Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 49873
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Sentenza 28 ottobre 2015

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La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non sono sufficienti a ricomporre un'arma intera. (Fattispecie relativa alla detenzione di un fucile da caccia cal. 12 privo di canna, ma idoneo all'impiego con l'inserimento della parte mancante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2015, n. 49873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49873
    Data del deposito : 28 ottobre 2015

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