Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di poteri del giudice di appello, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di appello deve procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado, valutando, all'esito, l'eventuale applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in caso di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello).
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell'udienza, riguarda unicamente i requisiti formali della richiesta e, quindi la sua tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato, restando demandata all'udienza ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria con il rito speciale.
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Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare. La richiesta del giudizio o rito abbreviato Aspetti procedurali del rito abbreviato L'appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato Quando non è possibile il giudizio abbreviato L'art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato La giurisprudenza sul rito abbreviato La richiesta del giudizio o rito abbreviato La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le …
Leggi di più… - 3. Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 22136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22136 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
22 1 3 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 147/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK N. 30074/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BRINDISI nei confronti di: CORTE APPELLO LECCE con l'ordinanza n. 4440/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 30/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
elu na clesto lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gieseffe CORASANITI determinans la conferensa del Gil.P. Tribunala Brindy 1che of è ancora alle weliste del P. . Uditi difensore Avv. to PalРаботвате ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9.3.2015, la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti, dichiarava la nullità della sentenza emessa in data 27.3.2014, con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato CO CO (nato il [...]) e CO CO (nato il [...]) alle pene di giustizia per concorso in rapina aggravata e altri reati, e rimetteva gli atti al G.I.P. del Tribunale di Brindisi perché procedesse con rito abbreviato. Premetteva la Corte di merito, esponendo una sintetica cronologia del procedimento: che entrambi gli imputati, dopo aver ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato "cautelare", in data 12.4.2013 avevano presentato richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia genetica;
che, con provvedimento reso in data 15.4.2013, il G.I.P. adito aveva "disposto procedersi" al giudizio abbreviato "evidentemente nei termini indicati nella richiesta formulata dagli imputati", fissando all'uopo l'udienza del 16.5.2013; à che, alla fissata udienza, il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato fer condizionato, in tal modo accogliendo le obiezioni formulate dal P.M. e disattendendo i rilievi articolati dai difensori, che avevano insistito per la celebrazione del rito alternativo in precedenza richiesto. Ciò posto, osservava la Corte di Lecce che, in base al contenuto dei provvedimenti emessi, alla loro sequenza logica e cronologica, tenuto conto delle norme codicistiche applicate ли (art. 438, comma 5 e art. 458, commi 1 e 2, c.p.p.) siccome interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi che il G.I.P. di Brindisi, dopo aver ammesso gli imputati al rito abbreviato condizionato, avesse sostanzialmente revocato il provvedimento di ammissione fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis c.p.p., così ponendo in essere un atto affetto da abnormità che travolgeva tutti gli atti successivi. Tale abnormità non consentiva alla Corte salentina neppure il controllo nel merito della ragionevolezza del diniego del rito abbreviato condizionato e, quindi, l'eventuale riduzione di un terzo della pena. La dichiarazione di nullità della sentenza appellata imponeva, in conclusione, la rimessione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Brindisi perché procedesse con il rito abbreviato condizionato la cui ammissione era stata illegittimamente revocata.
2. Con ordinanza del 30.6.2015, il G.I.P. di Brindisi sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. c.p.p.. Negava il predetto Giudice di aver mai disposto la "revoca" del giudizio abbreviato condizionato già ammesso, precisando di aver soltanto "rigettato", al momento processuale previsto, la richiesta degli imputati dopo aver in precedenza emesso ordinanza ammissiva- 2 : quanto alla tempestività, alla esistenza di procura speciale e alla riferibilità all'intero processo e dopo aver doverosamente sentito tutte le parti nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 458 comma 2 c.p.p.: la circostanza di aver usato nel provvedimento del 15.4.2013 impropriamente il termine "ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato" anziché quello di "decreto di ammissione e fissazione di udienza" non comportava alcuna conseguenza, in quanto mai poteva disporsi quel particolare rito alternativo con l'emissione di una mera ordinanza/decreto senza aver prima sentito, in apposita udienza, tutte le parti e soprattutto il P.M., che poteva non solo opporsi, ma anche chiedere l'ammissione di prova contraria ex art. 438, comma 5, c.p.p.. Tale conclusione doveva considerarsi conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è da ritenere illegittimo il rigetto de plano della richiesta di giudizio abbreviato condizionato così come il decreto ammissivo con contestuale fissazione dell'udienza non segna il momento d'introduzione del rito alternativo (Sez. 3, n. 45683 dell'11.10.2011, Rv. 251604). La stessa Suprema Corte era intervenuta sulla non decisività del decreto di fissazione dell'udienza ai fini dell'instaurazione del giudizio abbreviato condizionato in tema di calcolo dei termini di durata della custodia cautelare, stabilendo il principio per cui il termine di fase proprio di tale rito inizia a decorrere dal provvedimento di ammissione emesso in esito all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. (Sez. U, n. 30200/2011, Ohouba, Rv. 250348). Л 3. Con memorie depositate, rispettivamente, in data 18.12.2015 e 29.12.2015, i difensori di CO CO classe '69 insistevano per l'inammissibilità del conflitto, osservando che la decisione della Corte di Appello di Lecce, non contestata con gli ordinari mezzi d'impugnazione, era passata in giudicato, sicché ad essa il Giudice di primo grado avrebbe dovuto conformarsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
1.1. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza della Corte di Appello di Lecce.
2. Detta Corte territoriale ha annullato la sentenza di primo grado ritenendo "abnormi" rispetto all'ordinamento processuale "sia l'ordinanza resa all'udienza del 30.5.2013, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, al di fuori dei casi previsti 3 dall'art. 441 bis c.p.p., aveva revocato il decreto di fissazione del giudizio abbreviato condizionato emesso, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, c.p.p., in data 15.4.2013, sia il decreto di giudizio immediato (reso in data 14.3.2013, che aveva ripreso efficacia con l'ordinanza del 30.5.2013), nonché tutti gli atti conseguenti". བ ་ ལ ད La pronuncia della Corte salentina è incorsa nel vizio di violazione di legge. Occorre premettere che, con la pronuncia n. 25957 del 26/3/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato il concetto di atto "abnorme”, osservando che “...L'abnormità...più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o fee meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi ""attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi ли derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione...". In tema di giudizio abbreviato, è stato affermato, in particolare, che devono considerarsi atti "abnormi" l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare respinge la richiesta incondizionata di rito abbreviato (Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008, dep. 9/1/2009, Confl. comp. in proc. Bortolacelli, Rv. 242871; Sez. 5, n. 41174 del 9/9/2015, Zambelli e altri, Rv. 265063) e la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis c.p.p. (Sez. 6, n. 17716 del 17/4/2014, Russello e altro, Rv. 259344). La Corte di Appello di Lecce ha erroneamente ravvisato nel provvedimento reiettivo della richiesta di giudizio abbreviato - "condizionato all'espletamento di perizia in tema di identità e compatibilità genetica" - avanzata dalla difesa degli imputati, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi in data 30.5.2013, la natura "sostanziale" di revoca dell'ordinanza di ammissione del rito speciale, precedentemente resa dal suddetto G.I.P. in data 15.4.2013, definendolo atto "abnorme". Nel pervenire a tale valutazione la Corte distrettuale ha, chiaramente, enfatizzato il dato letterale del dispositivo dell'ordinanza 15.4.2013, laddove è scritto "dispone procedersi con 4 giudizio abbreviato nei confronti degli imputati...", senza tenere in considerazione l'inequivoco tenore del verbale di udienza del 30.5.2013, che documenta, da un lato, l'intervento argomentato delle parti sulla richiesta difensiva di giudizio abbreviato condizionato e, dall'altro, la decisione del Giudice di rigetto, alla luce del contraddittorio sviluppatosi, della richiesta suddetta. Non vi è dubbio, pertanto, che, come correttamente sottolineato dal G.I.P. nel provvedimento con cui ha sollevato conflitto dinanzi a questa Corte, la valutazione de plano in data 15.4.2013 in ordine all'ammissibilità dell'istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell'udienza, non poteva che avere unicamente riferimento alla verifica dei requisiti formali dell'istanza stessa, vale a dire la tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato, restando demandata all'udienza del 30.5.2013, previo contraddittorio tra le parti, ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria richiesta con il rito speciale (Sez. 3, n. 45683 dell' 11/10/2011, D., Rv. 251604). Non potendosi attribuire, per quanto detto, al provvedimento reso alla citata udienza del 30.5.2013, carattere di revoca sostanziale di una precedente ammissione al rito abbreviato, in realtà mai disposta, viene necessariamente meno la possibilità di connotarlo come atto "abnorme". Va, inoltre, rimarcato che il diniego di accesso al rito abbreviato non può, neppure, M ritenersi annoverato tra gli atti affetti da nullità assolute e insanabili che legittimano, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado da parte del Giudice dell'appello (tra molte, Sez. 5, n. 727 del 9/2/2000, Gemignani, Rv. 215726), determinando detto diniego unicamente l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173).
3. In assenza di un atto nullo o, tanto meno, abnorme, la Corte di Appello di Lecce si è, dunque, illegittimamente arrogata il potere di annullamento della sentenza di primo grado, in violazione delle tassative disposizioni previste dall'art. 604 c.p.p., mentre avrebbe dovuto procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado, valutando, all'esito, l'eventuale : applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. in caso di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta di rito abbreviato da parte del G.I.P., a condizione che gli imputati avessero coltivato l'istanza di rito speciale in primo grado, immutata nel suo contenuto, e avessero formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello, secondo i principi affermati da questa Corte in materia (Sez. 4, n. 3624 del 14/1/2016, Aoid, Rv. 265801; Sez. 6, n. 48642 dell'11/7/2014, P.G. in proc. De Angelis e altri, Rv. 261245; Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255261; Sez. 2, n. 139 del 28/09/2011, dep. 10/1/2012, Saccoia, Rv. 251762; Sez. 3, n. 1851 del 2/12/2010, C. ed altri, Rv. 249054; Sez. 3, n. 25983 del 5 7/5/2009, Sette, Rv. 243910; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173; vedi anche Corte Cost. n. 169 del 19-23 maggio 2003, che ha dichiarato il comma 6 dell'art. 438 c.p.p. illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato).
4. Va, in conclusione, dichiarata la competenza della Corte di Appello di Lecce e, per l'effetto, va annullata senza rinvio la sentenza n. 460 del 9.3.2015 pronunciata dalla ridetta Corte territoriale, cui si dispone la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Appello di Lecce e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza n. 460 del 9.3.2015 pronunciata dalla ridetta Corte territoriale, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Massimo Vecchio sausmo Vecchio : FenyC u DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 16