Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone. È quindi abnorme l'ordinanza con cui egli revoca l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2013, n. 22480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22480 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/05/2013
Dott. GRAMENDOLA F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 813
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 51851/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIGENZA;
nei confronti di:
UJ VI N. IL 02/06/1973;
avverso l'ordinanza n. 4916/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VIGENZA, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ricorre per cassazione contro l'ordinanza resa all'udienza del 27/6/2012, con la quale il G.I.P. di quel Tribunale, accogliendo la richiesta del difensore, revocava la precedenza ordinanza in data 8/6/2012, che aveva ammesso BU IL, imputata del reato di falsa testimonianza, al rito abbreviato, nonché contro il conseguente decreto in data 27/6/2012 che dispone il giudizio e ne denuncia la abonormità.
Il ricorso è fondato.
È principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile nella sola ipotesi, in cui non abbia ancora spiegato i suoi effetti, vale a dire fino a quando non sia stata adottata l'ordinanza dispositiva del rito (Cass. Sez. 4 28/3- 13/5/2008 n. 19528 Rv. 239764). Ed invero al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 2. deve essere riconosciuta natura di atto complesso, giacché attraverso esso il G.I.P. dapprima valuta l'ammissibilità dell'istanza di rito abbreviato presentata dall'imputato, e, una volta accertata la sussistenza dei presupposti positivi, ne dispone la relativa udienza.
Pertanto ove, come nel caso in esame, sia stata pronunciata l'ordinanza, relativa alla richiesta di procedersi nelle forme del rito speciale, il giudizio abbreviato può dirsi regolarmente istaurato, con la conseguenza che non potrà più essere revocato il provvedimento che l'ha disposto.
È m appena il caso poi di ricordare come l'irrevocabilità di tale provvedimento incontra una eccezione nei casi disciplinati dall'art.441 bis c.p.p., qualificabili come fattispecie espressione di diritto potestativo dell'imputato, essendo riconosciuto a quest'ultimo in presenza dei presupposti di legge - qui non ricorrenti - la facoltà di revocare la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato precedentemente formulata (Cass. Sez. 3 12/11/09-11/3/10 n. 9921 Rv. 246326).
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio siccome viziata da abnormità, e gli atti vanno trasmessi al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013