adoperato su tutto il territorio nazionale, in virtù del quale la NF svolge il ruolo di “sindacato” datoriale e le due Società erogano servizi agli associati.
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La domanda è infondata è va rigettata.
In ordine al dedotto licenziamento per g.m.o. nel ricorso sono del tutto assenti argomentazioni giuridiche e di fatto;
anche nelle conclusioni non è spiegata alcuna domanda di impugnazione;
pertanto va rigettata la richiesta di reintegrazione spiegata nelle conclusioni (irrilevante, a questo punto, la destinataria della richiesta tra le due resistenti).
Infondata è la richiesta di riconoscimento delle superiori mansioni.
Per consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, costituisce ineludibile premessa metodologica ai fini pagina 10 di 13 dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento invocato l'applicazione del criterio trifasico secondo cui <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n.
11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n. 8589/2015; Cass. n.
6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore che rivendichi un inquadramento superiore debba allegare e offrire <la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato>> - sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti: ne deriva che la domanda giudiziale deve indicare elementi precisi ed idonei a qualificarla mediante opportune allegazioni probatorie.
È, dunque, necessario che le allegazioni della parte ricorrente non si limitino ad una mera descrizione dei compiti svolti, ma che dimostrino la concretezza di quanto effettuato oltre al fatto che tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore invocata (Cass.,
Sez. Lavoro, n. 18418/2013; Cass., Sez. Lav., 18943/2016; Cass. Sez. lav. 4791/2004; V. Tribunale Bari - Sez. Lav., sent. n. 227/2020).
Nel caso di specie, invece, la ricorrente si limita ad elencare le mansioni asseritamente svolte ed a trascrivere le declaratorie (di appartenenza e pretese) senza operare alcuna comparazione, senza cioè
pagina 11 di 13 indicare quali delle mansioni svolte sono assenti nel profilo di inquadramento ed invece presenti nei livelli superiori invocati.
Peraltro dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emersa l'infondatezza delle stesse allegazioni della ricorrente circa l'ascrivibilità delle mansioni nei livelli IV (difettando le specifiche conoscenze tecniche e/o la particolare capacità tecnico- pratica), III (difettando l'autonomia operativa), II (difettando i compiti autonomi e/o la funzione di coordinamento).
Dalla escussione dei testimoni è emersa la natura ridimensionata delle mansioni prospettate in ricorso come autonome, nel senso che molte delle attività si estrinsecavano attraverso l'uso di procedure informatizzate e format (rilascio visure camerali, attestati di frequenza, uso piattaforma MOSEM per la partecipazione ai bandi), pienamente compatibili con il ruolo di impiegata amministrativa addetta al front office.
Non è emerso che la ricorrente curasse la contabilità della OM, affidata al rag. EL, occupandosi solo di redigere il prospetto riepilogativo della prima nota cassa e le fatture su incarico del rag. EL;
non risulta che svolgesse operazioni bancarie (circostanza diversa dal recarsi in banca per consegna o ricezione di documenti), non risulta allegata alcuna delega per operare sul conto corrente (la teste D'Aversa ha riferito di attività di consegna documenti e non di operazioni di versamento o prelievo);
l'attività di organizzazione dei corsi e degli esami di qualifica consisteva nella cura e predisposizione degli aspetti organizzativi
(iscrizioni, riscossione costi adesione, pagamento docenti, predisposizione verbali e documenti, preparazione aule, etc.); in relazione alla attività svolta per la CR risulta una convenzione del 2.1.16 con la NF attraverso l'utilizzo di tre risorse su Campobasso per cui non si tratta di attività autonome ed estranee ai compiti della Ascom.
I compiti descritti nel ricorso ed emersi dalla prova testimoniale appaiono ascrivibili proprio al quinto livello che ricomprende i pagina 12 di 13 lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche.
In termini generali, quanto alla asserzione della ricorrente di aver lavorato in realtà per la NF sotto le direttive della d.ssa IA, occorre precisare che in base allo Statuto la
NF delega le attività di prestazione di servizi in favore degli associati a società a responsabilità limitata, tra cui la OM
e la CAT (secondo uno schema adottato in tutto il territorio nazionale) per cui le attività svolte dalla ricorrente in relazione ai compiti propri della NF costituiscono l'adempimento specifico della delega attribuita dalla NF alla OM ed alla CAT e non una interposizione fittizia. La circostanza che fosse la d.ssa IA a dare le direttive alla ricorrente non prova alcuna sottoposizione della RD alla Confcomemrcio in quanto la
IA è membro del CdA della OM ed espressamente delegata alla gestione dei rapporti con il personale sin dal gennaio 2016 (cfr. verbale C.d.A. OM dell'8.1.16 in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 2.700,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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