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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10091/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, lette le note di trattazione scritta delle parti per l'udienza del 2/7/25 trattata in forma cartolare , nelle quali hanno discusso come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10091/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DARIO MORI e MILENA DI MAURO giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CASTIGLIA PILAR MARIA DOLORES giusta procura in atti.
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIANNITTO Controparte_2 P.IVA_1
FAUSTO VINCENZO LUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio Parte_1
e per sentirli condannare al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2 subito nel sinistro stradale occorso in data 24.7.2016, mentre l'attore si trovava trasportato sulla vettura condotta dal CP_1
Si costituivano nel giudizio entrambi i convenuti.
pagina 1 di 3 Nel corso del giudizio si apprendeva che l'attore era costituito parte civile nel procedimento penale pendente nei confronti del , RG GIP n. 0786/17, conclusosi con la Controparte_1 sentenza n. 128/19, oggetto di appello.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 75 co. 3 c.p.p. secondo cui “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”, con ordinanza resa all'udienza del 14.2.22, il presente giudizio è stato sospeso.
In data 30.8.2022 è stata emessa sentenza di appello nel giudizio RG 2685/19, passata in giudicato in data 1.11.2022.
In esito alla istanza di riassunzione depositata da parte attrice in data 12.7.2023, il presente giudizio è stato riassunto.
La convenuta ha eccepito la tardività della riassunzione ed ha chiesto di dichiarare CP_2
l'azione improcedibile.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 297 c.p.c. “e col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione”.
Nel caso di specie, l'istanza di riassunzione è irrimediabilmente tardiva, stante che avrebbe dovuto essere depositata entro il 22.1.2023, mentre è stata presentata in data 12.7.2023.
La domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, solo per le fasi successive alla riassunzione (trattazione per e trattazione e conclusiva per e Controparte_1 CP_2 secondo i valori minimi (attesa la non rilevante attività processuale svolta in queste fasi), mentre per le fasi precedenti si ritiene equa la compensazione, dal momento che non è stata assunta pagina 2 di 3 alcuna decisione nel merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare ad entrambe le convenute le spese di lite, che si liquidano in € 4.962,00 per ed € 2.835,00 per , oltre i.v.a., CP_2 Controparte_1
c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, all'udienza cartolare del 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, lette le note di trattazione scritta delle parti per l'udienza del 2/7/25 trattata in forma cartolare , nelle quali hanno discusso come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10091/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DARIO MORI e MILENA DI MAURO giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CASTIGLIA PILAR MARIA DOLORES giusta procura in atti.
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIANNITTO Controparte_2 P.IVA_1
FAUSTO VINCENZO LUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio Parte_1
e per sentirli condannare al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2 subito nel sinistro stradale occorso in data 24.7.2016, mentre l'attore si trovava trasportato sulla vettura condotta dal CP_1
Si costituivano nel giudizio entrambi i convenuti.
pagina 1 di 3 Nel corso del giudizio si apprendeva che l'attore era costituito parte civile nel procedimento penale pendente nei confronti del , RG GIP n. 0786/17, conclusosi con la Controparte_1 sentenza n. 128/19, oggetto di appello.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 75 co. 3 c.p.p. secondo cui “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”, con ordinanza resa all'udienza del 14.2.22, il presente giudizio è stato sospeso.
In data 30.8.2022 è stata emessa sentenza di appello nel giudizio RG 2685/19, passata in giudicato in data 1.11.2022.
In esito alla istanza di riassunzione depositata da parte attrice in data 12.7.2023, il presente giudizio è stato riassunto.
La convenuta ha eccepito la tardività della riassunzione ed ha chiesto di dichiarare CP_2
l'azione improcedibile.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 297 c.p.c. “e col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione”.
Nel caso di specie, l'istanza di riassunzione è irrimediabilmente tardiva, stante che avrebbe dovuto essere depositata entro il 22.1.2023, mentre è stata presentata in data 12.7.2023.
La domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, solo per le fasi successive alla riassunzione (trattazione per e trattazione e conclusiva per e Controparte_1 CP_2 secondo i valori minimi (attesa la non rilevante attività processuale svolta in queste fasi), mentre per le fasi precedenti si ritiene equa la compensazione, dal momento che non è stata assunta pagina 2 di 3 alcuna decisione nel merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare ad entrambe le convenute le spese di lite, che si liquidano in € 4.962,00 per ed € 2.835,00 per , oltre i.v.a., CP_2 Controparte_1
c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, all'udienza cartolare del 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3