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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 45378 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRIENZA STEFANO, elettivamente domiciliato in CONTRADA COLLE LONGO
SUP. 57 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. BRIENZA STEFANO ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ID RI, elettivamente domiciliato in VIA FRIULI, N. 60 20135 MILANO presso il difensore avv. TI ID RI CP_1
Oggi 13/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to BRIENZA STEFANO Parte_1
Per , l'avv.to FAVATA ROBERTA in sostituzione Controparte_1 dell'avv.to TI ID RI
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45378/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRIENZA STEFANO, elettivamente domiciliato in CONTRADA COLLE LONGO
SUP. 57 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. BRIENZA STEFANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ID RI, elettivamente domiciliato in VIA FRIULI, N. 60 20135 MILANO presso il difensore avv. TI ID RI CP_1
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022 dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 13/7/2022.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'8/11/2024 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione dei sigg.ri e al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del , sito un Segrate (MI), aveva loro ingiunto il Controparte_2 pagamento dell'importo di €.17.641,65, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali riportate nel consuntivo della gestione ordinaria 2020/2021 e nel preventivo della gestione ordinaria 2021/2022 approvati con la delibera dell'11/05/2022.
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, dichiararsi la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, annullarsi la delibera assembleare condominiale dell'11.05.202, in uno con il consuntivo della gestione ordinaria 01.09.20-
21.08.21, il preventivo della gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22 per quanto di ragione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 11435/2022; in via gradata, per l'effetto comunque del richiesto annullamento della delibera impugnata, ridursi e rideterminarsi gli importi eventualmente dovuti, così come saranno ritenuti di giustizia.
Si costituiva in giudizio il opposto contestando nel merito le avverse domande e chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondate in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ed in via subordinata accertarsi le somme dovute e condannare gli opponenti al loro pagamento;
nonché in via ulteriormente subordinata accertarsi l'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta da parte del signor e per l'effetto condannarsi gli opponenti al pagamento della residua somma di Parte_3
€.9.331,25 oltre interessi ex art 1284 quarto comma cc.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Precisate le conclusioni e discussa la causa oralmente, la stessa veniva rimessa sul ruolo per far tentare la conciliazione della lite alle parti.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, fatte nuovamente precisare le conclusioni, la rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto di citazione, che qui si trascrivono: “in via preliminare:- dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito:- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale annullare la delibera assembleare condominiale del 11.05.202, in uno con il consuntivo gestione ordinaria 01.09.20-
21.08.21, preventivo gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22 per quanto di ragione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 11435/2022; in via gradata, e per mero tuziorismo difensivo,- annullare la delibera assembleare condominiale del 11.05.202, in uno con il consuntivo gestione ordinaria 01.09.20-21.08.21, preventivo gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22, riducendo e rideterminando gli importi eventualmente dovuti, così come saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare
In via principale e nel merito: a) rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori nei confronti del
, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_1 Narrativa.
In subordine:b) accertare le somme dovute da parte degli odierni attori opponenti in favore del CP_1 opposto e, per l'effetto, condannarli al pagamento della somma di € 17.641,65, oltre interessi legali, ovvero quella somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
In via di estremo subordine:
c) accertare il pagamento parziale dell'insoluto da parte del sig. e, per l'effetto, Parte_3 condannare i sigg.ri e al pagamento della somma residua di € 9.331,25, oltre Parte_2 Parte_1 interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che il , ha richiesto Controparte_2 la emissione e poi la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto nei confronti degli opponenti, quali proprietari di un appartamento nello stabile condominiale, assumendo che gli stessi sarebbero debitori dell'importo di €.17.641,65 a titolo di spese condominiali e conguagli, come risulterebbe dal consuntivo della gestione ordinario 2020/2021 e dal preventivo della gestione ordinaria 2021/2022 approvati con la delibera dell'11/05/2022.
Gli odierni attori, agendo in opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccepiscono invece che:
- erano venuti a conoscenza della ingiunzione in data 08/11/2022 in maniera del tutto casuale, a seguito di consultazione del fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva rg 2690 dell'anno 2014;
- a loro non sarebbe mai stato notificato ritualmente il decreto ingiuntivo perché non più residenti nello stabile condominiale;
- non sarebbero più condomini da prima dell'approvazione delle spese oggetto di domanda monitoria con la delibera dell'11/5/2022 a seguito della vendita del loro immobile sito nello stabile condominiale effettuata nell'ambito della procedura esecutiva rg 2690 dell'anno 2014 iniziata a seguito di pignoramento immobiliare davanti al Tribunale di Milano;
- avrebbero sanato l'intera posizione debitoria maturata a loro carico sino all'anno 2018, tant'è che il
Condominio aveva formalizzato la rinuncia alla esecuzione, la richiesta di estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento;
- gli importi comunque non sarebbero dovuti perché riguarderebbero addebiti privi di giustificazione e comunque dovuti dal custode della procedura immobiliare a seguito della perdita del possesso civilistico del bene in conseguenza del pignoramento.
Per questi motivi
gli opponenti hanno eccepito la nullità della notifica eseguita ex art 140 cpc nei loro confronti del decreto ingiuntivo;
la insussistenza e mancanza di prova certa del credito azionato ed in via riconvenzionale hanno impugnato con l'atto di citazione in opposizione la suddetta delibera dell'11/ 5/2022 di approvazione del consuntivo e del preventivo posti a fondamento della domanda monitoria e ne hanno chiesto l'annullamento.
Di contro il convenuto ha eccepito che: CP_1
- la eventuale irritualità della notifica sarebbe irrilevante a seguito della costituzione dei convenuti in giudizio per effetto della loro opposizione;
- nel consuntivo posto a fondamento della domanda monitoria legittimamente sarebbe stato indicato il saldo rinveniente dagli esercizi precedenti, mentre non vi sarebbe alcuna contestazione specifica del quantum richiesto dal Condominio e dunque la delibera ed il decreto ingiuntivo sarebbero stati legittimamente emessi;
- la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dagli opponenti non sarebbe fondata e se lo fosse non li legittimerebbe ad impugnare la delibera;
- in ogni caso gli opponenti sarebbero solidalmente obbligati, ex art. 63 disp. att. c.c., con il nuovo proprietario al pagamento delle spese condominiali ordinarie e/o straordinarie rimaste insolute relative all'anno in corso ed all'anno precedente;
- comunque il pagamento parziale dell'insoluto da parte del sig. , attuale proprietario, Parte_3 legittimerebbe la richiesta di condanna dei sigg.ri e al pagamento della somma Parte_2 Parte_1 residua di € 9.331,25.
Per quanto in atti è pacifico che la procedura esecutiva immobiliare RG 2690 dell'anno 2014 incardinata davanti al Tribunale di Milano e relativa all'immobile di cui odierni componenti erano proprietari nello stabile condominiale è stata coltivata dai creditori intervenuti e si è conclusa in data 09.2.2022, allorchè il
Tribunale di Milano, nella persona del G.E. dott.ssa Vaghi, ha emesso decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario sig. . Parte_3
Da tale momento quest'ultimo è divenuto proprietario e condòmino mentre gli odierni opponenti hanno perduto tali qualità.
Ciò posto è anche pacifico in atti che parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo sono stati pagati dall'attuale proprietario e a detta del Condominio residuerebbe un credito di € 9.331,25 nei confronti degli opponenti.
Ne consegue che, comunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448;
Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).
Dovrà però esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli importi oggetto di ingiunzione, nonchè la opposizione degli attori con riferimento agli stessi perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria ( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, preliminarmente va esaminata la eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo. La notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 643 cpc determina la pendenza della lite e dunque produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, con la conseguenza che per essa sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione;
mentre nel giudizio di opposizione il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale ed il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto.
Per quanto in atti è provato che:
- il decreto ingiuntivo, pubblicato in data13/7/2025, è stato notificato ai sensi dell'art.140 cpc in Via delle
Regioni n°26 (Mi) in data 20-21/09/2022 con effetti dal 30/9/2022 e dunque prima del decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c. scadente il 12/10/2022;
- gli opponenti non erano ivi residenti, né lo erano nel comune di Segrate (Mi), ma, erano stati proprietari dell'immobile sito in (Mi) al quale si riferiscono le spese condominiali oggetto di Controparte_2 causa fino al decreto di trasferimento del 09.2.2022 emesso dal Tribunale di Milano, in favore dell'aggiudicatario sig. . Parte_3
- il decreto è stato opposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9/11/2022.
A tale data era già scaduto il termine fissato dall'art. 645 c.p.c. per la proposizione della opposizione tempestiva, scadente il 10/10/2022 e dunque la opposizione proposta dagli odierni attori va qualificata come tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc.
La stessa è stata legittimamente svolta attesa la prova fornita in atti della impossibilità di avere conoscenza della notifica del decreto solo per effetto della attività svolta dall'Ufficiale giudiziario.
Ciò posto deve ritenersi che la notifica in esame presso lo stabile condominiale dove fino a poco tempo prima gli opponenti avevano il proprio immobile e dunque con tale luogo avevano un collegamento qualificato, è nulla, ma non inesistente, ai fini e per gli effetti di cui agli artt.644 e 645 cpc. (cfr. per tutte:
Cass, Sez. 3, Ordinanza n°4529/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14692/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023), non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con i destinatari della notifica.
Questi ultimi conseguentemente avrebbero potuto reagire avverso il decreto ingiuntivo o mediante la proposizione dell'opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione avesse impedito la conoscenza del provvedimento, - come avvenuto nel caso in esame -, con l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, (cfr.: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023).
Quest'ultima tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa (cfr. per tutte: Cass, Sez. 3, Ordinanza n°4529/2019).
E' principio pacifico, difatti, che quando la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, - come nel nostro caso
è il ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo - , la stessa è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica e della vocatio in ius, per raggiungimento dello scopo delle stesse, (Cfr anche:
Cass. Sezz. UU. sentenza n°14916/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022), come risulta essere avvenuto a seguito della proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo.
Di qui il rigetto della doglianza degli opponenti sul punto che, al più potrà essere esaminata ai fini della valutazione delle spese della procedura monitoria, all'esito dell'esame delle altre loro doglianze.
Nel merito delle domande formulate dagli opponenti va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto, in base alla stessa prospettazione delle parti, riguarda in parte spese condominiali maturate comunque in epoca precedente al decreto di trasferimento del 09.2.2022 emesso dal Tribunale di Milano.
Tali spese risultano in atti essere state ricomprese dal Condominio opponente nella gestione ordinaria condominiale approvata con la delibera dell'11/5/2022, trattandosi in parte di spese rinvenienti da saldi di gestioni ordinaria precedenti ed in parte di spese della gestione ordinaria 2020/2021.
Deve poi ritenersi che, in mancanza di prova contraria che incombeva a carico di parte attrice, dette spese sono maturate successivamente all'anno 2018, poiché è pacifico in atti che gli opponenti avevano saldato l'intera posizione debitoria maturata a loro carico sino a tale annualità.
Gli attori hanno eccepito che dette spese non fossero a loro imputabili perché di competenza del custode o del creditore procedente, costituendo spese processuali della espropriazione immobiliare.
L'assunto non è fondato atteso che come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12877 del 22/06/2016): “rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che
l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l'applicazione dell'art. 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, cod. proc. civ. att.)”.
Derivano da quanto rilevato e ritenuto le seguenti conseguenze in punto di diritto, come precisate dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022):
- l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta;
- il condomino che vende la propria unità immobiliare, - o come nel caso di specie che la veda trasferita all'acquirente a seguito di decreto di trasferimento conseguente a esecuzione immobiliare -, è tenuto conseguentemente al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario (Cass. n.
14531 del 2022; Cass. n. 11199 del 2021; Cass. n. 15547 del 2017; Cass. n. 1956 del 2000; Cass. n. 981 del
1998);
- inoltre, ai sensi dell'art. 63, comma 4 e 5, disp. att. cod. civ., per i contributi maturati nell'anno in corso ed in quello precedente la vendita - o come nel caso di specie a seguito di decreto di trasferimento -, l'ex condomino ha una obbligazione principale, propter rem, nei confronti del condominio e l'acquirente ha una obbligazione solidale autonoma, non propter rem (Cass. n. 21860 del 2020); mentre l'ex proprietario ha l'obbligo, in via solidale, per i contributi maturati fino “al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”;
- il condomino che vende la sua proprietà - o come nel caso di specie che la veda trasferita all'acquirente a seguito di decreto di trasferimento -, non può più considerarsi tale, ma diventa soggetto estraneo al condominio e la posizione di condomino è assunta, per effetto della cessione, dal nuovo proprietario (Cass.
n. 23345 del 2008; Cass. n. 9 del 1990);
- il cedente, non essendo più condomino, se non ha alcun titolo per partecipare alle assemblee condominiali, non può neppure considerarsi vincolato dalle sue deliberazioni, nè può neppure impugnarle;
- la delibera che ha approvato dunque le spese condominiali dopo la perdita della qualità di condomino ed in sua assenza, se non è vincolante nei confronti dell'ex condomino, ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. perché è pur sempre un documento ricognitivo e quindi rappresentativo della maturazione delle partite di debito prima della perdita della qualità di condomino;
- nei confronti dell'ex condomino è inapplicabile l'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., che consente all'amministratore, sulla base dello stato di ripartizione della spese approvato dall'assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma potrà sempre avvalersi della procedura monitoria, ai sensi della norma generale posta dall'art. 633 cod. proc. civ.;
- nella procedura monitoria ex art. 633 cod. proc. civ l'amministratore di condominio potrà sempre avvalersi della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, che per quanto sopra ritenuto ha valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino, sia pure suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc.
Ne consegue che l'ex non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo CP_1 la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del , CP_1 in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il fondamento della propria pretesa. Tenuto conto di tali principi va osservato in punto di fatto che gli opponenti non hanno contestato specificamente le spese condominiali poste a loro carico con la domanda monitoria.
Va quindi rigettata la opposizione con riferimento a detti importi e va dichiarato che gli attori, in solido tra di loro sono debitori nei confronti del convenuto per la somma di €.9.331,25 a titolo di spese CP_1 condominiali.
Su tale importo maturano gli interessi legali determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex
D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €. 9.331,25 per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.900,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente va accolta la domanda di condanna degli attori, in solido tra di loro, al pagamento di dette somme in favore del convenuto. CP_1
Per quanto riguarda invece le altre spese condominiali poi corrisposte dall'attuale proprietario a seguito del decreto di trasferimento dell'immobile, per quanto in atti deve ritenersi che le stesse fossero relative al periodo successivo a detto trasferimento.
Poiché per esse, ai sensi dell'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ., l'ex proprietario è obbligato in via solidale con nuovo proprietario, legittimamente il Condominio poteva attivarsi come risulta aver fatto nel caso in esame con la domanda monitoria, per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto.
Va quindi rigettata la opposizione anche con riferimento a detti importi, pari in base ad un semplice calcolo matematico ad €. 8.310,40 (€.17641,65 - €.9331,25 = €.8.310,4) ma, per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme, va dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto relativamente ad esse. CP_1
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi e le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico degli attori, in solido tra di loro ed a favore del convenuto. CP_1
Gli stessi determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Per effetto dell'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte revoca il decreto ingiuntivo n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 13/7/2022.
- Rigetta l'opposizione al detto decreto ingiuntivo.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito degli attori sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 solido tra di loro nei confronti del convenuto , sito un Segrate (MI), CP_1 Controparte_2 per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella complessiva somma di
€.17.641,65.
- Accerta l'esistenza del debito degli attori sigg.ri e in solido tra di loro, nei Parte_1 Parte_2 confronti del Condominio opposto di , sito un Segrate (MI), per le spese di procedura Controparte_2 monitoria determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali
15%, cpa ed Iva.
- Per effetto dell'intervenuto parziale pagamento della minor somma di €. 8.310,40 dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Controparte_2
, sito un Segrate (MI), relativamente alla stessa.
[...]
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), della somma di €. 9.331,25 a titolo Controparte_2 di spese condominiali, maggiorata di interessi legali determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), delle spese di procedura monitoria Controparte_2 determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), delle spese e dei compensi del Controparte_2 giudizio di opposizione che liquida in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. Con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore del convenuto, Avv. Davide M. Gentilcore, dichiaratosi anticipatario.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 45378 DELL'ANNO 2022
FRA
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRIENZA STEFANO, elettivamente domiciliato in CONTRADA COLLE LONGO
SUP. 57 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. BRIENZA STEFANO ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ID RI, elettivamente domiciliato in VIA FRIULI, N. 60 20135 MILANO presso il difensore avv. TI ID RI CP_1
Oggi 13/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to BRIENZA STEFANO Parte_1
Per , l'avv.to FAVATA ROBERTA in sostituzione Controparte_1 dell'avv.to TI ID RI
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45378/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRIENZA STEFANO, elettivamente domiciliato in CONTRADA COLLE LONGO
SUP. 57 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. BRIENZA STEFANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI ID RI, elettivamente domiciliato in VIA FRIULI, N. 60 20135 MILANO presso il difensore avv. TI ID RI CP_1
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022 dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 13/7/2022.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'8/11/2024 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione dei sigg.ri e al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del , sito un Segrate (MI), aveva loro ingiunto il Controparte_2 pagamento dell'importo di €.17.641,65, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali riportate nel consuntivo della gestione ordinaria 2020/2021 e nel preventivo della gestione ordinaria 2021/2022 approvati con la delibera dell'11/05/2022.
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, dichiararsi la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, annullarsi la delibera assembleare condominiale dell'11.05.202, in uno con il consuntivo della gestione ordinaria 01.09.20-
21.08.21, il preventivo della gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22 per quanto di ragione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 11435/2022; in via gradata, per l'effetto comunque del richiesto annullamento della delibera impugnata, ridursi e rideterminarsi gli importi eventualmente dovuti, così come saranno ritenuti di giustizia.
Si costituiva in giudizio il opposto contestando nel merito le avverse domande e chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondate in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ed in via subordinata accertarsi le somme dovute e condannare gli opponenti al loro pagamento;
nonché in via ulteriormente subordinata accertarsi l'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta da parte del signor e per l'effetto condannarsi gli opponenti al pagamento della residua somma di Parte_3
€.9.331,25 oltre interessi ex art 1284 quarto comma cc.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Precisate le conclusioni e discussa la causa oralmente, la stessa veniva rimessa sul ruolo per far tentare la conciliazione della lite alle parti.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, fatte nuovamente precisare le conclusioni, la rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto di citazione, che qui si trascrivono: “in via preliminare:- dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito:- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale annullare la delibera assembleare condominiale del 11.05.202, in uno con il consuntivo gestione ordinaria 01.09.20-
21.08.21, preventivo gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22 per quanto di ragione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 11435/2022; in via gradata, e per mero tuziorismo difensivo,- annullare la delibera assembleare condominiale del 11.05.202, in uno con il consuntivo gestione ordinaria 01.09.20-21.08.21, preventivo gestione ordinaria 01.09.21-31.08.22, riducendo e rideterminando gli importi eventualmente dovuti, così come saranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, così giudicare
In via principale e nel merito: a) rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori nei confronti del
, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_1 Narrativa.
In subordine:b) accertare le somme dovute da parte degli odierni attori opponenti in favore del CP_1 opposto e, per l'effetto, condannarli al pagamento della somma di € 17.641,65, oltre interessi legali, ovvero quella somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia;
In via di estremo subordine:
c) accertare il pagamento parziale dell'insoluto da parte del sig. e, per l'effetto, Parte_3 condannare i sigg.ri e al pagamento della somma residua di € 9.331,25, oltre Parte_2 Parte_1 interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che il , ha richiesto Controparte_2 la emissione e poi la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto nei confronti degli opponenti, quali proprietari di un appartamento nello stabile condominiale, assumendo che gli stessi sarebbero debitori dell'importo di €.17.641,65 a titolo di spese condominiali e conguagli, come risulterebbe dal consuntivo della gestione ordinario 2020/2021 e dal preventivo della gestione ordinaria 2021/2022 approvati con la delibera dell'11/05/2022.
Gli odierni attori, agendo in opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccepiscono invece che:
- erano venuti a conoscenza della ingiunzione in data 08/11/2022 in maniera del tutto casuale, a seguito di consultazione del fascicolo telematico relativo alla procedura esecutiva rg 2690 dell'anno 2014;
- a loro non sarebbe mai stato notificato ritualmente il decreto ingiuntivo perché non più residenti nello stabile condominiale;
- non sarebbero più condomini da prima dell'approvazione delle spese oggetto di domanda monitoria con la delibera dell'11/5/2022 a seguito della vendita del loro immobile sito nello stabile condominiale effettuata nell'ambito della procedura esecutiva rg 2690 dell'anno 2014 iniziata a seguito di pignoramento immobiliare davanti al Tribunale di Milano;
- avrebbero sanato l'intera posizione debitoria maturata a loro carico sino all'anno 2018, tant'è che il
Condominio aveva formalizzato la rinuncia alla esecuzione, la richiesta di estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento;
- gli importi comunque non sarebbero dovuti perché riguarderebbero addebiti privi di giustificazione e comunque dovuti dal custode della procedura immobiliare a seguito della perdita del possesso civilistico del bene in conseguenza del pignoramento.
Per questi motivi
gli opponenti hanno eccepito la nullità della notifica eseguita ex art 140 cpc nei loro confronti del decreto ingiuntivo;
la insussistenza e mancanza di prova certa del credito azionato ed in via riconvenzionale hanno impugnato con l'atto di citazione in opposizione la suddetta delibera dell'11/ 5/2022 di approvazione del consuntivo e del preventivo posti a fondamento della domanda monitoria e ne hanno chiesto l'annullamento.
Di contro il convenuto ha eccepito che: CP_1
- la eventuale irritualità della notifica sarebbe irrilevante a seguito della costituzione dei convenuti in giudizio per effetto della loro opposizione;
- nel consuntivo posto a fondamento della domanda monitoria legittimamente sarebbe stato indicato il saldo rinveniente dagli esercizi precedenti, mentre non vi sarebbe alcuna contestazione specifica del quantum richiesto dal Condominio e dunque la delibera ed il decreto ingiuntivo sarebbero stati legittimamente emessi;
- la eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dagli opponenti non sarebbe fondata e se lo fosse non li legittimerebbe ad impugnare la delibera;
- in ogni caso gli opponenti sarebbero solidalmente obbligati, ex art. 63 disp. att. c.c., con il nuovo proprietario al pagamento delle spese condominiali ordinarie e/o straordinarie rimaste insolute relative all'anno in corso ed all'anno precedente;
- comunque il pagamento parziale dell'insoluto da parte del sig. , attuale proprietario, Parte_3 legittimerebbe la richiesta di condanna dei sigg.ri e al pagamento della somma Parte_2 Parte_1 residua di € 9.331,25.
Per quanto in atti è pacifico che la procedura esecutiva immobiliare RG 2690 dell'anno 2014 incardinata davanti al Tribunale di Milano e relativa all'immobile di cui odierni componenti erano proprietari nello stabile condominiale è stata coltivata dai creditori intervenuti e si è conclusa in data 09.2.2022, allorchè il
Tribunale di Milano, nella persona del G.E. dott.ssa Vaghi, ha emesso decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario sig. . Parte_3
Da tale momento quest'ultimo è divenuto proprietario e condòmino mentre gli odierni opponenti hanno perduto tali qualità.
Ciò posto è anche pacifico in atti che parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo sono stati pagati dall'attuale proprietario e a detta del Condominio residuerebbe un credito di € 9.331,25 nei confronti degli opponenti.
Ne consegue che, comunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448;
Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).
Dovrà però esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli importi oggetto di ingiunzione, nonchè la opposizione degli attori con riferimento agli stessi perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria ( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, preliminarmente va esaminata la eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo. La notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 643 cpc determina la pendenza della lite e dunque produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, con la conseguenza che per essa sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione;
mentre nel giudizio di opposizione il creditore opposto (convenuto in senso formale) mantiene la veste di attore sostanziale ed il debitore opponente (attore formale) quella di convenuto.
Per quanto in atti è provato che:
- il decreto ingiuntivo, pubblicato in data13/7/2025, è stato notificato ai sensi dell'art.140 cpc in Via delle
Regioni n°26 (Mi) in data 20-21/09/2022 con effetti dal 30/9/2022 e dunque prima del decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c. scadente il 12/10/2022;
- gli opponenti non erano ivi residenti, né lo erano nel comune di Segrate (Mi), ma, erano stati proprietari dell'immobile sito in (Mi) al quale si riferiscono le spese condominiali oggetto di Controparte_2 causa fino al decreto di trasferimento del 09.2.2022 emesso dal Tribunale di Milano, in favore dell'aggiudicatario sig. . Parte_3
- il decreto è stato opposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9/11/2022.
A tale data era già scaduto il termine fissato dall'art. 645 c.p.c. per la proposizione della opposizione tempestiva, scadente il 10/10/2022 e dunque la opposizione proposta dagli odierni attori va qualificata come tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc.
La stessa è stata legittimamente svolta attesa la prova fornita in atti della impossibilità di avere conoscenza della notifica del decreto solo per effetto della attività svolta dall'Ufficiale giudiziario.
Ciò posto deve ritenersi che la notifica in esame presso lo stabile condominiale dove fino a poco tempo prima gli opponenti avevano il proprio immobile e dunque con tale luogo avevano un collegamento qualificato, è nulla, ma non inesistente, ai fini e per gli effetti di cui agli artt.644 e 645 cpc. (cfr. per tutte:
Cass, Sez. 3, Ordinanza n°4529/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14692/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023), non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con i destinatari della notifica.
Questi ultimi conseguentemente avrebbero potuto reagire avverso il decreto ingiuntivo o mediante la proposizione dell'opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione avesse impedito la conoscenza del provvedimento, - come avvenuto nel caso in esame -, con l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, (cfr.: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023).
Quest'ultima tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa (cfr. per tutte: Cass, Sez. 3, Ordinanza n°4529/2019).
E' principio pacifico, difatti, che quando la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, - come nel nostro caso
è il ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo - , la stessa è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica e della vocatio in ius, per raggiungimento dello scopo delle stesse, (Cfr anche:
Cass. Sezz. UU. sentenza n°14916/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022), come risulta essere avvenuto a seguito della proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo.
Di qui il rigetto della doglianza degli opponenti sul punto che, al più potrà essere esaminata ai fini della valutazione delle spese della procedura monitoria, all'esito dell'esame delle altre loro doglianze.
Nel merito delle domande formulate dagli opponenti va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto, in base alla stessa prospettazione delle parti, riguarda in parte spese condominiali maturate comunque in epoca precedente al decreto di trasferimento del 09.2.2022 emesso dal Tribunale di Milano.
Tali spese risultano in atti essere state ricomprese dal Condominio opponente nella gestione ordinaria condominiale approvata con la delibera dell'11/5/2022, trattandosi in parte di spese rinvenienti da saldi di gestioni ordinaria precedenti ed in parte di spese della gestione ordinaria 2020/2021.
Deve poi ritenersi che, in mancanza di prova contraria che incombeva a carico di parte attrice, dette spese sono maturate successivamente all'anno 2018, poiché è pacifico in atti che gli opponenti avevano saldato l'intera posizione debitoria maturata a loro carico sino a tale annualità.
Gli attori hanno eccepito che dette spese non fossero a loro imputabili perché di competenza del custode o del creditore procedente, costituendo spese processuali della espropriazione immobiliare.
L'assunto non è fondato atteso che come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12877 del 22/06/2016): “rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che
l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l'applicazione dell'art. 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, cod. proc. civ. att.)”.
Derivano da quanto rilevato e ritenuto le seguenti conseguenze in punto di diritto, come precisate dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022):
- l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta;
- il condomino che vende la propria unità immobiliare, - o come nel caso di specie che la veda trasferita all'acquirente a seguito di decreto di trasferimento conseguente a esecuzione immobiliare -, è tenuto conseguentemente al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario (Cass. n.
14531 del 2022; Cass. n. 11199 del 2021; Cass. n. 15547 del 2017; Cass. n. 1956 del 2000; Cass. n. 981 del
1998);
- inoltre, ai sensi dell'art. 63, comma 4 e 5, disp. att. cod. civ., per i contributi maturati nell'anno in corso ed in quello precedente la vendita - o come nel caso di specie a seguito di decreto di trasferimento -, l'ex condomino ha una obbligazione principale, propter rem, nei confronti del condominio e l'acquirente ha una obbligazione solidale autonoma, non propter rem (Cass. n. 21860 del 2020); mentre l'ex proprietario ha l'obbligo, in via solidale, per i contributi maturati fino “al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”;
- il condomino che vende la sua proprietà - o come nel caso di specie che la veda trasferita all'acquirente a seguito di decreto di trasferimento -, non può più considerarsi tale, ma diventa soggetto estraneo al condominio e la posizione di condomino è assunta, per effetto della cessione, dal nuovo proprietario (Cass.
n. 23345 del 2008; Cass. n. 9 del 1990);
- il cedente, non essendo più condomino, se non ha alcun titolo per partecipare alle assemblee condominiali, non può neppure considerarsi vincolato dalle sue deliberazioni, nè può neppure impugnarle;
- la delibera che ha approvato dunque le spese condominiali dopo la perdita della qualità di condomino ed in sua assenza, se non è vincolante nei confronti dell'ex condomino, ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. perché è pur sempre un documento ricognitivo e quindi rappresentativo della maturazione delle partite di debito prima della perdita della qualità di condomino;
- nei confronti dell'ex condomino è inapplicabile l'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., che consente all'amministratore, sulla base dello stato di ripartizione della spese approvato dall'assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma potrà sempre avvalersi della procedura monitoria, ai sensi della norma generale posta dall'art. 633 cod. proc. civ.;
- nella procedura monitoria ex art. 633 cod. proc. civ l'amministratore di condominio potrà sempre avvalersi della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, che per quanto sopra ritenuto ha valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino, sia pure suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc.
Ne consegue che l'ex non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo CP_1 la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del , CP_1 in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il fondamento della propria pretesa. Tenuto conto di tali principi va osservato in punto di fatto che gli opponenti non hanno contestato specificamente le spese condominiali poste a loro carico con la domanda monitoria.
Va quindi rigettata la opposizione con riferimento a detti importi e va dichiarato che gli attori, in solido tra di loro sono debitori nei confronti del convenuto per la somma di €.9.331,25 a titolo di spese CP_1 condominiali.
Su tale importo maturano gli interessi legali determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex
D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €. 9.331,25 per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.900,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Conseguentemente va accolta la domanda di condanna degli attori, in solido tra di loro, al pagamento di dette somme in favore del convenuto. CP_1
Per quanto riguarda invece le altre spese condominiali poi corrisposte dall'attuale proprietario a seguito del decreto di trasferimento dell'immobile, per quanto in atti deve ritenersi che le stesse fossero relative al periodo successivo a detto trasferimento.
Poiché per esse, ai sensi dell'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ., l'ex proprietario è obbligato in via solidale con nuovo proprietario, legittimamente il Condominio poteva attivarsi come risulta aver fatto nel caso in esame con la domanda monitoria, per tutto quanto sopra rilevato e ritenuto.
Va quindi rigettata la opposizione anche con riferimento a detti importi, pari in base ad un semplice calcolo matematico ad €. 8.310,40 (€.17641,65 - €.9331,25 = €.8.310,4) ma, per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme, va dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto relativamente ad esse. CP_1
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi e le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico degli attori, in solido tra di loro ed a favore del convenuto. CP_1
Gli stessi determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Per effetto dell'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte revoca il decreto ingiuntivo n°11435/2022 emesso in data 05/07/2022 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 13/7/2022.
- Rigetta l'opposizione al detto decreto ingiuntivo.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito degli attori sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 solido tra di loro nei confronti del convenuto , sito un Segrate (MI), CP_1 Controparte_2 per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella complessiva somma di
€.17.641,65.
- Accerta l'esistenza del debito degli attori sigg.ri e in solido tra di loro, nei Parte_1 Parte_2 confronti del Condominio opposto di , sito un Segrate (MI), per le spese di procedura Controparte_2 monitoria determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali
15%, cpa ed Iva.
- Per effetto dell'intervenuto parziale pagamento della minor somma di €. 8.310,40 dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Controparte_2
, sito un Segrate (MI), relativamente alla stessa.
[...]
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), della somma di €. 9.331,25 a titolo Controparte_2 di spese condominiali, maggiorata di interessi legali determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), delle spese di procedura monitoria Controparte_2 determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva
- Condanna gli attori sigg.ri e in solido tra di loro, al pagamento a favore del Parte_1 Parte_2 convenuto , sito un Segrate (MI), delle spese e dei compensi del Controparte_2 giudizio di opposizione che liquida in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. Con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore del convenuto, Avv. Davide M. Gentilcore, dichiaratosi anticipatario.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani