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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato all'udienza del 4.2.2025 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to CIOFFI Parte_1 C.F._1
ANIELLO e MIGLIORINO MAILA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to GUARINO DANIELA, giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Il ricorrente con ricorso depositato il 7.2.2018 ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per sentirlo condannare al pagamento delle prestazioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 80, nella misura indicata in ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
pagina 1 di 2 Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1992: «Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa;”.
In merito tra i presupposti per accedere al fondo di garanzia nel caso di società non assoggettata ad una procedura concorsuale, vi è quello di dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata. Tale requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Conseguentemente è fondata l'eccezione sollevata dall' circa la mancata produzione di CP_1
documentazione idonea a dimostrare che l'odierno ricorrente abbia provato a soddisfare il proprio credito mediante una procedura coattiva, sia essa individuale o concorsuale.
Infatti all'eccezione di mancanza di documentazione nella domanda amministrativa sollevata dall' , parte ricorrente nulla allega relativamente una eventuale procedura esecutiva intrapresa nei CP_1
confronti della società o dei soci, che anche in seguito alla cancellazione della società restano obbligati per le obbligazioni sociali. Infatti nelle società di persone, gli ex soci subentrano illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, risultando debitori in proprio e in solido tra loro.
Dunque il ricorso va rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Vallo della Lucania, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato all'udienza del 4.2.2025 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to CIOFFI Parte_1 C.F._1
ANIELLO e MIGLIORINO MAILA, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to GUARINO DANIELA, giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Il ricorrente con ricorso depositato il 7.2.2018 ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per sentirlo condannare al pagamento delle prestazioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 80, nella misura indicata in ricorso, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi l' ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
pagina 1 di 2 Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1992: «Il pagamento effettuato dal
Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa;”.
In merito tra i presupposti per accedere al fondo di garanzia nel caso di società non assoggettata ad una procedura concorsuale, vi è quello di dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata. Tale requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Conseguentemente è fondata l'eccezione sollevata dall' circa la mancata produzione di CP_1
documentazione idonea a dimostrare che l'odierno ricorrente abbia provato a soddisfare il proprio credito mediante una procedura coattiva, sia essa individuale o concorsuale.
Infatti all'eccezione di mancanza di documentazione nella domanda amministrativa sollevata dall' , parte ricorrente nulla allega relativamente una eventuale procedura esecutiva intrapresa nei CP_1
confronti della società o dei soci, che anche in seguito alla cancellazione della società restano obbligati per le obbligazioni sociali. Infatti nelle società di persone, gli ex soci subentrano illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, risultando debitori in proprio e in solido tra loro.
Dunque il ricorso va rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Vallo della Lucania, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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