Ordinanza presidenziale 3 agosto 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00350/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2006, proposto da
DE BO EP, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Canale D'Agordo - (Bl), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Viel e Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro,1057;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 1300 del 12.05.2006 di demolizione di opere abusive e di irrogazione di sanzione pecuniaria a firma del Responsabile tecnico del Comune di Canale D'Agordo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canale D'Agordo - (Bl);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato in data 28 luglio 2006, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe;
che si è costituito in giudizio il Comune di Canale D’Agordo contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che, con memoria depositata in data 14 dicembre 2013, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente, dopo aver impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, in data 12.08.2008 ha presentato all’Amministrazione comunale domanda di sanatoria avente ad oggetto gli interventi abusivi in contestazione;
che parte ricorrente, con memoria depositata in data 15 gennaio 2021, ha aderito all’eccezione del Comune resistente, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, precisando, altresì, che avrebbe presentato nuova domanda di sanatoria per gli stessi abusi di cui sopra;
che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO