Decreto cautelare 29 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Sentenza 16 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01987/2025REG.PROV.COLL.
N. 06312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6312 del 2023, proposto da
GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader-. Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Agricola Vallicella Imerio e Roberto S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00039/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Agricola Vallicella Imerio e Roberto S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e udita per la parte appellata l’avvocato Angela Palmisano per delega di Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l’odierna appellata Azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001525 61/000 emessa dall'Agenzia
delle Entrate – Riscossione di Mantova, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 121.029,22 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2003-2004: l’impugnazione è stata estesa all’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684 e al ruolo “residui EA ex D.L. n. 27/2019.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, ha accolto il ricorso ritenendo maturata la prescrizione del credito vantato da EA: ha in particolare rilevato, il TAR, che nel corso del primo grado di giudizio EA aveva prodotto, a dimostrazione dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, le quali non recavano esattamente l’indicazione specifica degli atti impugnati e delle relative annate lattiere, sicché non era possibile affermare che le suddette decisioni riguardassero anche gli atti impugnati nel presente giudizio. Considerazioni analoghe il TAR ha svolto con riferimento alla rateizzazione prodotta in giudizio da EA, non chiaramente riferibile all’annata lattiera oggetto della intimazione di pagamento oggetto del giudizio.
3. EA ha proposto appello.
4. L’Azienda agricola AN si è costituita in giudizio per resistere all’impugnazione, riproponendo inoltre, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti dal Tar.
4. Nel corso del presente giudizio l’azienda appellata ha depositato la sentenza Tar Lazio n. 1890 del 2024 asserendo che avesse ad oggetto l’annullamento di atti presupposti a quelli per cui è la presente causa.
5. Il Collegio, con ordinanza n. 1932 del 28 febbraio 2024, ha disposto che EA producesse in giudizio la cartella di pagamento 06420080012758857000, posta a fondamento della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, con la prova della relativa impugnazione. Inoltre, considerando che oggetto di impugnazione è anche l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi– codice identificativo del fascicolo:64/2021/684 e codice identificativo della procedura esecutiva: 06484202100000037000, con l’indicata ordinanza il Collegio ha invitato l’azienda appellata a chiarire a quale titolo fosse stato impugnato tale atto di pignoramento, il quale non pareva avere ad oggetto i medesimi debiti per i quali era stata notificata l’intimazione di pagamento.
6. Ad evasione dell’ordinanza istruttoria EA ha depositato una relazione nella quale ha riconosciuto che la sentenza del TAR Lazio n. 1890/2024 ha comportato l’annullamento dell’atto impositivo del prelievo relativamente alla annata lattiera 2003/2004, ragione per cui EA sta già procedendo al discarico della cartella n. 06484202100000037000, posta a base della intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, e al ricalcolo delle somme dovute. EA, infatti, sostiene che l’annullamento dell’atto di prelievo non comporti l’estinzione della debenza, essendo l’annullamento da ascrivere all’applicazione di criteri di calcolo erronei, e non già alla inesistenza del debito. Nella stessa relazione GE ha preso posizione anche riguardo al tema della prescrizione, evidenziando una serie di atti che, secondo la sua prospettazione, ne avrebbero interrotto il corso.
7. Ciò posto, dando atto di quanto sopra accertato ossia del fatto che oggetto del giudizio è una intimazione di pagamento, che, a seguito della pronuncia del TAR Lazio n. 1890/2024, risulta fondata su atti impositivi che sono stati travolti, di tale intimazione deve riconoscersi la sopravvenuta inefficacia; con la conseguenza che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quanto alla parte impugnatoria-demolitoria e ai vizi ad essa correlati.
8. Non di meno, residua l’interesse, in capo ad entrambe le parti, all’accertamento in ordine alla prescrizione o meno del credito qui in contestazione: un eventuale accertamento (ovvero conferma) della prescrizione, infatti, renderebbe non più necessario il ricalcolo di cui sopra e dunque precluderebbe all’GE l’adozione di un nuovo atto della riscossione per l’annualità per cui è causa. La difesa di parte appellante, sebbene non abbia depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e non sia comparsa all’udienza di discussione, depositando la relazione già richiamata ha del resto in qualche modo ribadito il proprio interesse allo scrutinio del proprio motivo di appello.
8.1. Ciò premesso, dalla documentazione prodotta in atti si ricava che, prima dell’intimazione del 2021, constano numerosi atti interruttivi della prescrizione quali una precedente intimazione del 2019, richieste di rateizzazione del 2009 e del 2010, il giudizio definito con sentenza Tar Lazio 214/2018 avviato nel 2010 intercorso tra le stesse parti della causa odierna e rilevante ai sensi dell’artt. 2943 e 2945 c.c. Elementi sufficienti, soprattutto l’ultimo, non adeguatamente confutato da controparte nell’ultima memoria, ad escludere che sia maturata la prescrizione decennale della sorte capitale, ma neppure quella quinquennale degli interessi.
8.2. In conclusione, va riformata la sentenza di primo grado, respingendo l’originario motivo sulla prescrizione.
9. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado, tenuto conto della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi di parte appellata riproposti ai sensi dell’art. 101, accoglie il primo e dichiara improcedibili i secondi; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso di primo grado in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte infondato perché il credito non è prescritto.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO