Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
L'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen. prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente" comunicato, onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiede il rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2005, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 09/11/2005
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1181
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 15064/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NC, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 29 novembre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Torino in data 29 novembre 2004, parzialmente riformativa di quella resa dal Tribunale di Alessandria il 22 giugno 2001, SI AN è stato ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di un'autovettura Fiat Uno, sottratta il 6 ottobre 1999 a LI EL (capo A dell'imputazione) nonché della contravvenzione prevista dall'ari. 187 del codice stradale, per avere guidato il veicolo - nel giorno successivo - in stato di ebbrezza da assunzione di sostanze stupefacenti.
Ritenutasi l'ipotesi lieve, di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., prevalente sulla contestata recidiva, SI è stato condannato alle pene di dieci mesi di reclusione ed Euro 300 di multa, per il delitto, ferma restando quella di venti giorni di arresto e Lire 600.000 di ammenda, per la contravvenzione.
L'imputato ha proposto ricorso, per eccepire:
1) l'inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione della sentenza, nella parte in cui era stata ritenuta tardiva la comunicazione di un impedimento professionale del difensore, conosciuto da quest'ultimo soltanto il 25 novembre e relativo all'udienza del 29 novembre 2004;
2) la mancanza e la manifesta illogicità della sentenza stessa, poiché era stata disattesa, in assenza di idonee argomentazioni, la confessione di avere personalmente commesso il furto, resa dall'imputato nel dibattimento di appello.
RITENUTO
È corretta la valutazione della Corte territoriale, in ordine all'omessa pronta comunicazione, da parte del difensore, dell'impedimento professionale insorto il 25 novembre, per l'udienza del 29 novembre 2004.
Risulta infatti che la richiesta di rinvio è stata trasmessa dal legale via fax, al giudice di appello alle ore 12,25 del sabato 27 novembre, in assenza di qualsiasi prova degli asseriti contatti, nel giorno precedente, con il Giudice per le indagini preliminari, davanti al quale era fissato altro procedimento: il ritardo, sia pur breve in assoluto, è stato determinante nel caso concreto a precludere una tempestiva conoscenza dell'impedimento da parte del Collegio, anche a causa del giorno festivo intermedio ed integra l'inosservanza dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, (Cass. 19/06/1991, Riv 188407- Cass. 26/02/1996, Riv. 204064). Si aggiunga che, nella sua richiesta, il difensore ha omesso altresì di indicare ragioni a sostegno dell'impossibilità di avvalersi, in una delle due udienze, di un sostituto processuale.
La seconda censura, contenuta nel ricorso, si risolve in una interpretazione alternativa delle emergenze probatorie, sottoposte ad esame dal giudice di appello, che ha esposto congrui e logici argomenti atti a deporre per la ritenuta inattendibilità del tardivo assunto dell'imputato, secondo cui egli avrebbe personalmente sottratto l'autovettura provento di furto, della quale e stato trovato in possesso: il motivo è pertanto inammissibile in giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente e tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006