Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. il giudice può disporre - attesa la lettera dell'art. 307, comma primo bis cod. proc. pen. - nei confronti dell'imputato le sole misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora (artt. 281, 282, 283 cod. proc. pen.) ma non anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2012, n. 19042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19042 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 13/12/2012
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 7836
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 29106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q.H.B. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 1303/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del15/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con eliminazione della misura di cui all'art. 282 ter c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 15 giugno 2012, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello dell'imputato avverso l'ordinanza del 20 aprile 2012, emessa dal Tribunale di Roma quale giudice procedente, con cui si era dichiarata cessata l'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini e si erano applicate le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, del divieto di avvicinamento alla dimora e ai luoghi frequentati dalla figlia e dalla moglie dell'imputato, dell'obbligo di dimora. L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione per avere più volte violentato la figlia minore fin da quando aveva l'età di 7 anni.
2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, sul rilievo che l'art. 307 c.p.p., comma 1 bis, consente l'applicazione cumulativa delle sole misure cautelari di cui agli artt. 281, 282 e 283, ma non anche di quella di cui all'art. 282 ter, consistente nel divieto di avvicinamento alla dimora e ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A sostegno del suo assunto, il ricorrente afferma che il legislatore, inserendo nel codice di rito l'art. 282 ter senza l'espressa previsione di sua applicazione cumulativa con le misure cautelari previste negli articoli precedenti, ha evidentemente inteso escludere tale applicazione cumulativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza 30 maggio 2006, n. 29907 , rv. 234138) l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 276 c.p.p., comma 1, e art. 307 c.p.p., comma 1 bis. Non è dunque ammessa l'applicazione congiunta di due distinte misure, omogenee o eterogenee che pure siano tra loro astrattamente compatibili, in mancanza di espressa previsione;
e ciò in applicazione dei principi di stretta legalità e tipicità che governano tali istituti.
L'art. 307, comma 1 bis richiamato deve, dunque, essere interpretato restrittivamente e, cioè, nel senso che, nel caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), il giudice dispone le sole misure cautelari indicate dall'art. 281 (divieto di espatrio), art. 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), art. 283 (divieto e obbligo di dimora) e non può anche disporre la misura di cui all'art. 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
4. - Ne consegue, quanto al caso in esame, che tale ultima misura è stata disposta illegittimamente, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla misura di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen., che esclude. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2013