Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
E abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato sia perché emesso da altro giudice persona fisica, sia perché la fase di assunzione degli ulteriori elementi di prova si era a suo avviso risolta in "un'ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 17716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17716 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 748
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 49924/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TR AN, nato a [...] il [...];
2. LO VI FR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/10/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata revocava il provvedimento di ammissione del rito abbreviato condizionato già instaurato nel processo a carico di TR AN e LO VI FR, imputati del reato di calunnia, e dichiarava inutilizzabili le prove orali e documentali fin li acquisite.
Rilevava il Giudice come l'abbreviato condizionato dovesse essere revocato sia perché tale rito speciale era stato formalmente ammesso da altro magistrato persona fisica, sia anche perché la fase dell'assunzione degli ulteriori elementi di prova si era trasformata "in una sorta di dibattimento", così tradendo quelle ragioni che avevano originariamente legittimato l'introduzione del giudizio speciale.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso l'TR e il LO, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Copponi FR, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 438 e 458 c.p.p., per avere il Giudice dell'udienza preliminare adottato un provvedimento abnorme perché emesso in una ipotesi nella quale il codice di rito non autorizza la revoca del rito speciale oramai instaurato, anche se l'ammissione sia stato il frutto di una decisione di altro magistrato persona fisica.
3. Con requisitoria scritta del 20/12/2013 il Sostituto procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza gravata.
4. Il ricorso è fondato.
Con una recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte - pur affrontando la questione della revocabilità dell'abbreviato condizionato laddove sia risultata impossibile l'integrazione probatoria cui era stata condizionata la richiesta di ammissione del rito, tematica perciò propriamente diversa da quella oggi in esame - allo scopo di evitare l'insorgenza di un contrasto interpretativo, hanno chiarito che, in generale, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non possa essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p., (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253212). Nella motivazione della sentenza si è puntualizzato che "l'ordinamento processuale non contempla la possibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge, ...(in quanto)... l'unico caso disciplinato in proposito dal legislatore è quello di cui all'art. 441 bis c.p.p., comma 4, che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423 c.p.p., comma 1. Il carattere eccezionale della disposizione si ricava, in primo luogo, dalla sua esegesi letterale, evidenziante una precisa correlazione procedimentale tra nuova contestazione, conseguenti possibili determinazioni dell'imputato, provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) dell'udienza preliminare, preclusione alla riproposizione della richiesta del rito. Da un punto di vista logico-sistematico è, inoltre, significativa la circostanza che nessuna delle disposizioni che precedono, anche topograficamente, l'art. 441 bis c.p.p., si occupi dell'eventuale revoca dell'ordinanza introduttiva del giudizio abbreviato e che tale eventualità sia contemplata solo in presenza di nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero all'esito dell'integrazione probatoria sollecitata dall'imputato o all'ipotesi dell'esercizio officioso di tale potere da parte del giudice ...(con la conseguenza che)... il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva perdita di efficacia...".
Tali argomentazioni - che sono state in seguito recuperate in altre decisioni con le quali questa Corte ha ribadito che la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone e che, quindi, è abnorme l'ordinanza con cui viene disposta la revoca dell'ammissione a tale rito, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., (v., tra le altre, Sez. 6^, n. 22480 del 08/05/2013, P.M. in proc. Bujor, Rv. 256645) - non vi è ragione per non valorizzarle anche nel caso di specie nel quale il Giudice dell'udienza preliminare ha revocato l'ordinanza di ammissione dell'abbreviato condizionato formalmente perché quel provvedimento era stato adottato da altro magistrato persona fisica, poi sostituito dal magistrato autore della decisione gravata;
nella sostanza perché l'assunzione degli ulteriori elementi di prova si era asseritamente tradotta in "un'ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale", nonché nell'ascolto di un parente di uno degli imputati, che, a parere del giudicante, non avrebbe potuto fornire alcun elemento utile per la decisione, per la quale già la documentazione acquisita era sufficiente. Sotto questo punto di vista va, dunque, riconosciuta l'abnormità del gravato provvedimento di revoca del rito speciale, non solo perché, in generale, non previsto ne' consentito dal codice di rito, ma anche perché giustificato da una asserita non "essenzialità e indefettibilità" della dichiarazione testimoniale acquisita, che, lungi dal riverberarsi sulla ammissibilità del giudizio abbreviato, avrebbe al più potuto avere riflessi sulla capacità dimostrativa di quei dati informativi e, dunque, sulla loro idoneità probatoria rispetto al tema di approfondimento istruttorio.
Non appare condivisibile l'affermazione, contenuta nella motivazione della ordinanza impugnata, secondo cui, laddove dopo la pronuncia della ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, muti la persona fisica del giudice, il nuovo giudicante sarebbe "libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la celebrazione del rito". Ora, se è vero che una siffatta indicazione sembrerebbe trarsi dagli argomenti sviluppati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 484 del 1995 -nella quale si era sostenuto che "l'identità del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilità del rito non può non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito è poi chiamato a celebrare e definire" - è anche vero che tale sentenza venne emessa dalla Consulta prima delle modifiche introdotte dalla ben nota L. n. 479 del 1999, vale a dire quanto era vigente una disciplina che lasciava al giudice dell'udienza preliminare ampi poteri discrezionali in ordine alla decidibilità allo stato degli atti e, perciò, all'ammissibilità del giudizio abbreviato: normativa che è stata successivamente novata con l'introduzione di regole che hanno limitato notevolmente quei poteri, attribuendo, come noto, al rito abbreviato una sorta di carattere di "automaticità". In tale ottica, il mutamento del giudice persona fisica finisce per diventare circostanza irrilevante sia nell'ipotesi in cui sia stato ammesso il giudizio abbreviato a seguito di una richiesta "semplice" dell'imputato, essendo il provvedimento di ammissione sostanzialmente un atto dovuto;
che nell'ipotesi nella quale sia ammesso il giudizio abbreviato condizionato, a seguito di una richiesta dell'imputato subordinata all'integrazione probatoria, in quanto è ragionevole ritenere che il principio di immutabilità del giudice trova si applicazione anche nel giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria su richiesta dell'imputato, ma limitatamente alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza, non invece a quella inerente alla decisione incidentale sull'ammissione del rito e sulle sue modalità di svolgimento (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 13111 del 22/01/2009, Accogli e altri, Rv. 243831). D'altro canto, anche a volere, in linea puramente teorica, sostenere che il principio della immediatezza del giudizio debba estendere i suoi effetti anche alla fase della ammissione del rito, bisognerebbe prendere atto come, nel caso di specie, il Giudice del Tribunale di Macerata ha illegittimamente revocato l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, provvedimento adottato da altro giudice persona fisica, non subito dopo essere subentrato in quel ruolo e prima di iniziare le assunzioni delle prove sollecitate dalla difesa degli imputati, ma dopo che l'istruttoria era iniziata ed anzi si stava oramai avviando a conclusione, così dimostrando di avere accettato e di avere fatto propri i provvedimenti precedentemente emessi dal giudice sostituito.
Sulle base delle valutazioni fin qui tratteggiate è possibile affermare il principio di diritto per il quale "al di fuori dei casi eccezionali previsti dall'art. 441 bis c.p.p., l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non è revocabile, neppure laddove vi sia stato un mutamento del giudice persona fisica che deve occuparsi della definizione del relativo processo".
5. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014