Sentenza 21 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 4 1 90/ 0 3 REPUBBLICA ITALIA IN NO OLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 7822/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.9669 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 20/11/02 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta2002 4714 delega in atti;
-1- i - controricorrente avverso la sentenza n. 7/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 26/01/00 R.G.N. 473/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso er l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 gennaio 2000 il Tribunale di Terni confermava la pronunzia resa dal locale Pretore del lavoro del 9 dicembre 1998, con cui era stata accolta la domanda proposta da AT OL per ottenere il ripristino della rendita Inail per ipoacusia nella misura del 29% che era stata riconosciuta il 28 gennaio 1986, e quindi ridotta all'11% in data 21 maggio 1991. Il Tribunale, premesso che la diversità nella valutazione della riduzione della capacità lavorativa era dovuta non già a miglioramento, trattandosi di affezione irreversibile, ma ad errore nella determinazione originaria, affermava che la rendita riconosciuta nel 1986 era ormai irreversibile non avendo efficacia retroattiva il disposto dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989. Avverso detta sentenza l'Inail propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il TA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inail denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quinto comma della legge n. 88 del 1989, nonché degli artt. 112, 113, 115, 424 e 445 cod. proc. civ. e difetto di motivazione per avere il Tribunale af fermato la irretroattività dell'art. 55 comma 5 della legge n. 88 del 1989. Il ricorso va accolto. Va fatta applicazione dell'art. 9 del sopravvenuto decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In forza di detta disposizione, che è applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto, l'Inail decade, e la decadenza è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio, dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione. (cfr. in tal senso tra le tante Cass. 16 agosto 2000 n. 10842). Nella specie nessuna decadenza si è maturata perché la rendita era stata costituita nel 1986 mentre la rettifica fu operata entro il decennio, ossia il 21 maggio 1991. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi accertamenti da compiere a seguito del principio affermato, la causa può essere p decisa nel merito con il rigetto della domanda fatta valere dal TT con il ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp.att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal AT con il ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 20 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Bu other WhenThem Le luze IL CANCELLIERE S : S 3 . A 5 T T , R Depositato in Cancelleria A A ' S N I L E , L P 3 oggi.21 MAR. 2003 S E O 7 I L D - L N I 8 - IL CANCELLIGE S O G 1 B O N 1 I E A S D E D I A G E A T , CANCELLIERECT, G S O O E O R T L P T T Giovanni Carte/mo I S M I R I A I G L E A D L R D E O E D T N E S E 2