Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 496
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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L'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., pur conferendo al giudice d'appello il potere di riconoscere, anche d'ufficio, l'esistenza di circostanze attenuanti, non comporta, per detto giudice, l'obbligo di specificare, in motivazione, le ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta ; ne consegue che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 496
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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