Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 604/2021 R.G. lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Porcaro, presso il cui Parte_1 studio è elett.te dom.ta in Napoli alla via Edoardo Suarez n. 10
-appellante-
E
– in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, , Controparte_2
e , in forza di procura generale alle liti CP_3 Controparte_4 Controparte_5 per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino il 23.1.2023, rep. n. 37590, elettivamente Per_1 domiciliato presso L'Avvocatura Inps di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2018 presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di
Giudice del lavoro, chiedeva l'accertamento della spettanza Parte_1 dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).
28.1.2017; di aver presentato domanda all'Inps in data 2.3.2017 per il pagamento di detta prestazione, essendo il datore di lavoro rimasto inadempiente rispetto all'anticipazione dell'assegno per il suddetto periodo.
Si costituiva l'Inps, che eccepiva la improponibilità per omessa presentazione dei documenti a corredo della domanda amministrativa, per parziale prescrizione ed infondatezza della domanda.
Il Giudice adito, con sentenza n. 2969 del 21.9.2020, respingeva la domanda, dichiarandone l'improponibilità per omessa prova della produzione in sede amministrativa della certificazione attestante il reddito, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 10.3.2021, ha Parte_1 impugnato la predetta decisione non essendovi stata alcuna richiesta da parte dell' CP_1 in ordine alla ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta unitamente alla domanda amministrativa.
Parte appellante ha inoltre eccepito il principio della diretta acquisizione della documentazione già in possesso dell' , in presenza di un rapporto di Controparte_6 lavoro formalizzato e del relativo obbligo in capo al datore di lavoro di trasmettere agli
Uffici finanziari i CUD ed all'Inps le denunce delle retribuzioni erogate.
Ha concluso la per l'accoglimento del gravame e la condanna dell' al Pt_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 8.932,84 per assegno per il nucleo familiare in favore della predetta ricorrente.
Si è costituito l'Inps, reiterando le eccezioni presentate in primo grado e deducendo la infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con note scritte la parte appellante ha riformulato il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, limitandolo al solo periodo 1.7.2010 – 28.1.2017 e riducendo la domanda ad euro
6.050,95, attesa l'assenza nella certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dei redditi per l'anno 2018.
Ritenuta la necessità di integrare la documentazione reddituale della ricorrente e del coniuge della stessa mediante attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni di causa, la Corte ha concesso termine per il deposito della documentazione.
A seguito dei rinvii dovuti al mancato rilascio da parte dell'Agenzia dei suddetti documenti, soltanto con note dell'8.3.2025 l'appellante ha potuto depositare i certificati reddituali richiesti.
All'esito della trattazione scritta, all'odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, per quanto di ragione.
La controversia verte sulla prova dei requisiti reddituali necessari per la prestazione previdenziale richiesta dalla . Pt_1
Il Giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla base dell'erronea valutazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale.
Invero, il primo giudice, nel disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro con il
, non ha valorizzato le buste paga versate in atti e soprattutto l'estratto Parte_2 contributivo previdenziale, proveniente dalla stessa Amministrazione che lo ha redatto sulla base delle denunce contributive presentate all'Ente dal datore di lavoro, reputando invece rilevante il mancato deposito del contratto di lavoro.
Il Collegio ha ritenuto necessario il deposito in appello dei documenti considerati integrativi di quelli già in atti, consistenti nelle certificazioni di cui in premessa - attestanti la sussistenza dei requisiti reddituali in capo alla istante per la prestazione richiesta, in relazione al periodo 1.7.2010-28.1.2017 - in base alla riformulazione della domanda, sulla scorta delle note scritte dell'8.3.2025, depositate dalla appellante unitamente all'estratto delle tabelle contenenti i dati per ciascuno degli anni interessati, riguardanti la fattispecie
(caratterizzata da un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e un figlio minore) ed il prospetto contabile con i calcoli sulla base degli importi mensili.
Il periodo richiesto ai fini della prestazione (1.7.2010-28.1.2017), va tuttavia riconosciuto nei limiti della prescrizione parziale eccepita dall'Inps già in primo grado, per cui la domanda deve essere accolta entro il termine di prescrizione quinquennale, calcolato a ritroso dalla domanda amministrativa (28.1.2017) al 28.1.2012.
Ebbene, considerati gli importi indicati nell'ultima colonna del prospetto contenente i calcoli rielaborati dalla appellante nella tabella allegata alle suddette note autorizzate, in relazione al periodo dal 28.1.2012 al 28.1.2017, rideterminato sulla base della prescrizione, va pertanto complessivamente riconosciuta alla la somma di euro 4.088,89. Pt_1
Sulla base della suddetta certificazione dell'Agenzia delle Entrate, deve essere, quindi, ritenuto sussistente il requisito reddituale per il riconoscimento dell'ANF.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, come sopra evidenziato, nei limiti della domanda ridotta e della prescrizione.
Le spese del doppio grado sono compensate nella misura della metà, in ragione della riduzione della domanda da parte della appellante e della reciproca soccombenza;
la restante parte è posta a carico dell'Inps e viene liquidata come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Antonio Porcaro, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento, in favore di , della somma di euro 4.088,89, dovuta a titolo di assegno per Parte_1 il nucleo familiare per il periodo dal 28.1.2012 al 28.1.2017, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado nella misura della metà e condanna l'INPS al pagamento del residuo, in favore di parte appellante, che liquida in complessivi euro
850,00 per il primo grado ed euro 992,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione all'avv. Antonio Porcaro, antistatario.
Napoli, 10.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente