Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non sono sufficienti a ricomporre un'arma intera. (Fattispecie relativa alla detenzione di un fucile da caccia cal. 12 privo di canna, ma idoneo all'impiego con l'inserimento della parte mancante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 49873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49873 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
49 87 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 28/10/2015 Registro generale n. 11375/2015 Sentenza n..968/2015- Composta dai Consiglieri: Dott. Arturo Cortese Presidente Dott. Angela Tardio Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Lucia Posta Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AL IM, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 696/2010 emessa il 18/07/2014 dalla Corte di appello di Perugia;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita per il ricorrente l'avv. Elisabetta Nardone;
RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16/03/2010 il Tribunale di Spoleto giudicava IM AL colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 - che si assumeva commesso a Trevi il 23/01/2007, in relazione alla detenzione di un fucile da caccia marca TA calibro 12 -condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e 150,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 18/07/2014, la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, confermava la decisione di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze emergeva che i fatti di reato traevano origine dagli accertamenti connessi all'acquisto del fucile in contestazione, regolarmente denunciato dal venditore ex art. 35 T.U.L.P.S. il 04/09/2013, in relazione al quale non era stata effettuata alcuna denuncia da parte dell'AL, quale acquirente, ai sensi dell'art. 38 dello stesso testo unico. Questo fucile, privo di canna, veniva custodito presso l'abitazione dell'imputato, che risultava titolare di una regolare licenza di caccia, unitamente ad altri fucili, all'interno di un armadio blindato chiuso a chiave. Nei sottostanti giudizi di merito, inoltre, si evidenziava che, seppure il fucile rinvenuto presso l'abitazione dell'AL risultava privo di canna, doveva ritenersi idoneo all'impiego ed era comunque soggetto all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S. Non residuavano, infine, dubbi sulla piena consapevolezza dell'AL in ordine all'illiceità della sua condotta detentiva, atteso che l'imputato disponeva di una regolare licenza di caccia ed era in possesso di altri due fucili regolarmente denunciati;
circostanze, queste, che non consentivano di ipotizzare la sua buona fede in relazione al comportamento contestato.
4. Avverso la sentenza di appello, l'AL, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso, si deduceva, violazione di legge relativamente all'art. 5 cod. pen., non essendosi acquisita la prova della piena consapevolezza dell'illiceità della condotta detentiva contestata all'AL, atteso che l'imputato si era limitato ad acquistare il calcio di un'arma e non un fucile strutturalmente completo di tutte le sue parti. 2 Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge relativamente agli artt. 35 e 38 T.U.L.P.S., atteso che l'imputato aveva concordato con il venditore dell'arma che lo stesso avrebbe provveduto a effettuare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, che doveva ritenersi esaustiva rispetto a ogni ulteriore onere comunicativo, tenuto conto del fatto che la comunicazione riguardava il solo calcio di un fucile;
tale comunicazione, in ogni caso, avrebbe posto l'AL in una condizione di buona fede rispetto alla detenzione contestatagli, negli stessi termini prospettati con il primo motivo di ricorso. Con il quarto motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge relativamente al computo dei termini prescrizionali, che non dovevano ritenersi decorsi alla data del 23/07/2014, ma alla diversa e precedente data del 04/03/2011, decorrente dalla denuncia del venditore del fucile all'autorità di pubblica sicurezza, che era stata effettuata il 04/09/2003. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve esaminarsi la questione dell'individuazione degli obblighi di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza conseguenti all'acquisto del fucile TA calibro 12 D12215F da parte dell'AL. Tale questione, infatti, afferisce all'inquadramento del delitto contestato all'imputato, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, censurato con i primi tre motivi di ricorso. In tale ambito, occorre esaminare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, evidenziando l'incongruità del riferimento all'art. 38 T.U.L.P.S., nei termini prospettati dalla difesa dell'imputato, dovendosi ritenere pacifico che in capo all'AL era maturato un obbligo di denuncia a seguito dell'acquisto del fucile in contestazione. Sulla conoscenza di tale onere comunicativo, del resto, non possono residuare dubbi, anche ai sensi dell'art. 5 cod. pen., atteso che l'imputato era un esperto conoscitore di armi, com'è dimostrato dalla licenza di caccia che gli era stata rilasciata e dal possesso di altri due fucili. Ne discende che l'AL risultava investito dell'obbligo di denunciare la detenzione del fucile TA calibro 12 per il solo fatto di esserne entrato in possesso, a prescindere dalle modalità di acquisto e dagli accordi intervenuti con il venditore dell'arma, a sua volta investito del diverso onere comunicativo previsto dall'art. 35 T.U.L.P.S. Infatti, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. ha un fondamento autonomo rispetto a quello dell'art. 35 dello stesso testo unico, essendo connesso al possesso dell'arma o anche solo di semplici 3 parti di essa e non già alla sua titolarità formale (cfr. Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193). Invero, l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S. persegue l'obiettivo di consentire il controllo di tutte le armi esistenti nel territorio italiano da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, attraverso la conoscenza di coloro che le posseggono. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di armi, non hanno rilievo né il titolo né le modalità attraverso cui si perviene al possesso di un'arma, essendo necessario che il detentore ne faccia comunque denuncia alla competente autorità una volta entratone in possesso (cfr. Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Ardolino, Rv. 263607). Ne discende l'infondatezza delle doglianze difensive sottese ai primi due motivi di ricorso.
1.2. Quanto all'ulteriore doglianza difensiva, relativa all'incompletezza strutturale e funzionale dell'arma in contestazione, costituente il calcio di un fucile, cui ci si riferiva con il terzo motivo di ricorso, in stretta correlazione con le doglianze esaminate nel paragrafo precedente, se ne deve rilevare l'infondatezza, richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non riescano a comporre un'arma, dato che le norme contenute nelle leggi n. 895 del 1967, n. 497 del 1974 e n. 110 del 1975 non pongono alcun problema di assemblaggio, ma fanno divieto di detenzione illegale anche delle parti di armi, in qualunque misura, pur se esse non siano sufficienti alla ricomposizione di un'arma intera» (cfr. Sez. 1, n. 39090 del 24/06/2011, Convertino, Rv. 251167). Ne discende che, ai presenti fini, rileva esclusivamente il fatto che il fucile da caccia, ancorché privo di canna, era detenuto nell'immobile dell'AL all'interno di un armadio blindato;
circostanza, quest'ultima, non contestata dall'imputato e non controversa, così come specificato a pagina 2 della sentenza di primo grado. Queste ragioni impongono di ritenere infondato anche il terzo motivo di ricorso.
2. Quanto al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nelle more del procedimento, il reato contestato all'AL deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, interamente decorsa alla data del 04/03/2011, atteso che l'obbligo di denuncia si era perfezionato a partire dal momento dell'acquisto del fucile in contestazione. 4 Deve, in proposito, rilevarsi che l'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. si era perfezionato in capo all'AL a partire dal 04/09/2003, quando veniva comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'acquisto del fucile, dopo che il ricorrente ne aveva acquisito la disponibilità, con la conseguenza che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi risultava interamente decorso alla data del 04/03/2011, così come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente. La declaratoria di estinzione del reato contestato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa dell'AL, avendo sollecitato espressamente tale pronunzia con il quarto motivo di ricorso, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva, né sussistono nei suoi confronti i presupposti per il proscioglimento con formula di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015. Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Arturo Alenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA ১ 17 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FRIELLA 5