Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 2
L'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., pur conferendo al giudice d'appello il potere di riconoscere, anche d'ufficio, l'esistenza di circostanze attenuanti, non comporta, per detto giudice, l'obbligo di specificare, in motivazione, le ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta ; ne consegue che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 17.11.98
1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " ES IN " N. 2031
3. " IO RO " REGISTRO GENERALE
4. " EL NA " N. 31340
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO IM, nato a [...] il 2 maggio avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 14 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
O S S E R V A
Con l'impugnata sentenza. è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di OT IM in ordine ai reati di lesioni volontarie e danneggiamento in persona e danno di MI TA, commessi in Carrara il 9 luglio 1991.
Il ricorso dell'imputato è affidato a tre motivi.
Con il primo è riproposta l'eccezione di nullità della costituzione di parte civile per inosservanza delle disposizioni concernenti la rappresentanza di detta parte privata. La doglianza non ha pregio.
In effetti, la costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché, come correttamente rilevato dal giudice a quo, la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative al la rappresentanza della parte civile è preclusa se non pro posta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti(cfr.Cass. Sez.IV, 16 maggio 1996,Mazza). Pure infondato è il secondo motivo, con il quale si deduce la illogicità della motivazione sotto il profilo della mancata applicazione, ex officio, dell'attenuante di cui all'art.62 n.2 c.p.. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art.597,comma 5 c.p.p., pur conferendo al giudice d'appello il potere di riconoscere, anche d'ufficio, l'esistenza di circostanze attenuanti, non comporta, per detto giudice, l'obbligo di specificare, in motivazione, le ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta, conseguendone che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Merita, invece, pieno accoglimento il terzo motivo di ricorso, che afferisce alla inosservanza dell'art.181 c.p.p. in relazione all'art.199 stesso codice.
La corte territoriale, nel confermare la statuizione di colpevolezza dell'imputato, ha ritenuto di non dover tener conto, tra le diverse risultanze acquisite al processo, della deposizione resa dalla moglie dell'imputato medesimo, poiché tale atto era stato assunto in violazione delle regole dettate dall'art.199 c.p.p., con conseguente sanzione di nullità.
Se non che non si è considerato che l'omissione dell'obbligo di avvertire i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi dal deporre, previsto dal secondo comma di tale disposizione, dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come uguale, non è rilevabile di ufficio(come erroneamente ritenuto dal giudice a quo) e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previstì dall'art. 181 c.p.p. risultando comunque sanata nel caso in cui, come nella specie, l'imputato abbia accettato gli effetti della deposizione medesima.
Ne discende che della deposizione resa dalla moglie del OT doveva il giudice d'appello "tenere conto", dandole e negandole valenza ai fini del decidere, nell'ambito di una valutazione che tuttavia, siccome espressamente richiestagli con i motivi di gravame, non poteva mancare.
Onere al quale non potrà detto giudice, in diversa composizione, sottrarsi in sede di rinvio, che questa Corte dispone previo annullamento in "parte qua" della impugnata decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1999