Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2005, n. 1519
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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L'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen. prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente" comunicato, onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiede il rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2005, n. 1519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1519
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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