Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del Gup che, disattendendo le richieste delle parti di declaratoria immediata di estinzione di uno o più reati per sopravvenuta prescrizione, disponga comunque il rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per sua natura, il decreto che dispone il giudizio non può determinare indebite regressioni del procedimento né anomale situazioni di stasi processuale, mentre l'imputato può riproporre al giudice del dibattimento le proprie richieste di immediata declaratoria di estinzione del reato, già rigettate dal g.u.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 2
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 17309/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) F.R. , n. (OMISSIS) ;
2) F.A. , n. (OMISSIS) ;
3) P.P. , n. (OMISSIS) ;
4) PO.St. , n. (OMISSIS) ;
5) T.E. , n. (OMISSIS) ;
6) TA.Pe.Fi. , n. (OMISSIS) ;
avverso il decreto che dispone il giudizio GUP Tribunale di Brescia del 06/03/2013;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento impugnato;
lette le richieste del sostituto P.G., dott. P. Gaeta che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento sopra indicato il GUP del Tribunale di Brescia disponeva il rinvio a giudizio di vari imputati per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 572 cod. pen. e artt. 81 cpv., 110 e 605 cod. pen. e art. 416 cod. pen., in relazione alle ipotesi d'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona continuati in danno di alunni minorenni di due scuole gestite dall'Associazione Sergio MI operante nella Provincia di XXXXXXX e di associazione per delinquere con la finalità di commettere i reati di maltrattamenti e truffa aggravata, per fatti commessi fino all'anno XXXX.
2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso F.R. , Fa.An. , P.P. , Po.St. , T.E.
e Ta.Pe.Fi. , con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, con cui deducono l'abnormità del provvedimento impugnato per avere il giudice disposto il rinvio a giudizio degli imputati respingendo la richiesta del PM di proscioglimento limitatamente ai reati di maltrattamenti, attesa la preclusione derivante dal giudicato sugli stessi formatosi e le richieste difensive di dichiarare prescritti i reati di cui al capo C) (sequestro di persona in danno Pa.Fe. avvenuto nell'(OMISSIS) ) e di tutti i reati di maltrattamenti commessi sino a tutto il (OMISSIS) . Deducono i ricorrenti F.,.F. , P. , Po. e T.
che al GUP incombeva indefettibilmente l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità per ne bis in idem ovvero la prescrizione dei suddetti reati, non avendo alcuna possibilità di apprezzamento nel merito e che proprio la mancata adozione di dette decisioni determina l'abnormità dell'impugnato decreto a causa del suo contenuto atipico.
Deduce a sua volta la ricorrente Ta. , con analoghi motivi, che il decreto impugnato ha violato apertamente l'art. 129 cod. proc. pen. che pone a carico del giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente l'improcedibilità dei reati in caso di verificazione di cause estintive;
detta violazione assurgerebbe al rango di abnormità funzionale, dal momento che il giudicante, pur emettendo un provvedimento tipico del suo ufficio, ha realizzato un'indebita progressione del procedimento alla fase dibattimentale in presenza di cause estintive evidenti, risultanti dallo stesso capo d'impugnazione o facilmente accettabili dalla ricognizione degli atti d'indagine a sua disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali debbono essere dichiarati inammissibili.
Il provvedimento del GUP che, disattendendo le richieste delle parti di declaratoria immediata di estinzione di uno o più reati per sopravvenuta prescrizione, disponga comunque il rinvio a giudizio dell'imputato, non può mai considerarsi abnorme secondo i requisiti elaborati da questa Corte per consentirne l'impugnazione in sede di legittimità.
Può ben essere, certamente, che il giudice computi erroneamente il calcolo della prescrizione di uno o più reati contestati, come può accadere che il mancato accoglimento delle richieste in tal senso formulate dalle parti discenda da una ponderata valutazione che lo porti a ritenere infondate le prospettazioni dalle stesse formulate in ordine all'individuazione del dies commissi delicti e al conseguente calcolo dei termini di cui all'art. 157 cod. pen.. Analoghe valutazioni possono esservi alla base del mancato rilevamento di un ne bis in idem in senso proprio (art. 649 cod. proc. pen.) o di una preclusione processuale quale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U n. 34655 del 28/05/2005, Donati), ad es. perché ritenute infondate le prospettazioni di parte riguardanti il concetto di identità dei fatti oggetto delle contestazioni rispetto a quelli coperti da pregresso giudizio. Escluso, tuttavia, per definizione che il decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 cod. proc. pen. costituisca un atto che per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (Cass. Sez. U n. 17 del 10/12/1997; Sez. U n. 26 del 24/11/ 1999, Magnani;
Sez. U n. 25957 del 26/03/2009) è poi connaturata alla sua funzione tipica la circostanza che esso non possa determinare alcuna indebita regressione del procedimento, come pure appare di difficile prospettazione la possibilità che esso sia suscettibile di provocare una stasi processuale.
Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza questa Corte, infatti, oltre al suo carattere strutturale viene in considerazione il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto 'pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilita' di proseguirlò (Cass. Sez. U citt.) ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, come ad es. nel caso dell'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. (da ultimo su tale profilo, Cass. pen. sez. 3, sent. n.
38940 del 09/0//2013, PM in proc. Mocellin, Rv. 256382), ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2. Nessuna di dette evenienze non solo non è stata evocata dai ricorrenti, ma neppure appare prospettabile, rimanendo per essi intatta ogni possibilità di riproporre al competente giudice del merito le rispettive argomentazioni in punto maturazione dei termini di prescrizione di uno o più reati contestati o di formazione del giudicato su di essi o di esistenza di una delle varie preclusioni processuali che, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, arricchiscono il novero delle situazioni enunciate dall'art. 649 cod. proc. pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa per le Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014