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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
SA CE, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10352/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
SC OZ e GI LL, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia
Fatigato, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: applicazione art. 6 CCNL Igiene Ambientale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
1 - di aver lavorato per la società Green Line S.r.l. dal 1/10/2022 al 29/2/2024 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato e livello retributivo 3B del CCNL Igiene Ambientale -
Aziende Private;
- di essere stato adibito dalla Green Line S.r.l. all'appalto pubblico presso il
Comune di NTTI, avente a oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e gestione del centro di raccolta;
- di aver svolto mansioni di impiegato amministrativo addetto, in particolare, a compilare, registrare e consegnare i formulari dei rifiuti, a registrare i cittadini che si recavano presso il Centro di Raccolta Comunale dove lo stesso era stato adibito, nonché a stampare i cedolini paga che poi consegnava al sorvegliante, CP_3
oppure al direttore e al coordinatore del C.R.C. di NTTI EL
[...]
OR ST;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo di EL OR ST;
- di aver percepito il trattamento economico di cui alle buste paga;
- che il , con Determina a contrarre del 3° Settore n. 60 del Controparte_4
12/4/2022 e successiva Determina del 3° Settore n. 106 del 25/5/2022, avviava la procedura telematica per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e gestione del Centro di
Raccolta;
- che con Determina del 3° Settore n. 52 del 23/02/2023 il Controparte_4 approvava i verbali relativi alla gara per l'Affidamento del predetto servizio nonché la proposta di aggiudicazione del medesimo in favore dell'operatore economico (di seguito Controparte_2
Contr soltanto che, come la Green Line S.r.l., applica il C.C.N.L. Igiene
Ambientale - Aziende Private;
- che con Determina del 3° Settore n. 209 del 7/8/2023 il Comune di NTTI Contr rendeva efficace l'aggiudicazione in favore del
2 - che in data 29/8/2023, il Comune di NTTI sottoscriveva il contratto di Contr appalto con l'aggiudicataria con decorrenza dell'appalto a far data dall'1/3/2024;
- che con comunicazione datata 16/12/2023, la in qualità di Parte_2
Contr consorziata esecutrice dell'aggiudicataria richiedeva alla Green Line S.r.l.
l'invio della documentazione finalizzata al subentro nell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti, tra cui anche l'elenco nominativo del personale in servizio avente diritto al passaggio diretto alle dipendenze della subentrante alla data del 29/2/2024;
Contr
- che con nota pec del 18/12/2023 il sollecitava la Green Line S.r.l., per il tramite della propria consorziata esecutrice ad inviare la Parte_2 documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure di avvicendamento nell'appalto;
- che con nota pec del 5/1/2024 la Green Line S.r.l. trasmetteva alla subentrante Contr la documentazione richiesta relativa al personale in forza, allegando anche il tabulato del personale effettivamente in forza alla data del 29/2/2024 in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma contrattualistica (in totale n. 58 dipendenti), comprendendo tale elenco anche il nominativo del ricorrente;
Contr
- che con pec dell'8/1/2024 il informava l'uscente Green Line S.r.l. che la predetta comunicazione e i documenti alla stessa allegati dovevano essere inviate all'indirizzo pec della (ecobari@pec.it), quale esecutrice Parte_2 dell'appalto;
- che con nota pec dell'8/2/2024 l'impresa subentrante, in vista dell'avvio del servizio a far data dall'1/3/2024, chiedeva un incontro alla Green Line S.r.l. per l'espletamento della predetta procedura di avvicendamento tra imprese ai sensi dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private, pacificamente applicato dai soggetti datoriali;
- che in data 19/2/2024, presso la sede del Centro di Raccolta Comunale del
Comune di NTTI (Na) aveva luogo l'incontro tra la CP_1
, la Green Line S.r.l. e le OO.SS. di categoria;
[...]
- che nel corso di tale incontro, le OO.SS. chiedevano chiarimenti in merito alla posizione del ricorrente, il quale sarebbe risultato sconosciuto alle stesse;
3 - che, nelle successive comunicazioni a mezzo pec intercorse tra la l'impresa uscente, quella subentrante e il la posizione del Controparte_4
ricorrente non era stata più oggetto di discussione;
- di essere stato, nelle more della procedura di passaggio, licenziato dalla Green
Line S.r.l. per cessazione dell'appalto;
- che con nota prot. n. 006274 del 28/2/2024 a firma del responsabile del 3° settore,
Arch. , il Comune di NTTI convocava la Persona_1 Parte_2
per il giorno 29/2/2024 alle ore 11:00 presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;
- di non aver ricevuto, al contrario di tutti gli altri 57 dipendenti della Green Line
S.r.l. in forza alla stessa alla data del 29/2/2024 ed aventi i requisiti per il passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, comunicazione da parte di quest'ultima per l'instaurazione, alle proprie dipendenze, di un rapporto lavorativo ex novo, con passaggio diretto, senza periodo di prova;
- di aver, pertanto, chiesto chiarimenti al proprio ex datore di lavoro, al fine di accertare se lo stesso avesse comunicato anche il proprio nominativo nell'elenco dei dipendenti aventi diritto al passaggio;
- di aver ricevuto dalla Green Line S.r.l. tutta la corrispondenza intercorsa con la subentrante, nonché conferma di aver consegnato alla stessa il tabulato con il nominativo dei dipendenti aventi i requisiti per il passaggio diretto, compreso il proprio;
Contr
- di aver, con nota pec dell'11/4/2024 inviata all'aggiudicataria alla sua consorziata esecutrice e, per conoscenza, al Parte_2 [...]
, impugnato in via stragiudiziale il mancato passaggio diretto e, CP_4
quindi, la sua mancata assunzione ex novo alle dipendenze della subentrante, offrendo la propria prestazione lavorativa, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.
Tanto premesso, ha dedotto la violazione da parte delle imprese subentranti nell'appalto della cluasola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende private, essendo in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti per il passaggio diretto alle dipendenze delle stesse, e in particolare essendo stato in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione ed essendo il proprio nominativo stato indicato nell'elenco trasmesso dall'impresa uscente alla nuova
4 affidataria del servizio. Ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 202, comma 6, D.Lgs.
152/2006 nonché dell'art. 43 Legge Regionale Campania n. 14/2016.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità della condotta di “ ” e/o del “ Controparte_1 [...]
, come sopra rappresentate e domiciliate, per aver violato Controparte_2 la c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende
Private; b) accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, che è Parte_1 titolare dei requisiti previsti dalla c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 6 del CCNL
Igiene Ambientale - Aziende Private per poter ottenere il passaggio diretto, senza effettuazione del periodo di prova, alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto ovvero accertare e dichiarare che ha lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda cessante “Green Line S.r.l.” per l'intero periodo di 240 giorni precedenti la data di inizio (1/3/2024) della nuova gestione presso il C.R.C. di
NTTI (Na), sito alla Via Separiello - località Toriello e per l'effetto; II. a) condannare la “ ” e/o il “ Controparte_1 Controparte_2
, come sopra rappresentate e domiciliate, ai sensi dell'art. 2932 c.c. alla
[...]
costituzione del rapporto lavorativo de quo, mediante assunzione del ricorrente Pt_1
a far data dall'1/3/2024 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nell'ambito
[...]
del contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e gestione del centro di raccolta nel territorio del Comune di
NTTI (Na), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di impiegato, mansioni di impiegato amministrativo e livello retributivo 3B del CCNL
Igiene Ambientale - Aziende Private, adibendolo presso il medesimo luogo di lavoro dove era impiegato alle dipendenze della società uscente ovvero presso il C.R.C. del
Comune di NTTI (NA) sito alla Via Separiello - località Toriello;
b) condannare la “ ” e/o il “ , come Controparte_1 Controparte_5
sopra rappresentate e domiciliate, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e maturande dal giorno iniziale della nuova gestione dell'appalto
(1/3/2024) o dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino alla data di effettiva ammissione al servizio, tenuto conto che la retribuzione globale di fatto del ricorrente, al momento del passaggio di cantiere, era pari ad €. 1.878,10 (vd. cedolino paga di febbraio 2024 - All. 3 ), oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”. Pt_3
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
5 Si è costituita la società eccependo quanto segue: Parte_2
- che l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, rubricato “Personale”, dispone che “Per l'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato e per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi da esso derivanti, l'appaltatore, nell'ottica del perseguimento dei principi di efficacia ed economicità, deve mettere a disposizione all'appalto personale alle proprie dipendenze pari, per numero, livelli ed articolazioni del servizio, di cui alle tabelle B, C (pag. 106 e 107) del Piano Industriale. L'appaltatore deve garantire che il servizio venga svolto con le unità di personale indicate nelle citate tabelle
[…] l'appaltatore è tenuto a: applicare tutto quanto disposto nel presente capitolato […]”;
- che l'art. 12 del citato Capitolato, rubricato “Rispetto della clausola sociale”, dispone che: “L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in misura tale da garantire nel complesso l'organico necessario al puntuale, corretto
e regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato sin dalla data di inizio e per tutta la durata contrattuale, secondo quanto riportato nel progetto offerta prodotto in sede di gara e stabilito dall'art. 10 del presente capitolato. Il personale attualmente in servizio si evince dall'elenco allegato. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui si è compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e
l'organizzazione definita del nuovo assuntore […]”;
- che gli artt. 6, rubricato “Carattere” e 36, rubricato “Osservanza delle leggi di regolamenti”, del Capitolato Speciale statuiscono rispettivamente che:
“L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale regionale, nonché dei regolamenti comunali di igiene e di quello concernente la disciplina dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani nonché alle norme del capitolato […]. L'appaltatore è tenuto a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere in aggiunta ai corrispettivi contrattuali previsti. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato oneri, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e a osservare tutte le direttive che venissero emanate dalla stazione appaltante”;
6 - che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il ricorrente veniva assunto dalla
Green Line S.r.l. in data 01/10/2022 con mansioni di impiegato amministrativo e inquadramento nel livello 3B del CCNL di settore per rendere la sua prestazione presso la sede datoriale del comune di NTTI, ma che, tale assegnazione non era stata mai autorizzata dalla Stazione Appaltante;
- che la mancata autorizzazione da parte della Stazione Appaltante costituisce condizione ostativa all'assunzione del dipendente da parte dell'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, in ragione del fatto che siffatto obbligo di assunzione non si estende, come nel caso di specie, ai lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario in modo “irregolare” ovvero non conforme alle prescrizioni della Stazione Appaltante, dal momento che ciò comporterebbe per l'impresa subentrante non solo una violazione dei limiti di affidamento pubblico, ma anche della libertà d'impresa ex art. 41 Cost.;
- che, difatti, nel corso dell'incontro del 19/02/2024 tra le parti coinvolte nella procedura di avvicendamento, emergeva in maniera inequivocabile che la posizione del ricorrente era sconosciuta alle OO.SS., in quanto il nominativo dello stesso non figurava nell'elenco del personale indicato negli atti di gara, che prevedeva n. 2 impiegati amministrativi a fronte delle 3 unità che erano invece in servizio presso l'impresa cessante al momento del passaggio di cantiere;
- che per tali ragioni le OO.SS. chiedevano immediati chiarimenti e precisazioni riguardo al ricorrente, non essendo a conoscenza di nuove assunzioni effettuate sul cantiere di NTTI all'infuori di quelle avvenute per pensionamenti e sostituzioni avallate dall'ente comunale e segnatamente relative ai soli Per_2
, e;
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_4
- Che la Green Line s.r.l., contrariamente a quanto asserito da controparte, non forniva alcun riscontro in merito alla situazione lavorativa del ricorrente, né in sede sindacale, né successivamente, malgrado i diversi solleciti da parte della subentrante e delle OO.SS.;
- che, alla luce di tali circostanze, il mero inserimento del ricorrente nell'elenco dei dipendenti aventi diritto al passaggio, predisposto dall'impresa uscente, non può considerarsi elemento sufficiente ai fini del passaggio stesso;
7 - che nessuna formale contestazione o segnalazione relativa a una presunta violazione della clausola sociale veniva sollevata dalle OO.SS. in relazione alla procedura di avvicendamento in esame;
- di aver chiesto, all'esito dell'incontro predetto, con nota pec del 28/02/2024, chiarimenti alla Stazione Appaltante in merito alle difformità riscontrate tra il personale amministrativo di fatto in forza sull'appalto e quello previsto negli atti di gara, atteso che risultavano in servizio n. 3 impiegati amministrativi a fronte dei n. 2 indicati nei citati atti di gara;
- che dalla mera consultazione dell'elenco stilato dalla Stazione Appaltante e allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, afferente al personale in servizio alla data del 03/04/2022 presso il cantiere di NTTI, si evince che figuravano n.
2 posizioni di impiegato amministrativo e che, pertanto, si procedeva a disporre per l'espletamento di tali mansioni l'assunzione dei signori ed Persona_3
Donato; Per_4
- che il comune di NTTI, in qualità di Stazione Appaltante, con nota pec del
28/02/2024, in riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti, rappresentava come il ricorrente non fosse mai stato autorizzato a prestare servizio presso il cantiere di sant'TI, e come il personale diverso dall'elenco posto a base di gara non fosse riconosciuto dalla Stazione Appaltante se non espressamente autorizzato;
- che, pertanto, il ricorrente risultava unità aggiuntiva rispetto alle precipue esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto, e che lo stesso non rientrava nell'elenco del personale indicato negli atti di gara;
- che la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta inoltrata dall'uscente Green Line
S.r.l. il 24/10/2023, ribadiva chiaramente che la società in parola era tenuta a “non incrementare il numero delle unità lavorative trasferite con il passaggio di cantiere avvenuto in data 01/01/2021 (n. 59 dipendenti)”.
Tanto premesso, ha dedotto di non aver posto in essere alcuna violazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL citato, anche in virtù dell'art. 41 Cost. e 16 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, atteso che l'assegnazione del ricorrente all'appalto presso il Comune di NTTI non era stata mai autorizzata dalla Stazione Appaltante. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere a istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ai sensi
8 dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente al passaggio alle dipendenze della quale impresa subentrata nel contratto Parte_2
di appalto per la gestione dei rifiuti urbani in essere con il Comune di NTTI, in virtù del disposto dell'art. 6 CCNL Igiene Ambientale nonché degli artt. 202, comma 6,
D.Lgs. 152/2006 e 43 Legge Regionale Campania n. 14/2016.
Premesso che non vi è contestazione circa l'assunzione del alle dipendenze Pt_1 dell'impresa uscente Green Line s.r.l. in data 01.10.2022 e della conseguente assegnazione di fatto al cantiere di NTTI, si ritiene opportuno esaminare in primo luogo l'invocata applicabilità al caso di specie della norma contrattuale di cui all'art. 6, CCNL cit.
Tale norma pattizia rappresenta un'ipotesi di cd. “clausola sociale”, ossia di una clausola volta alla tutela dei lavoratori, che persegue l'obiettivo di garantire il diritto al mantenimento del posto di lavoro nel delicato momento del cambio d'appalto. Le clausole di tale tipo prevedono, nello specifico, l'obbligo in capo all'impresa subentrante di rilevare il personale precedentemente occupato dall'appaltatore uscente secondo le modalità espressamente individuate all'interno del contratto collettivo, a meno che lo stesso non dimostri (in apposita sede) di essere nell'oggettiva impossibilità di poter procedere all'assunzione.
Tali clausole, quindi, sono strutturalmente riconducibili al modello del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. in quanto l'impresa subentrante (promittente) si obbliga nei confronti della stazione appaltante ovvero dell'impresa uscente (stipulante) ad assumere i lavoratori (terzi) impiegati sull'appalto.
Tale obbligo di assunzione, però, non è assoluto ed incondizionato, ma opera solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti specificamente previsti dalla legge, ovvero dalla contrattazione collettiva, ovvero dal contratto di appalto, in quanto intendono realizzare un equo bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare la stabilità occupazione del personale già impiegato, da un lato, e, dall'altro lato, la libertà d'impresa. Non è, infatti, sufficiente, ritenere che l'impresa subentrante sia tenuta ipso iure all'assunzione di tutto il personale impiegato sul servizio in base alla mera cessazione del precedente appalto ed al licenziamento dei lavoratori da parte dell'impresa uscente.
9 L'art. 6 del CCNL applicato prevede, da un lato, il licenziamento, da parte dell'impresa cessante, di tutti i lavoratori a tempo indeterminato addetti in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, terminato per scadenza del termine o risolto, e, dall'altro,
l'obbligo, per l'impresa subentrante, di assunzione ex novo, dal giorno di decorrenza del nuovo appalto e senza periodo di prova, del personale rispondente ai requisiti descritti nella norma stessa.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che “Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15/7/1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione”.
Il comma 2 dispone che “L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”, e indica, inoltre, una serie di categorie di lavoratori da ricomprendere nel passaggio nonostante la carenza del requisito della effettiva presenza sull'appalto (ad esempio, dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari” di cui all'art. 4 della legge n.
53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000).
Sempre in ragione del comma 2, poi, “Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato”.
Va sottolineato l'utilizzo da parte delle parti contrattuali della locuzione “che risulti” in forza presso l'impresa uscente, volta a rimarcare il concetto dell'apparentia iuris volta a tutelare il legittimo affidamento dell'impresa subentrante.
Tale ratio è confermata dalla previsione del successivo comma 3, al quale si prevede che “Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei
10 principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara”.
Nel caso di specie, le circostanze dedotte dalle parti in causa risultano acclarate.
In particolare, è provato e incontestato: che il Controparte_2
partecipava alla gara indetta dal con
[...] Controparte_4
Determina a contrarre del 3° Settore n. 60 del 12/4/2022 e successiva Determina del 3°
Settore n. 106 del 25/5/2022, aggiudicandosi l'appalto con Determina del 3° Settore n.
209 del 7/8/2023 (cfr. allegati al ricorso introduttivo); che il piano industriale correlato alla gara prevedeva che il numero di operatori sull'appalto fosse di n. 59 unità, di cui n.
2 impiegati amministrativi (cfr. Determina a contrarre n. 60 del 12/04/2022 allegata al ricorso ed elenco prot. n. 0014424 del 15-06-2022 dei dipendenti in servizio presso la stazione appaltante alla data del 30.04.2022, allegato alla memoria); che la società uscente Green Line s.r.l. comunicava al CNS e alla il nominativo di 59 Parte_2
dipendenti addetti al cantiere, comprensivo del nominativo del ricorrente;
che nell'elenco definitivo, allegato al verbale di accordo sindacale del 19.02.2024, venivano indicati n. 3 impiegati amministrativi a fronte dei 2 indicati nell'elenco del 15.06.2022.
Parimenti provata è la circostanza che la stazione appaltante, con nota del 28.02.2024, rappresentava che l'assunzione del ricorrente e la sua assegnazione al cantiere di
NTTI non erano da considerarsi autorizzate e che quindi l'elenco dei dipendenti era difforme rispetto a quello originario.
Orbene, è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di successione di imprese nella gestione dell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione di cui alla clausola sociale assume (a prescindere dalla configurabilità di
11 un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c.) efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie, “configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 32805 del 2023) e che “non risulta condizionato all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n. 31491 del 2023).
È pur vero, però, che, per granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa,
“In sede di gara pubblica l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario;
sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento;
in tal caso, l'obbligo di assorbimento del personale potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto” (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez.
III, 28/12/2020, n. 8442, Consiglio di Stato sez. VI, 21/07/2020, n. 4665), e che la clausola sociale “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti;
tale clausola se non correttamente concepita sarebbe atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art.
41 Cost., la quale è posta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto;
precisamente la clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di
12 impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (cfr. ex plurimis, T.A.R. CP_8
Bologna, sez. II, 17/10/2019, n. 790; Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796, ma anche Cass, civ., sez. lav., 10/01/2018, n. 341. Principi ribaditi ancora più di recente dal TAR Campania, Salerno, sezione II, del 2.2.2021, nr. 307 e dal TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 12.5.2021, nr. 5588).
I principi appena espressi possono trovare bilanciamento ritenendo che il diritto soggettivo al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante e il correlato obbligo di assorbimento in capo a quest'ultima, come statuiti dalla contrattazione collettiva, possano e debbano trovare un limite nel rispetto della composizione qualitativa, oltre che quantitativa, stabilita nel progetto tecnico economico. Non può infatti ritenersi, ad avviso della scrivente, che la tutela dei livelli occupazionali nei casi di avvicendamento assuma carattere del tutto indiscriminato, dovendosi al contrario considerare le precipue esigenze tecnico-organizzative da soddisfare tramite l'affidamento e la gestione del servizio e poste a base del contratto di appalto.
Nel caso di specie il ricorrente, seppur non possa essere qualificato come unità aggiuntiva da un punto di vista quantitativo (avendo il passaggio di cantiere interessato lo stesso numero di lavoratori), deve però ritenersi unità aggiuntiva da un punto di vista qualitativo: non può, infatti, non tenersi conto del fatto che secondo il piano industriale e l'elenco originario il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di NTTI necessitava – e, fino a prova contraria, necessita – di soli due impiegati amministrativi, con la conseguenza che l'assegnazione del al servizio stesso comporta un non Pt_1
necessario esubero di dipendenti aventi tale determinata qualifica.
Su tali ragioni si fonda la posizione della Stazione Appaltante, laddove essa, nella nota pec del 28.02.2024, rappresenta che il personale diverso da quello di cui all'elenco posto a base di gara non può essere riconosciuto se non espressamente autorizzato.
Diversamente ragionando, sarebbe consentito all'impresa uscente di modificare unilateralmente la composizione qualitativa del personale addetto all'appalto di gestione
13 dei rifiuti, composizione stabilita e delineata al momento dell'affidamento del servizio in base alle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive da soddisfare.
Per tali ragioni, non può assumere rilievo la posizione dei dipendenti , Controparte_9
e , la cui assunzione da parte della Green CP_7 Persona_2 Parte_4
Line s.r.l. è stata autorizzata dal Comune di NTTI, atteso che essi hanno sostituito i propri genitori dimissionari nel medesimo posto di lavoro. EL resto, la stazione appaltante, nell'esprimere il proprio nulla osta a tale sostituzione, dà rilievo proprio al rispetto delle disposizioni del contratto d'appalto e del piano industriale posto a base dell'affidamento (cfr. note del depositate da parte Controparte_4 ricorrente in allegato alle note sostitutive d'udienza).
Né possono, infine, trovare applicazione le altre norme invocate in ricorso dalla difesa del . Pt_1
Quanto all'art. 202, comma 6, D.lgs. 152/2006, esso dispone che “Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili
e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto. Nel caso del passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 31, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112
c.c.”.
La norma intende cristallizzare il trattamento economico e normativo del personale dipendente solo ed esclusivamente nelle more del passaggio tra i diversi sistemi di gestione del servizio pubblico.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “La norma è finalizzata ad una riorganizzazione complessiva della gestione integrata dei rifiuti urbani su "Area vasta", con esternalizzazione della funzione affidata originariamente ai singoli Comuni, e clausola "sociale" rivolta alla salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, alla data del 31 dicembre 2005, presso i servizi di raccolta rifiuti degli Enti pubblici di provenienza (cfr. da ultimo, Cass. n.
14 341/2018). Il legislatore ha dunque disposto la successione del soggetto subentrante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente titolare del servizio, sicché, gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regime, trovano la loro disciplina nel D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 31, a norma del quale "...fatte salve norme speciali, nel caso di trasferimento
o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 c.c....". Va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte che "i due termini utilizzati dal richiamato art. 31, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda, bastando il più semplice trasferimento di un'attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita". (Cass. n.
17894/2014). L'art. 202, comma 6, configura la fattispecie in esame quale passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, previa risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro, con salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto. Trattasi, perciò, non già di una riorganizzazione interna ai Comuni conferenti il servizio, come pare prospettare il ricorrente, ma di una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da Ente pubblico a gestore privato, per il quale è sancito ope legis un travaso diretto e immediato del personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti nella nuova gestione, a prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio” (Cassazione civile, sez. lav., n. 16941 del 2018).
È evidente come la fattispecie in esame esuli da quelle cui la norma appena richiamata fa riferimento.
Ad analoghe considerazioni deve giungersi con riferimento all'art. 4, Legge Regionale
Campania n. 14/2016, parimenti applicabile alle ipotesi di gestione integrata del servizio rifiuti.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va integralmente rigettata.
15 Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa SA CE
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
SA CE, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10352/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
SC OZ e GI LL, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia
Fatigato, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: applicazione art. 6 CCNL Igiene Ambientale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
1 - di aver lavorato per la società Green Line S.r.l. dal 1/10/2022 al 29/2/2024 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato e livello retributivo 3B del CCNL Igiene Ambientale -
Aziende Private;
- di essere stato adibito dalla Green Line S.r.l. all'appalto pubblico presso il
Comune di NTTI, avente a oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e gestione del centro di raccolta;
- di aver svolto mansioni di impiegato amministrativo addetto, in particolare, a compilare, registrare e consegnare i formulari dei rifiuti, a registrare i cittadini che si recavano presso il Centro di Raccolta Comunale dove lo stesso era stato adibito, nonché a stampare i cedolini paga che poi consegnava al sorvegliante, CP_3
oppure al direttore e al coordinatore del C.R.C. di NTTI EL
[...]
OR ST;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo di EL OR ST;
- di aver percepito il trattamento economico di cui alle buste paga;
- che il , con Determina a contrarre del 3° Settore n. 60 del Controparte_4
12/4/2022 e successiva Determina del 3° Settore n. 106 del 25/5/2022, avviava la procedura telematica per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e gestione del Centro di
Raccolta;
- che con Determina del 3° Settore n. 52 del 23/02/2023 il Controparte_4 approvava i verbali relativi alla gara per l'Affidamento del predetto servizio nonché la proposta di aggiudicazione del medesimo in favore dell'operatore economico (di seguito Controparte_2
Contr soltanto che, come la Green Line S.r.l., applica il C.C.N.L. Igiene
Ambientale - Aziende Private;
- che con Determina del 3° Settore n. 209 del 7/8/2023 il Comune di NTTI Contr rendeva efficace l'aggiudicazione in favore del
2 - che in data 29/8/2023, il Comune di NTTI sottoscriveva il contratto di Contr appalto con l'aggiudicataria con decorrenza dell'appalto a far data dall'1/3/2024;
- che con comunicazione datata 16/12/2023, la in qualità di Parte_2
Contr consorziata esecutrice dell'aggiudicataria richiedeva alla Green Line S.r.l.
l'invio della documentazione finalizzata al subentro nell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti, tra cui anche l'elenco nominativo del personale in servizio avente diritto al passaggio diretto alle dipendenze della subentrante alla data del 29/2/2024;
Contr
- che con nota pec del 18/12/2023 il sollecitava la Green Line S.r.l., per il tramite della propria consorziata esecutrice ad inviare la Parte_2 documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure di avvicendamento nell'appalto;
- che con nota pec del 5/1/2024 la Green Line S.r.l. trasmetteva alla subentrante Contr la documentazione richiesta relativa al personale in forza, allegando anche il tabulato del personale effettivamente in forza alla data del 29/2/2024 in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma contrattualistica (in totale n. 58 dipendenti), comprendendo tale elenco anche il nominativo del ricorrente;
Contr
- che con pec dell'8/1/2024 il informava l'uscente Green Line S.r.l. che la predetta comunicazione e i documenti alla stessa allegati dovevano essere inviate all'indirizzo pec della (ecobari@pec.it), quale esecutrice Parte_2 dell'appalto;
- che con nota pec dell'8/2/2024 l'impresa subentrante, in vista dell'avvio del servizio a far data dall'1/3/2024, chiedeva un incontro alla Green Line S.r.l. per l'espletamento della predetta procedura di avvicendamento tra imprese ai sensi dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende Private, pacificamente applicato dai soggetti datoriali;
- che in data 19/2/2024, presso la sede del Centro di Raccolta Comunale del
Comune di NTTI (Na) aveva luogo l'incontro tra la CP_1
, la Green Line S.r.l. e le OO.SS. di categoria;
[...]
- che nel corso di tale incontro, le OO.SS. chiedevano chiarimenti in merito alla posizione del ricorrente, il quale sarebbe risultato sconosciuto alle stesse;
3 - che, nelle successive comunicazioni a mezzo pec intercorse tra la l'impresa uscente, quella subentrante e il la posizione del Controparte_4
ricorrente non era stata più oggetto di discussione;
- di essere stato, nelle more della procedura di passaggio, licenziato dalla Green
Line S.r.l. per cessazione dell'appalto;
- che con nota prot. n. 006274 del 28/2/2024 a firma del responsabile del 3° settore,
Arch. , il Comune di NTTI convocava la Persona_1 Parte_2
per il giorno 29/2/2024 alle ore 11:00 presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;
- di non aver ricevuto, al contrario di tutti gli altri 57 dipendenti della Green Line
S.r.l. in forza alla stessa alla data del 29/2/2024 ed aventi i requisiti per il passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, comunicazione da parte di quest'ultima per l'instaurazione, alle proprie dipendenze, di un rapporto lavorativo ex novo, con passaggio diretto, senza periodo di prova;
- di aver, pertanto, chiesto chiarimenti al proprio ex datore di lavoro, al fine di accertare se lo stesso avesse comunicato anche il proprio nominativo nell'elenco dei dipendenti aventi diritto al passaggio;
- di aver ricevuto dalla Green Line S.r.l. tutta la corrispondenza intercorsa con la subentrante, nonché conferma di aver consegnato alla stessa il tabulato con il nominativo dei dipendenti aventi i requisiti per il passaggio diretto, compreso il proprio;
Contr
- di aver, con nota pec dell'11/4/2024 inviata all'aggiudicataria alla sua consorziata esecutrice e, per conoscenza, al Parte_2 [...]
, impugnato in via stragiudiziale il mancato passaggio diretto e, CP_4
quindi, la sua mancata assunzione ex novo alle dipendenze della subentrante, offrendo la propria prestazione lavorativa, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.
Tanto premesso, ha dedotto la violazione da parte delle imprese subentranti nell'appalto della cluasola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende private, essendo in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti per il passaggio diretto alle dipendenze delle stesse, e in particolare essendo stato in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione ed essendo il proprio nominativo stato indicato nell'elenco trasmesso dall'impresa uscente alla nuova
4 affidataria del servizio. Ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 202, comma 6, D.Lgs.
152/2006 nonché dell'art. 43 Legge Regionale Campania n. 14/2016.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità della condotta di “ ” e/o del “ Controparte_1 [...]
, come sopra rappresentate e domiciliate, per aver violato Controparte_2 la c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - Aziende
Private; b) accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, che è Parte_1 titolare dei requisiti previsti dalla c.d. “clausola sociale” di cui all'art. 6 del CCNL
Igiene Ambientale - Aziende Private per poter ottenere il passaggio diretto, senza effettuazione del periodo di prova, alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto ovvero accertare e dichiarare che ha lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'azienda cessante “Green Line S.r.l.” per l'intero periodo di 240 giorni precedenti la data di inizio (1/3/2024) della nuova gestione presso il C.R.C. di
NTTI (Na), sito alla Via Separiello - località Toriello e per l'effetto; II. a) condannare la “ ” e/o il “ Controparte_1 Controparte_2
, come sopra rappresentate e domiciliate, ai sensi dell'art. 2932 c.c. alla
[...]
costituzione del rapporto lavorativo de quo, mediante assunzione del ricorrente Pt_1
a far data dall'1/3/2024 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nell'ambito
[...]
del contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e gestione del centro di raccolta nel territorio del Comune di
NTTI (Na), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, qualifica di impiegato, mansioni di impiegato amministrativo e livello retributivo 3B del CCNL
Igiene Ambientale - Aziende Private, adibendolo presso il medesimo luogo di lavoro dove era impiegato alle dipendenze della società uscente ovvero presso il C.R.C. del
Comune di NTTI (NA) sito alla Via Separiello - località Toriello;
b) condannare la “ ” e/o il “ , come Controparte_1 Controparte_5
sopra rappresentate e domiciliate, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e maturande dal giorno iniziale della nuova gestione dell'appalto
(1/3/2024) o dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino alla data di effettiva ammissione al servizio, tenuto conto che la retribuzione globale di fatto del ricorrente, al momento del passaggio di cantiere, era pari ad €. 1.878,10 (vd. cedolino paga di febbraio 2024 - All. 3 ), oltre interessi legali e rivalutazione come per legge”. Pt_3
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
5 Si è costituita la società eccependo quanto segue: Parte_2
- che l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, rubricato “Personale”, dispone che “Per l'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato e per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi da esso derivanti, l'appaltatore, nell'ottica del perseguimento dei principi di efficacia ed economicità, deve mettere a disposizione all'appalto personale alle proprie dipendenze pari, per numero, livelli ed articolazioni del servizio, di cui alle tabelle B, C (pag. 106 e 107) del Piano Industriale. L'appaltatore deve garantire che il servizio venga svolto con le unità di personale indicate nelle citate tabelle
[…] l'appaltatore è tenuto a: applicare tutto quanto disposto nel presente capitolato […]”;
- che l'art. 12 del citato Capitolato, rubricato “Rispetto della clausola sociale”, dispone che: “L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in misura tale da garantire nel complesso l'organico necessario al puntuale, corretto
e regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato sin dalla data di inizio e per tutta la durata contrattuale, secondo quanto riportato nel progetto offerta prodotto in sede di gara e stabilito dall'art. 10 del presente capitolato. Il personale attualmente in servizio si evince dall'elenco allegato. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui si è compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e
l'organizzazione definita del nuovo assuntore […]”;
- che gli artt. 6, rubricato “Carattere” e 36, rubricato “Osservanza delle leggi di regolamenti”, del Capitolato Speciale statuiscono rispettivamente che:
“L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale regionale, nonché dei regolamenti comunali di igiene e di quello concernente la disciplina dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani nonché alle norme del capitolato […]. L'appaltatore è tenuto a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere in aggiunta ai corrispettivi contrattuali previsti. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato oneri, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e a osservare tutte le direttive che venissero emanate dalla stazione appaltante”;
6 - che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il ricorrente veniva assunto dalla
Green Line S.r.l. in data 01/10/2022 con mansioni di impiegato amministrativo e inquadramento nel livello 3B del CCNL di settore per rendere la sua prestazione presso la sede datoriale del comune di NTTI, ma che, tale assegnazione non era stata mai autorizzata dalla Stazione Appaltante;
- che la mancata autorizzazione da parte della Stazione Appaltante costituisce condizione ostativa all'assunzione del dipendente da parte dell'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, in ragione del fatto che siffatto obbligo di assunzione non si estende, come nel caso di specie, ai lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario in modo “irregolare” ovvero non conforme alle prescrizioni della Stazione Appaltante, dal momento che ciò comporterebbe per l'impresa subentrante non solo una violazione dei limiti di affidamento pubblico, ma anche della libertà d'impresa ex art. 41 Cost.;
- che, difatti, nel corso dell'incontro del 19/02/2024 tra le parti coinvolte nella procedura di avvicendamento, emergeva in maniera inequivocabile che la posizione del ricorrente era sconosciuta alle OO.SS., in quanto il nominativo dello stesso non figurava nell'elenco del personale indicato negli atti di gara, che prevedeva n. 2 impiegati amministrativi a fronte delle 3 unità che erano invece in servizio presso l'impresa cessante al momento del passaggio di cantiere;
- che per tali ragioni le OO.SS. chiedevano immediati chiarimenti e precisazioni riguardo al ricorrente, non essendo a conoscenza di nuove assunzioni effettuate sul cantiere di NTTI all'infuori di quelle avvenute per pensionamenti e sostituzioni avallate dall'ente comunale e segnatamente relative ai soli Per_2
, e;
[...] Controparte_6 CP_7 Parte_4
- Che la Green Line s.r.l., contrariamente a quanto asserito da controparte, non forniva alcun riscontro in merito alla situazione lavorativa del ricorrente, né in sede sindacale, né successivamente, malgrado i diversi solleciti da parte della subentrante e delle OO.SS.;
- che, alla luce di tali circostanze, il mero inserimento del ricorrente nell'elenco dei dipendenti aventi diritto al passaggio, predisposto dall'impresa uscente, non può considerarsi elemento sufficiente ai fini del passaggio stesso;
7 - che nessuna formale contestazione o segnalazione relativa a una presunta violazione della clausola sociale veniva sollevata dalle OO.SS. in relazione alla procedura di avvicendamento in esame;
- di aver chiesto, all'esito dell'incontro predetto, con nota pec del 28/02/2024, chiarimenti alla Stazione Appaltante in merito alle difformità riscontrate tra il personale amministrativo di fatto in forza sull'appalto e quello previsto negli atti di gara, atteso che risultavano in servizio n. 3 impiegati amministrativi a fronte dei n. 2 indicati nei citati atti di gara;
- che dalla mera consultazione dell'elenco stilato dalla Stazione Appaltante e allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, afferente al personale in servizio alla data del 03/04/2022 presso il cantiere di NTTI, si evince che figuravano n.
2 posizioni di impiegato amministrativo e che, pertanto, si procedeva a disporre per l'espletamento di tali mansioni l'assunzione dei signori ed Persona_3
Donato; Per_4
- che il comune di NTTI, in qualità di Stazione Appaltante, con nota pec del
28/02/2024, in riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti, rappresentava come il ricorrente non fosse mai stato autorizzato a prestare servizio presso il cantiere di sant'TI, e come il personale diverso dall'elenco posto a base di gara non fosse riconosciuto dalla Stazione Appaltante se non espressamente autorizzato;
- che, pertanto, il ricorrente risultava unità aggiuntiva rispetto alle precipue esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto, e che lo stesso non rientrava nell'elenco del personale indicato negli atti di gara;
- che la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta inoltrata dall'uscente Green Line
S.r.l. il 24/10/2023, ribadiva chiaramente che la società in parola era tenuta a “non incrementare il numero delle unità lavorative trasferite con il passaggio di cantiere avvenuto in data 01/01/2021 (n. 59 dipendenti)”.
Tanto premesso, ha dedotto di non aver posto in essere alcuna violazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL citato, anche in virtù dell'art. 41 Cost. e 16 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, atteso che l'assegnazione del ricorrente all'appalto presso il Comune di NTTI non era stata mai autorizzata dalla Stazione Appaltante. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere a istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ai sensi
8 dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente al passaggio alle dipendenze della quale impresa subentrata nel contratto Parte_2
di appalto per la gestione dei rifiuti urbani in essere con il Comune di NTTI, in virtù del disposto dell'art. 6 CCNL Igiene Ambientale nonché degli artt. 202, comma 6,
D.Lgs. 152/2006 e 43 Legge Regionale Campania n. 14/2016.
Premesso che non vi è contestazione circa l'assunzione del alle dipendenze Pt_1 dell'impresa uscente Green Line s.r.l. in data 01.10.2022 e della conseguente assegnazione di fatto al cantiere di NTTI, si ritiene opportuno esaminare in primo luogo l'invocata applicabilità al caso di specie della norma contrattuale di cui all'art. 6, CCNL cit.
Tale norma pattizia rappresenta un'ipotesi di cd. “clausola sociale”, ossia di una clausola volta alla tutela dei lavoratori, che persegue l'obiettivo di garantire il diritto al mantenimento del posto di lavoro nel delicato momento del cambio d'appalto. Le clausole di tale tipo prevedono, nello specifico, l'obbligo in capo all'impresa subentrante di rilevare il personale precedentemente occupato dall'appaltatore uscente secondo le modalità espressamente individuate all'interno del contratto collettivo, a meno che lo stesso non dimostri (in apposita sede) di essere nell'oggettiva impossibilità di poter procedere all'assunzione.
Tali clausole, quindi, sono strutturalmente riconducibili al modello del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c. in quanto l'impresa subentrante (promittente) si obbliga nei confronti della stazione appaltante ovvero dell'impresa uscente (stipulante) ad assumere i lavoratori (terzi) impiegati sull'appalto.
Tale obbligo di assunzione, però, non è assoluto ed incondizionato, ma opera solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti specificamente previsti dalla legge, ovvero dalla contrattazione collettiva, ovvero dal contratto di appalto, in quanto intendono realizzare un equo bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare la stabilità occupazione del personale già impiegato, da un lato, e, dall'altro lato, la libertà d'impresa. Non è, infatti, sufficiente, ritenere che l'impresa subentrante sia tenuta ipso iure all'assunzione di tutto il personale impiegato sul servizio in base alla mera cessazione del precedente appalto ed al licenziamento dei lavoratori da parte dell'impresa uscente.
9 L'art. 6 del CCNL applicato prevede, da un lato, il licenziamento, da parte dell'impresa cessante, di tutti i lavoratori a tempo indeterminato addetti in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, terminato per scadenza del termine o risolto, e, dall'altro,
l'obbligo, per l'impresa subentrante, di assunzione ex novo, dal giorno di decorrenza del nuovo appalto e senza periodo di prova, del personale rispondente ai requisiti descritti nella norma stessa.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che “Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15/7/1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione”.
Il comma 2 dispone che “L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”, e indica, inoltre, una serie di categorie di lavoratori da ricomprendere nel passaggio nonostante la carenza del requisito della effettiva presenza sull'appalto (ad esempio, dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari” di cui all'art. 4 della legge n.
53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000).
Sempre in ragione del comma 2, poi, “Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato”.
Va sottolineato l'utilizzo da parte delle parti contrattuali della locuzione “che risulti” in forza presso l'impresa uscente, volta a rimarcare il concetto dell'apparentia iuris volta a tutelare il legittimo affidamento dell'impresa subentrante.
Tale ratio è confermata dalla previsione del successivo comma 3, al quale si prevede che “Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei
10 principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara”.
Nel caso di specie, le circostanze dedotte dalle parti in causa risultano acclarate.
In particolare, è provato e incontestato: che il Controparte_2
partecipava alla gara indetta dal con
[...] Controparte_4
Determina a contrarre del 3° Settore n. 60 del 12/4/2022 e successiva Determina del 3°
Settore n. 106 del 25/5/2022, aggiudicandosi l'appalto con Determina del 3° Settore n.
209 del 7/8/2023 (cfr. allegati al ricorso introduttivo); che il piano industriale correlato alla gara prevedeva che il numero di operatori sull'appalto fosse di n. 59 unità, di cui n.
2 impiegati amministrativi (cfr. Determina a contrarre n. 60 del 12/04/2022 allegata al ricorso ed elenco prot. n. 0014424 del 15-06-2022 dei dipendenti in servizio presso la stazione appaltante alla data del 30.04.2022, allegato alla memoria); che la società uscente Green Line s.r.l. comunicava al CNS e alla il nominativo di 59 Parte_2
dipendenti addetti al cantiere, comprensivo del nominativo del ricorrente;
che nell'elenco definitivo, allegato al verbale di accordo sindacale del 19.02.2024, venivano indicati n. 3 impiegati amministrativi a fronte dei 2 indicati nell'elenco del 15.06.2022.
Parimenti provata è la circostanza che la stazione appaltante, con nota del 28.02.2024, rappresentava che l'assunzione del ricorrente e la sua assegnazione al cantiere di
NTTI non erano da considerarsi autorizzate e che quindi l'elenco dei dipendenti era difforme rispetto a quello originario.
Orbene, è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di successione di imprese nella gestione dell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione di cui alla clausola sociale assume (a prescindere dalla configurabilità di
11 un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c.) efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie, “configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 32805 del 2023) e che “non risulta condizionato all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., n. 31491 del 2023).
È pur vero, però, che, per granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa,
“In sede di gara pubblica l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario;
sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento;
in tal caso, l'obbligo di assorbimento del personale potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto” (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez.
III, 28/12/2020, n. 8442, Consiglio di Stato sez. VI, 21/07/2020, n. 4665), e che la clausola sociale “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti;
tale clausola se non correttamente concepita sarebbe atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art.
41 Cost., la quale è posta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto;
precisamente la clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di
12 impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (cfr. ex plurimis, T.A.R. CP_8
Bologna, sez. II, 17/10/2019, n. 790; Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796, ma anche Cass, civ., sez. lav., 10/01/2018, n. 341. Principi ribaditi ancora più di recente dal TAR Campania, Salerno, sezione II, del 2.2.2021, nr. 307 e dal TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 12.5.2021, nr. 5588).
I principi appena espressi possono trovare bilanciamento ritenendo che il diritto soggettivo al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante e il correlato obbligo di assorbimento in capo a quest'ultima, come statuiti dalla contrattazione collettiva, possano e debbano trovare un limite nel rispetto della composizione qualitativa, oltre che quantitativa, stabilita nel progetto tecnico economico. Non può infatti ritenersi, ad avviso della scrivente, che la tutela dei livelli occupazionali nei casi di avvicendamento assuma carattere del tutto indiscriminato, dovendosi al contrario considerare le precipue esigenze tecnico-organizzative da soddisfare tramite l'affidamento e la gestione del servizio e poste a base del contratto di appalto.
Nel caso di specie il ricorrente, seppur non possa essere qualificato come unità aggiuntiva da un punto di vista quantitativo (avendo il passaggio di cantiere interessato lo stesso numero di lavoratori), deve però ritenersi unità aggiuntiva da un punto di vista qualitativo: non può, infatti, non tenersi conto del fatto che secondo il piano industriale e l'elenco originario il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di NTTI necessitava – e, fino a prova contraria, necessita – di soli due impiegati amministrativi, con la conseguenza che l'assegnazione del al servizio stesso comporta un non Pt_1
necessario esubero di dipendenti aventi tale determinata qualifica.
Su tali ragioni si fonda la posizione della Stazione Appaltante, laddove essa, nella nota pec del 28.02.2024, rappresenta che il personale diverso da quello di cui all'elenco posto a base di gara non può essere riconosciuto se non espressamente autorizzato.
Diversamente ragionando, sarebbe consentito all'impresa uscente di modificare unilateralmente la composizione qualitativa del personale addetto all'appalto di gestione
13 dei rifiuti, composizione stabilita e delineata al momento dell'affidamento del servizio in base alle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive da soddisfare.
Per tali ragioni, non può assumere rilievo la posizione dei dipendenti , Controparte_9
e , la cui assunzione da parte della Green CP_7 Persona_2 Parte_4
Line s.r.l. è stata autorizzata dal Comune di NTTI, atteso che essi hanno sostituito i propri genitori dimissionari nel medesimo posto di lavoro. EL resto, la stazione appaltante, nell'esprimere il proprio nulla osta a tale sostituzione, dà rilievo proprio al rispetto delle disposizioni del contratto d'appalto e del piano industriale posto a base dell'affidamento (cfr. note del depositate da parte Controparte_4 ricorrente in allegato alle note sostitutive d'udienza).
Né possono, infine, trovare applicazione le altre norme invocate in ricorso dalla difesa del . Pt_1
Quanto all'art. 202, comma 6, D.lgs. 152/2006, esso dispone che “Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili
e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto. Nel caso del passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 31, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112
c.c.”.
La norma intende cristallizzare il trattamento economico e normativo del personale dipendente solo ed esclusivamente nelle more del passaggio tra i diversi sistemi di gestione del servizio pubblico.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “La norma è finalizzata ad una riorganizzazione complessiva della gestione integrata dei rifiuti urbani su "Area vasta", con esternalizzazione della funzione affidata originariamente ai singoli Comuni, e clausola "sociale" rivolta alla salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, alla data del 31 dicembre 2005, presso i servizi di raccolta rifiuti degli Enti pubblici di provenienza (cfr. da ultimo, Cass. n.
14 341/2018). Il legislatore ha dunque disposto la successione del soggetto subentrante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente titolare del servizio, sicché, gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regime, trovano la loro disciplina nel D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 31, a norma del quale "...fatte salve norme speciali, nel caso di trasferimento
o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 c.c....". Va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte che "i due termini utilizzati dal richiamato art. 31, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda, bastando il più semplice trasferimento di un'attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita". (Cass. n.
17894/2014). L'art. 202, comma 6, configura la fattispecie in esame quale passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, previa risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro, con salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto. Trattasi, perciò, non già di una riorganizzazione interna ai Comuni conferenti il servizio, come pare prospettare il ricorrente, ma di una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da Ente pubblico a gestore privato, per il quale è sancito ope legis un travaso diretto e immediato del personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti nella nuova gestione, a prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio” (Cassazione civile, sez. lav., n. 16941 del 2018).
È evidente come la fattispecie in esame esuli da quelle cui la norma appena richiamata fa riferimento.
Ad analoghe considerazioni deve giungersi con riferimento all'art. 4, Legge Regionale
Campania n. 14/2016, parimenti applicabile alle ipotesi di gestione integrata del servizio rifiuti.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va integralmente rigettata.
15 Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa SA CE
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