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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4396/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4396 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 3.12.2024
TRA
– C.F. e P.I. – in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede in Latina Scalo – loc. Tor tre ponti – via Carrara
12/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Tiralongo con studio in , via C. Pt_1
Battisti n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Antonio Cardinale ed elettivamente domiciliato in Viale Pt_1 dell'Umanesimo n. 69
APPELLATO
– C.F. e P.I. – in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_3
p.t. Dott. con sede in via di Campo Romano n. 65, Controparte_3 Pt_1 rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Tiralongo, con studio in , via C. Battisti n. Pt_1
5, presso il quale è elettivamente domiciliato
1 INTERVENUTO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1037/20 del Tribunale di Latina, pubblicata il 9.06.2020, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante e per l'intervenuto:
“Piaccia all' On. Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi spiegati con il presente atto di appello ed in riforma della sentenza n. 1037/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data
09.06.2020:
In via pregiudiziale, qualora il Collegio dovesse ritenere legittimo il richiamo dell'ingiunzione al titolo “soli canoni enfiteutici” in luogo della corretta indicazione di
“canone di liquidazione dell'uso civico” dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del per la liquidazione degli Usi Civici del Parte_2
, in virtù del titolo prodotto dal Comune di;
CP_2 CP_1
In via principale dichiarare la inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata stante la sua nullità e\o annullabilità, in applicazione della normativa sugli espropri per pubblica utilità.
In subordine perché ne sia comunque dichiarata la infondatezza per omessa specificazione del titolo per cui si procede al recupero coattivo.
In via ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta prescrizione per le annualità 2013
e 2014, nonché la misura congrua del canone di natura enfiteutica sulla base di un conteggio analitico delle particelle interessate dall'agglomerato industriale Mazzocchio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta di CTU al fine di verificare la congruità del metodo di calcolo”.
Per l'appellato:
“Voglia rigettare l'appello proposto e la domanda avanzata perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza impugnata.
Vittoria di spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva così statuito:
[...]
“- rigetta l'opposizione,
- condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 2.500,00, oltre a iva, spese generali e CPA.”
Nel giudizio di primo grado il aveva Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento B-2018-004 del 20.09.2019 emessa dal Comune di per l'omesso versamento dei canoni enfiteutici per gli CP_1 anni 2013 - 2018.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Latina rilevava:
- la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e non dei Commissari per la liquidazione degli usi civici - come invece eccepito dal - Controparte_1 poiché, sulla premessa che la giurisdizione andasse individuata sulla base della prospettazione e della domanda attoree, nel caso di specie non erano in contestazione né la sussistenza dell'uso civico né la sua natura ed estensione;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione a mezzo pec in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, visto che tale modalità di notifica non aveva impedito al di venire a conoscenza Parte_1 dell'ingiunzione e di opporla;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'ingiunzione, non comprendendosi quando la stessa potesse dirsi maturata, vista anche la prova della notifica degli inviti di pagamento inoltrati a parte opponente nel 2017;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione per non corretta indicazione dell'autorità e delle modalità di opposizione, dato che il dedotto vizio non aveva determinato alcun pregiudizio alla parte né alcuna preclusione alla proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria;
- l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione era infondata in quanto la normativa richiamata dall'opponente era del tutto inconferente, “ in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici”
3 - infondata, infine, era l'eccezione circa la non correttezza e indeterminatezza delle somme ingiunte e delle particelle catastali per cui veniva chiesto il canone, atteso che il aveva già notificato a parte opponente intimazioni e inviti di CP_1 pagamento contenenti sia i criteri di calcolo che le particelle oggetto di richiesta di pagamento.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 18.12.2023 è intervenuto in giudizio il
, assumendo la propria qualità di Controparte_2 successore universale, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., al originario Parte_1 appellante, per effetto di atto di fusione per incorporazione che produceva.
Aderiva alle difese svolte nell'atto di appello rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La sentenza è oggetto di varie censure.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 29 L. 1766/1927 che disciplina la giurisdizione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del , Umbria e Toscana censurando, altresì, la CP_2 erronea valutazione delle risultanze documentali.
Sotto il primo profilo, osserva la parte che, come già eccepito nell'atto introduttivo, nella ingiunzione opposta non era precisato il titolo su cui il Comune fondava la pretesa azionata a titolo di “canoni enfiteutici per gli anni 2013-2018” né vi era alcun riferimento all'art. 7 L. 1766/1927 che disciplina il canone di natura enfiteutica in forza di uso civico.
Secondo la parte impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ingiunzione per omessa o erronea indicazione, nello stesso provvedimento, del titolo della pretesa, oppure, a seguito della produzione da parte del di un titolo CP_1 diverso da quello precisato nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore dei Commissari per la liquidazione degli usi civici.
Il motivo - che peraltro risente di una formulazione piuttosto generica - è infondato.
Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione – non proposta in primo grado e affidata, nel motivo, ad una formulazione piuttosto evasiva - se ne rileva la
4 inammissibilità alla luce del principio (v. ex pluribus, Cass. SSUU 20.01.2016 n.
21260 e, da ultimo, Cass. SSUU 24.09.2018 n. 22439), secondo cui “L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”.
Quanto all'ulteriore profilo formulato nella censura e inerente alla mancata indicazione, nella ingiunzione, del titolo della pretesa creditoria, la censurata lacuna può dirsi ampiamente emendata alla luce del richiamo, nel corpo del provvedimento opposto, ai precedenti inviti di pagamento inviati via pec al appellante e tutti contenenti (v. produzioni fascicolo di primo grado) la Parte_1 specificazione del titolo della pretesa in termini di “canone enfiteutico derivante dall'abolizione dell'uso civico” avvenuta in forza del Decreto di liquidazione del
Commissario degli usi civici del 31/8/1955.
La stessa questione viene integralmente ripresa dall'impugnante con il terzo motivo che deve, pertanto, ritenersi assorbito.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito “l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione, in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici, come dimostrato da ampia documentazione depositata da controparte”; tale approdo sarebbe, secondo l'appellante, erroneo per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. D.P.R. 327/2001 nonché dei principi che regolano il giusto processo ed il diritto di difesa. Sostiene l'appellante che i terreni su cui graverebbe il canone enfiteutico erano pervenuti al Controparte_4
a seguito di attività espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere
[...] pubbliche, come provato dai decreti del Prefetto della Provincia di Latina depositati in atti. Pertanto, al caso di specie troverebbe applicazione l'art. 25 del
D.P.R. n. 327/2001 secondo cui gli effetti dell'espropriazione determinano l'estinzione di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene espropriato, tra cui
5 l'enfiteusi. L'appellante rileva che, inoltre, l'art. 52 comma 2 della L. n. 2359 del
1865 (in vigore all'epoca degli espropri – s.m. Art. 57 co. 1 e 58 T.U. ESPROPRI
D.P.R. n. 327/2001), concernente l'estinzione dei diritti sui beni espropriati, è applicabile anche agli usi civici gravanti su proprietà private nonché alle c.d. proprietà collettive.
Su tale profilo, il Tribunale ha così motivato:
“Deve, poi, rilevarsi anche l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione, in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici, come dimostrato dall'ampia documentazione depositata da controparte”.
Pur non apparendo al Collegio affatto dirimenti, per la reiezione del motivo, i rilievi espressi dal primo Ufficio, la censura è comunque infondata.
Non basta, invero alla parte, invocare la esistenza di decreti prefettizi di esproprio
(peraltro neanche dettagliati nel motivo) - idonei, nella prospettiva sostenuta, a determinare, ai sensi dell'art. 52 comma 2 L. 2359/1865. l'estinzione del diritto di enfiteusi anche sui beni gravati da uso civico.
La tesi è da respingere, perché non tiene conto del principio - specificamente applicabile al caso di specie – per cui “I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione”. (cfr SS.UU 10.05.2023 n. 12570).
Tenuto conto di tale direttiva di indagine, ritiene il Collegio come non basti all'appellante invocare tout court la avvenuta espropriazione dei terreni di cui è causa, senza la allegazione e la prova che i relativi decreti di esproprio depositati
6 nel fascicolo di primo grado fossero preceduti da nu formale provvedimento di sdemanializzazione, in base al principio richiamato.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la sentenza con riferimento all'accertamento della prescrizione quinquennale in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le intimazioni trasmesse dal non CP_1 presenterebbero i caratteri tipici dell'atto di costituzione in mora, mancando la esplicitazione di una pretesa ovvero la richiesta di adempimento, con la conseguenza che, decorrendo la prescrizione dalla notifica dell'ingiunzione impugnata (26.09.2019), la pretesa del doveva essere limitata alle CP_1 annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, con esclusione degli anni 2013 e 2014.
Il motivo è infondato.
In tutti gli avvisi di pagamento prodotti dal unitamente alla propria CP_1 costituzione risulta con chiarezza la espressione di una richiesta di pagamento da parte dell'Ente intimante con la contestuale prospettazione di riscossione coattiva in caso di mancato adempimento.
Sotto altro profilo, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretti i criteri di calcolo del canone i quali, di contro, conterrebbero elementi di incertezza tali da non consentire di verificare la correttezza dell'importo ingiunto, notevolmente superiore a quello indicato nelle note menzionate nel provvedimento opposto.
Inoltre, “nell'elenco delle particelle ricadenti nel fg. 79 erano erroneamente ripetute le particelle 373-374, indicando per le stesse particelle superfici differenti”. In ragione di tanto, l'atto sarebbe affetto da nullità, non potendosi ritenere legittima la motivazione per relationem.
Il motivo è, in parte qua, inammissibile in quanto attinto da novità perché non proposto in primo grado, indi non può essere oggetto di esame.
Al rigetto dell'appello per le ragioni sintetizzate segue di regolare le spese del grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite.
Va inoltre dichiarata, a carico dell'impugnante soccombente - da individuarsi nel intervenuto, la cui qualità di successore universale nel processo ex Parte_1 art. 110 cpc è incontestata - la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo
7 unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del l.r.p.t. Controparte_2 alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15;
- dichiara la stessa parte intervenuta tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.07.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4396 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 3.12.2024
TRA
– C.F. e P.I. – in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede in Latina Scalo – loc. Tor tre ponti – via Carrara
12/A, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Tiralongo con studio in , via C. Pt_1
Battisti n. 5 presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Antonio Cardinale ed elettivamente domiciliato in Viale Pt_1 dell'Umanesimo n. 69
APPELLATO
– C.F. e P.I. – in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_3
p.t. Dott. con sede in via di Campo Romano n. 65, Controparte_3 Pt_1 rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Tiralongo, con studio in , via C. Battisti n. Pt_1
5, presso il quale è elettivamente domiciliato
1 INTERVENUTO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1037/20 del Tribunale di Latina, pubblicata il 9.06.2020, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante e per l'intervenuto:
“Piaccia all' On. Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi spiegati con il presente atto di appello ed in riforma della sentenza n. 1037/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data
09.06.2020:
In via pregiudiziale, qualora il Collegio dovesse ritenere legittimo il richiamo dell'ingiunzione al titolo “soli canoni enfiteutici” in luogo della corretta indicazione di
“canone di liquidazione dell'uso civico” dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del per la liquidazione degli Usi Civici del Parte_2
, in virtù del titolo prodotto dal Comune di;
CP_2 CP_1
In via principale dichiarare la inefficacia dell'ingiunzione di pagamento impugnata stante la sua nullità e\o annullabilità, in applicazione della normativa sugli espropri per pubblica utilità.
In subordine perché ne sia comunque dichiarata la infondatezza per omessa specificazione del titolo per cui si procede al recupero coattivo.
In via ulteriormente gradata, accertare l'intervenuta prescrizione per le annualità 2013
e 2014, nonché la misura congrua del canone di natura enfiteutica sulla base di un conteggio analitico delle particelle interessate dall'agglomerato industriale Mazzocchio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta di CTU al fine di verificare la congruità del metodo di calcolo”.
Per l'appellato:
“Voglia rigettare l'appello proposto e la domanda avanzata perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza impugnata.
Vittoria di spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva così statuito:
[...]
“- rigetta l'opposizione,
- condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 2.500,00, oltre a iva, spese generali e CPA.”
Nel giudizio di primo grado il aveva Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento B-2018-004 del 20.09.2019 emessa dal Comune di per l'omesso versamento dei canoni enfiteutici per gli CP_1 anni 2013 - 2018.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Latina rilevava:
- la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e non dei Commissari per la liquidazione degli usi civici - come invece eccepito dal - Controparte_1 poiché, sulla premessa che la giurisdizione andasse individuata sulla base della prospettazione e della domanda attoree, nel caso di specie non erano in contestazione né la sussistenza dell'uso civico né la sua natura ed estensione;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione a mezzo pec in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, visto che tale modalità di notifica non aveva impedito al di venire a conoscenza Parte_1 dell'ingiunzione e di opporla;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'ingiunzione, non comprendendosi quando la stessa potesse dirsi maturata, vista anche la prova della notifica degli inviti di pagamento inoltrati a parte opponente nel 2017;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione per non corretta indicazione dell'autorità e delle modalità di opposizione, dato che il dedotto vizio non aveva determinato alcun pregiudizio alla parte né alcuna preclusione alla proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria;
- l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione era infondata in quanto la normativa richiamata dall'opponente era del tutto inconferente, “ in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici”
3 - infondata, infine, era l'eccezione circa la non correttezza e indeterminatezza delle somme ingiunte e delle particelle catastali per cui veniva chiesto il canone, atteso che il aveva già notificato a parte opponente intimazioni e inviti di CP_1 pagamento contenenti sia i criteri di calcolo che le particelle oggetto di richiesta di pagamento.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 18.12.2023 è intervenuto in giudizio il
, assumendo la propria qualità di Controparte_2 successore universale, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., al originario Parte_1 appellante, per effetto di atto di fusione per incorporazione che produceva.
Aderiva alle difese svolte nell'atto di appello rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
La sentenza è oggetto di varie censure.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 29 L. 1766/1927 che disciplina la giurisdizione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del , Umbria e Toscana censurando, altresì, la CP_2 erronea valutazione delle risultanze documentali.
Sotto il primo profilo, osserva la parte che, come già eccepito nell'atto introduttivo, nella ingiunzione opposta non era precisato il titolo su cui il Comune fondava la pretesa azionata a titolo di “canoni enfiteutici per gli anni 2013-2018” né vi era alcun riferimento all'art. 7 L. 1766/1927 che disciplina il canone di natura enfiteutica in forza di uso civico.
Secondo la parte impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ingiunzione per omessa o erronea indicazione, nello stesso provvedimento, del titolo della pretesa, oppure, a seguito della produzione da parte del di un titolo CP_1 diverso da quello precisato nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore dei Commissari per la liquidazione degli usi civici.
Il motivo - che peraltro risente di una formulazione piuttosto generica - è infondato.
Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione – non proposta in primo grado e affidata, nel motivo, ad una formulazione piuttosto evasiva - se ne rileva la
4 inammissibilità alla luce del principio (v. ex pluribus, Cass. SSUU 20.01.2016 n.
21260 e, da ultimo, Cass. SSUU 24.09.2018 n. 22439), secondo cui “L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”.
Quanto all'ulteriore profilo formulato nella censura e inerente alla mancata indicazione, nella ingiunzione, del titolo della pretesa creditoria, la censurata lacuna può dirsi ampiamente emendata alla luce del richiamo, nel corpo del provvedimento opposto, ai precedenti inviti di pagamento inviati via pec al appellante e tutti contenenti (v. produzioni fascicolo di primo grado) la Parte_1 specificazione del titolo della pretesa in termini di “canone enfiteutico derivante dall'abolizione dell'uso civico” avvenuta in forza del Decreto di liquidazione del
Commissario degli usi civici del 31/8/1955.
La stessa questione viene integralmente ripresa dall'impugnante con il terzo motivo che deve, pertanto, ritenersi assorbito.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha stabilito “l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione, in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici, come dimostrato da ampia documentazione depositata da controparte”; tale approdo sarebbe, secondo l'appellante, erroneo per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. D.P.R. 327/2001 nonché dei principi che regolano il giusto processo ed il diritto di difesa. Sostiene l'appellante che i terreni su cui graverebbe il canone enfiteutico erano pervenuti al Controparte_4
a seguito di attività espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere
[...] pubbliche, come provato dai decreti del Prefetto della Provincia di Latina depositati in atti. Pertanto, al caso di specie troverebbe applicazione l'art. 25 del
D.P.R. n. 327/2001 secondo cui gli effetti dell'espropriazione determinano l'estinzione di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene espropriato, tra cui
5 l'enfiteusi. L'appellante rileva che, inoltre, l'art. 52 comma 2 della L. n. 2359 del
1865 (in vigore all'epoca degli espropri – s.m. Art. 57 co. 1 e 58 T.U. ESPROPRI
D.P.R. n. 327/2001), concernente l'estinzione dei diritti sui beni espropriati, è applicabile anche agli usi civici gravanti su proprietà private nonché alle c.d. proprietà collettive.
Su tale profilo, il Tribunale ha così motivato:
“Deve, poi, rilevarsi anche l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per impossibilità del mantenimento del diritto di enfiteusi sui fondi per effetto della loro espropriazione, in quanto la normativa richiamata dall'opponente è del tutto inconferente ai fini del decidere, visto che l'ingiunzione di pagamento non è relativa ad un rapporto di enfiteusi, ma alla liquidazione degli usi civici, come dimostrato dall'ampia documentazione depositata da controparte”.
Pur non apparendo al Collegio affatto dirimenti, per la reiezione del motivo, i rilievi espressi dal primo Ufficio, la censura è comunque infondata.
Non basta, invero alla parte, invocare la esistenza di decreti prefettizi di esproprio
(peraltro neanche dettagliati nel motivo) - idonei, nella prospettiva sostenuta, a determinare, ai sensi dell'art. 52 comma 2 L. 2359/1865. l'estinzione del diritto di enfiteusi anche sui beni gravati da uso civico.
La tesi è da respingere, perché non tiene conto del principio - specificamente applicabile al caso di specie – per cui “I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione”. (cfr SS.UU 10.05.2023 n. 12570).
Tenuto conto di tale direttiva di indagine, ritiene il Collegio come non basti all'appellante invocare tout court la avvenuta espropriazione dei terreni di cui è causa, senza la allegazione e la prova che i relativi decreti di esproprio depositati
6 nel fascicolo di primo grado fossero preceduti da nu formale provvedimento di sdemanializzazione, in base al principio richiamato.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la sentenza con riferimento all'accertamento della prescrizione quinquennale in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le intimazioni trasmesse dal non CP_1 presenterebbero i caratteri tipici dell'atto di costituzione in mora, mancando la esplicitazione di una pretesa ovvero la richiesta di adempimento, con la conseguenza che, decorrendo la prescrizione dalla notifica dell'ingiunzione impugnata (26.09.2019), la pretesa del doveva essere limitata alle CP_1 annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, con esclusione degli anni 2013 e 2014.
Il motivo è infondato.
In tutti gli avvisi di pagamento prodotti dal unitamente alla propria CP_1 costituzione risulta con chiarezza la espressione di una richiesta di pagamento da parte dell'Ente intimante con la contestuale prospettazione di riscossione coattiva in caso di mancato adempimento.
Sotto altro profilo, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretti i criteri di calcolo del canone i quali, di contro, conterrebbero elementi di incertezza tali da non consentire di verificare la correttezza dell'importo ingiunto, notevolmente superiore a quello indicato nelle note menzionate nel provvedimento opposto.
Inoltre, “nell'elenco delle particelle ricadenti nel fg. 79 erano erroneamente ripetute le particelle 373-374, indicando per le stesse particelle superfici differenti”. In ragione di tanto, l'atto sarebbe affetto da nullità, non potendosi ritenere legittima la motivazione per relationem.
Il motivo è, in parte qua, inammissibile in quanto attinto da novità perché non proposto in primo grado, indi non può essere oggetto di esame.
Al rigetto dell'appello per le ragioni sintetizzate segue di regolare le spese del grado secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite.
Va inoltre dichiarata, a carico dell'impugnante soccombente - da individuarsi nel intervenuto, la cui qualità di successore universale nel processo ex Parte_1 art. 110 cpc è incontestata - la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo
7 unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del l.r.p.t. Controparte_2 alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15;
- dichiara la stessa parte intervenuta tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.07.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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