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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/08/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3192 del RGAC dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Stasi (C.F. Parte_1 C.F._1
) pec: C.F._2 Email_1
- attrice- contro
, c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Codi difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. , presso la cui sede - P.IVA_2 ubicata in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore 34 – è domiciliata p.e.c.: Email_2
-convenuto-
e
(P.I. - (in precedenza Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla Piazza Vetra, n. 17, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Daniele Percacciuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cosenza in viale degli
Alimena, n. 61, con indirizzo pec: Email_3
-terza chiamata in causa-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 3.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 29.5.2021, decidendo sulla causa proposta da quale madre esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale su ei confronti dell'allora e della terza chiamata Parte_1 CP_5 [...]
, il Tribunale di Cosenza dichiarava il proprio difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale CP_3 di Catanzaro. el frattempo divenuta maggiorenne, ha riassunto il procedimento innanzi al Tribunale Parte_1 di Catanzaro.
Ha premesso di avere frequentato, all'epoca dei fatti, la classe II A EL dell'Istituto Tecnico Industriale A.
Monaco di Cosenza. Ha precisato che - in data 13.12.2017, alle ore 13,45 circa - all'uscita da scuola, nel mentre stava scendendo le scale insieme a tutti gli altri alunni dell'Istituto, veniva spintonata e cadeva malamente a terra, procurandosi un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra;
di essere stata subito soccorsa e accompagnata alla stazione dei pullman da alcuni compagni di classe e da questi aiutata a salire sull'autobus di linea che l'avrebbe poi ricondotta a casa.
Ha aggiunto che, alle ore 15,30 circa dello stesso giorno, lamentando un dolore alla caviglia sempre più forte, veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di San Marco Argentano (CS), dove veniva sottoposta a visita generale con iniziale diagnosi di “trauma distorsivo caviglia sinistra da caduta accidentale in ambiente scolastico” e con prescrizione di visita ortopedica e di riposo, nonché ad una radiografia alla caviglia sx, che evidenziava una “…lieve tumefazione dei tessuti molli perimalleolari esterni…”; in seguito dopo ulteriori visite specialistiche e di controllo, si sottoponeva ad ulteriori esami da cui emergeva la presenza di “esiti di rottura del legamento peroneo astragalico anteriore con modesto versamento nell'articolazione peronea astragalica”
e la presenza di “esiti di piccola frattura sottocondrale del domo astragalico con ampio edema midollare reattivo della spongiosa ossea. …infrazione della base del quinto metatarso. Focolai contusivi a livello del cuboide, dei cuneiformi e delle basi del II e III metatarso. Esiti di lesione completa del legamento peroneo astragalico anteriore;
esiti di lesione distrattiva del legamento peroneo calcaneare…”.
Dichiarata clinicamente guarita in data 21.04.2018, veniva sottoposta a visita medico legale su incarico dell' intervenuta, per conto dell'Istituto A. Monaco, per la trattazione stragiudiziale Controparte_6 dell'infortunio e la liquidazione del conseguente danno, che riconosceva all'infortunata una percentuale di invalidità permanente (danno biologico) pari al 5%, nonché gg. 21 di I.T.T., gg. 30 di I.T.P. al 50% e ulteriori gg.
30 di I.T.P. al 25%. La compagnia assicurativa, tuttavia, pur riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, riteneva di dover corrispondere all'infortunata, a titolo di risarcimento danni e di rimborso spese, la somma di € 4.005,32 inferiore a quella spettante, e quindi trattenuta solo a titolo di acconto da parte attrice.
Ha chiesto, quindi la condanna del convenuto al pagamento di € 9.052,15, pari alla differenza tra € CP_1
13.057,47 [€ 7.916,99 (danno biologico) + € 1.763,31 (personalizzazione soggettiva del danno) + € 2.162,17
(spese mediche) + € 1.215,00 (compenso professionale per attività stragiudiziale)] e i danni riconosciuti e liquidati dalla società (€ 4.005,32), o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa e di CP_6 giustizia, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
1.1 Costituitosi in giudizio, il ha chiesto di respingere la domanda attorea Controparte_1 perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenne l'Amministrazione convenuta dei danni che eventualmente questa sia condannata a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa;
in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e, comunque, per non aver provveduto agli adempimenti necessari, nello specifico sottoporre il minore alla visita medico legale, ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto le Amministrazioni a subire il giudizio.
1.2 Si è costituita anche la , che ha insistito per il rigetto della domanda attrice, aderendo alla CP_3 ricostruzione dei fatti fornita dal convenuto. Ha chiesto, quindi, di rigettare la domanda avanzata CP_1 da parte attrice con ogni effetto ed onere perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, ha chiesto di ridurre il risarcimento danni ex art. 1227 c.c., previo accertamento e declaratoria della responsabilità di parte attrice, il tutto nei limiti, delle condizioni di polizza, del massimale di polizza e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto stipulato.
1.3 Espletata la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro ed una ctu medico legale sul danno occorso all'attrice, la causa è così giunta in decisione.
2. Parte convenuta critica la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, ritenendo tra l'altro che la stessa sia caduta da sola per ragioni non addebitabili all'Istituto scolastico. Tuttavia anche se si volesse aderire alla tesi di parte convenuta e della terza chiamata (i.e. danno autoprovocato dall'alunno) la responsabilità dell'
[...] appare evidente. CP_7
2.1 Infatti è stato più volte ribadito che con l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'alunno, si determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, che comporta l'obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cassazione civile, sentenza n. 3680 del 15.02.2011).
L'istituto scolastico, pertanto, deve predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'alunno cagioni un danno a sé stesso (Cassazione civile, sentenza n. 1769 del 08.02.2012) sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15.02.2001 n. 3680; Cass., 06.11.12, n.
19160 ).
Da quanto sommariamente esposto, si può inferire che “in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile. All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile ne' superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).
2. Le prove testimoniali raccolte confermano la responsabilità di parte convenuta.
Va premesso che la teste (all'epoca docente dell'Istituto, la cui relazione risulta citata da Testimone_1 parte convenuta e terza chiamata) ha ammesso di non essere stata presente ai fatti di causa (vedi udienza 26 marzo 2024). In particolare, poi, nella relazione che la stessa fece in data 15.12.2017, ha riferito di non avere visto nulla in quanto circondata anche dagli studenti di altre classi e sezioni, che stavano uscendo da scuola.
I testi e , entrambi all'epoca compagni di classe della hanno Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 concordemente riferito che all'uscita di scuola, gli alunni dell'intero Istituto stavano uscendo di fretta ed in modo disordinato. Hanno visto cadere la compagna lungo le scale, senza poter individuare chi eventualmente ne avesse provocato la caduta. Hanno ricordato che non erano presenti bidelli o docenti, che la compagna si
è lamentata di essersi fatta male alla caviglia e di non potere camminare, e che - proprio per le sue precarie condizioni - è stata accompagnata da alcuni compagni alla stazione degli autobus stante la sua condizione di salute (vedi udienza 27 aprile 2023).
3. Emerge così una grave negligenza organizzativa della scuola che non ha previsto una adeguata ed ordinata uscita degli alunni al momento della conclusione delle lezioni, tanto è vero che la stessa docente incaricata della sorveglianza era circondata anche da altri alunni che scendevano di fretta ed in massa e non si è neanche accorta della caduta della Pt_3
Non risulta che l'Istituto scolastico abbia, quindi, dimostrato di avere preso tutte le misure disciplinari ed organizzative capaci di prevenire nel caso concreto l'infortunio de quo.
La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta.
4. In merito alla quantificazione del danno subito, l'esperita ctu svolta dalla dott.ssa ha Persona_1 accertato che a seguito dell'infortunio ll'epoca dei fatti di anni 15 (nata il [...]), Parte_1 presenta esiti di trauma distorsivo caviglia sx;
esiti di piccola frattura del domo astragalico;
Infrazione della base del V metatarso;
esiti di lesione completa del legamento peroneo-astragalico anteriore;
esiti di lesione distrattiva del legamento peroneo-calcaneare.
Soddisfatto – secondo il CTU – il requisito di compatibilità eziologica tra la caduta, il successivo impatto e la predetta diagnosi, il perito ha riconosciuto – in tema di quantificazione del danno ha riconosciuto postumi invalidanti permanenti nella misura del 4 %; una inabilità temporanea totale pari a giorni 1; una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20; inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40; inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40.
Infine ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
4.1 Orbene, secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
5. Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
5.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
5.2 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
6. Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione dell'art. 138 codice delle assicurazioni.
6.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 4% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 15, l'importo del danno biologico risarcibile – calcolato applicando le tabelle milanesi - è di €
6.155,00.
Il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 115,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% ammonta ad € 1.725,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 2.300,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad € 1.150,00.
Il danno dinamico-relazionale (biologico) ammonta quindi complessivamente ad € 11.455,00, cui andrà aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche pari ad € € 2.162,17. Il danno da risarcire sarà pertanto pari ad € 14.067,17.
7. Orbene tale importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
13.12.2017, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
7.1 Come noto: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
7.2 Tenuto, poi, conto che la compagnia assicuratrice aveva già versato un acconto di € 4.005,32 accreditata il 19.9.2018 (vedi lettera procuratore , va operato il calcolo secondo le istruzioni impartite dai giudici Pt_2 di legittimità in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950/2017;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817/2017; Cass. Sez. 3, n. 28627/ 2019). Anche recentemente è stato ricordato che: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. anche Cass. SU, n. 1712/1995)” (Cass. civ, Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6621). Infatti è compito del giudice “determinare con esattezza la somma dovuta, provvedendo a defalcare tutti gli importi che erano stati già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull'importo dovuto che - in ragione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale - consentisse di evitare ulteriori fasi giurisdizionali” (ibidem).
7.3 Orbene l'acconto (€ 4.005,32 del 19.9.2018) devalutato al 13.12.2017 è pari ad € 3.953,60. Tale importo andrà detratto da quello maggiore pari al credito risarcitorio (€ 14.067,17 all'attualità) sempre devalutato al
13.12.2017 pari ad € 11.673,86. Il risultato della differenza è pari ad € 7.720,26.
Su tale importo si procede, pertanto, all'applicazione degli interessi compensativi fino ad oggi, applicando la rivalutazione anno per anno, giungendo alla somma pari ad € 10.145,33, cui andranno aggiunti € 177,79 che rappresentano interessi e rivalutazione monetaria sull'intero capitale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (13.12.2017) al pagamento dell'acconto (19.9.2018).
In conclusione, la somma finale pari ad € 10.323,12 rappresenta l'importo finale da riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
8. Infine non si ritengono ripetibili le spese affrontate da parte attrice per l'opera svolta dal professionista ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno. Infatti, nel corpo dell'atto di citazione non compare la descrizione analitica dell'attività svolta, né è stato dimostrato che la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
9. Va, infine, affrontato il tema degli effetti processuali della chiamata del terzo nella presente procedura.
Va avvertito che a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 24707 del 2015, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la distinzione tra la c.d garanzia propria ed impropria si avvia a mantenere un valore soltanto descrittivo delle varie fattispecie di garanzia.
Nel caso di specie il garantito ha invocato un titolo (il contratto di assicurazione) diverso da quello dedotto in causa dal danneggiato. Pertanto - al di là del richiamo descrittivo alla c.d. garanzia impropria - va rilevato che – nel caso di specie - non opera l'estensione automatica al terzo chiamato della domanda attrice (a meno che vi sia stata una espressa richiesta da parte di quest'ultima, omessa nel caso di specie).
9.1 Non è contestata la responsabilità ex art. 1917 cc della compagnia assicurativa, che peraltro emerge dalle condizioni di polizza allegate. Come noto, la norma richiamata prevede che l'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto.
Pertanto, riconosciuta la responsabilità del garantito, va, quindi, dichiarata la responsabilità del terzo chiamato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita secondo quanto previsto dall'art 5 comma 1 del medesimo decreto e delle disposizioni codicistiche richiamate
(5.200,01/26.000,00) e, , applicando i parametri minimi considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate e la parziale soccombenza su alcuni capi della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 10.323,12 CP_2 Parte_1 calcolata alla data della sentenza, a titolo di risarcimento del danno.
Condanna il il , in persona del p.t., alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_2 parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_3 indenne il dal risarcimento del danno in favore di parte attrice e dalle Controparte_1 spese di lite come sopra liquidate.
Catanzaro, lì 16.08.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3192 del RGAC dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Stasi (C.F. Parte_1 C.F._1
) pec: C.F._2 Email_1
- attrice- contro
, c.f. , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Codi difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. , presso la cui sede - P.IVA_2 ubicata in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore 34 – è domiciliata p.e.c.: Email_2
-convenuto-
e
(P.I. - (in precedenza Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano alla Piazza Vetra, n. 17, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Daniele Percacciuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cosenza in viale degli
Alimena, n. 61, con indirizzo pec: Email_3
-terza chiamata in causa-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 3.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 29.5.2021, decidendo sulla causa proposta da quale madre esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale su ei confronti dell'allora e della terza chiamata Parte_1 CP_5 [...]
, il Tribunale di Cosenza dichiarava il proprio difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale CP_3 di Catanzaro. el frattempo divenuta maggiorenne, ha riassunto il procedimento innanzi al Tribunale Parte_1 di Catanzaro.
Ha premesso di avere frequentato, all'epoca dei fatti, la classe II A EL dell'Istituto Tecnico Industriale A.
Monaco di Cosenza. Ha precisato che - in data 13.12.2017, alle ore 13,45 circa - all'uscita da scuola, nel mentre stava scendendo le scale insieme a tutti gli altri alunni dell'Istituto, veniva spintonata e cadeva malamente a terra, procurandosi un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra;
di essere stata subito soccorsa e accompagnata alla stazione dei pullman da alcuni compagni di classe e da questi aiutata a salire sull'autobus di linea che l'avrebbe poi ricondotta a casa.
Ha aggiunto che, alle ore 15,30 circa dello stesso giorno, lamentando un dolore alla caviglia sempre più forte, veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di San Marco Argentano (CS), dove veniva sottoposta a visita generale con iniziale diagnosi di “trauma distorsivo caviglia sinistra da caduta accidentale in ambiente scolastico” e con prescrizione di visita ortopedica e di riposo, nonché ad una radiografia alla caviglia sx, che evidenziava una “…lieve tumefazione dei tessuti molli perimalleolari esterni…”; in seguito dopo ulteriori visite specialistiche e di controllo, si sottoponeva ad ulteriori esami da cui emergeva la presenza di “esiti di rottura del legamento peroneo astragalico anteriore con modesto versamento nell'articolazione peronea astragalica”
e la presenza di “esiti di piccola frattura sottocondrale del domo astragalico con ampio edema midollare reattivo della spongiosa ossea. …infrazione della base del quinto metatarso. Focolai contusivi a livello del cuboide, dei cuneiformi e delle basi del II e III metatarso. Esiti di lesione completa del legamento peroneo astragalico anteriore;
esiti di lesione distrattiva del legamento peroneo calcaneare…”.
Dichiarata clinicamente guarita in data 21.04.2018, veniva sottoposta a visita medico legale su incarico dell' intervenuta, per conto dell'Istituto A. Monaco, per la trattazione stragiudiziale Controparte_6 dell'infortunio e la liquidazione del conseguente danno, che riconosceva all'infortunata una percentuale di invalidità permanente (danno biologico) pari al 5%, nonché gg. 21 di I.T.T., gg. 30 di I.T.P. al 50% e ulteriori gg.
30 di I.T.P. al 25%. La compagnia assicurativa, tuttavia, pur riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, riteneva di dover corrispondere all'infortunata, a titolo di risarcimento danni e di rimborso spese, la somma di € 4.005,32 inferiore a quella spettante, e quindi trattenuta solo a titolo di acconto da parte attrice.
Ha chiesto, quindi la condanna del convenuto al pagamento di € 9.052,15, pari alla differenza tra € CP_1
13.057,47 [€ 7.916,99 (danno biologico) + € 1.763,31 (personalizzazione soggettiva del danno) + € 2.162,17
(spese mediche) + € 1.215,00 (compenso professionale per attività stragiudiziale)] e i danni riconosciuti e liquidati dalla società (€ 4.005,32), o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa e di CP_6 giustizia, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
1.1 Costituitosi in giudizio, il ha chiesto di respingere la domanda attorea Controparte_1 perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenne l'Amministrazione convenuta dei danni che eventualmente questa sia condannata a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa;
in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e, comunque, per non aver provveduto agli adempimenti necessari, nello specifico sottoporre il minore alla visita medico legale, ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto le Amministrazioni a subire il giudizio.
1.2 Si è costituita anche la , che ha insistito per il rigetto della domanda attrice, aderendo alla CP_3 ricostruzione dei fatti fornita dal convenuto. Ha chiesto, quindi, di rigettare la domanda avanzata CP_1 da parte attrice con ogni effetto ed onere perché infondata in fatto ed in diritto;
in via gradata, ha chiesto di ridurre il risarcimento danni ex art. 1227 c.c., previo accertamento e declaratoria della responsabilità di parte attrice, il tutto nei limiti, delle condizioni di polizza, del massimale di polizza e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto stipulato.
1.3 Espletata la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro ed una ctu medico legale sul danno occorso all'attrice, la causa è così giunta in decisione.
2. Parte convenuta critica la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, ritenendo tra l'altro che la stessa sia caduta da sola per ragioni non addebitabili all'Istituto scolastico. Tuttavia anche se si volesse aderire alla tesi di parte convenuta e della terza chiamata (i.e. danno autoprovocato dall'alunno) la responsabilità dell'
[...] appare evidente. CP_7
2.1 Infatti è stato più volte ribadito che con l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'alunno, si determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, che comporta l'obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (Cassazione civile, sentenza n. 3680 del 15.02.2011).
L'istituto scolastico, pertanto, deve predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'alunno cagioni un danno a sé stesso (Cassazione civile, sentenza n. 1769 del 08.02.2012) sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15.02.2001 n. 3680; Cass., 06.11.12, n.
19160 ).
Da quanto sommariamente esposto, si può inferire che “in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile. All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile ne' superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).
2. Le prove testimoniali raccolte confermano la responsabilità di parte convenuta.
Va premesso che la teste (all'epoca docente dell'Istituto, la cui relazione risulta citata da Testimone_1 parte convenuta e terza chiamata) ha ammesso di non essere stata presente ai fatti di causa (vedi udienza 26 marzo 2024). In particolare, poi, nella relazione che la stessa fece in data 15.12.2017, ha riferito di non avere visto nulla in quanto circondata anche dagli studenti di altre classi e sezioni, che stavano uscendo da scuola.
I testi e , entrambi all'epoca compagni di classe della hanno Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 concordemente riferito che all'uscita di scuola, gli alunni dell'intero Istituto stavano uscendo di fretta ed in modo disordinato. Hanno visto cadere la compagna lungo le scale, senza poter individuare chi eventualmente ne avesse provocato la caduta. Hanno ricordato che non erano presenti bidelli o docenti, che la compagna si
è lamentata di essersi fatta male alla caviglia e di non potere camminare, e che - proprio per le sue precarie condizioni - è stata accompagnata da alcuni compagni alla stazione degli autobus stante la sua condizione di salute (vedi udienza 27 aprile 2023).
3. Emerge così una grave negligenza organizzativa della scuola che non ha previsto una adeguata ed ordinata uscita degli alunni al momento della conclusione delle lezioni, tanto è vero che la stessa docente incaricata della sorveglianza era circondata anche da altri alunni che scendevano di fretta ed in massa e non si è neanche accorta della caduta della Pt_3
Non risulta che l'Istituto scolastico abbia, quindi, dimostrato di avere preso tutte le misure disciplinari ed organizzative capaci di prevenire nel caso concreto l'infortunio de quo.
La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta.
4. In merito alla quantificazione del danno subito, l'esperita ctu svolta dalla dott.ssa ha Persona_1 accertato che a seguito dell'infortunio ll'epoca dei fatti di anni 15 (nata il [...]), Parte_1 presenta esiti di trauma distorsivo caviglia sx;
esiti di piccola frattura del domo astragalico;
Infrazione della base del V metatarso;
esiti di lesione completa del legamento peroneo-astragalico anteriore;
esiti di lesione distrattiva del legamento peroneo-calcaneare.
Soddisfatto – secondo il CTU – il requisito di compatibilità eziologica tra la caduta, il successivo impatto e la predetta diagnosi, il perito ha riconosciuto – in tema di quantificazione del danno ha riconosciuto postumi invalidanti permanenti nella misura del 4 %; una inabilità temporanea totale pari a giorni 1; una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20; inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40; inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40.
Infine ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
4.1 Orbene, secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
5. Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
5.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
5.2 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
6. Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione dell'art. 138 codice delle assicurazioni.
6.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 4% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 15, l'importo del danno biologico risarcibile – calcolato applicando le tabelle milanesi - è di €
6.155,00.
Il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 115,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% ammonta ad € 1.725,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 2.300,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad € 1.150,00.
Il danno dinamico-relazionale (biologico) ammonta quindi complessivamente ad € 11.455,00, cui andrà aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche pari ad € € 2.162,17. Il danno da risarcire sarà pertanto pari ad € 14.067,17.
7. Orbene tale importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
13.12.2017, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
7.1 Come noto: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
7.2 Tenuto, poi, conto che la compagnia assicuratrice aveva già versato un acconto di € 4.005,32 accreditata il 19.9.2018 (vedi lettera procuratore , va operato il calcolo secondo le istruzioni impartite dai giudici Pt_2 di legittimità in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950/2017;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817/2017; Cass. Sez. 3, n. 28627/ 2019). Anche recentemente è stato ricordato che: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. anche Cass. SU, n. 1712/1995)” (Cass. civ, Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6621). Infatti è compito del giudice “determinare con esattezza la somma dovuta, provvedendo a defalcare tutti gli importi che erano stati già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull'importo dovuto che - in ragione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale - consentisse di evitare ulteriori fasi giurisdizionali” (ibidem).
7.3 Orbene l'acconto (€ 4.005,32 del 19.9.2018) devalutato al 13.12.2017 è pari ad € 3.953,60. Tale importo andrà detratto da quello maggiore pari al credito risarcitorio (€ 14.067,17 all'attualità) sempre devalutato al
13.12.2017 pari ad € 11.673,86. Il risultato della differenza è pari ad € 7.720,26.
Su tale importo si procede, pertanto, all'applicazione degli interessi compensativi fino ad oggi, applicando la rivalutazione anno per anno, giungendo alla somma pari ad € 10.145,33, cui andranno aggiunti € 177,79 che rappresentano interessi e rivalutazione monetaria sull'intero capitale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (13.12.2017) al pagamento dell'acconto (19.9.2018).
In conclusione, la somma finale pari ad € 10.323,12 rappresenta l'importo finale da riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
8. Infine non si ritengono ripetibili le spese affrontate da parte attrice per l'opera svolta dal professionista ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno. Infatti, nel corpo dell'atto di citazione non compare la descrizione analitica dell'attività svolta, né è stato dimostrato che la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
9. Va, infine, affrontato il tema degli effetti processuali della chiamata del terzo nella presente procedura.
Va avvertito che a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 24707 del 2015, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la distinzione tra la c.d garanzia propria ed impropria si avvia a mantenere un valore soltanto descrittivo delle varie fattispecie di garanzia.
Nel caso di specie il garantito ha invocato un titolo (il contratto di assicurazione) diverso da quello dedotto in causa dal danneggiato. Pertanto - al di là del richiamo descrittivo alla c.d. garanzia impropria - va rilevato che – nel caso di specie - non opera l'estensione automatica al terzo chiamato della domanda attrice (a meno che vi sia stata una espressa richiesta da parte di quest'ultima, omessa nel caso di specie).
9.1 Non è contestata la responsabilità ex art. 1917 cc della compagnia assicurativa, che peraltro emerge dalle condizioni di polizza allegate. Come noto, la norma richiamata prevede che l'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto.
Pertanto, riconosciuta la responsabilità del garantito, va, quindi, dichiarata la responsabilità del terzo chiamato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita secondo quanto previsto dall'art 5 comma 1 del medesimo decreto e delle disposizioni codicistiche richiamate
(5.200,01/26.000,00) e, , applicando i parametri minimi considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate e la parziale soccombenza su alcuni capi della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 10.323,12 CP_2 Parte_1 calcolata alla data della sentenza, a titolo di risarcimento del danno.
Condanna il il , in persona del p.t., alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_2 parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_3 indenne il dal risarcimento del danno in favore di parte attrice e dalle Controparte_1 spese di lite come sopra liquidate.
Catanzaro, lì 16.08.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo