Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16671 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
16671-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
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ha pronunciato la seguente
Presidente-
-Relatore -
Sent. n. sez. 604/2026 CC- 24/03/2026 R.G.N. 474/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE RO nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NO MA;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. GIULIO MONFERINI, che si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore,
l'avvocato FRANCESCO ROMANO deposita motivi nuovi;
espone i motivi d'impugnazione; chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di LA NO, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal G.I.P. di Napoli, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine al delitto di cui
all'art. 416-bis di cui al capo a) dell'imputazione, a lei contestato per aver partecipato, dal 2023 con condotta perdurante, ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan D'RO" che, avvalendosi della forza e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano, ha per scopo la commissione di delitti al fine di acquisire il controllo di attività illecite e lecite a Castellammare di Stabia e zone limitrofe, in modo da conseguire, direttamente o indirettamente, la gestione ed il controllo di attività economiche (come, ad esempio, della "Copma", appaltatrice dei lavori di pulizie all'interno dell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, ove lavora l'odierna ricorrente, coniuge di EL UZ, al quale la ricostruzione accusatoria contesta di aver svolto la funzione di esattore e di cassiere del clan, e di aver suddiviso, unitamente all'odierna ricorrente, le somme di danaro provento delle attività criminose del dan per la retribuzione del sodali, nonché di aver minacciato gli imprenditori vittime di richieste estorsive).
2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale per erronea applicazione della disciplina di durata dei termini delle indagini preliminari introdotta dalla riforma Cartabia. Il Tribunale infatti, nell'accogliere la doglianza difensiva volta a far rilevare che l'iscrizione della ricorrente e l'iscrizione del marito, rispettivamente avvenute alle date del 9 aprile 2024 e del 16 febbraio 2024, dovessero in realtà decorrere dalla data del 6 febbraio 2023 come espressamente rilevato dal P.M. nei provvedimenti di iscrizione, avrebbe erroneamente sancito l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla data del 5 agosto del 2024, in applicazione del termine di un anno e sei mesi previsto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quando avrebbe dovuto correttamente fissare il termine per la conclusione delle indagini preliminari al 6 febbraio 2024, in applicazione del previgente termine ordinario di un anno e in assenza di tempestive richieste di proroga. Il Tribunale non avrebbe infatti rilevato che il procedimento n. 30659/22 R.G.N.R., nell'ambito del quale veniva emessa l'ordinanza custodiale impugnata, risulterebbe iscritto presso i registri della Procura della Repubblica di Napoli ed assegnato al P.M. titolare delle indagini in data 17 novembre 2022, come da dati sul frontespizio del fascicolo;
tale procedimento, inoltre, originerebbe dagli esiti investigativi di altro procedimento, diretto dal medesimo ufficio di procura e afferente indagini relative al medesimo contesto delinquenziale, iscritto come n. 15797/20 R.G.N.R.. Conseguentemente, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la novella dell'art. 406 cod. proc. pen. non troverebbe applicazione al caso di specie in quanto procedimento già pendente al momento dell'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 88-bis d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. A seguito dell'arretramento del termine finale di utilizzabilità degli atti di indagine andrebbero esclusi dalla piattaforma indiziaria gli
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esiti dell'attività di captazione telefonica dell'utenza in uso promiscuo ai coniugi e di captazione ambientale presso l'abitazione familiare degli stessi, in quanto insistenti su conversazioni successive alla data del 6 febbraio 2024. Né l'ordinanza impugnata, né l'originaria ordinanza cautelare richiamerebbero, nella parte dedicata alla valutazione della posizione della ricorrente, elementi investigativi assunti entro il termine del 6 febbraio 2024, e la richiesta di applicazione di misura del Pubblico Ministero evocherebbe elementi investigativi datati 2023 solo in riferimento alla posizione del D'RO, e neppure indirettamente riferibili alla ricorrente.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della conversazione recante prog. 521 del 28 maggio 2024 che attribuiva alla ricorrente il riconoscimento di un ruolo utile nell'associazione da parte del vertice, e violazione di legge in punto di applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., per inesistenza di contributo utile all'intera associazione in quanto le condotte sarebbero state poste in essere esclusivamente per favorire il marito associato, e per mancanza di affectio societatis. Il Tribunale infatti, pur avendo accolto la doglianza difensiva volta ad evidenziare come la ricorrente non agisse quale veicolo di messaggi ed "imbasciate" tra i membri del clan come originariamente contestatole, ma solo quale intermediaria del marito nei contatti quotidiani con gli altri sodali, seppur all'esito del richiamo di una serie di conversazioni captate rappresentative più di un dialogo quotidiano tra moglie e marito che di tramite con gli altri sodali, avrebbe poi ricavato un elemento indiziario di partecipazione all'associazione, non rilevato in sede di emissione del titolo genetico, nell'ambito del rapporto della ricorrente con il capo clan, a seguito tuttavia di un errore percettivo. La conversazione richiamata infatti (prog. 521 del 28 maggio 2024), intercorsa tra la ricorrente e il D'RO, sarebbe stata letta in modo avulso dal contesto della conversazione, laddove al "siete servita", pronunciato dal D'RO, sarebbe seguita la richiesta della ricorrente di mandare "un bacio" alla nuora ed al figlio del primo. L'ordinanza impugnata dunque riterrebbe sussistente la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in riferimento a condotte che sfuggirebbero al paradigma applicativo della fattispecie tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la condotta di intermediaria nei pressoché costanti rapporti del marito con gli altri sodali e il contributo nella gestione della cassa familiare contestati alla ricorrente non creerebbero alcuna utilità al funzionamento dell'intero organismo criminale, non essendo sufficiente una condotta volta a favorire un singolo né la sola fascinazione criminale verso i partecipi o i capi del gruppo, e poiché la condotta della ricorrente non sarebbe consistita nel veicolare messaggi segreti, ma soltanto appuntamenti, senza che alla stessa ne venisse mai rivelato il contenuto o il fine. Inoltre, la condotta di tenuta della cassa, oltre a sfuggire all'associazione nel suo complesso poiché la ricorrente annoterebbe e custodirebbe le somme illecite incassate dal
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marito, mancherebbe di ogni atto di gestione del denaro stesso. L'intervento conciliativo posto in essere da PA CA in favore della ricorrente presso i gestori della Copma non avrebbe potuto essere utilizzato quale elemento sintomatico di intraneità, poiché mancherebbero elementi per comprendere il collegamento tra tale intervento e l'asserita intraneità, e poiché sul punto il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento delle captazioni, posto che la richiesta di favorire la ricorrente sarebbe provenuta dal solo Abbruzzese.
3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Giulio Monferini, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.La difesa ha depositato motivi nuovi prima dell'inizio della discussione in camera di consiglio, con corposa allegazione di documenti. La ricorrente, a sostegno del primo motivo principale di ricorso, ha lamentato come NO LA fosse stata "oggetto di indagini da parte del medesimo ufficio di Procura in riferimento alla medesima consorteria criminosa nell'ambito del procedimento recante n. 39626/17 r.g.n.r. poi stralciato all'atto della richiesta di applicazione misura nel procedimento n. 24768/24 r.g.n.r., iscritti presso la Procura Distrettuale di Napoli"; l'estratto dell'informativa finale della polizia giudiziaria, allegato alla memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame, avrebbe elencato, quali elementi a carico della ricorrente, una serie di conversazioni intercettate sino a febbraio 2022, che il pubblico ministero prima e il giudice per le indagini preliminari avrebbero posto a base della rispettiva richiesta ed ordinanza cautelare eseguita nel maggio del 2025 nei confronti degli appartenenti al medesimo clan di camorra. Pertanto, ad avviso della difesa, sarebbe accoglibile "la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione" della NO "quantomeno al mese luglio 2021 ovvero al febbraio 2022". Con i motivi nuovi, la difesa ha poi insistito nella confutazione del panorama indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame a carico della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Osserva preliminarmente il collegio che non può essere presa in considerazione l'allegazione documentale formalizzata con i motivi nuovi, depositati prima dell'inizio della discussione. Deve essere invero ricordato che, in tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capio punti della
decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza. Sez.3, n. 209 del 17/09/2020, Marotta, Rv. 281047; Sez.5, n. 37161 del 16/09/2025, Avellino, n.m.).
2.Il primo motivo è generico e, comunque, si rivela infondato. La ricorrente ha dedotto, nella sostanza, che il procedimento penale che la riguarda, ed a cui è riferita l'impugnazione, fosse già pendente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. riforma Cartabia e che, di conseguenza, il termine delle indagini preliminari sarebbe scaduto in un anno, il 6 febbraio 2024, in applicazione dell'art. 405 comma 2 cod. proc. pen. nel testo vigente prima del mutamento normativo (trattandosi di delitto indicato nell'art. 407 comma 2, lett. a, cod. proc. pen.), con l'effetto di produzione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente a tale data;
non è infatti contestata, nel ricorso, la correttezza della fissazione del termine iniziale di decorrenza delle indagini nei confronti dell'indagata, come partecipe dell'associazione di tipo mafioso, alla data del 6 febbraio 2023, cristallizzata nel provvedimento del Tribunale del riesame. Va premesso che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [...], Rv. 244328-01); che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione, che incombe su chi solleva l'eccezione, si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sezioni Unite De Iorio, cit. Rv. 244329-01). A tale onere di specificità, per un verso, non ha innanzitutto assolto la ricorrente, che si è limitata ad accludere all'atto di impugnazione copia della copertina del fascicolo delle indagini preliminari, che reca l'indicazione formale del numero del procedimento penale - 30659/22 r.g.n.r., iscritto il 17 novembre 2022, con a lato la dicitura "data scadenza indagini preliminari 17/11/23 e... che tuttavia non è idonea a dimostrare la pendenza del procedimento penale de quo alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, in quanto mancante di qualsiasi informazione "in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen." e delle eventuali "notizie di reato iscritte successivamente" ove ricorrano le ipotesi della connessione di cui all'art. 12 del codice di procedura penale o, stante la tipologia del delitto associativo oggetto dell'incolpazione, del collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c), del medesimo codice. Tra l'altro, con incedere per nulla perspicuo, mentre in sede di riesame la difesa, per comprovare la pendenza del procedimento al momento dell'entrata in vigore della
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riforma, aveva richiamato il numero di registro 30626/17 r.g.n.r. (pag. 4 ord. impugnata), nel ricorso per cassazione ha menzionato a tale scopo, genericamente, il proc. n. 15797/20 r.g.n.r. (pag.3 del ricorso), per poi riproporre, nei motivi nuovi, l'originario riferimento al proc. 30626/17 r.g.n.r. La "pendenza del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88-bis, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, deve essere calibrata sul momento nel quale sia stata iscritta la notizia relativa al fatto-reato per cui si procede nei confronti della persona indagata nell'ambito del procedimento penale, fatto-reato inteso nella sua materialità ed oggettività, prescindendo dalla data della iscrizione del nominativo della persona sottoposta alle indagini, che può essere contestuale, ma anche successiva. L'interpretazione, da un lato, è coerente con il dato lessicale del comma 1 dell'art. 88 bis citato, che ancora la pendenza (riferita alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia), appunto, "alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale" e, dall'altro, è in linea con il tracciato che, sia pure sul tema specifico della utilizzabilità delle intercettazioni, ha disegnato la sentenza delle Sezioni Unite Cavallo (n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395, in motivazione), secondo cui, ai fini di una corretta definizione di "procedimento", e dunque anche della individuazione della data della sua "pendenza", deve ritenersi decisivo il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per ie determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (ex plurimis, Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997, [...], Rv. 209306; Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, [...], Rv. 275389)»; mentre rimangono irrilevanti il passaggio da ignoti a noti (e dunque, come detto, l'iscrizione del nome della persona indagata); l'iscrizione di successivi nominativi concorrenti con il primo, in quel determinato fatto-reato; la riapertura delle indagini;
la separazione (Sez. 6, n. 9846 del 24/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284256-01) e la riunione dei procedimenti (così Sez.5, n. 29382 del 23/07/2025, ric. Stagno Francesco, che, in motivazione, ha così richiamato gli esempi fatti dalla sentenza delle Sezioni Unite Cavallo). Quanto sostenuto nel ricorso per cassazione non si confronta allora, per altro verso, con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che ha chiarito che le circostanze di tempo del "fatto" associativo per il quale si procede nei confronti della NO attengono al 2023, e dal 2023 si sono protratte con condotta perdurante, e quelle dei "fatti" costituenti i reati-fine riguardano parte del 2023 e l'anno 2024; si tratta, pertanto, di fatti-reato che costituiscono un novum rispetto a quelli affrontati in altri procedimenti (Domino bis e Domino ter), come illustrato dal provvedimento impugnato e che, invero, in assenza di puntuali allegazioni contrarie, non possono che essere collegati a notizie di reato autonome, la cui iscrizione sia avvenuta a partire dal 2023, che hanno così determinato la pendenza del "nuovo" procedimento penale, indipendentemente dalla presenza, sulla cartella del fascicolo, di un numero di iscrizione formalmente riferibile al novembre 2022.
Correttamente, pertanto, il Tribunale della fase incidentale ha dato applicazione al disposto dell'art. 405 comma 2 cod. proc. pen. nell'attuale formulazione, che indica in un anno e sei mesi il termine di durata delle indagini preliminari quando si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen..
3.11 secondo motivo
come il motivo aggiunto in proposito redatto è generico, non consentito e manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, [...], non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). E, come noto, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, [...], Rv. 256657). La ricorrente non ha tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità e ha nella sostanza proposto una lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate, obliterando il principio consolidato secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti che conversano, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione che ne ha recepito i contenuti. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella offerta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello
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reale e la difformità risulti incontestabile e così decisiva da demolire la tenuta logica del provvedimento (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, [...], Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...], Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164), non quando il ricorrente ne presenti una differente ricostruzione, ragionatamente non condivisa dal giudicante.
4.La solida tenuta dell'impianto della motivazione si è dunque fondata sui plurimi, precisi e convergenti elementi indiziari, precipuamente desunti dal tenore intellegibile di conversazioni captate via cavo e in ambientale. I molteplici colloqui intercettati, ben lungi dal costituire forme di cortese ed episodica collaborazione nell'agevolare gli incontri del marito UZ EL con amici e conoscenti, rappresentano convergente, inequivoca manifestazione di un apporto sinergico e continuativo, congruamente ricondotto agli indici rivelatori di un'appartenenza costante e dinamica della ricorrente, con un ruolo finanche strategico, alla vita dell'associazione camorristica del D'RO, in linea con le coordinate esegetiche tracciate dagli approdi del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (sez. U n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231670; sez. U n. 36958 del 27/05/2021, [...], Rv. 281889): l'ausilio fornito al marito, "esattore e cassiere del clan", nell'appuntare i nominativi dei debitori delle estorsioni, nel custodirne i proventi illeciti, nel partecipare alla circolazione delle informazioni relative agli affari e alle delicate vicende criminali dell'organizzazione (e l'essere portati a conoscenza dei rapporti con le altre cosche, di riunioni ed argomenti trattati, costituisce elemento concludente di intraneità all'associazione, Sez.5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597) e nel favorirne, quotidianamente, i contatti con i sodali con l'intermediazione telefonica, strumentale ad evitare interlocuzioni tra loro, di rilevante portata indiziaria in caso di intercettazioni;
i rapporti diretti e confidenziali con il vertice della consorteria, D'RO NC detto "Cuore" ed il riconoscimento ottenuto da quest'ultimo a riguardo dell'utilità del contributo da lei fornito. Al cospetto della cospicua ed eloquente piattaforma indiziaria, la difesa della ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni frammentarie, inconsistenti e orientate a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non gli compete (come quelle che insistono nel ridurne il contributo a quello di mero ed inconsapevole nuncius del marito); e, dall'altro, confezionato motivi di ricorso che hanno eluso l'indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che il Tribunale ha seguito nell'affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv.268823).
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5.Deve infine rilevarsi l'inammissibilità dei motivi nuovi di ricorso a riguardo della "richiesta di retrodatazione dell'iscrizione del nominativo dell'indagata nel registro delle notizie di reato, perché inedita ed avulsa rispetto ai contenuti dei motivi principali. Giova rammentare, in proposito, che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, [...], Rv. 284036). I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, [...], Rv. 210259-01). Orbene, il primo motivo del ricorso principale si è concentrato sul punto relativo alla durata del termine delle indagini preliminari, ritenuto in tesi difensiva di un anno, e non di un anno e sei mesi, decorrente dal 6 febbraio 2023, doglianza ben diversa da quella avanzata con i motivi nuovi, attinente alla prospettata necessità di far retroagire al 2021 o al 2022 la data dell'iscrizione dell'indagata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. La censura si palesa, peraltro, inammissibile anche sotto il diverso profilo della tempestività, poiché la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, anche nella fase delle indagini preliminari, può essere proposta, a pena di inammissibilità, una sola volta e, sebbene l'indagato possa scegliere se rivolgersi al giudice per le indagini preliminari o al giudice del riesame o di altra procedura incidentale, deve essere presentata, in ogni caso, nel termine tassativo di venti giorni a decorrere dalla data in cui l'istante sia stato posto in condizione di disporre di elementi sufficienti per dimostrare il ritardo nell'adempimento (Sez.5, n. 37237 del 08/10/2025, C., Rv,. 288913). La difesa della ricorrente è in possesso degli elementi, addotti a conforto della richiesta formulata solo in questa sede, da tempo risalente, e quantomeno, a tutto concedere, dalla data di instaurazione della procedura incidentale di riesame.
6.Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
7.Deve essere disposta la trasmissione di copia del provvedimento alla Direzione del penitenziario ove la prevenuta è in istato di detenzione cautelare, a mente dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, 24/03/2026
Il consigliere estensore
ZI IN
10
Il Presidente
IC RI AN SC
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 MAG 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carma Lanzuise
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