Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 7883 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7883/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (Avv. ANTONINO ZICHITTELLA); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Controparte_1
Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 7 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di CP_1
Cat.A.20807/Imm/24/Sez.4^ del 3 giugno 2024 notificato all'interessato in data 6 giugno
2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di he CP_1
esaminati i pareri negativi del 23 maggio 2023 e dell'8 marzo 2024 della Commissione
Territoriale di Trapani, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno.
2. Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 16 dicembre 2024 e ha CP_2
prodotto una nota della Questura di del 6 dicembre 2024, e l'avviso di avvio del CP_1
procedimento ex art. 10 bis della L. 241/1990 a supporto del proprio provvedimento di rigetto, chiedendo a questo Tribunale di dichiarare il ricorso infondato in fatto e in diritto come si evince dalla summenzionata nota della Questura di CP_1
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali reiterato le richieste avanzate con il ricorso in esame e ha depositato documentazione.
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3. Quanto all'eccezione di nullità per mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua del destinatario o in una lingua a lui nota questo Collegio ritiene vada disattesa poiché l'astratta nullità del provvedimento impugnato non esonera il giudice adito di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento della P.A. ma il diritto soggettivo alla protezione invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento impugnato ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (cfr. ex plurimis: Cass. n. 28990/2018; 12357/2018; n. 23472/2017; n. 7385 del 2017)..
Ne deriva l'irrilevanza in questa sede della suddetta censura, in merito alla quale va precisato che il ricorso è stato proposto tempestivamente e che nessuna specifica lesione del proprio diritto di difesa è stata allegata dal ricorrente quale conseguenza della denunciata illegittimità di detto provvedimento.
3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 3 gennaio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L.
113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L
130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 4 maggio 2021 (cfr. ricorso, provvedimento impugnato, nota della Questura di . CP_1
Al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente, infatti, ha documentato di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 30 aprile 2022 al 15 settembre
2022, come manutentore alle dipendenze di “Tropical srl” avente sede a Capaci (PA) in
C.da Mansueto (cfr. e buste paga dal mese di giugno 2022 al mese Controparte_3 di settembre 2022, in atti), nonché di avere costituito un secondo rapporto di lavoro a tempo determinato, con le medesime mansioni, con il suddetto datore di lavoro dal 14 aprile 2023 al 10 settembre 2023, la durata del quale è stata prorogata fino al 10 settembre 2024 (cfr.
Comunicazioni Unilav, lettera di proroga, buste paga dal mese di aprile 2023 al mese di settembre 2023 e busta paga di maggio 2024, in atti) ed infine di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 25 novembre 2024 al 22 febbraio 2025, con le mansioni di addetto al lavaggio dei veicoli, alle dipendenze di “ Singh Parte_2
Jasbir”avente sede legale in Brescia alla Via Labirinto, 26, la durata del quale è stata prorogata fino al 9 agosto 2025 (cfr. Comunicazioni Unilav, lettera di proroga, buste paga dal mese di dicembre 2024 al mese di febbraio 2025, in atti).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un permesso Parte_1
di soggiorno per protezione speciale;
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 30/04/2025. Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.