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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Benedetto Ricciardi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele C.F._2
Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: separazione dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] contraevano in Capri Leone il 6 CP_1 dicembre 1994 matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A e dalla loro unione nascevano a Sant'Agata
Militello Antonella, il 10 maggio 1995, e , il 21 agosto 1998. Per_1
Con ricorso del 19 gennaio 2017 il primo chiedeva al Tribunale di Patti che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
che gli venisse
1 assegnata la casa familiare;
che venisse disciplinata la misura del mantenimento nei confronti dei figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti nonché il riparto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi ultimi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 2 marzo 2017 si costituiva
[...]
che, resistendo, spiegava tra l'altro domanda di addebito nei CP_1 confronti del marito e di mantenimento.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c., il tentativo di conciliazione falliva.
Con ordinanza del 22 marzo 2017 venivano adottati i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa dinnanzi al giudice istruttore per la sua prosecuzione.
Depositate le memorie integrative, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
Con provvedimento del 31 dicembre 2022 il nuovo giudice istruttore – insediatosi il
30 novembre 2022 – formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 14 settembre 2023 veniva ascoltato il ricorrente e all'udienza del 23 febbraio 2024 le parti depositavano una bozza dell'intesa medio tempore raggiunta.
Il giudizio era dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositato l'accordo munito di sottoscrizione delle parti autenticate dai rispettivi difensori e contenente la dichiarazione di rinuncia alla comparizione in udienza, la causa era assunta in decisione con trasmissione degli atti al P.M. e senza l'assegnazione dei termini per lo scambio di scritti conclusivi in ragione dell'intesa raggiunta e della dichiarazione di parte.
2. – Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata.
Le risultanze processuali comprovano, infatti, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere – secondo ogni ragionevole previsione – la possibilità di ricostruire quella comunione di intenti e di sentimenti che ne è indefettibile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale e il tenore delle critiche reciprocamente avanzate e, più in generale, il contegno delle parti durante tutto il processo.
Infatti, in una visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice – al fine di pronunciare la separazione – deve verificare in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di
2 disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass., n. 2183/2013).
Nella specie è certa la comune volontà di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto entrambe le parti hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Con riferimento alle residue domande osserva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nella scrittura privata di transazione sottoscritta il 21 febbraio
2024 e depositata in atti l'11 marzo 2024 possono essere interamente recepite in quanto le stesse non si pongono in contrasto né con le norme imperative, né con gli interessi patrimoniali e morali della prole già maggiorenne al tempo di introduzione del giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 80/2017 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale di Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Naso l'11 giugno 1965, uniti in matrimonio in Capri Leone il 6 dicembre 1994 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1994;
2) prende atto che le parti hanno regolato le condizioni della separazione in conformità all'accordo transattivo del 21 febbraio 2024 e depositato in atti l'11 marzo 2024 con le rispettive sottoscrizioni autenticate dai difensori;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato di Civile del Comune di Capri Leone di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Benedetto Ricciardi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele C.F._2
Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: separazione dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] contraevano in Capri Leone il 6 CP_1 dicembre 1994 matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A e dalla loro unione nascevano a Sant'Agata
Militello Antonella, il 10 maggio 1995, e , il 21 agosto 1998. Per_1
Con ricorso del 19 gennaio 2017 il primo chiedeva al Tribunale di Patti che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
che gli venisse
1 assegnata la casa familiare;
che venisse disciplinata la misura del mantenimento nei confronti dei figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti nonché il riparto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi ultimi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 2 marzo 2017 si costituiva
[...]
che, resistendo, spiegava tra l'altro domanda di addebito nei CP_1 confronti del marito e di mantenimento.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c., il tentativo di conciliazione falliva.
Con ordinanza del 22 marzo 2017 venivano adottati i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa dinnanzi al giudice istruttore per la sua prosecuzione.
Depositate le memorie integrative, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa era istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
Con provvedimento del 31 dicembre 2022 il nuovo giudice istruttore – insediatosi il
30 novembre 2022 – formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 14 settembre 2023 veniva ascoltato il ricorrente e all'udienza del 23 febbraio 2024 le parti depositavano una bozza dell'intesa medio tempore raggiunta.
Il giudizio era dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositato l'accordo munito di sottoscrizione delle parti autenticate dai rispettivi difensori e contenente la dichiarazione di rinuncia alla comparizione in udienza, la causa era assunta in decisione con trasmissione degli atti al P.M. e senza l'assegnazione dei termini per lo scambio di scritti conclusivi in ragione dell'intesa raggiunta e della dichiarazione di parte.
2. – Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata.
Le risultanze processuali comprovano, infatti, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere – secondo ogni ragionevole previsione – la possibilità di ricostruire quella comunione di intenti e di sentimenti che ne è indefettibile presupposto.
Sorreggono tale convincimento le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale e il tenore delle critiche reciprocamente avanzate e, più in generale, il contegno delle parti durante tutto il processo.
Infatti, in una visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice – al fine di pronunciare la separazione – deve verificare in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili l'esistenza anche in un solo coniuge di una condizione di
2 disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass., n. 2183/2013).
Nella specie è certa la comune volontà di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto entrambe le parti hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separate da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Con riferimento alle residue domande osserva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nella scrittura privata di transazione sottoscritta il 21 febbraio
2024 e depositata in atti l'11 marzo 2024 possono essere interamente recepite in quanto le stesse non si pongono in contrasto né con le norme imperative, né con gli interessi patrimoniali e morali della prole già maggiorenne al tempo di introduzione del giudizio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 80/2017 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale di Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Naso l'11 giugno 1965, uniti in matrimonio in Capri Leone il 6 dicembre 1994 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1994;
2) prende atto che le parti hanno regolato le condizioni della separazione in conformità all'accordo transattivo del 21 febbraio 2024 e depositato in atti l'11 marzo 2024 con le rispettive sottoscrizioni autenticate dai difensori;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato di Civile del Comune di Capri Leone di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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