Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 5
Le spese di custodia delle cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale non possono gravare sull'erario per il periodo di tempo successivo al trentesimo giorno dalla data in cui l'avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, poiché da tale momento viene meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si instaura un rapporto meramente civilistico tra quest'ultimo e l'avente diritto alla restituzione della cosa che contrae un'obbligazione diretta nei confronti del primo, ove non ne curi il tempestivo ritiro per incuria, negligenza o qualsiasi altro comportamento consapevole e volontario, connotato da colpa, anche se lievissima.
È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico.
Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale grava l'onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M., il cui intervento è obbligatorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede "de plano", osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamento di animali, sequestro e confisca, obbligo di mantenimento, assenza di associazioni, ComuneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 25161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25161 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo Vessia Presidente
Dott. Bruno Frangini Componente
Dott. TO Fulgenzi Componente
Dott. Giuseppe Cosentino Componente
Dott. Bruno Rossi Componente
Dott. Giorgio Lattanzi Componente
Dott. Giovanni De Roberto Componente
Dott. Aldo Fiale (relatore) Componente
Dott. Aniello Nappi Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
IZ LE, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza 26.1.2000 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del dr. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva depositata in data 17.4.2002. FATTO
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 14.7.1998, liquidava a RI LE la somma di lire 1.500.000, quale acconto relativo al quinquennio precedente la richiesta (depositata in data 24.4.1997), per la custodia di un'autovettura "FIAT 500", sequestrata il 25.5.1984 nell'ambito di un procedimento penale per furto instaurato nei confronti di LO NC [conclusosi con sentenza 24.1.1985 dello stesso Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 23.2.1985] e da allora affidata alla custodia dello stesso RI.
Affermava altresì il Tribunale l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito del custode relativamente all'attività da lui prestata nel periodo anteriore al quinquennio precedente la richiesta.
Avverso tale provvedimento di liquidazione presentava ricorso, ex art. 666 c.p.p., il RI, a mezzo del difensore di fiducia, e lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto estinta per prescrizione la di lui pretesa creditoria relativamente al quinquennio antecedente la domanda e che doveva considerarsi altresì erronea la liquidazione effettuata in via equitativa. All'udienza camerale fissata per la trattazione del gravame nessuna eccezione veniva formulata quanto alla regolarità del contraddittorio ed il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26.1.2000, rigettava l'opposizione, ribadendo la configurata prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., nonché la legittimità della quantificazione in via equitativa del compenso e ravvisando soltanto la necessità di correggere la data di decorrenza del credito stesso con riferimento a quella di presentazione della domanda.
Rilevava, in particolare, il Tribunale che:
- dell'autovettura sequestrata era stata disposta, in data 22.3.1985, la restituzione all'avente diritto Di LO TO, il quale - sebbene informato fino dal 3 aprile 1985 - di fatto non aveva mai ritirato il veicolo;
- il 14.7.1998 erano state disposte la confisca e la vendita dell'autovettura;
- la vendita, però, non era stata ancora eseguita e, quindi, perdurando la custodia da parte del RI, restava fermo e non prescritto il diritto del custode al compenso per l'attività prestata successivamente alla disposta liquidazione. Il difensore del RI, con ricorso per cassazione depositato il 26.9.2000 - premesso che il proprio assistito aveva avuto conoscenza del provvedimento di cui sopra soltanto in data 14.9.2000, in occasione della notifica di un successivo, distinto provvedimento con cui gli era stato liquidato il compenso per la custodia della medesima autovettura relativamente al periodo in prosieguo - ne chiedeva l'annullamento, lamentando l'illegittimità:
a) del procedimento camerale, in quanto era stata omessa la convocazione delle parti interessate ed in particolare di quelle tenute al pagamento;
b) della mancata liquidazione del compenso riferito all'intero periodo di custodia, con incongrua applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.. La V Sezione penale di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso - con ordinanza dell'11.12.2001 - riteneva infondata la prima censura proposta dal ricorrente, sul rilievo che la procedura camerale era stata svolta "col rispetto delle norme di legge e la partecipazione del difensore".
Rilevava, invece, l'esistenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali in ordine all'applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. e rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio.
DIRITTO 1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è quella relativa alla individuazione del regime della prescrizione del compenso dovuto al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale.
2. La materia della liquidazione del compenso al custode nominato nel procedimento penale ha suscitato incertezze interpretative dovute principalmente all'assenza di un preciso quadro normativo, quale invece si riscontra in settori analoghi, e precisamente in tema di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, regolata dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 [per giurisprudenza assolutamente prevalente ritenuta non applicabile al custode. Vedi, per la giurisprudenza penale, Cass.:
Sez. II, 3.11.1993, n. 2308, Filippi;
Sez. IV, 30.7.1994, n. 896, Sciarabba;
Sez. I, 30.1.1998, n. 548, Susinno. Vedi inoltre Cass. civ., Sez. II, 19.11.1997, n. 11493] e in materia di sequestro amministrativo di beni collegato all'applicazione di sanzioni amministrative, dove alle previsioni della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689 ha fatto seguito il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 che, agli artt. 11 e 12, detta una puntuale e completa disciplina delle spese di custodia dei beni sequestrati. Può altresì ricordarsi che sul compenso dovuto all'amministratore dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, (Disposizioni contro la mafia) provvede la medesima legge all'art. 2 octies.
La recente legge 28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha previsto, agli artt. 49 e 50, l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.400/1988, che dovrà provvedere, tra l'altro, a "determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del D.P.R. 29.7.1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali".
Nella materia che ci occupa il giudice penale attualmente opera nell'ambito del seguente quadro normativo:
- L'art. 259 c.p.p. prevede la possibilità che le cose sequestrate ex art. 253 dello stesso codice (corpo del reato o cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) - quando non risulti possibile o opportuno l'affidamento in custodia alla cancelleria o alla segreteria - siano depositate, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in un luogo diverso e stabilisce che in tal caso deve essere determinato il modo della custodia e nominato un custode. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria.
- L'art. 265 c.p.p., a sua volta, fissa la disciplina delle spese relative al sequestro penale, disponendo che "Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'art. 264".
- L'art. 81, 3° comma - 3° periodo, del D. Lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme di attuazione al codice di procedura penale) dispone che "Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale".
- L'art. 84 delle medesime disposizioni di attuazione, relativamente alla restituzione delle cose sequestrate, stabilisce che essa avviene di ufficio o su richiesta dell'interessato; che è concessa a condizione che siano previamente pagate le spese di custodia e conservazione della cosa (salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 del codice); che tali spese sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione [e di tale obbligo l'interessato, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 30.9.1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), deve essere espressamente informato all'atto della comunicazione del provvedimento di restituzione].
3. In relazione alla individuazione del termine di prescrizione applicabile in materia di compensi dovuti al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale esiste un contrasto, formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, che si articola in due orientamenti.
3.1 La giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema è orientata nel senso che il diritto del custode giudiziario ad ottenere la corresponsione dell'indennità di custodia è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod, civ., decorrente da ogni singolo giorno di custodia (cui è parametrata l'indennità).
Secondo tale orientamento trattasi di un diritto di credito che trae origine da un rapporto di natura civilistica (deposito oneroso di cose con custodia), regolato nei suoi profili sostanziali, là dove non sono previste specifiche disposizioni, dagli artt. 1766 e segg. cod. civ., indipendentemente dal carattere pubblico della funzione del custode penale, e non si può in alcun modo ritenere, anche per l'improponibilità di un'analogia con il lavoro dipendente, che il termine per l'estinzione non decorra in costanza del rapporto di custodia.
Resta salvo l'effetto interruttivo provocato da una richiesta di liquidazione, cui segue l'inizio di un nuovo termine di prescrizione.
Questi princìpi sono stati affermati, tra le decisioni più recenti, da Cass.: Sez. III, 27.2.2002, n. 3501 (cam. cons. 17.12.2001), Teresi;
Sez. IV, 28.1.2002, n. 3922 (cam. cons. 25.10.2001), Palermo;
Sez. IV, 4.7.2000, n. 3045 (cam. cons. 24.5.2000), Pace;
Sez. V, 27.6.2000, n. 3141 (cam. cons. 26.5.2000), P.M. in proc. Maggio;
Sez. III, 24.2.1998, n. 4260 (cam. cons. 10.12.1997), Teresi.
Viene specificato, in proposito, che:
-- l'indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale si matura giorno per giorno e non è soggetta ad alcun termine di pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla sua percezione [Cass.: Sez. IV, 27.7.1995, n. 2489 (cam. cons. 30.6.1995), Min. tesoro in proc. Pisanelli;
Sez. II, 25.11.1998, n. 6043, Galvano];
-- l'indennità di custodia è definita dalla legge come indennità giornaliera ed è liquidata per ogni singolo giorno di svolgimento dell'incarico, ne consegue che anche il termine di prescrizione decorre da ogni singolo giorno [Cass., Sez. I, 4.6.1998, n. 2290 (cam. cons. 23.4.1998), Teresi];
-- ipotesi di richiesta e liquidazione giornaliera non sono "eventi fuori del disegno della legge ... da relegare nel campo dell'assurdo", ben potendo accadere che taluno sia gravato dall'indeclinabile munus della custodia di beni (ad esempio:
aeromobili, navi, mandrie o greggi di animali) per il che debba affrontare esborsi (ed abbia quindi bisogno di mezzi economici) rilevantissimi, per la provvista dei quali non è stabilito debba provvedere di tasca propria [vedi Cass.: Sez. IV, 27.7.1995, n. 2489 (cam. cons. 30.6.1995), Min. tesoro in proc. Pisanelli].
3.2 La tesi contraria si incentra sulla considerazione del carattere pubblico del servizio di cui il custode è incaricato e ne trae la duplice conseguenza: che non sarebbe applicabile alla fattispecie la ricordata disciplina civilistica [per l'esclusione della natura privatistica del rapporto in esame vedi Cass., Sez. II, 3.12.1998, n. 6772, Teresi] e che il termine prescrizionale non decorrerebbe in costanza del rapporto di custodia ma solo dalla sua cessazione, coincidente con il venir meno del sequestro, quando maturerebbe il credito dell'avente diritto [anche se al medesimo vengono corrisposti degli acconti (meramente facoltativi)], trattandosi di "rapporto unitario [che] ... si svolge ininterrottamente nel tempo, sino alla cessazione dell'incarico" [Cass., Sez. IV, 31.12.1998, n. 2794 (cam. cons. 9.10.1998), Teresi]. L'art. 2948, n. 4, cod. civ. non può trovare applicazione in ordine al pagamento dei compensi spettanti ai custodi penali, perché il rapporto che intercorre tra questi "ausiliari del giudice" e l'amministrazione giudiziaria non può essere assimilato ad un semplice rapporto dal quale discendono soltanto obbligazioni di debito/credito.
Il sequestro penale ha effetti di durata, in quanto dura fino a quando è necessario mantenerlo o fino alla chiusura irreversibile del procedimento penale, sicché il rapporto tra autorità giudiziaria e custode è un rapporto unitario, che si svolge ininterrottamente nel tempo sino alla cessazione dell'incarico. Esso non ha carattere civilistico, poiché riguarda un'attività che attiene ad un pubblico servizio, e nessuna norma prevede la possibilità di ottenere la liquidazione del saldo "fino ad una certa data": il custode, anzi, non può, prima della chiusura del processo penale, chiedere la liquidazione del compenso, bensì soltanto degli acconti e, fino alla data della liquidazione da parte del giudice, il presunto credito maturato non è certo né liquido.
Ne discende che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di restituzione del bene all'avente diritto, a seguito di apposito provvedimento che dispone in tal senso, o dalla data della distruzione/rottamazione del corpo di reato in sequestro. Con ulteriori specificazioni si afferma che:
-- l'applicazione della prescrizione quinquennale rappresenta l'erroneo frutto di una irragionevole assimilazione del compenso (eventualmente comprensivo di spese) dovuto al custode, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", come recita l'art. 2948, n. 4, cod. civ., "essendo evidente che tale norma si riferisce ai crediti che vengono a maturazione in relazione ad un determinato periodo temporale, cosicché la loro azionabilità è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data di maturazione del credito"; mentre il credito fatto valere dal custode di cose sottoposte a sequestro penale matura soltanto "nel momento in cui è cessato tale servizio" [Cass., Sez. III, 8.4.1999, n. 669, (cam. cons. 17.2.1999), Cannone];
-- per trovare applicazione l'art. 2498, n. 4, cod. civ., "l'obbligazione deve essere esigibile in un termine annuale, mensile, giornaliero"; diverso è, invece, il caso del custode di cose sottoposte a sequestro penale, "dove il ragguaglio a giorno è previsto per determinare la misura del compenso (ma quid iuris in caso di compenso equitativo?) e però nessuna norma abilita il custode a pretendere il pagamento ogni giorno od ogni mese e l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere il compenso ad una scadenza annuale o minore di un anno" [Cass., Sez. III: 1.8.2000, n. 2003 (cam. cons. 17.5.2000), RI e vedi pure Sez. II, 27.9.2000, n. 3737 (cam. cons. 30.6.2000), RI].
4. A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite che la disciplina del "compenso" (così definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 230 del 21.4.1989) al custode penale [custode "terzo" rispetto al custode-imputato e diverso dal personale di cancelleria o segreteria] debba essere delineata secondo i seguenti princìpi.
4.1 Il custode è un "ausiliario" del giudice e non la controparte di un "contratto di deposito", tenuto conto che: l'incarico non è pattizio;
la nomina avviene con atto pubblico processuale;
l'incarico non può essere ricusato (art. 366, 2° comma, cod. pen.). La custodia penale integra, dunque, una "pubblica funzione", una "collaborazione obbligatoria" prestata all'autorità giudiziaria e la nomina autoritativa del custode è costitutiva di un "pubblico ufficio", che trova nei codici penali e nelle leggi complementari le fonti primarie.
4.2 Il custode di cose sottoposte a sequestro penale ha diritto al compenso e - dopo la sentenza n. 230/1989, con la quale la Corte Costituzionale ha sostanzialmente eliminato il parametro fisso stabilito dalla previgente "Tariffa penale" approvata con R.D. n.2701 del 23.12.1865 (lire 300 al giorno) - questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui le spese di custodia vanno liquidate con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali (come stabilito dall'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 29.7.1982), anche se non in pedissequa ed obbligatoria osservanza dei medesimi.
Ne consegue che legittimamente il giudice, quando non li ritenga adeguati e corrispondenti alla "aestimatio" dell'attività prestata dal custode nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità ed alla quantità dell'impegno del custode [vedi Cass.: Sez. IV, 4.9.1998, n. 2225, Tebaldi;
Sez. III, 5.5.1998, n. 938, Scarso;
Sez. IV, 27.7.1995, n. 2490, Teresi;
Sez. IV, 24.5.1995, n. 1831, Blandino].
4.3 Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema - con sentenza 25.5.1984, n. 3219 - hanno affermato che la previsione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. deve riconoscersi "per tutti i casi in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenze periodiche non superiori ad un anno" ed "ha la funzione di liberare il debitore dalle prestazioni periodiche non richieste tempestivamente, ancorché risalenti ad una causa debendi unica e continuativa ... La prestazione periodica è tale quando non può essere compiuta in unica soluzione, con adempimento istantaneo del rapporto obbligatorio cui è connessa, ma, al contrario, essa attiene ad una obbligazione che è necessariamente protratta nel tempo, così realizzando la causa unitaria del rapporto concernente appunto la ripetizione dei vari e successivi atti di adempimento. E l'interesse del debitore permane ugualmente collegato al protrarsi del tempo che realizza la causa del debito stesso;
tale interesse non si esaurisce mediante l'effettuazione di uno solo dei comportamenti dovuti, ma richiede la pluralità dei comportamenti medesimi giacché la sua natura lo rende duraturo e permanente quanto la vita del rapporto obbligatorio".
Può affermarsi, dunque, che, secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, perché sia applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ., è necessario congiuntamente che si tratti di crediti:
- che debbono pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi);
- che maturano periodicamente e cioè la cui fattispecie costitutiva si perfeziona compiutamente in modo periodico (ad anno o in periodi più brevi);
- che possono corrispondentemente essere fatti valere allo scadere di ciascun periodo (ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., infatti, la prescrizione non inizia a decorrere fino a che il diritto non può essere fatto valere).
Non è sufficiente che il credito sia commisurato al numero delle giornate di durata del rapporto. Appare decisivo, invece, accertare se nella singola unità temporale che venga presa in considerazione (il giorno, la settimana, il mese o l'anno) la fattispecie costitutiva del corrispondente diritto di credito si sia perfezionata o meno e se il credito sia divenuto esigibile. Nel caso del compenso al custode, la disciplina positiva non appare dir nulla in ordine ai momenti in cui il pagamento può avvenire, salva la possibilità del pagamento di anticipazioni, sicché l'obbligazione alla corresponsione del compenso non ha termine e può essere esatta anche immediatamente (art. 1183 cod. civ.). L'attività del custode, inoltre, è continuativa ma non si correla a pagamenti periodici, deve ritenersi perciò operante il termine ordinario decennale di prescrizione, di cui all'art. 2946 cod. civ. Resta salva l'ipotesi in cui, con il provvedimento di affidamento della custodia, venga stabilita una periodicità del pagamento del compenso, poiché si configurerà, in tal caso, prestazione periodica e sarà applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ.. 4.4 L'unitarietà del rapporto non è in discussione, così come l'unicità della "causa debendi".
Deve ribadirsi, piuttosto, che esso è "ad esecuzione continuata":
l'adempimento, cioè, non è differito nel tempo né si perfeziona col tempo (dopo un certo tempo), ma dura continuamente: la durata attiene alla funzione del rapporto stesso, nel senso che il protrarsi dell'adempimento per una certa durata è condizione perché il rapporto stesso produca i suoi effetti e soddisfi i bisogni cui si connette.
Il corrispettivo va pertanto commisurato, per giorno, alla prestazione attraverso la quale il contratto riceve esecuzione (art.1458 cod. civ.). D'altra parte, proprio la riconosciuta possibilità della corresponsione di acconti - che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, non è subordinata all'avvenuto dissequestro - conferma che il compenso del custode matura in riferimento al singolo giorno.
Deve ritenersi applicabile, conseguentemente, la previsione dell'art. 2935 cod. civ. e la prescrizione decennale decorre da ogni singolo giorno, poiché da ogni singolo giorno il diritto può essere fatto valere.
Dalla esclusione della natura civilistica del rapporto discende altresì che il giudice può rilevare la prescrizione anche d'ufficio, in quanto egli è tenuto a liquidare "il dovuto", e che la stessa - sottratta alla disponibilità delle parti - ben può essere evidenziata dal P.M., non configurandosi comunque una "eccezione di prescrizione" in senso civilistico e non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 2938 cod. civ.
5. Per tutte le considerazioni dianzi svolte va affermato, in conclusione, il principio di diritto che "al credito vantato dal custode giudiziario di cose oggetto di sequestro penale debbono applicarsi le disposizioni dell'art. 2946 del codice civile, che prevedono il termine decennale ordinario di prescrizione, e non quelle dell'art. 2948, n. 4, dello stesso codice, che prevedono un termine di prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi .
La prescrizione decorre da ogni singolo giorno ed il giudice può rilevarla anche d'ufficio".
6. Quanto alla individuazione dell'organo designato a provvedere in prima istanza sulla richiesta del custode concernente l'anticipazione o la liquidazione finale del compenso a lui spettante, si osserva che la disposizione dell'art. 265 c.p.p. riproduce esattamente il dettato dell'art. 626 del codice di rito previgente, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la competenza appartenesse al giudice dell'esecuzione dopo la sentenza irrevocabile ed al giudice avente la disponibilità del procedimento durante la pendenza del giudizio di cognizione [vedi Cass., Sez. I: 26.6.1979, n. 1437 e 5.8.1978, n. 804]. I medesimi criteri - tenuto conto della stretta connessione tra dissequestro e restituzione delle cose sequestrate e pagamento delle spese di custodia (art. 262, 2° comma, c.p.p. e art. 84 disp. att. c.p.p.) - sono validi anche nella disciplina del nuovo codice di rito.
Ne consegue che la competenza spetta:
- nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione, il quale decide con le forme del procedimento di esecuzione;
- nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il quale decide con ordinanza "de plano";
-- nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero, il quale provvede con decreto motivato (art. 263 c.p.p.). I provvedimenti di liquidazione, emessi sia dal pubblico ministero sia "de plano" dal giudice che ha la disponibilità del procedimento, sono soggetti a richiesta di "procedimento di esecuzione", ex artt.666 e segg. c.p.p. Le somme liquidate a titolo di compenso al custode fanno parte, invero, delle spese dei procedimenti penali:
spese che, secondo l'esplicita previsione di cui all'art. 691 c.p.p., sono anticipate dallo Stato.
Devono dunque applicarsi le norme del codice di rito che concernono le spese processuali di cui agli artt. 691 e segg. c.p.p. e sulle questioni concernenti le spese del procedimento, in base all'art.695 c.p.p., "decide il giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'articolo 666".
Vero è che l'art. 695 c.p.p. fa parte del titolo V del libro X del codice di procedura, che riguarda la fase dell'esecuzione. La formulazione del 2° comma dell'art. 691, però, per la sua ampiezza, si riferisce sicuramente anche ad ipotesi in cui "il provvedimento che impone l'obbligo delle spese processuali" sia emesso in una fase diversa e, in assenza di una disciplina specifica della materia relativa al procedimento di liquidazione del compenso ai custodi, devono trovare applicazione proprio le norme che riguardano le spese del procedimento.
Non si condividono, pertanto, le conclusioni, parzialmente contrarie, cui perviene la sentenza 18.1.1996, n. 354, ric. Pescatore, della VI Sezione, secondo la quale avverso il provvedimento di liquidazione del P.M. sarebbe esperibile l'opposizione (con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p.) che l'art. 263, 5° comma, c.p.p. prevede contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta.
Il riferimento alla procedura di cui all'art. 263, in tema di individuazione della competenza a procedere alla liquidazione del compenso, non comporta, infatti, la necessità di applicare alla procedura liquidatoria il medesimo sistema di controllo apprestato per i provvedimenti adottati dal P.M. in seguito a richiesta di restituzione delle cose sequestrate. Ciò sia in considerazione del principio di tipicità delle impugnazioni, sia tenuto conto della configurabilità, nel nuovo codice di rito, del "procedimento [non più incidente] di esecuzione" quale rimedio di carattere generale avverso i provvedimenti non soggetti ad uno specifico mezzo di gravame e suscettibili di esecuzione, sia avuto riguardo all'espressa previsione dell'art. 695 c.p.p. [vedi Cass., Sez. III, ord. 16.10.1998, n. 2637, Capano]. La Corte Costituzionale - con ordinanza n. 38 del 1988 - ha affermato che il decreto del P.M., con cui venivano liquidate le spese giudiziali, ai sensi dell'art. 624, ultimo comma, del c.p.p. del 1930, deve essere qualificato come "provvedimento speciale a carattere monitorio emesso in via provvisoria" con la conseguenza che avverso lo stesso è esperibile "un mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio". Tale sistema impugnatorio veniva riscontrato, all'epoca, nella forma dell'incidente di esecuzione (pur ammettendosi la possibilità di esperire impugnative civili, ove il giudice civile fosse stato adìto per l'esecuzione o per ottenere un titolo ulteriore) ed a maggior ragione può riscontrarsi, vigente il nuovo codice, nel procedimento di esecuzione cui sono state attribuite caratteristiche marcatamente giurisdizionali.
7. Altra questione investita dal gravame è quella riguardante la presenza - nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose sottoposte a sequestro penale - del Ministero dell'economia e delle finanze [subentrato al Ministero del tesoro per effetto del D.L. 12.6.2001, n. 134, convertito nella legge 3.8.2001, n. 317].
La necessità della presenza in giudizio del Ministero del tesoro, quale amministrazione sulla quale gravano le spese della custodia, e la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti, è stata affermata da questa Corte (Sez. IV, 30.6.1995, n. 2489, Pisanelli) sul presupposto che l'incidente di esecuzione in oggetto, concernendo l'attribuzione di una somma di denaro, sarebbe regolato, là dove non sono previste specifiche disposizioni, quanto ai profili sostanziali, dalle norme civilistiche sul deposito di cose con custodia (artt. 1766 e segg. cod. civ.) e, quanto ai profili procedimentali, da quelle del codice di procedura civile. Da ciò si è fatto discendere che per l'udienza camerale di cui all'art.666 c.p.p. devono essere avvertiti tutti gli interessati, tra i quali sarebbe da comprendere il Ministro del tesoro perché tenuto all'esborso, salvo rivalsa.
La stessa Sezione IV, poi, con la sentenza 29.1.1997, n. 224, Egitto, ha ribadito che il Ministero del tesoro è "parte certamente interessata alla risoluzione della questione, visto che, chiuso il procedimento penale con provvedimento di non doversi procedere, l'esborso relativo alla indennità di custodia (così come la responsabilità civile per l'eventuale perdita del veicolo in questione) farebbe capo a tale amministrazione", rilevando che la necessità della citazione deriva dall'art. 666, 3° comma, c.p.p., laddove prevede che dell'udienza di discussione dell'incidente di esecuzione si dia avviso alle parti, dovendosi intendere per "parti" le "parti interessate".
L'orientamento è stato condiviso: dalla Sez. IV, con le sentenze 23.5.2000, n. 3017, RI;
24.5.2000, n. 3045, Polito;
7.6.2000 n. 3345, RI;
18.4.2001, n. 20984, Palermo;
15.5.2001, n. 2199, Luciano;
28.6.2001, n. 36397, Palermo;
dalla Sez. III, con le sentenze 19.1.2001 n. 5967, Donadio;
16.10.1998, n. 2637, Capano;
dalla sez. II, con la sentenza 30.6.2000, n. 3737, RI. Nell'ultima delle decisioni anzidette è stato altresì evidenziato che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta dal soggetto obbligato e tale soggetto non può essere individuato nel giudice tenuto alla liquidazione del compenso o nel pubblico ministero, ma nell'amministrazione finanziaria, sulla quale grave, a norma dell'art. 265 c.p.p., il dovere di anticipare le spese del procedimento penale.
Queste Sezioni Unite - con la sentenza 28.4.1 999, n. 9, Bacherotti, resa nell'ambito di un procedimento avente per oggetto la confisca disposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 c.p. (in materia di usura), procedimento regolato, come quello in esame dall'art. 666 c.p.p. - ha affermato che, pur prevedendo l'art. 666, 3° comma, c.p.p. solo la necessità dello "avviso alle parti" e non già, come invece disponeva l'art. 630 del codice Rocco, "al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse", essa tuttavia deve essere ritenuta sostanzialmente identica a quella non più vigente, dovendosi il termine "parti" intendere in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza.
A fronte di tali enunciati giurisprudenziali queste Sezioni Unite ritengono invece che - nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose sottoposte a sequestro penale - non è necessaria la presenza del Ministero dell'economia e delle finanze [subentrato al Ministero del tesoro per effetto del D.L. 12.6.2001, n. 134, convertito nella legge 3.8.2001, n. 317] ed il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti della stessa Amministrazione. È vero che detto Ministero è tenuto all'esborso delle somme liquidate, salvo rivalsa.
Esclusa, però (sulla base delle argomentazioni svolte dianzi), ogni correlazione sostanziale alle norme civilistiche sul deposito di cose con custodia e, quanto ai profili procedimentali, a quelle del codice di procedura civile, deve rilevarsi che tale Amministrazione non può considerarsi "parte" in una fase liquidativa di spese processuali in cui il P.M. deve intervenire necessariamente all'udienza camerale, prevista dall'art. 666 c.p.p., proprio per vegliare all'osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari dello Stato.
Appare opportuno ricordare, in proposito, che - per quanto riguarda il procedimento di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, regolato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (come si è già detto, non applicabile alla fattispecie in esame, ma che pure può costituire un utile termine di riferimento) - la giurisprudenza assolutamente prevalente delle Sezioni civili di questa Corte ritiene che non sia contraddittore necessario il Ministero del tesoro [vedi, in tal senso, Cass. civ., Sez. II: 23.7.1998, n. 7227; 23.4.1998, n. 4176; 23.4.1998, n. 4175;
30.5.1997, n. 4819].
La I Sezione civile - con la sentenza 4.6.1996, n. 5132 - ha rilevato che "l'ordinamento positivo devolve all'ufficio del pubblico ministero la tutela degli interessi dello Stato per quanto attiene alla materia del compenso spettante agli ausiliari nominati nel processo penale, e che pertanto, in tale prospettiva, la partecipazione al giudizio del Ministero di grazia e giustizia, come di altre amministrazioni dello Stato, risulterebbe affatto ultronea e superflua". Tale conclusione, secondo la stessa decisione, "costituisce la puntuale applicazione, con riferimento allo specifico settore dei compensi agli ausiliari del giudice penale, del principio emergente dalla disciplina dettata in funzione delle spese, in genere, del processo penale, che prevede, quale dato costante, l'attribuzione al solo pubblico ministero della legittimazione ad agire nei relativi giudizi in funzione della tutela degli interessi patrimoniali dello Stato. In tal senso era infatti la previsione degli artt. 616-619 e 630-631 cod. proc. pen. del 1930 in tema, rispettivamente, di ipoteca legale e sequestro conservativo penale, ed è attualmente quella di cui agli artt. 316-317 e all'art. 695 in relazione all'art. 666 del vigente codice di rito con riferimento, rispettivamente, al sequestro conservativo penale e, in generale, alle spese di quel processo".
8. Resta da esaminare la questione dell'estensione temporale dell'onere di anticipazione delle spese di custodia da parte dello Stato.
L'art. 84 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. prevede, in proposito, che le spese di custodia sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione e l'art. 12 delle norme regolamentari stabilisce che di tale obbligo l'interessato deve essere espressamente informato all'atto della comunicazione del provvedimento di restituzione.
Alla stregua di tali disposizioni normative deve affermarsi il principio che non possono essere poste a carico dell'erario le spese di custodia successive al trentesimo giorno decorrente appunto dalla data in cui l'avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del provvedimento di restituzione, restando da tale momento obbligato quest'ultimo e venendo meno l'onere di anticipazione dello Stato.
Dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione in oggetto il carattere pubblico della funzione del custode viene meno e sorge, a carico dell'avente diritto che non provveda al ritiro del bene dissequestrato, un'obbligazione diretta nei confronti del custode in virtù di una condotta omissiva idonea "ex lege" (art. 1173 cod. civ.) a produrla, sicché il custode diviene parte di un rapporto civilistico in cui soggetto obbligato è il privato.
L'obbligo in questione sorge solo se l'esecuzione del provvedimento (cioè la materiale consegna della cosa dissequestrata) sia stata ritardata (oltre il trentesimo giorno) per incuria, negligenza o per qualsiasi altro comportamento, consapevole e volontario, dell'avente diritto, che abbia costituito questi in colpa anche lievissima. Il custode, a sua volta, ha l'onere di attivarsi nei confronti di colui che non abbia provveduto al tempestivo ritiro, al fine di recuperare quanto dovutogli [vedi Cass.: Sez. IV, 28.11.1995, n. 3899, Chiappetta;
Sez. IV, 11.5.1999, n. 1504, PM in proc. Silvestri;
Sez. I, 10.10.2000, n. 5628, Palermo].
9. Il ricorso, per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere accolto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma quale giudice dell'esecuzione, che si atterrà ai princìpi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, visti gli artt. 666, 607, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deliberato in camera di consiglio, il 24 aprile 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 LUGLIO 2002