Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2008, n. 26722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26722 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/06/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 929
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 11823/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO LV, N. IL 18/01/1960;
2) LA GIUESEPPE, N. IL 26/03/1957;
3) IV NN, N. IL 04/03/1958;
avverso ORDINANZA del 28/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI MARIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. TROIANO COLOMBA MARIA FLAVIA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
SE TO ed i difensori di VE AN IA e TT PE, dipendenti INPS indagati ex art. 640 c.p., comma 2, per avere fatto figurare, contrariamente al vero, di essere presenti in ufficio in periodi diversi, ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Campobasso in data 28.2.08 che ha confermato l'ordinanza del Gip di Larino in data 5.2.08 che ha applicato la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio ricoperto per la durata rispettivamente di un mese nei confronti del SE e di due mesi nei confronti degli altri.
SE deduce l'insussistenza del delitto essendo stata accertata assenza ingiustificata per 3 ore ed 11 minuti, avendo comunque prestato attività lavorativa per ciascuna giornata per un periodo prossimo alle ore 8 e che nei mesi precedenti aveva prestato servizio per un tempo superiore a quello contrattualmente stabilito senza essere per questo retribuito. Deduce inoltre (la doglianza è comune anche agli altri ricorrenti) che la particolare natura del contratto di lavoro con orari flessibili e l'assenza di richieste di straordinari esclude comunque la sussistenza di danni per l'INPS. Il difensore di VE e TT deduce violazione dell'art. 278 c.p.p. non essendo nel caso concreto applicabili misure interdittive cautelari in quanto il delitto non è tipico in danno della Pubblica amministrazione ed il danno cagionato, come da contestazione, consente la concedibilità delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, essendo quantificabile tra 150,00 e 200,00 Euro. Con altro motivo deduce l'assenza di esigenze cautelari in concreto individuate e lamenta che per altri indagati in posizione processuale di maggiore gravità è stata applicata misura interdittiva di minore durata.
I ricorsi sono infondati.
In punto di diritto agli effetti dell'applicazione o della revoca delle misure cautelari personali occorre fare esclusivo riferimento, in ogni fase e grado del processo, ai principi enunciati dall'art.278 c.p.p. che negano ogni rilevanza in materia alle attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e, di conseguenza al giudizio di comparazione eventualmente effettuato (Cass. S.U. 20.6.06 n. 22968, depositata 4.7.06, rv. 235264). Nella concreta fattispecie il giudice della cautela ha considerato, con valutazione ex ante non manifestamente illogica, che allo stato degli atti l'entità del danno quantificabile non può con certezza essere qualificato, per la minima rilevanza, di particolare tenuità. Quanto alle doglianze di disparità di trattamento tra indagati si conferma il principio di legittimità che statuisce che ogni procedimento cautelare è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché inseriti nel medesimo processo e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva delle necessità cautelari di ciascun indagato e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Cass. 2^ 1.12.99 n. 5165, Cc. 4.11.99, rv. 214667).
Devono poi essere rigettate le argomentazioni prospettate in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le particolari condizioni del contratto di lavoro, atteso che il giudice di merito ha accertato che comunque i dipendenti non possono senza preavviso assentarsi dal lavoro ne' compensare l'orario di lavoro con operazioni truffatine e clandestine. Va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. 2^ 6.10.06 n. 34210, depositata 12.10.06, rv. 23530; Cass. 2^ 16.3.04 n. 19302, depositata 26.4.04, rv. 229439). Da ultimo non possono essere avanzate censure all'apparato motivazionale dell'ordinanza concernente la sussistenza di esigenze cautelari costituite dal pericolo di reiterazione di fatti analoghi, attese le dimensioni del fenomeno reiteratamente da ciascun dipendente posto in essere con abitudine sistematica. Al rigetto dei ricorsi degli indagati segue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008