Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 30177
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell'area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'utilizzabilità delle videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività lavorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori e 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i quali riguardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa, non anche quelli destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore ed a tutelare il patrimonio aziendale).

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste Italiane S.p.A. addetto alla direzione incaricata delle ispezioni e dei controlli interni sui dipendenti e sull'operatività del servizio, con finalità di monitoraggio, gestione dei rischi e mantenimento dei livelli qualitativi.

Sussiste la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera nel fraudolento utilizzo, da parte del lavoratore, del proprio cartellino elettronico di ingresso al fine di alterare i dati relativi alla presenza in ufficio. (Fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane s.p.a. da alcuni dipendenti, il cui cartellino elettronico veniva utilizzato da un collega per farli risultare falsamente presenti).

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. (Fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l'utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, in cui la S.C. ha escluso l'attenuante, richiamando la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 30177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30177
Data del deposito : 4 giugno 2013

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