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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2557 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo SCHIAVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in Lonigo (VI) il 30 giugno 2022, trascritto nei Registri dello stato civile del
[...]
Comune di Lonigo (VI) al n.11, Parte 1, anno 2022;
1 B) Ordinare al Comune di Lonigo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) Dichiarare compensate le spese legali;
D) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei Ricorrenti alle seguenti condizioni concordate
CONDIZIONI
1) La IG resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni;
2) La IG resta collocata prevalentemente presso la madre ed il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Durante la settimana, quando vorrà, previo avviso anche telefonico alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della IG;
b) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio entro le ore 16,00 fino alla domenica sera alle 21,00;
c) 5 (cinque) giorni durante le festività di Natale e Capodanno e 3 (tre) giorni durante le festività di Pasqua, seguendo il criterio dell'alternanza;
d) 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la OR entro il 31 maggio ogni anno;
Parte_1
3) La casa familiare sita in Lonigo (VI), Via San Vettore n.1/B, Int.1, viene definitivamente assegnata alla OR , che continuerà ad abitarvi con la Parte_1 IG;
4) Il Signor verserà alla OR , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile di Euro 300,00, Persona_1 somma che sarà versata alla OR anticipatamente entro il giorno 10 Parte_1
(dieci) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, famiglie;
5) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2 relative alla IG secondo il “Protocollo per il procedimento in materia di diritto di
2 famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, provvedendo al loro rimborso alla OR
, per la quota posta a suo carico, su semplice presentazione della Parte_1 documentazione comprovante le spese sostenute”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Lonigo (VI) in data 30/06/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 568/2024 pubblicata in data 6/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza dell'8/07/2025 i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 568/2024 del 6/11/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla IG minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Lonigo (VI), Via San Vettore n. 1/B – int. 1, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con la IG minore Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Lonigo (VI) il 30/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo (VI) al n. 11, parte I, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2557 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo SCHIAVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in Lonigo (VI) il 30 giugno 2022, trascritto nei Registri dello stato civile del
[...]
Comune di Lonigo (VI) al n.11, Parte 1, anno 2022;
1 B) Ordinare al Comune di Lonigo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) Dichiarare compensate le spese legali;
D) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei Ricorrenti alle seguenti condizioni concordate
CONDIZIONI
1) La IG resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni;
2) La IG resta collocata prevalentemente presso la madre ed il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Durante la settimana, quando vorrà, previo avviso anche telefonico alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della IG;
b) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio entro le ore 16,00 fino alla domenica sera alle 21,00;
c) 5 (cinque) giorni durante le festività di Natale e Capodanno e 3 (tre) giorni durante le festività di Pasqua, seguendo il criterio dell'alternanza;
d) 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la OR entro il 31 maggio ogni anno;
Parte_1
3) La casa familiare sita in Lonigo (VI), Via San Vettore n.1/B, Int.1, viene definitivamente assegnata alla OR , che continuerà ad abitarvi con la Parte_1 IG;
4) Il Signor verserà alla OR , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile di Euro 300,00, Persona_1 somma che sarà versata alla OR anticipatamente entro il giorno 10 Parte_1
(dieci) di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, famiglie;
5) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2 relative alla IG secondo il “Protocollo per il procedimento in materia di diritto di
2 famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, provvedendo al loro rimborso alla OR
, per la quota posta a suo carico, su semplice presentazione della Parte_1 documentazione comprovante le spese sostenute”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Lonigo (VI) in data 30/06/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 568/2024 pubblicata in data 6/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza dell'8/07/2025 i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 568/2024 del 6/11/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla IG minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Lonigo (VI), Via San Vettore n. 1/B – int. 1, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con la IG minore Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Lonigo (VI) il 30/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lonigo (VI) al n. 11, parte I, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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