CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 9624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9624 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'VA FR, nato a [...] il [...] IO AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte d'appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9624 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 21 gennaio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 18 maggio 2017, con la quale RA D'ZO e SA ON sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di bancarotta sub c), rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti, a firma dei rispettivi difensori, affidando le proprie censure zii motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma dell'Avv. Patrizia Sebastianelli, RA D'ZO articola tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, non avendo la Corte territoriale svolto alcuna considerazione riguardo il dolo specifico di occultamento o sottrazione, in tal modo omettendo di valutare le specifiche censure svolte sul punto con l'appello. 2.1.2. Con il secondo motivo, si contesta l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee per essere stato il diniego di concessione delle attenuanti, in termini di prevalenza, affidato ad una mera formula di stile, senza considerare la collaborazione con la giustizia prestata dal D'ZO e l'apporto all'accertamento dei fatti derivante dalla confessione. 2.1.3. Con il terzo motivo, si censura la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, in quanto commisurate in riferimento alla pena principale, eccessivamente quantificata nei termini di cui al motivo che precede. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma dell'Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, SA ON articola cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, proposta con il primo motivo d'appello, relativamente alla revoca del giudizio abbreviato già ammesso, disposta dal Giudice dell'udienza preliminare. Evidenzia, sul punto, come la Corte d'appello - nel respingere il relativo motivo di gravame - abbia dato atto, contrariamente da quanto risulta dagli atti, che il Giudice dell'udienza preliminare non avesse «mai formalmente ammesso il rito abbreviato», 2 ritenendo, pertanto, ritualmente formulata la revoca dell'imputato, per mezzo del procuratore speciale, della richiesta di definizione del giudizio nelle predette forme. Dalla lettura del verbale dell'udienza preliminare del 9 luglio 2009 risulta, invece, che l'Avv. Giaquinto avesse richiesto il giudizio abbreviato (anche) per l'imputato ON e che il giudice avesse ammesso il rito, rinviando all'udienza del 23 ottobre 2009 quando, riunita la posizione del ricorrente già stralciata e revocata l'ordinanza ammissiva, lo stesso giudice invitava le parti a concludere sulla richiesta di rinvio a giudizio, emettendo - il 4 febbraio 2010 - il relativo decreto. Ne consegue che - ad avviso del ricorrente - la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito è, da un lato, fondata su presupposti contrari alle evidenze processuali e, dall'altro, erronea in diritto, in presenza della revoca dell'ordinanza di ammissione del rito pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della sentenza di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità, nella specie non sussistente in relazione al ON - imputato nella qualità di socio o amministratore di fatto - al quale alcuna pronuncia ha fatto riferimento, non essendo stata presentata nei suoi confronti alcuna istanza di estensione ex art. 147 I. fall.. 2.2.3. Il terzo motivo, articola la medesima censura in relazione alle deduzioni proposte nel terzo, quarto e quinto motivo d'appello e rimaste ignorate, con conseguente nullità della sentenza impugnata, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omesso esame di memorie difensive. 2.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per avere sul punto la Corte di merito reso un percorso giustificativo da un lato apodittic:o e, dall'altro, volto a stigmatizzare la mancata confessione, in violazione del diritto di difesa. 2.2.5. Il quinto motivo contesta difetto assoluto di motivazione riguardo l'atto d'appello, proposto personalmente dall'imputato, finalizzato a censurare l'affermazione di responsabilità. La Corte d'appello ha reso, sul punto, una motivazione pedissequamente adesiva alla sentenza di primo grado, testualmente riprodotta nel ricorso, che evidenzia profili di manifesta illogicità in quanto: fonda la prova della responsabilità del ON sulla scrittura privata del 2 agosto 2002, con la quale l'imputato avrebbe aderito a STEP s.r.I., senza indagarne la natura giuridica di contratto preliminare di costituzione di società condizionato, insuscettibile di esecuzione specifica;
attribuisce il ruolo di amministratore di fatto al ON senza soffermarsi sui punti salienti dell'accordo; trascura le ragioni economico-finanziarie dell'imputato nel sottoscrivere il contratto preliminare e l'affidamento sul rilancio 3 della società; attribuisce al ON condotte distrattive senza considerare la causale dei prelevamenti di cassa e la destinazione delle relative risorse, analiticamente riportati nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di RA d'ZO sono aspecifici e, in parte, manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale trascura la ratio decidendi delle conformi sentenze di merito, che hanno iscritto la mancata messa a disposizione della curatela delle scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali della fallita STEP s.r.l. (f. 29 sentenza di primo grado), nel quadro delle plurime condotte distrattive attribuite anche a RA D'ZO. Ed è la stretta correlazione tra i prelievi di cassa ingiustificati e la assoluta carenza dei libri contabili ad illuminare il dolo, orientandone la componente volitiva verso la dissimulazione degli impieghi extrasociali, attraverso specifici indici di fraudolenza, nei termini delineati da questa Corte di legittimità in relazione alla concreta fattispecie contestata (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983; N. 33114 del 2020 Rv. 279838; N. 26613 del 2019 Rv. 276910). In particolare, il ricorrente elude il nucleo essenziale d'indagine, ancorato al ruolo di dominus svolto dall'imputato - unitamente al figlio amministratore - nella sistematica e non contestata spoliazione della fallita, come emerge dalla frequenza e dal numero dei prelievi, dagli importi e dalle modalità di incasso, analiticamente ripercorsi nelle sentenze di merito. Con il complessivo costrutto giustificativo il ricorrente non si misura, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2.2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Nel contestare il diniego della richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente prospetta la sottovalutazione della collaborazione resa dall'imputato ed esalta il ruolo asseritamente rivestito, introducendo elementi reputati recessivi rispetto alla valorizzazione della gravità dei fatti, nel quadro dei precedenti penali, nell'ambito del giudizio valutativo reso dalla Corte di merito, che non evidenzia margini di arbitrio o di irragionevolezza, sindacabili in questa sede (Sez. 5, n. 33114 4 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, che ha affermato il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati;
n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 2.3. Il terzo motivo resta assorbito nelle considerazioni che precedono. Il ricorrente censura la durata delle pene accessorie fallimentari, determinata dalla Corte d'appello - in conformità a Corte Cost. n. 222 del 5 dicembre 2018 e tenuto conto dei principi espressi da Sez. un. N. 28910 del 28 febbraio 2012, Suraci....- esclusivamente in correlazione alla ritenuta eccessività, supra esclusa, della pena principale, alla cui durata sono state calibrate. Il ricorso proposto nell'interesse del D'ZO è, pertanto, inammissibile. 3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in riferimento al ricorso proposto nell'interesse del ON. 3.1. La deduzione di nullità proposta nel primo motivo è preclusa. Il ricorrente prospetta la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto deliberato all'esito dell'illegittima revoca dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato incondizionato. 3.1.1. Nell'affrontare la questione prospettata, mette conto ribadire come i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). In particolare, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla;
ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). 3.1.2. Ora, dalla lettura degli atti, consentita - ed anzi imposta - a questa Corte di legittimità per la soluzione della questione processuale proposta (Sez. U, n. 5 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta come, effettivamente, all'udienza del 4 febbraio 2010 il Giudice dell'udienza preliminare abbia disposto il rinvio a giudizio, nonostante la precedente ammissione del rito abbreviato incondizionato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato all'udienza del 9 luglio 2009. Ne consegue che la Corte d'appello, nella parte in cui ha affermato che il Giudice dell'udienza preliminare non avesse «mai formalmente ammesso il rito abbreviato» è incorsa in un evidente travisamento sui presupposti della decisione, articolando la motivazione su un dato fallace che non è, tuttavia, in questa sede sindacabile ex se sotto il profilo giustificativo. 3.2. L'indagine investe, allora, la correttezza in diritto della soluzione assunta, ed impone la risposta al quesito se sia viziata l'ordinanza di revoca del rito abbreviato e quale sia la relativa patologia. 3.2.1. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. è abnorme, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035; N. 21168 del 2007 Rv. 237081; N. 9921 del 2010 Rv. 246326; N. 17716 del 2014 Rv. 259344; N. 22480 del 2013 Rv. 256645; V, contra, ). Nella ricostruzione sistematica delineata dalle Sezioni unite (n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212 in tema di giudizio abbreviato condizionato, ulteriormente sviluppata nella sentenza n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan Andriy, Rv. 277706), la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del rito è correlata ai limiti temporali della revoca della stessa richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato e fonda, essenzialmente, sulla irretrattabilità del negozio processuale dispositivo una volta che sia intervenuto il provvedimento giudiziale ammissivo, salve le ipotesi di sopravvenienze modificative dell'imputazione che, ampliandone il substrato fattuale, riespandono il diritto dell'imputato di determinarsi consapevolmente sull'opzione di rito. Fuori dalle predette ipotesi, l'ordinanza ammissiva segna, ad un tempo, tanto il limite, per l'imputato, di abdicare alla richiesta e, per il giudice, di revocare il provvedimento e di procedere nelle forme ordinarie, con la conseguenza che la revoca dell'ordinanza ammissiva costituisce esercizio di un potere non consentito dall'ordinamento e, dunque, configura un atto abnorme (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; 6 Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159). 3.2.3. Nel quadro così sommariamente delineato, colgono, allora, nel segno le censure difensive, nella parte in cui - pur prospettando una insussistente questione di nullità (V. Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv. 267305) - attribuiscono all'ordinanza di revoca il carattere di abnormità. Effettivamente, all'udienza del 4 febbraio 2010, il Giudice dell'udienza preliminare ha esercitato il potere di revoca fuori dei casi previsti, accogliendo la richiesta di revoca dell'istanza di ammissione al rito del 9 luglio 2009, proposta dall'imputato al di fuori dei casi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen., e disponendo il rinvio a giudizio. L'indagine investe, allora, la deducibilità di siffatta patologia che - come risulta dal ricorso - è stata eccepita, per la prima volta, con l'appello. Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che i termini per la proposizione dell'impugnazione cperano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica (ex multis Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 in fattispecie in cui la Corte ha rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta;
Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578 in fattispecie in cui era stata negata la sostituzione della pena inflitta all'imputato con i lavori di pubblica utilità per essere stati questi ultimi revocati dal giudice di primo grado in pendenza del processo di appello, con ordinanza ritenuta abnorme e non impugnata nei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen.; N. 19209 del 2015 Rv. 263484, N. 11 del 1997 Rv. 208221, N. 32395 del 2019 Rv. 276477, N. 22470 del 2015 Rv. 263906, N. 3305 del 2005 Rv. 230747). Nell'ipotesi di abnormità in esame, non ricorre un'anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza, materiale e giuridica, del provvedimento. L'ordinamento prevede, infatti, uno specifico rimedio per i casi di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello, attraverso l'eventuale applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169 (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv, 229176); e siffatto sindacato può costituire una forma di tutela anche per i casi di indebita revoca 7 dell'ordinanza ammissiva del rito, escludendo quel radicale profilo di abnormità che, invece, consente il superamento dei termini di impugnazione (V. Sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Corradini, Rv. 280868). Peraltro, è proprio in considerazione della possibilità per l'imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al giudice del dibattimento l'illegittima privazione della facoltà di essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di pena per il rito, che questa Sezione (n. 15691 del 04/05/2020, Trupo, Rv. 279165) ha ritenuto irrituale, ma non abnorme, il provvedimento di revoca con cui il giudice per le indagini preliminari abbia revocato, al di fuori degli specifici casi consentiti, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della formulazione - da parte dell'imputato - di richiesta di rito abbreviato non condizionato, procedendo all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di un'ipotesi di stasi procedimentale. 3.2.3. Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia impugnato per abnormità il provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva, con conseguente preclusione alla deduzione della questione in questa sede. Né risulta che abbia in alcun modo richiesto al giudice del dibattimento di delibare ora per allora la legittimità del mancato accesso al rito richiesto, sì da consentire - in caso di condanna - di fruire della diminuzione di pena, della cui mancata applicazione il ricorrente non si duole con il ricorso di legittimità. Ne consegue che il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti perché tardivo. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. La deduzione esordisce proponendo una collocazione sistematica della sentenza dichiarativa di fallimento nella struttura della fattispecie di reato smentita dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che riconosce alla medesima natura di elemento costitutivo del reato (ex multis Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800). La stessa censura, nel resto, si concentra sulla necessità, ai fini della punibilità del ON, della estensione del fallimento a suo carico che la stessa imputazione concorsuale rende irrilevante. Al ricorrente è, invero, attribuito il ruolo di amministratore e di socio di fatto di Playbet s.r.l. e Step s.r.I., dichiarate fallite con sentenze rispettivamente del 21 dicembre 2005 e del 9 febbraio 2006, con conseguente applicazione del principio per cuiIn tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; 8 pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646). 4.2. Nel resto, le censure rivolte al punto della motivazione afferente la portata estensiva dell'art. 147 I. fall. è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito reso la corretta interpretazione del chiaro tenore testuale della norma, che prevede l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, mentre i riferimenti al comma quinto della predetta norma, proposti dalla difesa, riguardano il fenomeno inverso rispetto a quello a cui si pretende di applicare l'istituto, ovvero l'estensione alla società di capitali occulta del fallimento già dichiarato nei confronti dell'imprenditore individuale. 5. Il terzo motivo è del tutto generico. Nel prospettare l'omessa valutazione dei punti nn. 3, 4 e 5 dell'atto d'appello, il ricorrente si produce in una mera enunciazione di massime giurisprudenziali, senza rappresentare quali argomenti, ritenuti decisivi ed asseritamente ignorati, avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio. Né, del resto, l'assoluta carenza della esplicazione delle censure di cui si lamenta la preterizione introduce elementi atti a delibarne anche l'implicita confutazione, ponendo la doglianza nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 6. Il quarto motivo è proposto fuori dei casi previsti. Premesso che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), la sentenza impugnata ha riservato una compiuta disamina sul punto, valorizzando la gravità della condotta, nel quadro dei precedenti penali, e l'assenza di positivi indicatori di resipiscenza, in tal modo esplicando gli elementi decisivi ai fini della conferma del diniego, con valutazione che non evidenzia margini di irragionevolezza. 9 Il ricorrente, per contro, propone un alternativo giudizio di valore che, involgendo il merito, resta precluso in questa sede, e stigmatizza la negativa valutazione della condotta processuale che costituisce solo uno degli indicatori enunciati. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito in sede di legittimità. 6.1. Prospettando la censura sub specie di preterizione dell'appello proposto personalmente dall'imputato, il ricorrente, da un lato, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha, invece, dedicato specifica motivazione all'effettivo ruolo svolto dal ON;
dall'altro, introduce circostanze di fatto che rappresentano la soggettiva ed alternativa lettura dei fatti, limitandosi, peraltro, a valorizzare dati, meramente formali, inerenti la natura e la vincolatività di atti negoziali, del tutto irrilevanti riguardo il tema di prova inerente l'ingerenza gestoria nelle vicende delle società fallite. Va, invero, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, non solo attraverso il riferimento alla stipula di una scrittura privata conferente al medesimo un incarico professionale ma finalizzata, invece, a legittimarne estrinsecamente l'azione, bensì: identificando l'amministratore di diritto in persona vicina al ON;
valorizzando dichiarazioni testimoriali non contestate sull'effettiva ingerenza dell'imputato; ricostruendo plurimi prelievi e bonifici, dirottati sine titulo in favore di società al medesimo ON riferibili. Ed allora, a fronte della esclusiva e perdurante riferibilità delle fallite al ON, delineata nei termini richiesti dal diritto vivente (ex multis Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), privi di attitudine demolitoria si rivelano le censure volte a contestare l'omessa disamina di prospettazioni difensive invece attestate sulla prospettata valenza giuridica di atti negoziali che risultano, invece, implicitamente disattese;
il che rende, all'evidenza, destituita di fondamento - come già rilevato - la denuncia di omesso esame delle deduzioni difensive svolte con l'appello, che trovano analitica risposta nell'iter giustificativo della sentenza impugnata, lambito solo in parte con il ricorso. 6.2. Per altro verso, le doglienze del ricorrente si rivelano versate in fatto laddove si orientano a rimarcare l'assenza di un contributo causale dello stesso ON al fallimento o al dissesto, trattandosi - come noto - di elementi ultronei rispetto alla sussistenza del reato - di pericolo concreto - contestato (ex multis Sez. U, n. 22474 10 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il motivo elude del tutto, infine, la complessa base cognitiva (delineata dall'apparato giustificativo che investe anche le posizioni dei coirnputati e precisata, quanto al ricorrente, ai ff.
6-9 sentenza impugnata) che, nelle conformi sentenze di merito, ha sostenuto l'affermazione di responsabilità e dimostrato l'insostenibilità razionale - e, comunque, l'irrilevanza - della tesi difensiva, in tal modo connotandosi di aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); In altri termini, l'articolazione della censura, che riporta una personale rielaborazione delle prove documentali, senza denunciarne decisivi travisamenti, rende ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo. In tal modo, il motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. 11
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idOte
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9624 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 21 gennaio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 18 maggio 2017, con la quale RA D'ZO e SA ON sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di bancarotta sub c), rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti, a firma dei rispettivi difensori, affidando le proprie censure zii motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma dell'Avv. Patrizia Sebastianelli, RA D'ZO articola tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, non avendo la Corte territoriale svolto alcuna considerazione riguardo il dolo specifico di occultamento o sottrazione, in tal modo omettendo di valutare le specifiche censure svolte sul punto con l'appello. 2.1.2. Con il secondo motivo, si contesta l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee per essere stato il diniego di concessione delle attenuanti, in termini di prevalenza, affidato ad una mera formula di stile, senza considerare la collaborazione con la giustizia prestata dal D'ZO e l'apporto all'accertamento dei fatti derivante dalla confessione. 2.1.3. Con il terzo motivo, si censura la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, in quanto commisurate in riferimento alla pena principale, eccessivamente quantificata nei termini di cui al motivo che precede. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma dell'Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, SA ON articola cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, proposta con il primo motivo d'appello, relativamente alla revoca del giudizio abbreviato già ammesso, disposta dal Giudice dell'udienza preliminare. Evidenzia, sul punto, come la Corte d'appello - nel respingere il relativo motivo di gravame - abbia dato atto, contrariamente da quanto risulta dagli atti, che il Giudice dell'udienza preliminare non avesse «mai formalmente ammesso il rito abbreviato», 2 ritenendo, pertanto, ritualmente formulata la revoca dell'imputato, per mezzo del procuratore speciale, della richiesta di definizione del giudizio nelle predette forme. Dalla lettura del verbale dell'udienza preliminare del 9 luglio 2009 risulta, invece, che l'Avv. Giaquinto avesse richiesto il giudizio abbreviato (anche) per l'imputato ON e che il giudice avesse ammesso il rito, rinviando all'udienza del 23 ottobre 2009 quando, riunita la posizione del ricorrente già stralciata e revocata l'ordinanza ammissiva, lo stesso giudice invitava le parti a concludere sulla richiesta di rinvio a giudizio, emettendo - il 4 febbraio 2010 - il relativo decreto. Ne consegue che - ad avviso del ricorrente - la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito è, da un lato, fondata su presupposti contrari alle evidenze processuali e, dall'altro, erronea in diritto, in presenza della revoca dell'ordinanza di ammissione del rito pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della sentenza di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità, nella specie non sussistente in relazione al ON - imputato nella qualità di socio o amministratore di fatto - al quale alcuna pronuncia ha fatto riferimento, non essendo stata presentata nei suoi confronti alcuna istanza di estensione ex art. 147 I. fall.. 2.2.3. Il terzo motivo, articola la medesima censura in relazione alle deduzioni proposte nel terzo, quarto e quinto motivo d'appello e rimaste ignorate, con conseguente nullità della sentenza impugnata, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omesso esame di memorie difensive. 2.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per avere sul punto la Corte di merito reso un percorso giustificativo da un lato apodittic:o e, dall'altro, volto a stigmatizzare la mancata confessione, in violazione del diritto di difesa. 2.2.5. Il quinto motivo contesta difetto assoluto di motivazione riguardo l'atto d'appello, proposto personalmente dall'imputato, finalizzato a censurare l'affermazione di responsabilità. La Corte d'appello ha reso, sul punto, una motivazione pedissequamente adesiva alla sentenza di primo grado, testualmente riprodotta nel ricorso, che evidenzia profili di manifesta illogicità in quanto: fonda la prova della responsabilità del ON sulla scrittura privata del 2 agosto 2002, con la quale l'imputato avrebbe aderito a STEP s.r.I., senza indagarne la natura giuridica di contratto preliminare di costituzione di società condizionato, insuscettibile di esecuzione specifica;
attribuisce il ruolo di amministratore di fatto al ON senza soffermarsi sui punti salienti dell'accordo; trascura le ragioni economico-finanziarie dell'imputato nel sottoscrivere il contratto preliminare e l'affidamento sul rilancio 3 della società; attribuisce al ON condotte distrattive senza considerare la causale dei prelevamenti di cassa e la destinazione delle relative risorse, analiticamente riportati nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di RA d'ZO sono aspecifici e, in parte, manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale trascura la ratio decidendi delle conformi sentenze di merito, che hanno iscritto la mancata messa a disposizione della curatela delle scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali della fallita STEP s.r.l. (f. 29 sentenza di primo grado), nel quadro delle plurime condotte distrattive attribuite anche a RA D'ZO. Ed è la stretta correlazione tra i prelievi di cassa ingiustificati e la assoluta carenza dei libri contabili ad illuminare il dolo, orientandone la componente volitiva verso la dissimulazione degli impieghi extrasociali, attraverso specifici indici di fraudolenza, nei termini delineati da questa Corte di legittimità in relazione alla concreta fattispecie contestata (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983; N. 33114 del 2020 Rv. 279838; N. 26613 del 2019 Rv. 276910). In particolare, il ricorrente elude il nucleo essenziale d'indagine, ancorato al ruolo di dominus svolto dall'imputato - unitamente al figlio amministratore - nella sistematica e non contestata spoliazione della fallita, come emerge dalla frequenza e dal numero dei prelievi, dagli importi e dalle modalità di incasso, analiticamente ripercorsi nelle sentenze di merito. Con il complessivo costrutto giustificativo il ricorrente non si misura, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2.2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Nel contestare il diniego della richiesta prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente prospetta la sottovalutazione della collaborazione resa dall'imputato ed esalta il ruolo asseritamente rivestito, introducendo elementi reputati recessivi rispetto alla valorizzazione della gravità dei fatti, nel quadro dei precedenti penali, nell'ambito del giudizio valutativo reso dalla Corte di merito, che non evidenzia margini di arbitrio o di irragionevolezza, sindacabili in questa sede (Sez. 5, n. 33114 4 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, che ha affermato il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati;
n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 2.3. Il terzo motivo resta assorbito nelle considerazioni che precedono. Il ricorrente censura la durata delle pene accessorie fallimentari, determinata dalla Corte d'appello - in conformità a Corte Cost. n. 222 del 5 dicembre 2018 e tenuto conto dei principi espressi da Sez. un. N. 28910 del 28 febbraio 2012, Suraci....- esclusivamente in correlazione alla ritenuta eccessività, supra esclusa, della pena principale, alla cui durata sono state calibrate. Il ricorso proposto nell'interesse del D'ZO è, pertanto, inammissibile. 3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in riferimento al ricorso proposto nell'interesse del ON. 3.1. La deduzione di nullità proposta nel primo motivo è preclusa. Il ricorrente prospetta la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto deliberato all'esito dell'illegittima revoca dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato incondizionato. 3.1.1. Nell'affrontare la questione prospettata, mette conto ribadire come i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). In particolare, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla;
ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). 3.1.2. Ora, dalla lettura degli atti, consentita - ed anzi imposta - a questa Corte di legittimità per la soluzione della questione processuale proposta (Sez. U, n. 5 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta come, effettivamente, all'udienza del 4 febbraio 2010 il Giudice dell'udienza preliminare abbia disposto il rinvio a giudizio, nonostante la precedente ammissione del rito abbreviato incondizionato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato all'udienza del 9 luglio 2009. Ne consegue che la Corte d'appello, nella parte in cui ha affermato che il Giudice dell'udienza preliminare non avesse «mai formalmente ammesso il rito abbreviato» è incorsa in un evidente travisamento sui presupposti della decisione, articolando la motivazione su un dato fallace che non è, tuttavia, in questa sede sindacabile ex se sotto il profilo giustificativo. 3.2. L'indagine investe, allora, la correttezza in diritto della soluzione assunta, ed impone la risposta al quesito se sia viziata l'ordinanza di revoca del rito abbreviato e quale sia la relativa patologia. 3.2.1. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen. è abnorme, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035; N. 21168 del 2007 Rv. 237081; N. 9921 del 2010 Rv. 246326; N. 17716 del 2014 Rv. 259344; N. 22480 del 2013 Rv. 256645; V, contra, ). Nella ricostruzione sistematica delineata dalle Sezioni unite (n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212 in tema di giudizio abbreviato condizionato, ulteriormente sviluppata nella sentenza n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan Andriy, Rv. 277706), la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del rito è correlata ai limiti temporali della revoca della stessa richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato e fonda, essenzialmente, sulla irretrattabilità del negozio processuale dispositivo una volta che sia intervenuto il provvedimento giudiziale ammissivo, salve le ipotesi di sopravvenienze modificative dell'imputazione che, ampliandone il substrato fattuale, riespandono il diritto dell'imputato di determinarsi consapevolmente sull'opzione di rito. Fuori dalle predette ipotesi, l'ordinanza ammissiva segna, ad un tempo, tanto il limite, per l'imputato, di abdicare alla richiesta e, per il giudice, di revocare il provvedimento e di procedere nelle forme ordinarie, con la conseguenza che la revoca dell'ordinanza ammissiva costituisce esercizio di un potere non consentito dall'ordinamento e, dunque, configura un atto abnorme (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; 6 Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159). 3.2.3. Nel quadro così sommariamente delineato, colgono, allora, nel segno le censure difensive, nella parte in cui - pur prospettando una insussistente questione di nullità (V. Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Chirico, Rv. 267305) - attribuiscono all'ordinanza di revoca il carattere di abnormità. Effettivamente, all'udienza del 4 febbraio 2010, il Giudice dell'udienza preliminare ha esercitato il potere di revoca fuori dei casi previsti, accogliendo la richiesta di revoca dell'istanza di ammissione al rito del 9 luglio 2009, proposta dall'imputato al di fuori dei casi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen., e disponendo il rinvio a giudizio. L'indagine investe, allora, la deducibilità di siffatta patologia che - come risulta dal ricorso - è stata eccepita, per la prima volta, con l'appello. Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che i termini per la proposizione dell'impugnazione cperano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica (ex multis Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 in fattispecie in cui la Corte ha rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta;
Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578 in fattispecie in cui era stata negata la sostituzione della pena inflitta all'imputato con i lavori di pubblica utilità per essere stati questi ultimi revocati dal giudice di primo grado in pendenza del processo di appello, con ordinanza ritenuta abnorme e non impugnata nei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen.; N. 19209 del 2015 Rv. 263484, N. 11 del 1997 Rv. 208221, N. 32395 del 2019 Rv. 276477, N. 22470 del 2015 Rv. 263906, N. 3305 del 2005 Rv. 230747). Nell'ipotesi di abnormità in esame, non ricorre un'anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza, materiale e giuridica, del provvedimento. L'ordinamento prevede, infatti, uno specifico rimedio per i casi di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello, attraverso l'eventuale applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169 (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv, 229176); e siffatto sindacato può costituire una forma di tutela anche per i casi di indebita revoca 7 dell'ordinanza ammissiva del rito, escludendo quel radicale profilo di abnormità che, invece, consente il superamento dei termini di impugnazione (V. Sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Corradini, Rv. 280868). Peraltro, è proprio in considerazione della possibilità per l'imputato, che abbia ritualmente eccepito dinanzi al giudice del dibattimento l'illegittima privazione della facoltà di essere giudicato con rito alternativo, di ottenere comunque dal medesimo, in caso di condanna, il recupero della diminuzione di pena per il rito, che questa Sezione (n. 15691 del 04/05/2020, Trupo, Rv. 279165) ha ritenuto irrituale, ma non abnorme, il provvedimento di revoca con cui il giudice per le indagini preliminari abbia revocato, al di fuori degli specifici casi consentiti, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della formulazione - da parte dell'imputato - di richiesta di rito abbreviato non condizionato, procedendo all'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, giacché esula la ricorrenza di un'ipotesi di stasi procedimentale. 3.2.3. Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia impugnato per abnormità il provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva, con conseguente preclusione alla deduzione della questione in questa sede. Né risulta che abbia in alcun modo richiesto al giudice del dibattimento di delibare ora per allora la legittimità del mancato accesso al rito richiesto, sì da consentire - in caso di condanna - di fruire della diminuzione di pena, della cui mancata applicazione il ricorrente non si duole con il ricorso di legittimità. Ne consegue che il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti perché tardivo. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. La deduzione esordisce proponendo una collocazione sistematica della sentenza dichiarativa di fallimento nella struttura della fattispecie di reato smentita dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che riconosce alla medesima natura di elemento costitutivo del reato (ex multis Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800). La stessa censura, nel resto, si concentra sulla necessità, ai fini della punibilità del ON, della estensione del fallimento a suo carico che la stessa imputazione concorsuale rende irrilevante. Al ricorrente è, invero, attribuito il ruolo di amministratore e di socio di fatto di Playbet s.r.l. e Step s.r.I., dichiarate fallite con sentenze rispettivamente del 21 dicembre 2005 e del 9 febbraio 2006, con conseguente applicazione del principio per cuiIn tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; 8 pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646). 4.2. Nel resto, le censure rivolte al punto della motivazione afferente la portata estensiva dell'art. 147 I. fall. è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito reso la corretta interpretazione del chiaro tenore testuale della norma, che prevede l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, mentre i riferimenti al comma quinto della predetta norma, proposti dalla difesa, riguardano il fenomeno inverso rispetto a quello a cui si pretende di applicare l'istituto, ovvero l'estensione alla società di capitali occulta del fallimento già dichiarato nei confronti dell'imprenditore individuale. 5. Il terzo motivo è del tutto generico. Nel prospettare l'omessa valutazione dei punti nn. 3, 4 e 5 dell'atto d'appello, il ricorrente si produce in una mera enunciazione di massime giurisprudenziali, senza rappresentare quali argomenti, ritenuti decisivi ed asseritamente ignorati, avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio. Né, del resto, l'assoluta carenza della esplicazione delle censure di cui si lamenta la preterizione introduce elementi atti a delibarne anche l'implicita confutazione, ponendo la doglianza nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 6. Il quarto motivo è proposto fuori dei casi previsti. Premesso che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), la sentenza impugnata ha riservato una compiuta disamina sul punto, valorizzando la gravità della condotta, nel quadro dei precedenti penali, e l'assenza di positivi indicatori di resipiscenza, in tal modo esplicando gli elementi decisivi ai fini della conferma del diniego, con valutazione che non evidenzia margini di irragionevolezza. 9 Il ricorrente, per contro, propone un alternativo giudizio di valore che, involgendo il merito, resta precluso in questa sede, e stigmatizza la negativa valutazione della condotta processuale che costituisce solo uno degli indicatori enunciati. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito in sede di legittimità. 6.1. Prospettando la censura sub specie di preterizione dell'appello proposto personalmente dall'imputato, il ricorrente, da un lato, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha, invece, dedicato specifica motivazione all'effettivo ruolo svolto dal ON;
dall'altro, introduce circostanze di fatto che rappresentano la soggettiva ed alternativa lettura dei fatti, limitandosi, peraltro, a valorizzare dati, meramente formali, inerenti la natura e la vincolatività di atti negoziali, del tutto irrilevanti riguardo il tema di prova inerente l'ingerenza gestoria nelle vicende delle società fallite. Va, invero, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, non solo attraverso il riferimento alla stipula di una scrittura privata conferente al medesimo un incarico professionale ma finalizzata, invece, a legittimarne estrinsecamente l'azione, bensì: identificando l'amministratore di diritto in persona vicina al ON;
valorizzando dichiarazioni testimoriali non contestate sull'effettiva ingerenza dell'imputato; ricostruendo plurimi prelievi e bonifici, dirottati sine titulo in favore di società al medesimo ON riferibili. Ed allora, a fronte della esclusiva e perdurante riferibilità delle fallite al ON, delineata nei termini richiesti dal diritto vivente (ex multis Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), privi di attitudine demolitoria si rivelano le censure volte a contestare l'omessa disamina di prospettazioni difensive invece attestate sulla prospettata valenza giuridica di atti negoziali che risultano, invece, implicitamente disattese;
il che rende, all'evidenza, destituita di fondamento - come già rilevato - la denuncia di omesso esame delle deduzioni difensive svolte con l'appello, che trovano analitica risposta nell'iter giustificativo della sentenza impugnata, lambito solo in parte con il ricorso. 6.2. Per altro verso, le doglienze del ricorrente si rivelano versate in fatto laddove si orientano a rimarcare l'assenza di un contributo causale dello stesso ON al fallimento o al dissesto, trattandosi - come noto - di elementi ultronei rispetto alla sussistenza del reato - di pericolo concreto - contestato (ex multis Sez. U, n. 22474 10 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il motivo elude del tutto, infine, la complessa base cognitiva (delineata dall'apparato giustificativo che investe anche le posizioni dei coirnputati e precisata, quanto al ricorrente, ai ff.
6-9 sentenza impugnata) che, nelle conformi sentenze di merito, ha sostenuto l'affermazione di responsabilità e dimostrato l'insostenibilità razionale - e, comunque, l'irrilevanza - della tesi difensiva, in tal modo connotandosi di aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); In altri termini, l'articolazione della censura, che riporta una personale rielaborazione delle prove documentali, senza denunciarne decisivi travisamenti, rende ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo. In tal modo, il motivo propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. 11
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idOte